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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 04/12/2025, n. 1025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 1025 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3817/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GI IL
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Damiano Dazzi Presidente relatore dott. Stefano Rago Giudice dott. Lorenzo Meoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 3817/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. COLLIOLI CRISTINA, elettivamente domiciliata Parte_1 presso lo studio del difensore in VIA MAZZINI N. 329, SASSUOLO;
RICORRENTE contro
, rappresentato e difeso in proprio, elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1
RADICI IN PIANO N. 5/A, ST (RE);
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO GI IL
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data
17/09/2025.
Parte resistente ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data
20/09/2025.
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/12/2024, chiedeva all'intestato Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dal coniuge , con cui aveva contratto Controparte_1 matrimonio a Modena in data 30/05/1998, esponendo che dall'unione coniugale erano nati i tre figli ER luce (nata il [...]), (nato il [...]) ed (nato il 19 settembre ER2 ER3
2008).
La ricorrente svolgeva domanda di addebito nei confronti del marito, allegando che la rottura del matrimonio fosse stata cagionata dal comportamento violento ed offensivo posto in essere dal marito nei suoi confronti anche alla presenza dei figli, a cui aveva fatto seguito l'emissione di ordine di protezione nel mese di luglio 2024. Concludeva domandando l'affidamento super-esclusivo del figlio minore a sé con assegnazione in proprio favore della casa familiare, già di sua proprietà ER3 esclusiva;
di disporre incontri protetti tra ed il padre in ragione dell'abuso di sostanze ER3 stupefacenti a cui quest'ultimo era dedito. Domandava di porre a carico del un contributo di CP_1 mantenimento dei figli pari alla somma mensile di € 500 per ogni figlio a decorrere dalla data di esecuzione dell'ordine di allontanamento, il riconoscimento in proprio favore del 100% dell'assegno unico, e la condanna del al risarcimento del danno subito per la violazione dei doveri CP_1 coniugali e per le sofferenze inferte alla stessa a causa del comportamento dallo stesso serbato in contrasto e violazione dei doveri nascenti dal matrimonio. Domandava infine di sanzionare il CP_1 ai sensi dell'art.473 bis 39 cpc “per le gravi inadempienze all'ordinanza del 24.01.2025 in ordine al pagamento del mantenimento dei figli e al rimborso delle spese straordinarie ed in ordine all'affidamento esclusivo del figlio … con condanna al risarcimento dei danni a favore della ricorrente
e dei figli”.
Chiedeva contestualmente, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., la pronuncia di scioglimento del matrimonio decorsi i termini previsti dalla legge.
Il resistente , che si difendeva in proprio essendo avvocato, concludeva aderendo alla Controparte_1 domanda cumulativa di separazione e di divorzio;
domandava l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, e di determinare il proprio contributo di mantenimento dei figli ER3 nella misura di € 180 per ciascun figlio. Si opponeva all'accoglimento di tutte le ulteriori domande avversarie e domandava di condannare la al risarcimento del danno per violazione degli obblighi Pt_1 di lealtà e probità ex art. 88 cpc e per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Fatte queste premesse, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 151 c.c., emergendo l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza sia dalle conclusioni rassegnate da entrambe le parti, sia dall'ordine di protezione emesso pagina 2 di 5 ante causam a carico del in data 24 luglio 2024, sia ancora dal fallimento del tentativo di CP_1 conciliazione esperito all'udienza di comparizione dei coniugi tenutasi in data 23 gennaio 2025; circostanze queste che, unitariamente considerate, dimostrano l' irreversibile crisi del rapporto coniugale e la impossibilità di una sua ricostituzione.
Quanto alle statuizioni riguardanti i figli, il Collegio rileva che sono vigenti (e lo saranno sino alla sentenza definitiva del giudizio) i provvedimenti temporanei adottati con ordinanza del 24/01/2025 ai sensi degli artt. 473 bis.22 e 473 bis.50 c.p.c., con i quali:
- è stato disposto l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, con suo collocamento ER3 prevalente presso la madre;
- è stato disposto che gli incontri tra il padre ed il figlio minore avvengano secondo diretti ER3 accordi tra gli stessi e comunque nel rispetto delle esigenze, delle volontà e delle richieste del figlio medesimo;
- è stata assegnata la casa coniugale alla ricorrente;
- è stato posto a carico del padre, con decorrenza dalla domanda (06/12/2024), un assegno mensile di mantenimento dei tre figli pari ad € 750,00 (€ 250,00 per ciascun figlio), da versare alla madre entro il giorno 10 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie così come disciplinate nell'aggiornato Protocollo in uso presso il Tribunale di Reggio
Emilia;
- è stato disposto che l'assegno unico venga percepito per intero dalla ricorrente . Parte_1
Al riguardo, stante la grave inadempienza di natura economica del resistente, in parziale accoglimento della domanda proposta da parte attrice, occorre provvedere ex art. 473 bis.39 c.p.c.
Quest'ultima norma, rubricata “Provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni”, stabilisce, al comma 1, che «In caso di gravi inadempienze, anche di natura economica, o di atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento e dell'esercizio della responsabilità genitoriale, il giudice del procedimento in corso può d'ufficio modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente: a) ammonire il genitore inadempiente;
b) individuare ai sensi dell'articolo 614-bis la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
c) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della CP_2
, e, al comma 2, che «Nei casi di cui al primo comma, il giudice può inoltre condannare il
[...] genitore inadempiente al risarcimento dei danni a favore dell'altro genitore o, anche d'ufficio, del minore». pagina 3 di 5 Parte ricorrente ha domandato di sanzionare , “per le gravi inadempienze Controparte_1 all'ordinanza del 24.01.2025 in ordine al pagamento del mantenimento dei figli e al rimborso delle spese straordinarie non avendo mai versato né l'importo stabilito dal Tribunale con ordinanza presidenziale, quantificato in Euro 750,00 complessivi mensili come mantenimento dei figli, né, tantomeno, il 50% delle spese straordinarie”.
Di contro il , sul quale gravava l'onere di allegare e di provare l'avvenuto adempimento CP_1 dell'obbligo di pagamento del contributo di mantenimento dei figli, non ha provato nulla al riguardo.
Trattasi senza dubbio di grave inadempienza di natura economica che impone, ai sensi dell'art. 473 bis.39 c.p.c., la sanzione dell'ammonimento.
Va invece respinta la domanda dell'attrice volta ad ottenere un risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 473 bis.39 c.p.c., sia perché la domanda è generica e la non ha quantificato il danno Pt_1 asseritamente verificatosi in capo alla stessa e ai figli, sia perché la ricorrente non ha fornito alcuna prova in ordine allo stesso.
Ritiene infine il Collegio che la causa debba essere rimessa sul ruolo come da separata ordinanza, per la decisione sulle questioni accessorie sia alla pronuncia di separazione (addebito) sia a quella di divorzio, nonché ai fini dei dovuti approfondimenti istruttori medico-legali riguardanti la domanda di risarcimento del danno endofamiliare formulata dalla ricorrente. La rimessione della causa sul ruolo si impone anche perché l'ulteriore domanda di scioglimento del matrimonio, svolta ex art. 473bis.49
c.p.c. in questo giudizio da entrambe le parti, non possa essere ora decisa, dovendosi attendere il passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione, ed il decorso del termine, previsto dalla legge, che renda procedibile la domanda di divorzio.
In merito alle spese di lite ed alle statuizioni definitive riguardanti la prole, ogni pronuncia viene differita all'esito del giudizio definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e , che hanno Controparte_1 Parte_1 contratto matrimonio a Modena in data 30/05/1998, trascritto in Italia nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Modena dell'anno 1998, 7 p.2 s.C3;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Modena di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) ammonisce ai sensi dell'art. 473bis.39 c.p.c. ad assumere una condotta rispettosa Controparte_1 dei doveri genitoriali ed in particolare a contribuire al mantenimento dei figli, provvedendo alla pagina 4 di 5 puntuale corresponsione dell'assegno di mantenimento e al 50% delle spese straordinarie come determinato dai provvedimenti temporanei ed urgenti assunti con ordinanza del 24/01/2025;
4) dispone come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
5) rimette al definitivo ogni pronuncia in merito alle spese di lite.
Così deciso in Reggio Emilia nella camera di consiglio della Sezione I Civile in data 4 dicembre 2025.
Il Presidente estensore
Dott. Damiano Dazzi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GI IL
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Damiano Dazzi Presidente relatore dott. Stefano Rago Giudice dott. Lorenzo Meoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 3817/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. COLLIOLI CRISTINA, elettivamente domiciliata Parte_1 presso lo studio del difensore in VIA MAZZINI N. 329, SASSUOLO;
RICORRENTE contro
, rappresentato e difeso in proprio, elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1
RADICI IN PIANO N. 5/A, ST (RE);
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO GI IL
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data
17/09/2025.
Parte resistente ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data
20/09/2025.
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/12/2024, chiedeva all'intestato Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dal coniuge , con cui aveva contratto Controparte_1 matrimonio a Modena in data 30/05/1998, esponendo che dall'unione coniugale erano nati i tre figli ER luce (nata il [...]), (nato il [...]) ed (nato il 19 settembre ER2 ER3
2008).
La ricorrente svolgeva domanda di addebito nei confronti del marito, allegando che la rottura del matrimonio fosse stata cagionata dal comportamento violento ed offensivo posto in essere dal marito nei suoi confronti anche alla presenza dei figli, a cui aveva fatto seguito l'emissione di ordine di protezione nel mese di luglio 2024. Concludeva domandando l'affidamento super-esclusivo del figlio minore a sé con assegnazione in proprio favore della casa familiare, già di sua proprietà ER3 esclusiva;
di disporre incontri protetti tra ed il padre in ragione dell'abuso di sostanze ER3 stupefacenti a cui quest'ultimo era dedito. Domandava di porre a carico del un contributo di CP_1 mantenimento dei figli pari alla somma mensile di € 500 per ogni figlio a decorrere dalla data di esecuzione dell'ordine di allontanamento, il riconoscimento in proprio favore del 100% dell'assegno unico, e la condanna del al risarcimento del danno subito per la violazione dei doveri CP_1 coniugali e per le sofferenze inferte alla stessa a causa del comportamento dallo stesso serbato in contrasto e violazione dei doveri nascenti dal matrimonio. Domandava infine di sanzionare il CP_1 ai sensi dell'art.473 bis 39 cpc “per le gravi inadempienze all'ordinanza del 24.01.2025 in ordine al pagamento del mantenimento dei figli e al rimborso delle spese straordinarie ed in ordine all'affidamento esclusivo del figlio … con condanna al risarcimento dei danni a favore della ricorrente
e dei figli”.
Chiedeva contestualmente, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., la pronuncia di scioglimento del matrimonio decorsi i termini previsti dalla legge.
Il resistente , che si difendeva in proprio essendo avvocato, concludeva aderendo alla Controparte_1 domanda cumulativa di separazione e di divorzio;
domandava l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, e di determinare il proprio contributo di mantenimento dei figli ER3 nella misura di € 180 per ciascun figlio. Si opponeva all'accoglimento di tutte le ulteriori domande avversarie e domandava di condannare la al risarcimento del danno per violazione degli obblighi Pt_1 di lealtà e probità ex art. 88 cpc e per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Fatte queste premesse, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 151 c.c., emergendo l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza sia dalle conclusioni rassegnate da entrambe le parti, sia dall'ordine di protezione emesso pagina 2 di 5 ante causam a carico del in data 24 luglio 2024, sia ancora dal fallimento del tentativo di CP_1 conciliazione esperito all'udienza di comparizione dei coniugi tenutasi in data 23 gennaio 2025; circostanze queste che, unitariamente considerate, dimostrano l' irreversibile crisi del rapporto coniugale e la impossibilità di una sua ricostituzione.
Quanto alle statuizioni riguardanti i figli, il Collegio rileva che sono vigenti (e lo saranno sino alla sentenza definitiva del giudizio) i provvedimenti temporanei adottati con ordinanza del 24/01/2025 ai sensi degli artt. 473 bis.22 e 473 bis.50 c.p.c., con i quali:
- è stato disposto l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, con suo collocamento ER3 prevalente presso la madre;
- è stato disposto che gli incontri tra il padre ed il figlio minore avvengano secondo diretti ER3 accordi tra gli stessi e comunque nel rispetto delle esigenze, delle volontà e delle richieste del figlio medesimo;
- è stata assegnata la casa coniugale alla ricorrente;
- è stato posto a carico del padre, con decorrenza dalla domanda (06/12/2024), un assegno mensile di mantenimento dei tre figli pari ad € 750,00 (€ 250,00 per ciascun figlio), da versare alla madre entro il giorno 10 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie così come disciplinate nell'aggiornato Protocollo in uso presso il Tribunale di Reggio
Emilia;
- è stato disposto che l'assegno unico venga percepito per intero dalla ricorrente . Parte_1
Al riguardo, stante la grave inadempienza di natura economica del resistente, in parziale accoglimento della domanda proposta da parte attrice, occorre provvedere ex art. 473 bis.39 c.p.c.
Quest'ultima norma, rubricata “Provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni”, stabilisce, al comma 1, che «In caso di gravi inadempienze, anche di natura economica, o di atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento e dell'esercizio della responsabilità genitoriale, il giudice del procedimento in corso può d'ufficio modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente: a) ammonire il genitore inadempiente;
b) individuare ai sensi dell'articolo 614-bis la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
c) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della CP_2
, e, al comma 2, che «Nei casi di cui al primo comma, il giudice può inoltre condannare il
[...] genitore inadempiente al risarcimento dei danni a favore dell'altro genitore o, anche d'ufficio, del minore». pagina 3 di 5 Parte ricorrente ha domandato di sanzionare , “per le gravi inadempienze Controparte_1 all'ordinanza del 24.01.2025 in ordine al pagamento del mantenimento dei figli e al rimborso delle spese straordinarie non avendo mai versato né l'importo stabilito dal Tribunale con ordinanza presidenziale, quantificato in Euro 750,00 complessivi mensili come mantenimento dei figli, né, tantomeno, il 50% delle spese straordinarie”.
Di contro il , sul quale gravava l'onere di allegare e di provare l'avvenuto adempimento CP_1 dell'obbligo di pagamento del contributo di mantenimento dei figli, non ha provato nulla al riguardo.
Trattasi senza dubbio di grave inadempienza di natura economica che impone, ai sensi dell'art. 473 bis.39 c.p.c., la sanzione dell'ammonimento.
Va invece respinta la domanda dell'attrice volta ad ottenere un risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 473 bis.39 c.p.c., sia perché la domanda è generica e la non ha quantificato il danno Pt_1 asseritamente verificatosi in capo alla stessa e ai figli, sia perché la ricorrente non ha fornito alcuna prova in ordine allo stesso.
Ritiene infine il Collegio che la causa debba essere rimessa sul ruolo come da separata ordinanza, per la decisione sulle questioni accessorie sia alla pronuncia di separazione (addebito) sia a quella di divorzio, nonché ai fini dei dovuti approfondimenti istruttori medico-legali riguardanti la domanda di risarcimento del danno endofamiliare formulata dalla ricorrente. La rimessione della causa sul ruolo si impone anche perché l'ulteriore domanda di scioglimento del matrimonio, svolta ex art. 473bis.49
c.p.c. in questo giudizio da entrambe le parti, non possa essere ora decisa, dovendosi attendere il passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione, ed il decorso del termine, previsto dalla legge, che renda procedibile la domanda di divorzio.
In merito alle spese di lite ed alle statuizioni definitive riguardanti la prole, ogni pronuncia viene differita all'esito del giudizio definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e , che hanno Controparte_1 Parte_1 contratto matrimonio a Modena in data 30/05/1998, trascritto in Italia nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Modena dell'anno 1998, 7 p.2 s.C3;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Modena di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) ammonisce ai sensi dell'art. 473bis.39 c.p.c. ad assumere una condotta rispettosa Controparte_1 dei doveri genitoriali ed in particolare a contribuire al mantenimento dei figli, provvedendo alla pagina 4 di 5 puntuale corresponsione dell'assegno di mantenimento e al 50% delle spese straordinarie come determinato dai provvedimenti temporanei ed urgenti assunti con ordinanza del 24/01/2025;
4) dispone come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
5) rimette al definitivo ogni pronuncia in merito alle spese di lite.
Così deciso in Reggio Emilia nella camera di consiglio della Sezione I Civile in data 4 dicembre 2025.
Il Presidente estensore
Dott. Damiano Dazzi
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