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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 24/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MACCARONE ANTONIO, Presidente e Relatore
CINTIOLI FULVIO, IC
AN AN, IC
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3688/2020 depositato il 10/06/2020
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5313/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 9 e pubblicata il 11/10/2019
Atti impositivi:
- ATTO DI CONTEST n. TYXCOG800194 IVA-ALTRO a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Parte appellante dichiara di rinunciare al ricorso con richiesta di compensazione delle spese.
L'Ufficio ne prende atto e aderisce alla richiesta di compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.R.L. proponeva ricorso contro l'Agenzia Entrate di Messina per l'annullamento dell'atto di irrogazione delle sanzioni derivante da mancata emissione di scontrino fiscale. La ricorrente eccepiva il difetto di motivazione perché a suo dire il provvedimento impugnato faceva un acritico riferimento al processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, che peraltro si assumeva essere stato notificato a un dipendente della società e all'amministratore. Concludeva per l'annullamento del ricorso. Si costituiva Agenzia delle Entrate che contestava, punto per punto le argomentazioni svolte dal ricorrente.
Concludeva per il rigetto del ricorso. Con sentenza n. 5313/9/2019 depositata in data 12.07.2019 la CTP di
Messina rigettava il ricorso sul presupposto dell'infondatezza dei motivi posti a base dell'impugnazione. La società Ricorrente_1 ritenendo errata la sentenza ha proposto tempestivo appello chiedendo la sua riforma sulla base dei seguenti motivi: nullità per errore in procedendo con riguardo all'errata applicazione delle norme che vuole la contestazione venga notificata anche alla società. Ha concluso per l'accoglimento dell'appello. Ha resistito l'Agenzia Entrate di Messina che ha contestato i motivi di appello in quanto palesemente infondati. Ha concluso per la conferma della sentenza. All'udienza del 16.12.2025, il difensore di parte appellante ha rinunciato all'appello, con compensazione delle spese. L'ufficio non si è opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La dichiarazione, con la quale la società appellante ha dichiarato di rinunciare all'appello per il venir meno dell'interesse alla prosecuzione della lite ha come effetto, in virtù del carattere impugnatorio del rito tributario,
l'estinzione del processo, che comporta la definitività dell'atto impugnato. In assenza di contestazione dell'ufficio, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia sez.2 cosi provvede: dichiara l'estinzione del giudizio per rinuncia dell'appello. Spese compensate.
Cosi deciso in Messina nella camera di consiglio del 16.12.2025
Il Presidente est.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MACCARONE ANTONIO, Presidente e Relatore
CINTIOLI FULVIO, IC
AN AN, IC
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3688/2020 depositato il 10/06/2020
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5313/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 9 e pubblicata il 11/10/2019
Atti impositivi:
- ATTO DI CONTEST n. TYXCOG800194 IVA-ALTRO a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Parte appellante dichiara di rinunciare al ricorso con richiesta di compensazione delle spese.
L'Ufficio ne prende atto e aderisce alla richiesta di compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.R.L. proponeva ricorso contro l'Agenzia Entrate di Messina per l'annullamento dell'atto di irrogazione delle sanzioni derivante da mancata emissione di scontrino fiscale. La ricorrente eccepiva il difetto di motivazione perché a suo dire il provvedimento impugnato faceva un acritico riferimento al processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, che peraltro si assumeva essere stato notificato a un dipendente della società e all'amministratore. Concludeva per l'annullamento del ricorso. Si costituiva Agenzia delle Entrate che contestava, punto per punto le argomentazioni svolte dal ricorrente.
Concludeva per il rigetto del ricorso. Con sentenza n. 5313/9/2019 depositata in data 12.07.2019 la CTP di
Messina rigettava il ricorso sul presupposto dell'infondatezza dei motivi posti a base dell'impugnazione. La società Ricorrente_1 ritenendo errata la sentenza ha proposto tempestivo appello chiedendo la sua riforma sulla base dei seguenti motivi: nullità per errore in procedendo con riguardo all'errata applicazione delle norme che vuole la contestazione venga notificata anche alla società. Ha concluso per l'accoglimento dell'appello. Ha resistito l'Agenzia Entrate di Messina che ha contestato i motivi di appello in quanto palesemente infondati. Ha concluso per la conferma della sentenza. All'udienza del 16.12.2025, il difensore di parte appellante ha rinunciato all'appello, con compensazione delle spese. L'ufficio non si è opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La dichiarazione, con la quale la società appellante ha dichiarato di rinunciare all'appello per il venir meno dell'interesse alla prosecuzione della lite ha come effetto, in virtù del carattere impugnatorio del rito tributario,
l'estinzione del processo, che comporta la definitività dell'atto impugnato. In assenza di contestazione dell'ufficio, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia sez.2 cosi provvede: dichiara l'estinzione del giudizio per rinuncia dell'appello. Spese compensate.
Cosi deciso in Messina nella camera di consiglio del 16.12.2025
Il Presidente est.