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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/12/2025, n. 6706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6706 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott.ssa Francesca Sicilia Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al numero 4524 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Mario Gramegna;
Appellante
(P. IVA ), rappresentata e difesa dall'avv.to Francesco Parte_2 P.IVA_1
PO
Appellata
Oggetto: danni a cose
Conclusioni: come da note c.d. di trattazione scritta, depositate, ex art. 127-ter
c.p.c., dall'appellante in data 14.7.2025 e dall'appellata in data 07.7.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. Giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato, in qualità di Parte_1 proprietario della vettura Mercedes tg. FG573LM, aveva agito in giudizio nei confronti di , quale compagnia che assicurava, per il Controparte_1 valore complessivo di €57.600,00, la vettura per furto e incendio (polizza n.
2367231). pagina 1 di 13 Aveva prospettato che, in data 13.03.2017, alle ore 20.40/20.45 circa, mentre percorreva via Mugnano Melito con direzione Melito alla guida della propria
Mercedes, aveva subito il furto dell'auto medesima. In particolare, aveva dedotto che due soggetti armati alla guida di un motociclo modello SH, dopo aver affiancato e urtato la sua vettura nella parte sinistra, allorchè lui scendeva dall'auto per appurare l'entità del danno, gli avevano intimato di consegnare loro la Mercedes, minacciandolo con la pistola.
Aveva, inoltre, dedotto di aver sporto immediatamente denuncia presso la Legione
Carabinieri Campania Stazione CC Mugnano di Napoli e di aver provveduto ad inoltrare alla tutta la documentazione necessaria, Controparte_1 secondo quanto prescritto dalla polizza assicurativa, nonché richiesta di indennizzo e – rimasta questa senza riscontro – invito alla procedura di mediazione (la quale aveva avuto esito negativo). aveva, dunque, eccepito: Pt_1
-la responsabilità contrattuale della compagnia assicuratrice;
-la responsabilità per mala gestio, in quanto la compagnia, nonostante esso assicurato avesse continuato a pagare il finanziamento relativo all'acquisto della vettura, aveva omesso di corrispondere l'indennizzo senza fornire alcuna motivazione;
l'attore aveva, perciò, prospettato l'applicabilità in via analogica, al caso di specie, dell'orientamento giurisprudenziale di legittimità in tema di mala gestio, propria e impropria, dell'assicuratore della r.c.a.. aveva concluso, perciò, chiedendo di: “1) previo accertamento del rapporto Pt_1 contrattuale si chiede la condanna per tutte le causali di cui innanzi della
[...] al pagamento dell'indennizzo in favore del sig. Controparte_1 Parte_1 quantificato in €60.000,00; 2) previo accertamento della “mala gestio” della compagnia assicuratrice convenuta, si chiede la condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni subiti dall'istante quantificati in €10.000,00; 2) condannare, altresì la parte convenuta al pagamento di spese, diritti, onorari – oltre i.v.a., c.p.a. e art. 15 – distratte ex art. 93 c.p.c.”.
Si era costituita in giudizio Controparte_1
In via preliminare, aveva eccepito:
-la carenza, in capo all'attore, della legittimazione ad causam; nella specie, la pagina 2 di 13 comparente aveva dedotto che il veicolo in questione era stato acquistato da Pt_1 con contratto di finanziamento stipulato con la S- CI VI, a garanzia del quale aveva stipulato la polizza Furto e Incendio invocata. Aveva evidenziato come il contratto di assicurazione de quo contenesse una clausola di vincolo in favore del concedente del finanziamento (nella specie, S-
CI Servicies), reale danneggiato e avente diritto all'indennizzo. Aveva affermato, quindi, che della prestazione assicurativa non potesse beneficiare Pt_1 stipulante, avendo soltanto l'assicurato diritto all'indennizzo e, altresì, legittimazione ad agire in giudizio;
-la carenza di legittimazione attiva in capo a per non avere quest'ultimo Pt_1 dimostrato di essere proprietario della Mercedes asseritamente rubata;
-la nullità dell'atto di citazione perché generico e carente dei fondamentali requisiti di cui agi artt. 38, 163, co. 3 c.p.c.;
-l'improcedibilità della domanda sulla base della circostanza per cui il giudizio era stato promosso esclusivamente da senza la partecipazione di Pt_1 CP_2 che, da certificato cronologico, risultava essere comproprietario del bene con l'attore;
-l'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda per omessa qualificazione della stessa, non avendo l'attore chiarito se l'azione fosse da considerarsi di pagamento, di risarcimento, di indennizzo, ovvero di inadempimento.
La comparente aveva, poi, chiesto l'esibizione del contratto di assicurazione e delle relative quietanze di pagamento.
Aveva, altresì, disconosciuto, perché non conforme agli originali, la documentazione prodotta in mera copia.
Nel merito, la compagnia aveva contestato l'an debeatur, deducendo che:
-l'attore non aveva chiarito se il finanziamento fosse stato interrotto in seguito all'asserito furto;
-la vettura era in comproprietà, sicché l'eventuale indennizzo sarebbe spettato all'attore soltanto nella misura della metà;
-avendo l'attore stipulato, con una ulteriore polizza assicurativa Controparte_3 contro il furto per l'importo scoperto da quella stipulata con la copertura CP_1 garantita da essa comparente, nel caso dell'accoglimento, avrebbe dovuto essere contenuta nella parte di danno eccedente l'ammontare coperto da altre pagina 3 di 13 assicurazioni;
-l'istante era rimasto coinvolto in numerosi sinistri, nonché in un furto di una vettura avvenuto nel 2016;
-Maisto, comproprietario del veicolo de quo, pure era stato protagonista di pregressi furti (di auto e motocicli);
-in sede di integrazione di denuncia dell'evento, aveva indicato Pt_1 CP_2 come mero utilizzatore del veicolo ed aveva affermato l'esistenza, con questi, di rapporti di parentela;
diversamente, risultava comproprietario del veicolo e, CP_2 contattato da essa compagnia, aveva negato ogni parentela. aveva, poi, eccepito la perdita, ovvero la riduzione, del diritto all'indennizzo CP_1 per violazione dei dettami di polizza, nonché degli artt. 1913-1915 c.c., deducendo, nello specifico, il mancato rispetto dei tempi previsti dal contratto per la comunicazione del furto alla GN (tre giorni dal fatto).
Infine, la convenuta aveva contestato il quantum, chiedendo che, in caso di accoglimento della domanda, si tenesse conto del reale valore del bene, nonché dei massimali, delle franchigie e delle percentuali di somma assicurata previsti nella polizza. aveva concluso chiedendo di: “in via preliminare:
1. dichiarare il difetto di CP_1 legittimazione attiva del Sig. , essendo prevista in seno al contratto Parte_1 assicurativo stipulato con la una clausola di vincolo in favore della Mercedes CP_1
– Benz CI VI e per tutti gli ulteriori rilevanti motivi esposti nel corpo del presente atto;
2. accertare e dichiarare l'improponibilità della domanda per tutti i rilevanti motivi esposti nel corpo del presente atto;
3. accertare e dichiarare la domanda inammissibile ed improcedibile omessa qualificazione della stessa;
in via gradata e nel merito 4. rigettare la domanda come proposta, perché assolutamente infondata sia in fatto sia in diritto e, in ogni caso, non provata;
5. dichiarare la perdita, ovvero la riduzione, del diritto all'indennizzo per violazione del principio dell'affidamento e dell'obbligo di cooperazione, ai sensi degli artt. 1913 e 1915 cod. civ., per tutti i motivi esposti nel corpo del presente atto;
6. in subordine e, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda, liquidare all'istante quanto espressamente previsto a termini di polizza, importo in ogni caso dimezzato in considerazione della comproprietà del bene;
7. condannare l'attore alla refusione in
pagina 4 di 13 favore di delle spese sostenute per la costituzione nel presente giudizio Controparte_1
e per la gestione stragiudiziale della vertenza. In via subordinata 8. nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, e nel caso in cui l'On.le Tribunale Adito accerti
e dichiari l'obbligo di pagamento a carico della rideterminare Controparte_1
l'ammontare dell'indennizzo alla stregua di tutte le considerazioni svolte nel corpo del presente atto e, dunque, nei limiti del capitale assicurato;
9. emettere ogni altro provvedimento del caso”.
Con sentenza n. 2735, pubblicata il 28.9.2021, il Tribunale di Napoli Nord ha rigettato la domanda proposta da , condannandolo al pagamento Parte_1 delle spese di lite in favore di parte convenuta.
In motivazione, il Tribunale, superato l'esame delle eccezioni preliminari sollevate da parte convenuta in virtù del principio della c.d. ragione più liquida, ha ritenuto non provato il fatto storico posto a base della domanda. In particolare, il primo giudice ha rilevato la contraddittorietà delle risultanze della prova testimoniale, considerato che:
-nella denuncia-querela innanzi alle autorità, l'attore aveva dichiarato inequivocabilmente che non vi erano testimoni dell'accaduto;
-il teste, poi, escusso in giudizio – – aveva reso una narrazione dei Testimone_1 fatti completamente appiattita sull'esposizione contenuta in citazione, senza arricchirla di ulteriori particolari e fornendo dichiarazioni inverosimili in ordine ai contatti avuti con l'attore e alla sua identificazione come testimone oculare dell'accaduto;
-non era credibile che l'attore, pur avendo ricevuto soccorso da Tes_1 nell'immediatezza del fatto, non avesse menzionato la presenza dello stesso in occasione della denuncia;
-non era credibile che l'attore, pur avendo incontrato poche settimane dopo Tes_1 il fatto, non avesse chiesto a quest'ultimo di identificarsi e di riferire all'autorità quanto aveva visto;
-non era credibile che, dopo aver identificato per il tramite di una terza Tes_1 persona, non avesse provveduto ad integrare la denuncia, né avesse comunicato i riferimenti del teste alla compagnia assicurativa;
-il secondo teste, pur ammesso, non era stato ritualmente citato. Testimone_2
pagina 5 di 13
B. Giudizio d'appello
Avverso la predetta sentenza, ha proposto appello . Parte_1
Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta la violazione degli artt. 115 e
116 c.p.c., impugnando la sentenza nella parte in cui il giudice ha ritenuto non fornita la prova del fatto così come dedotto in citazione.
L'appellante censura la valutazione di inattendibilità operata dal Tribunale della testimonianza fornita da e ne ribadisce la piena efficacia probatoria, Testimone_1 sostenendo che la precisione della narrazione da questi fornita e la totale aderenza alla prospettazione attorea, lungi dal rappresentare un vulnus alla propria difesa, doveva indurre il giudicante all'accoglimento della domanda, considerato anche che, in occasione della escussione del teste, il giudicante non era intervenuto chiedendo chiarimenti o informazioni diverse e ulteriori da quelle rese dal dichiarante (il quale, comunque – evidenzia – ha riferito anche su circostanze di fatto non Pt_1 menzionate in citazione, quali, ad esempio, le condizioni del traffico). L'appellante evidenzia, poi, la piena credibilità delle vicende che lo portarono a non indicare nella denuncia il quale teste diretto dell'accaduto e, in particolare, il fatto per cui Tes_1 egli non si era immediatamente reso conto che questi aveva assistito alla rapina, anche in ragione dello stato emotivo di agitazione in cui il danneggiato ragionevolmente versava al momento dell'incontro con Tes_1 afferma, poi, che il Tribunale avrebbe omesso di tenere conto di circostanze Pt_1 rilevanti ai fini della decisione e, nella specie, della condotta di che, pur CP_1 avendo ricevuto tempestiva denuncia e richiesta di indennizzo, non aveva fornito alcun riscontro né aveva partecipato alla avviata procedura di mediazione, così impedendo l'interlocuzione stragiudiziale e la preventiva risoluzione della questione.
Con il secondo motivo di appello, censura l'errata applicazione, ad opera del Pt_1
Tribunale, dell'art. 2697 c.c. ed evidenzia come, ancorché gravi sul danneggiato la prova del fatto costitutivo dell'indennizzo richiesto, ciò non esonera la compagnia assicuratrice dallo svolgimento di ogni attività istruttoria.
conclude, dunque, chiedendo di: “in via definitiva – nel merito, Parte_1 previa riforma integrale della sentenza impugnata e di accoglimento integrale del
pagina 6 di 13 presente atto di appello per i motivi tutti come dedotti, condannare la Controparte_4
in persona dell'amministratore pro tempore, domiciliato per la carica presso la
[...] sede legale sita in Trieste (TS), alla Via Machiavelli 4, al pagamento del risarcimento dei danni quantificato in €60.000,00, in ragione dell'accertato rapporto contrattuale;
-
Per gli effetti dell'accoglimento dell'appello, per i motivi tutti come infra dedotti, previo accertamento della mala gestio della compagnia assicuratrice convenuta, si chiede la condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni subiti dall'istante quantificati in
€10.000,00; - Per gli effetti, condannare la appellata in persona Controparte_4 dell'amministratore pro tempore, al pagamento di spese e compensi professionali, oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge, del doppio grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore, per averne fatto anticipo di spese e non riscosso gli onorari ex art. 93 c.p.c.”.
Si è costituita in giudizio , eccependo l'inammissibilità del gravame ai CP_1 sensi degli artt. 342 e 348-bis c.p.c., nonché la sua infondatezza nel merito. Chiede, perciò, la conferma della sentenza di primo grado e, in subordine, nel caso di accoglimento dell'appello, reitera le eccezioni e le difese già sollevate in primo grado.
Il tutto con vittoria di spese del secondo grado di giudizio.
La causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
31.10.2023 poi differita al 15.7.2025.
Lette le note per la trattazione scritta per il giorno 15.7.2025, quindi, con ordinanza datata al 20.7.2025 (comunicata ritualmente alle parti dalla cancelleria in data
21.7.2025), la causa è stata riservata in decisione, con la concessione alle parti dei termini (60+ 20) ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare la Corte rileva l'infondatezza dell'eccezione, sollevata dalla appellata, di inammissibilità (richiamando l'art. 342 c.p.c.) dell'appello ex CP_1 adverso proposto.
Il primo comma dell'art. 342 cpc, nella lettera ratione temporis applicabile – cioé quella introdotta dall'art. 54, comma 1, lett. 0a) del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella l. 7 agosto 2012, n. 134 – recita: “l'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di pagina 7 di 13 inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare
e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge
e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”. La Corte di legittimità ha chiarito che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (così Cass. ord. 13535/2018) e che “non può considerarsi aspecifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo d'appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata”
(così Cass. ord. 7675/2019).
Nella specie, parte appellante ha individuato le parti della sentenza di prime cure fatte oggetto di specifica censura ed ha argomento le critiche sollevate.
Pertanto, deve ritenersi che l'impugnazione abbia rispettato i criteri di forma e sostanza richiesti dall'art. 342 c.p.c..
Nel merito, l'appello è infondato in fatto e in diritto.
In tema di assicurazione contro il furto, l'assicurato che intenda ottenere la liquidazione dell'indennizzo, deve, in base al principio generale posto dall'art. 2697
c.c., dimostrare di essere proprietario del bene, provare il valore della res al momento dell'illecita sottrazione e – per quanto qui maggiormente rileva – che il pagina 8 di 13 bene sia stato effettivamente sottratto. In materia di assicurazione contro i danni, tra le quali rientra quella contro il furto, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia. Vertendosi in ipotesi di polizza assicurativa a copertura del furto di veicolo, dato che l'evento coperto da garanzia, oltre che costitutivo del diritto al pagamento dell'indennizzo, è costituito dal furto, è sull'assicurato che incombe l'onere di dimostrarne l'esistenza (nel medesimo senso si veda, ex multis, Cass., nn.
3446/2023 e 30656/2017).
Sempre in tema di onere della prova, la giurisprudenza della Suprema Corte ha, altresì, precisato che, al fine di ritenere soddisfatto l'onere probatorio sopra descritto gravante sull'assicurato che chieda l'indennizzo, la denuncia in sede penale di un reato non è sufficiente per ritenere dimostrato che effettivamente il fatto illecito si sia verificato (così, la già richiamata Cass., n. 3446/2023; nello stesso senso, v. anche
Cass., n. 32637/2022, secondo cui, nell'assicurazione contro i danni, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro;
la denuncia in sede penale di determinati fatti delittuosi non è sufficiente a far considerare l'effettivo svolgimento dei fatti così come denunciati).
Con riferimento, poi, al valore probatorio delle dichiarazioni rese da soggetti escussi in giudizio come testi, ma non indicati nella denuncia-querela, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che la circostanza per cui, nell'immediatezza del sinistro, il danneggiato abbia presentato una denuncia penale priva dell'indicazione di testimoni, mentre tali testimoni abbia poi intimato nel giudizio civile di risarcimento del danno, non costituisce di per sé motivo di rigetto della domanda, mentre può essere liberamente valutata dal giudice di merito quale indice sintomatico della inattendibilità dei testimoni stessi (così Cass., n. 9939/2012; nello stesso senso, cfr. anche Cass., n. 21373/2017 e n. 5892/2016).
pagina 9 di 13 Dati i richiamati principi di diritto e fattane applicazione al caso di specie, la Corte, concordemente con quanto già statuito dal Tribunale, ritiene non raggiunta adeguata e sufficiente prova del fatto costitutivo del diritto azionato, ossia la verificazione della sottrazione del veicolo di proprietà dell'istante secondo le modalità prospettate in citazione.
Il compendio probatorio offerto dall'odierno appellante a sostegno della propria domanda si compone, essenzialmente, della denuncia di rapina presentata all'autorità nell'immediatezza del fatto e della testimonianza offerta da Tes_1
.
[...]
Orbene, con riferimento al valore probatorio della denuncia sporta da presso Pt_1 la Stazione dei Carabinieri di Mugnano di Napoli in data 13.3.2017, si richiamano i principi interpretativi già illustrati e si rammenta, altresì, che la denuncia di furto presentata presso le competenti autorità, quale atto di parte, è inidonea, di per sé, ad attribuire una presunzione di veridicità a fatti ivi dichiarati, ma che non siano stati mai accertati (cfr., in particolare, Cass. n. 11012/2013, secondo cui “L'efficacia probatoria privilegiata dell'atto pubblico è limitata ai fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza e alla provenienza delle dichiarazioni, senza implicare l'intrinseca veridicità di esse o la loro rispondenza all'effettiva intenzione delle parti”).
Stante il valore non decisivo della denuncia-querela, affinché possa formarsi un convincimento circa il reale verificarsi dei fatti denunciati (e che, nel caso di specie, rappresentano elemento costitutivo della domanda di indennizzo), è necessario che la stessa sia suffragata da ulteriori elementi probatori.
In tal senso, però, non è risolutiva, ad avviso della Corte, la testimonianza offerta da
. Testimone_1
Quest'ultimo, escusso all'udienza del 30.01.2020, dichiarava quanto segue: “Sono a conoscenza dei fatti di causa in quanto vi ho assistito in prima persona;
i fatti sono avvenuti il 13 Marzo 2017, era sera, all'incirca 20:30 – 20:40. In particolare, io percorrevo la strada che va dalla circumvallazione di Melito a Mugnano, e procedevo in direzione Melito;
mi trovavo a bordo, come conducente, di una macchina modello
Renault Scenic, di colore nero, preciso che nella stessa macchina con me era presente un'altra persona che si chiama Preciso che eravamo in coda, fermi nel Testimone_2
pagina 10 di 13 traffico, in prossimità della rotonda di Melito, quando abbiamo visto uno scooter con a bordo due persone che indossavano entrambi i caschi, i quali sorpassandoci sul lato sinistro, colpirono con violenza lo specchietto retrovisore della macchina che mi precedeva, che era un modello Mercedes nuovo;
a quel punto, il conducente dell'auto
Mercedes, girò a destra dove c'era una traversa, si fermò, spense la macchina e scese;
a quel punto, l'occupante posteriore dello scooter scese e puntò una pistola contro il conducente della Mercedes, anche lui sceso dalla macchina, gli intimò di consegnargli la macchina, saltò nella macchina, fece marcia indietro e scappò in direzione
Mugnano, ove la strada era libera;
io a bordo della mia auto, nel frattempo, mi feci un po' più avanti e vidi la scena;
il conducente dello scooter, invece, proseguì in direzione
Melito. Io, arrivato alla rotonda, tornai indietro e mi fermai vicino al conducente dell'auto Mercedes, il quale era turbato per l'accaduto, ma non gli lasciai i miei dati;
l'ho rincontrato a distanza di circa due settimane presso un autolavaggio che frequento abitualmente, ma nemmeno in quella occasione ci siamo scambiati i dati;
solo dopo circa due o tre mesi, l'ho visto venire nel mio negozio di ricambi moto che si trovava in Sant'Antimo, alla Via Corso Italia, e mi disse che i miei recapiti glieli aveva dati il gestore dell'autolavaggio; in quell'occasione, ci siamo scambiati i dati e mi sono reso disponibile a testimoniare”.
Tali dichiarazioni non possono considerarsi attendibili.
Innanzitutto, non può trascurarsi la circostanza per cui la presenza di un testimone sia stata non semplicemente taciuta, bensì espressamente esclusa da al Pt_1 momento della denuncia. Quest'ultimo, infatti, dichiarava inequivocabilmente ai
Carabinieri: “Non ci sono testimoni” (v. copia conforme della denuncia, depositata telematicamente in primo grado dall'attore in data 16.12.2018). Invero, pur volendo ritenere plausibile che, versando in uno stato emotivo di agitazione, non Pt_1 avesse identificato quando questo gli aveva prestato soccorso Tes_1 nell'immediatezza del fatto, non è altrettanto plausibile che ad espressa e Pt_1 specifica domanda dell'autorità, non abbia fatto menzione (pur senza indicarne le generalità) della presenza di un testimone diretto o, quantomeno, anche non avendo certezza che questi avesse assistito al reato, di aver ricevuto immediato soccorso da un utente della strada che si trovava sui luoghi nell'immediatezza del fatto.
pagina 11 di 13 Contribuisce a minare la generale attendibilità della testimonianza, altresì, la circostanza per cui pur venuto a conoscenza dell'esistenza e dell'identità del Pt_1 teste “dopo due o tre mesi”, non provvide a darne avviso all'autorità, nonostante fosse di immediata evidenza come tale informazione avrebbe contribuito alle indagini.
Del resto, tale informazione non risulta nemmeno fornita alla compagnia
, deve considerarsi che l'attendibilità delle dichiarazioni rese da non CP_5 Tes_1 può neppure essere confermata da eventuali riscontri esterni.
Infatti, l'ulteriore teste ammesso dal Tribunale su richiesta di parte attrice ( Tes_2 che, in tesi, viaggiava a bordo della Renault guidata, nell'occasione, da
[...]
, regolarmente citato per l'udienza del 30.01.2020 e risultato assente in Tes_1 quella occasione, non veniva, poi, nuovamente citato dall'attore per l'udienza del
19.10.2020 (fissata con decreto di rinvio di udienza del 26.3.2020). Tale circostanza
è stata, invero, contestata dall'appellante, il quale, tuttavia, non fornisce prova delle proprie deduzioni.
Non sono stati, poi, indicati altri testimoni;
ciò, peraltro, nonostante, al momento del fatto, la strada teatro dell'asserito evento fosse trafficata, secondo quanto riferito da che affermava di essere “…in coda, fermi nel traffico …”. Tes_1
Gli evidenziati profili di illogicità che viziano il compendio probatorio e il carattere isolato della testimonianza offerta impediscono a questa Corte di considerare pienamente provato il fatto dedotto, il che determina inevitabilmente la soccombenza dell'appellante in quanto soggetto onerato ai sensi dell'art. 2697 c.c.
Per tutti i motivi esposti, assorbite le ulteriori doglianze, l'appello deve essere rigettato con conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite del secondo grado seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c. e devono essere, perciò, essere sostenute da . Parte_1
Per la liquidazione dei compensi deve farsi applicazione dei parametri dettati dal d.m. 55/2014, come integrato dal d.m. 147/2022.
In particolare, i compensi professionali vengono liquidati in favore di , CP_1 come in dispositivo, in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri tra minimi e medi per tutte le fasi, ad esclusione della fase istruttoria di pagina 12 di 13 cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse degli appellati stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi la Corte
d'Appello (tab. n. 12), con riferimento allo scaglione da €52.000,01 ad €260.000,00 in base al valore della causa.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002
n. 115 per il versamento di un ulteriore importo pari a quanto dovuto a titolo di contributo unificato da parte di . Parte_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , avverso la Parte_1 CP_1 sentenza del Tribunale di Napoli Nord, n. 2735 del 28.5.2021, così decide:
a) rigetta l'appello;
b) dichiara tenuto e condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
, delle spese del secondo grado di giudizio, che liquida in € 6.000,00 per
[...] compensi, oltre rimborso forfettario di spese generali al 15% e accessori di legge;
c) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR
30 maggio 2002 n. 115 per il versamento di un ulteriore importo pari a quanto dovuto a titolo di contributo unificato da parte di . Parte_1
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 16.12.2025
Il Consigliere est.
Dott.ssa Francesca Sicilia Il Presidente
Dott. Giuseppe De Tullio
pagina 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott.ssa Francesca Sicilia Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al numero 4524 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Mario Gramegna;
Appellante
(P. IVA ), rappresentata e difesa dall'avv.to Francesco Parte_2 P.IVA_1
PO
Appellata
Oggetto: danni a cose
Conclusioni: come da note c.d. di trattazione scritta, depositate, ex art. 127-ter
c.p.c., dall'appellante in data 14.7.2025 e dall'appellata in data 07.7.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. Giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato, in qualità di Parte_1 proprietario della vettura Mercedes tg. FG573LM, aveva agito in giudizio nei confronti di , quale compagnia che assicurava, per il Controparte_1 valore complessivo di €57.600,00, la vettura per furto e incendio (polizza n.
2367231). pagina 1 di 13 Aveva prospettato che, in data 13.03.2017, alle ore 20.40/20.45 circa, mentre percorreva via Mugnano Melito con direzione Melito alla guida della propria
Mercedes, aveva subito il furto dell'auto medesima. In particolare, aveva dedotto che due soggetti armati alla guida di un motociclo modello SH, dopo aver affiancato e urtato la sua vettura nella parte sinistra, allorchè lui scendeva dall'auto per appurare l'entità del danno, gli avevano intimato di consegnare loro la Mercedes, minacciandolo con la pistola.
Aveva, inoltre, dedotto di aver sporto immediatamente denuncia presso la Legione
Carabinieri Campania Stazione CC Mugnano di Napoli e di aver provveduto ad inoltrare alla tutta la documentazione necessaria, Controparte_1 secondo quanto prescritto dalla polizza assicurativa, nonché richiesta di indennizzo e – rimasta questa senza riscontro – invito alla procedura di mediazione (la quale aveva avuto esito negativo). aveva, dunque, eccepito: Pt_1
-la responsabilità contrattuale della compagnia assicuratrice;
-la responsabilità per mala gestio, in quanto la compagnia, nonostante esso assicurato avesse continuato a pagare il finanziamento relativo all'acquisto della vettura, aveva omesso di corrispondere l'indennizzo senza fornire alcuna motivazione;
l'attore aveva, perciò, prospettato l'applicabilità in via analogica, al caso di specie, dell'orientamento giurisprudenziale di legittimità in tema di mala gestio, propria e impropria, dell'assicuratore della r.c.a.. aveva concluso, perciò, chiedendo di: “1) previo accertamento del rapporto Pt_1 contrattuale si chiede la condanna per tutte le causali di cui innanzi della
[...] al pagamento dell'indennizzo in favore del sig. Controparte_1 Parte_1 quantificato in €60.000,00; 2) previo accertamento della “mala gestio” della compagnia assicuratrice convenuta, si chiede la condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni subiti dall'istante quantificati in €10.000,00; 2) condannare, altresì la parte convenuta al pagamento di spese, diritti, onorari – oltre i.v.a., c.p.a. e art. 15 – distratte ex art. 93 c.p.c.”.
Si era costituita in giudizio Controparte_1
In via preliminare, aveva eccepito:
-la carenza, in capo all'attore, della legittimazione ad causam; nella specie, la pagina 2 di 13 comparente aveva dedotto che il veicolo in questione era stato acquistato da Pt_1 con contratto di finanziamento stipulato con la S- CI VI, a garanzia del quale aveva stipulato la polizza Furto e Incendio invocata. Aveva evidenziato come il contratto di assicurazione de quo contenesse una clausola di vincolo in favore del concedente del finanziamento (nella specie, S-
CI Servicies), reale danneggiato e avente diritto all'indennizzo. Aveva affermato, quindi, che della prestazione assicurativa non potesse beneficiare Pt_1 stipulante, avendo soltanto l'assicurato diritto all'indennizzo e, altresì, legittimazione ad agire in giudizio;
-la carenza di legittimazione attiva in capo a per non avere quest'ultimo Pt_1 dimostrato di essere proprietario della Mercedes asseritamente rubata;
-la nullità dell'atto di citazione perché generico e carente dei fondamentali requisiti di cui agi artt. 38, 163, co. 3 c.p.c.;
-l'improcedibilità della domanda sulla base della circostanza per cui il giudizio era stato promosso esclusivamente da senza la partecipazione di Pt_1 CP_2 che, da certificato cronologico, risultava essere comproprietario del bene con l'attore;
-l'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda per omessa qualificazione della stessa, non avendo l'attore chiarito se l'azione fosse da considerarsi di pagamento, di risarcimento, di indennizzo, ovvero di inadempimento.
La comparente aveva, poi, chiesto l'esibizione del contratto di assicurazione e delle relative quietanze di pagamento.
Aveva, altresì, disconosciuto, perché non conforme agli originali, la documentazione prodotta in mera copia.
Nel merito, la compagnia aveva contestato l'an debeatur, deducendo che:
-l'attore non aveva chiarito se il finanziamento fosse stato interrotto in seguito all'asserito furto;
-la vettura era in comproprietà, sicché l'eventuale indennizzo sarebbe spettato all'attore soltanto nella misura della metà;
-avendo l'attore stipulato, con una ulteriore polizza assicurativa Controparte_3 contro il furto per l'importo scoperto da quella stipulata con la copertura CP_1 garantita da essa comparente, nel caso dell'accoglimento, avrebbe dovuto essere contenuta nella parte di danno eccedente l'ammontare coperto da altre pagina 3 di 13 assicurazioni;
-l'istante era rimasto coinvolto in numerosi sinistri, nonché in un furto di una vettura avvenuto nel 2016;
-Maisto, comproprietario del veicolo de quo, pure era stato protagonista di pregressi furti (di auto e motocicli);
-in sede di integrazione di denuncia dell'evento, aveva indicato Pt_1 CP_2 come mero utilizzatore del veicolo ed aveva affermato l'esistenza, con questi, di rapporti di parentela;
diversamente, risultava comproprietario del veicolo e, CP_2 contattato da essa compagnia, aveva negato ogni parentela. aveva, poi, eccepito la perdita, ovvero la riduzione, del diritto all'indennizzo CP_1 per violazione dei dettami di polizza, nonché degli artt. 1913-1915 c.c., deducendo, nello specifico, il mancato rispetto dei tempi previsti dal contratto per la comunicazione del furto alla GN (tre giorni dal fatto).
Infine, la convenuta aveva contestato il quantum, chiedendo che, in caso di accoglimento della domanda, si tenesse conto del reale valore del bene, nonché dei massimali, delle franchigie e delle percentuali di somma assicurata previsti nella polizza. aveva concluso chiedendo di: “in via preliminare:
1. dichiarare il difetto di CP_1 legittimazione attiva del Sig. , essendo prevista in seno al contratto Parte_1 assicurativo stipulato con la una clausola di vincolo in favore della Mercedes CP_1
– Benz CI VI e per tutti gli ulteriori rilevanti motivi esposti nel corpo del presente atto;
2. accertare e dichiarare l'improponibilità della domanda per tutti i rilevanti motivi esposti nel corpo del presente atto;
3. accertare e dichiarare la domanda inammissibile ed improcedibile omessa qualificazione della stessa;
in via gradata e nel merito 4. rigettare la domanda come proposta, perché assolutamente infondata sia in fatto sia in diritto e, in ogni caso, non provata;
5. dichiarare la perdita, ovvero la riduzione, del diritto all'indennizzo per violazione del principio dell'affidamento e dell'obbligo di cooperazione, ai sensi degli artt. 1913 e 1915 cod. civ., per tutti i motivi esposti nel corpo del presente atto;
6. in subordine e, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda, liquidare all'istante quanto espressamente previsto a termini di polizza, importo in ogni caso dimezzato in considerazione della comproprietà del bene;
7. condannare l'attore alla refusione in
pagina 4 di 13 favore di delle spese sostenute per la costituzione nel presente giudizio Controparte_1
e per la gestione stragiudiziale della vertenza. In via subordinata 8. nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, e nel caso in cui l'On.le Tribunale Adito accerti
e dichiari l'obbligo di pagamento a carico della rideterminare Controparte_1
l'ammontare dell'indennizzo alla stregua di tutte le considerazioni svolte nel corpo del presente atto e, dunque, nei limiti del capitale assicurato;
9. emettere ogni altro provvedimento del caso”.
Con sentenza n. 2735, pubblicata il 28.9.2021, il Tribunale di Napoli Nord ha rigettato la domanda proposta da , condannandolo al pagamento Parte_1 delle spese di lite in favore di parte convenuta.
In motivazione, il Tribunale, superato l'esame delle eccezioni preliminari sollevate da parte convenuta in virtù del principio della c.d. ragione più liquida, ha ritenuto non provato il fatto storico posto a base della domanda. In particolare, il primo giudice ha rilevato la contraddittorietà delle risultanze della prova testimoniale, considerato che:
-nella denuncia-querela innanzi alle autorità, l'attore aveva dichiarato inequivocabilmente che non vi erano testimoni dell'accaduto;
-il teste, poi, escusso in giudizio – – aveva reso una narrazione dei Testimone_1 fatti completamente appiattita sull'esposizione contenuta in citazione, senza arricchirla di ulteriori particolari e fornendo dichiarazioni inverosimili in ordine ai contatti avuti con l'attore e alla sua identificazione come testimone oculare dell'accaduto;
-non era credibile che l'attore, pur avendo ricevuto soccorso da Tes_1 nell'immediatezza del fatto, non avesse menzionato la presenza dello stesso in occasione della denuncia;
-non era credibile che l'attore, pur avendo incontrato poche settimane dopo Tes_1 il fatto, non avesse chiesto a quest'ultimo di identificarsi e di riferire all'autorità quanto aveva visto;
-non era credibile che, dopo aver identificato per il tramite di una terza Tes_1 persona, non avesse provveduto ad integrare la denuncia, né avesse comunicato i riferimenti del teste alla compagnia assicurativa;
-il secondo teste, pur ammesso, non era stato ritualmente citato. Testimone_2
pagina 5 di 13
B. Giudizio d'appello
Avverso la predetta sentenza, ha proposto appello . Parte_1
Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta la violazione degli artt. 115 e
116 c.p.c., impugnando la sentenza nella parte in cui il giudice ha ritenuto non fornita la prova del fatto così come dedotto in citazione.
L'appellante censura la valutazione di inattendibilità operata dal Tribunale della testimonianza fornita da e ne ribadisce la piena efficacia probatoria, Testimone_1 sostenendo che la precisione della narrazione da questi fornita e la totale aderenza alla prospettazione attorea, lungi dal rappresentare un vulnus alla propria difesa, doveva indurre il giudicante all'accoglimento della domanda, considerato anche che, in occasione della escussione del teste, il giudicante non era intervenuto chiedendo chiarimenti o informazioni diverse e ulteriori da quelle rese dal dichiarante (il quale, comunque – evidenzia – ha riferito anche su circostanze di fatto non Pt_1 menzionate in citazione, quali, ad esempio, le condizioni del traffico). L'appellante evidenzia, poi, la piena credibilità delle vicende che lo portarono a non indicare nella denuncia il quale teste diretto dell'accaduto e, in particolare, il fatto per cui Tes_1 egli non si era immediatamente reso conto che questi aveva assistito alla rapina, anche in ragione dello stato emotivo di agitazione in cui il danneggiato ragionevolmente versava al momento dell'incontro con Tes_1 afferma, poi, che il Tribunale avrebbe omesso di tenere conto di circostanze Pt_1 rilevanti ai fini della decisione e, nella specie, della condotta di che, pur CP_1 avendo ricevuto tempestiva denuncia e richiesta di indennizzo, non aveva fornito alcun riscontro né aveva partecipato alla avviata procedura di mediazione, così impedendo l'interlocuzione stragiudiziale e la preventiva risoluzione della questione.
Con il secondo motivo di appello, censura l'errata applicazione, ad opera del Pt_1
Tribunale, dell'art. 2697 c.c. ed evidenzia come, ancorché gravi sul danneggiato la prova del fatto costitutivo dell'indennizzo richiesto, ciò non esonera la compagnia assicuratrice dallo svolgimento di ogni attività istruttoria.
conclude, dunque, chiedendo di: “in via definitiva – nel merito, Parte_1 previa riforma integrale della sentenza impugnata e di accoglimento integrale del
pagina 6 di 13 presente atto di appello per i motivi tutti come dedotti, condannare la Controparte_4
in persona dell'amministratore pro tempore, domiciliato per la carica presso la
[...] sede legale sita in Trieste (TS), alla Via Machiavelli 4, al pagamento del risarcimento dei danni quantificato in €60.000,00, in ragione dell'accertato rapporto contrattuale;
-
Per gli effetti dell'accoglimento dell'appello, per i motivi tutti come infra dedotti, previo accertamento della mala gestio della compagnia assicuratrice convenuta, si chiede la condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni subiti dall'istante quantificati in
€10.000,00; - Per gli effetti, condannare la appellata in persona Controparte_4 dell'amministratore pro tempore, al pagamento di spese e compensi professionali, oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge, del doppio grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore, per averne fatto anticipo di spese e non riscosso gli onorari ex art. 93 c.p.c.”.
Si è costituita in giudizio , eccependo l'inammissibilità del gravame ai CP_1 sensi degli artt. 342 e 348-bis c.p.c., nonché la sua infondatezza nel merito. Chiede, perciò, la conferma della sentenza di primo grado e, in subordine, nel caso di accoglimento dell'appello, reitera le eccezioni e le difese già sollevate in primo grado.
Il tutto con vittoria di spese del secondo grado di giudizio.
La causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
31.10.2023 poi differita al 15.7.2025.
Lette le note per la trattazione scritta per il giorno 15.7.2025, quindi, con ordinanza datata al 20.7.2025 (comunicata ritualmente alle parti dalla cancelleria in data
21.7.2025), la causa è stata riservata in decisione, con la concessione alle parti dei termini (60+ 20) ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare la Corte rileva l'infondatezza dell'eccezione, sollevata dalla appellata, di inammissibilità (richiamando l'art. 342 c.p.c.) dell'appello ex CP_1 adverso proposto.
Il primo comma dell'art. 342 cpc, nella lettera ratione temporis applicabile – cioé quella introdotta dall'art. 54, comma 1, lett. 0a) del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella l. 7 agosto 2012, n. 134 – recita: “l'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di pagina 7 di 13 inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare
e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge
e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”. La Corte di legittimità ha chiarito che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (così Cass. ord. 13535/2018) e che “non può considerarsi aspecifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo d'appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata”
(così Cass. ord. 7675/2019).
Nella specie, parte appellante ha individuato le parti della sentenza di prime cure fatte oggetto di specifica censura ed ha argomento le critiche sollevate.
Pertanto, deve ritenersi che l'impugnazione abbia rispettato i criteri di forma e sostanza richiesti dall'art. 342 c.p.c..
Nel merito, l'appello è infondato in fatto e in diritto.
In tema di assicurazione contro il furto, l'assicurato che intenda ottenere la liquidazione dell'indennizzo, deve, in base al principio generale posto dall'art. 2697
c.c., dimostrare di essere proprietario del bene, provare il valore della res al momento dell'illecita sottrazione e – per quanto qui maggiormente rileva – che il pagina 8 di 13 bene sia stato effettivamente sottratto. In materia di assicurazione contro i danni, tra le quali rientra quella contro il furto, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia. Vertendosi in ipotesi di polizza assicurativa a copertura del furto di veicolo, dato che l'evento coperto da garanzia, oltre che costitutivo del diritto al pagamento dell'indennizzo, è costituito dal furto, è sull'assicurato che incombe l'onere di dimostrarne l'esistenza (nel medesimo senso si veda, ex multis, Cass., nn.
3446/2023 e 30656/2017).
Sempre in tema di onere della prova, la giurisprudenza della Suprema Corte ha, altresì, precisato che, al fine di ritenere soddisfatto l'onere probatorio sopra descritto gravante sull'assicurato che chieda l'indennizzo, la denuncia in sede penale di un reato non è sufficiente per ritenere dimostrato che effettivamente il fatto illecito si sia verificato (così, la già richiamata Cass., n. 3446/2023; nello stesso senso, v. anche
Cass., n. 32637/2022, secondo cui, nell'assicurazione contro i danni, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro;
la denuncia in sede penale di determinati fatti delittuosi non è sufficiente a far considerare l'effettivo svolgimento dei fatti così come denunciati).
Con riferimento, poi, al valore probatorio delle dichiarazioni rese da soggetti escussi in giudizio come testi, ma non indicati nella denuncia-querela, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che la circostanza per cui, nell'immediatezza del sinistro, il danneggiato abbia presentato una denuncia penale priva dell'indicazione di testimoni, mentre tali testimoni abbia poi intimato nel giudizio civile di risarcimento del danno, non costituisce di per sé motivo di rigetto della domanda, mentre può essere liberamente valutata dal giudice di merito quale indice sintomatico della inattendibilità dei testimoni stessi (così Cass., n. 9939/2012; nello stesso senso, cfr. anche Cass., n. 21373/2017 e n. 5892/2016).
pagina 9 di 13 Dati i richiamati principi di diritto e fattane applicazione al caso di specie, la Corte, concordemente con quanto già statuito dal Tribunale, ritiene non raggiunta adeguata e sufficiente prova del fatto costitutivo del diritto azionato, ossia la verificazione della sottrazione del veicolo di proprietà dell'istante secondo le modalità prospettate in citazione.
Il compendio probatorio offerto dall'odierno appellante a sostegno della propria domanda si compone, essenzialmente, della denuncia di rapina presentata all'autorità nell'immediatezza del fatto e della testimonianza offerta da Tes_1
.
[...]
Orbene, con riferimento al valore probatorio della denuncia sporta da presso Pt_1 la Stazione dei Carabinieri di Mugnano di Napoli in data 13.3.2017, si richiamano i principi interpretativi già illustrati e si rammenta, altresì, che la denuncia di furto presentata presso le competenti autorità, quale atto di parte, è inidonea, di per sé, ad attribuire una presunzione di veridicità a fatti ivi dichiarati, ma che non siano stati mai accertati (cfr., in particolare, Cass. n. 11012/2013, secondo cui “L'efficacia probatoria privilegiata dell'atto pubblico è limitata ai fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza e alla provenienza delle dichiarazioni, senza implicare l'intrinseca veridicità di esse o la loro rispondenza all'effettiva intenzione delle parti”).
Stante il valore non decisivo della denuncia-querela, affinché possa formarsi un convincimento circa il reale verificarsi dei fatti denunciati (e che, nel caso di specie, rappresentano elemento costitutivo della domanda di indennizzo), è necessario che la stessa sia suffragata da ulteriori elementi probatori.
In tal senso, però, non è risolutiva, ad avviso della Corte, la testimonianza offerta da
. Testimone_1
Quest'ultimo, escusso all'udienza del 30.01.2020, dichiarava quanto segue: “Sono a conoscenza dei fatti di causa in quanto vi ho assistito in prima persona;
i fatti sono avvenuti il 13 Marzo 2017, era sera, all'incirca 20:30 – 20:40. In particolare, io percorrevo la strada che va dalla circumvallazione di Melito a Mugnano, e procedevo in direzione Melito;
mi trovavo a bordo, come conducente, di una macchina modello
Renault Scenic, di colore nero, preciso che nella stessa macchina con me era presente un'altra persona che si chiama Preciso che eravamo in coda, fermi nel Testimone_2
pagina 10 di 13 traffico, in prossimità della rotonda di Melito, quando abbiamo visto uno scooter con a bordo due persone che indossavano entrambi i caschi, i quali sorpassandoci sul lato sinistro, colpirono con violenza lo specchietto retrovisore della macchina che mi precedeva, che era un modello Mercedes nuovo;
a quel punto, il conducente dell'auto
Mercedes, girò a destra dove c'era una traversa, si fermò, spense la macchina e scese;
a quel punto, l'occupante posteriore dello scooter scese e puntò una pistola contro il conducente della Mercedes, anche lui sceso dalla macchina, gli intimò di consegnargli la macchina, saltò nella macchina, fece marcia indietro e scappò in direzione
Mugnano, ove la strada era libera;
io a bordo della mia auto, nel frattempo, mi feci un po' più avanti e vidi la scena;
il conducente dello scooter, invece, proseguì in direzione
Melito. Io, arrivato alla rotonda, tornai indietro e mi fermai vicino al conducente dell'auto Mercedes, il quale era turbato per l'accaduto, ma non gli lasciai i miei dati;
l'ho rincontrato a distanza di circa due settimane presso un autolavaggio che frequento abitualmente, ma nemmeno in quella occasione ci siamo scambiati i dati;
solo dopo circa due o tre mesi, l'ho visto venire nel mio negozio di ricambi moto che si trovava in Sant'Antimo, alla Via Corso Italia, e mi disse che i miei recapiti glieli aveva dati il gestore dell'autolavaggio; in quell'occasione, ci siamo scambiati i dati e mi sono reso disponibile a testimoniare”.
Tali dichiarazioni non possono considerarsi attendibili.
Innanzitutto, non può trascurarsi la circostanza per cui la presenza di un testimone sia stata non semplicemente taciuta, bensì espressamente esclusa da al Pt_1 momento della denuncia. Quest'ultimo, infatti, dichiarava inequivocabilmente ai
Carabinieri: “Non ci sono testimoni” (v. copia conforme della denuncia, depositata telematicamente in primo grado dall'attore in data 16.12.2018). Invero, pur volendo ritenere plausibile che, versando in uno stato emotivo di agitazione, non Pt_1 avesse identificato quando questo gli aveva prestato soccorso Tes_1 nell'immediatezza del fatto, non è altrettanto plausibile che ad espressa e Pt_1 specifica domanda dell'autorità, non abbia fatto menzione (pur senza indicarne le generalità) della presenza di un testimone diretto o, quantomeno, anche non avendo certezza che questi avesse assistito al reato, di aver ricevuto immediato soccorso da un utente della strada che si trovava sui luoghi nell'immediatezza del fatto.
pagina 11 di 13 Contribuisce a minare la generale attendibilità della testimonianza, altresì, la circostanza per cui pur venuto a conoscenza dell'esistenza e dell'identità del Pt_1 teste “dopo due o tre mesi”, non provvide a darne avviso all'autorità, nonostante fosse di immediata evidenza come tale informazione avrebbe contribuito alle indagini.
Del resto, tale informazione non risulta nemmeno fornita alla compagnia
, deve considerarsi che l'attendibilità delle dichiarazioni rese da non CP_5 Tes_1 può neppure essere confermata da eventuali riscontri esterni.
Infatti, l'ulteriore teste ammesso dal Tribunale su richiesta di parte attrice ( Tes_2 che, in tesi, viaggiava a bordo della Renault guidata, nell'occasione, da
[...]
, regolarmente citato per l'udienza del 30.01.2020 e risultato assente in Tes_1 quella occasione, non veniva, poi, nuovamente citato dall'attore per l'udienza del
19.10.2020 (fissata con decreto di rinvio di udienza del 26.3.2020). Tale circostanza
è stata, invero, contestata dall'appellante, il quale, tuttavia, non fornisce prova delle proprie deduzioni.
Non sono stati, poi, indicati altri testimoni;
ciò, peraltro, nonostante, al momento del fatto, la strada teatro dell'asserito evento fosse trafficata, secondo quanto riferito da che affermava di essere “…in coda, fermi nel traffico …”. Tes_1
Gli evidenziati profili di illogicità che viziano il compendio probatorio e il carattere isolato della testimonianza offerta impediscono a questa Corte di considerare pienamente provato il fatto dedotto, il che determina inevitabilmente la soccombenza dell'appellante in quanto soggetto onerato ai sensi dell'art. 2697 c.c.
Per tutti i motivi esposti, assorbite le ulteriori doglianze, l'appello deve essere rigettato con conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite del secondo grado seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c. e devono essere, perciò, essere sostenute da . Parte_1
Per la liquidazione dei compensi deve farsi applicazione dei parametri dettati dal d.m. 55/2014, come integrato dal d.m. 147/2022.
In particolare, i compensi professionali vengono liquidati in favore di , CP_1 come in dispositivo, in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri tra minimi e medi per tutte le fasi, ad esclusione della fase istruttoria di pagina 12 di 13 cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse degli appellati stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi la Corte
d'Appello (tab. n. 12), con riferimento allo scaglione da €52.000,01 ad €260.000,00 in base al valore della causa.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002
n. 115 per il versamento di un ulteriore importo pari a quanto dovuto a titolo di contributo unificato da parte di . Parte_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , avverso la Parte_1 CP_1 sentenza del Tribunale di Napoli Nord, n. 2735 del 28.5.2021, così decide:
a) rigetta l'appello;
b) dichiara tenuto e condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
, delle spese del secondo grado di giudizio, che liquida in € 6.000,00 per
[...] compensi, oltre rimborso forfettario di spese generali al 15% e accessori di legge;
c) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR
30 maggio 2002 n. 115 per il versamento di un ulteriore importo pari a quanto dovuto a titolo di contributo unificato da parte di . Parte_1
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 16.12.2025
Il Consigliere est.
Dott.ssa Francesca Sicilia Il Presidente
Dott. Giuseppe De Tullio
pagina 13 di 13