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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/10/2025, n. 10100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10100 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I R O M A S E Z I O N E L A V O R O 4 °
R E A I T A L I A N A Pt_1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice designato, Dott.ssa Francesca Vincenzi, all'udienza del 13.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n.18109/2025 R.A.C.C.,
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma, Circonvallazione Nomentana n.414 presso Parte_2 lo studio dell'Avv. Simone De Ciantis che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso RICORRENTE E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Giulio Romano 46, presso la sede Roma Flaminio, rappresentato e difeso dal funzionario Dott.ssa Brizzi in virtù di CP_2 procura generale del Direttore della Filiale Metropolitana di Roma Flaminio in atti CP_1
CONVENUTO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente il 19.5.2025 e successivamente iscritto a ruolo la parte ricorrente in epigrafe nominata esponeva: che all'esito di procedimento di atp RG 36127/2023 con provvedimento di omologa del 15.12.2024 veniva riconosciuto che la parte ricorrente ha il requisito sanitario ai fini dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. n.18/1980 a decorrere dal mese di agosto 2023; che l'omologa veniva notificata all'Istituto in data 14.1.2025 e in data CP_ 16.1.2025 a mezzo pec la ricorrente, tramite patronato, presentava alla competente sede la documentazione necessaria per la liquidazione della prestazione;
che l' non ha provveduto CP_1 all'erogazione dei relativi ratei. Tanto esposto la parte ricorrente concludeva chiedendo di volere: “ accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla corresponsione dell'indennità di accompagno con decorrenza da Agosto 2023 e per l'effetto condannare l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, dei ratei CP_1 dell'indennità di accompagno con decorrenza dal mese della decorrenza oltre ai ratei successivi dovuti il tutto maggiorato degli interessi come per legge e detratto quanto già percepito. In subordine, qualora il giudicante ritenesse sussistere un diverso termine di maturazione del diritto, condannare dell'Ente al pagamento dei ratei dal dì della maturazione e così per i periodi successivi oltre gli interessi come per legge. Infine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda così come formulata, in via principale e/o subordinata, volere in ogni caso mandare indenne parte ricorrente dalla condanna alle spese legali giusto il disposto di cui all'articolo 152 disposizione attuazione c.p.c., come modificato dall'art. 42 del decreto legge 269 del 30/9/2003 ed a tal fine si allega dichiarazione reddituale attestante i redditi complessivi del nucleo familiare di parte ricorrente ed in ragione del fatto che l' si costituisce in giudizio con propri funzionari CP_1 dipendenti (ai sensi dell'art. 1°, comma 6, D.L. 203/2005 così come modificato dall'art. 20 D.L. 78/2009 convertito il L. 102/2009) ai quali non possono essere riconosciuti diritti ed onorari di causa;
Il tutto con condanna della parte resistente al pagamento delle spese e delle competenze del presente procedimento oltre spese generali (15%), IVA e CPA come per legge con distrazione delle stesse in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.” L' si costituiva in giudizio chiedendo di volere “dichiarare cessata la materia del contendere, CP_1 essendo stato integralmente soddisfatto l'interesse azionato in giudizio dalla parte ricorrente, con compensazione delle spese di lite”, alla luce del provvedimento di liquidazione integrale della prestazione e dei relativi arretrati, come attestato dal provvedimento TE08 del 30/06/2025 (doc.1) e della quietanza di pagamento effettuata con il cedolino del mese di 07/2025 (doc.2). Istruito documentalmente il procedimento all'udienza odierna il Giudice, dopo la discussione, decideva la causa ex art. 429 cpc con sentenza contestuale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Risulta dalla documentazione in atti che: con decreto di omologa del 15.12.2024 il Tribunale di Roma sezione lavoro ha riconosciuto che la parte ricorrente ha il requisito sanitario di cui all'art. 1 L. n.18/1980 ai fini dell'indennità di accompagnamento a decorrete dal mese di agosto 2023; l'omologa è stata notificata all' in data 14.1.2025; in data 16.1.2025 la ricorrente ha CP_1 presentato alla competente sede , la documentazione necessaria per la liquidazione della CP_1 prestazione. L' si è costituito in giudizio documentando l'avvenuta liquidazione in data 30.6.2025 della CP_1 prestazione di cui in ricorso con decorrenza dal 1.8.2023 e con il calcolo degli arretrati per il periodo dal 1 agosto 2023 al 30 giugno 2025 (cfr. comunicazione di liquidazione e modello TE08, doc.1), con avvenuto pagamento della prestazione con gli arretrati in data 21.7.2025 (cfr. cedolino di luglio 2025, doc.2). In conseguenza va dichiarata la cessazione della materia del contendere per definizione del contesto in via amministrativa. Per il principio della soccombenza virtuale l' va condannato al pagamento delle spese di lite, CP_1 considerato che il pagamento della prestazione è avvenuto solo in corso di causa, dopo il deposito del ricorso, liquidate come da dispositivo in calce con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
1) accerta e dichiara la cessazione della materia del contendere;
CP_
2) condanna l' al pagamento dei compensi di lite che liquida in complessivi € 2.143,00 di cui
€1.864,00 per compensi ed € 280,00 per spese, oltre iva e cpa, da distrarsi. Roma, 13.10.2025 IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Vincenzi