TRIB
Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 18/09/2025, n. 1118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1118 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice Sibilla Ottoni
SENTENZA pronunciata all'udienza del 18.9.2025
a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 6494/2023 r.g. tra
con il patrocinio dell'avv. Giampaolo D'Arcangelo e avv. Valerio Parte_1
ricorrente e
, difeso dal funzionario Simone Attadia, CP_1
resistente
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 5.12.2023, parte ricorrente ha chiesto la condanna dell' al CP_1 pagamento dei ratei relativi all'assegno mensile di cui all'art. 13 l. 118/71 a decorrere 1.11.2022, dovuti in virtù del decreto di omologa r.g. 3341/2022 emesso il 18.7.2023 dal Tribunale di Tivoli.
L'ente resistente si è costituito, tardivamente, il 1.7.2025, documentando l'insussistenza del requisito reddituale in capo al ricorrente, e quindi dell'interesse ad agire.
La causa, documentalmente istruita, è stata discussa all'udienza odierna, celebrata ex art. 127 ter c.p.c.
Nonostante la tardività della costituzione dell'ente, deve darsi atto dell'utilizzabilità della documentazione reddituale prodotta, in quanto ne era già stata disposta l'acquisizione ex art. 421, co. 2,
c.p.c. da questo giudicante con ordinanza a verbale del 1.4.2025, con onere originariamente posto a carico di parte ricorrente, che non lo ha assolto, né ha preso posizione sulla produzione avversaria. A fronte di tale documentazione, è dimostrata l'insussistenza del requisito socioeconomico utile per beneficiare della prestazione richiesta, per superamento in relazione alle annualità di riferimento delle soglie reddituali normativamente previste al fine del beneficio richiesto.
Tale circostanza fattuale non determina tuttavia, come da prospettazione di parte resistente, una declaratoria di difetto di interesse ad agire, bensì il rigetto nel merito della domanda per insussistenza di uno degli elementi costitutivi della pretesa fatta valere in giudizio.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del d.m.
147/2022.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 6494/2023 r.g.:
- Rigetta la domanda;
- Per l'effetto, condanna il ricorrente a rifondere all' resistente le spese del presente giudizio, CP_2 liquidate in euro 1.865,00 per compensi di avvocato, oltre accessori come per legge.
Tivoli, 18.9.2025
Il Giudice
Sibilla Ottoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice Sibilla Ottoni
SENTENZA pronunciata all'udienza del 18.9.2025
a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 6494/2023 r.g. tra
con il patrocinio dell'avv. Giampaolo D'Arcangelo e avv. Valerio Parte_1
ricorrente e
, difeso dal funzionario Simone Attadia, CP_1
resistente
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 5.12.2023, parte ricorrente ha chiesto la condanna dell' al CP_1 pagamento dei ratei relativi all'assegno mensile di cui all'art. 13 l. 118/71 a decorrere 1.11.2022, dovuti in virtù del decreto di omologa r.g. 3341/2022 emesso il 18.7.2023 dal Tribunale di Tivoli.
L'ente resistente si è costituito, tardivamente, il 1.7.2025, documentando l'insussistenza del requisito reddituale in capo al ricorrente, e quindi dell'interesse ad agire.
La causa, documentalmente istruita, è stata discussa all'udienza odierna, celebrata ex art. 127 ter c.p.c.
Nonostante la tardività della costituzione dell'ente, deve darsi atto dell'utilizzabilità della documentazione reddituale prodotta, in quanto ne era già stata disposta l'acquisizione ex art. 421, co. 2,
c.p.c. da questo giudicante con ordinanza a verbale del 1.4.2025, con onere originariamente posto a carico di parte ricorrente, che non lo ha assolto, né ha preso posizione sulla produzione avversaria. A fronte di tale documentazione, è dimostrata l'insussistenza del requisito socioeconomico utile per beneficiare della prestazione richiesta, per superamento in relazione alle annualità di riferimento delle soglie reddituali normativamente previste al fine del beneficio richiesto.
Tale circostanza fattuale non determina tuttavia, come da prospettazione di parte resistente, una declaratoria di difetto di interesse ad agire, bensì il rigetto nel merito della domanda per insussistenza di uno degli elementi costitutivi della pretesa fatta valere in giudizio.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del d.m.
147/2022.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 6494/2023 r.g.:
- Rigetta la domanda;
- Per l'effetto, condanna il ricorrente a rifondere all' resistente le spese del presente giudizio, CP_2 liquidate in euro 1.865,00 per compensi di avvocato, oltre accessori come per legge.
Tivoli, 18.9.2025
Il Giudice
Sibilla Ottoni