TAR Roma, sez. III, sentenza 03/04/2026, n. 6163
TAR
Ordinanza cautelare 15 gennaio 2025
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TAR
Sentenza 3 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 18, comma 3-bis, D.L. n. 19/2024, per erronea riserva di posti a favore dei c.d. quartini

    La norma risponde all'esigenza di salvaguardare i candidati quartini che non hanno potuto immatricolarsi a causa della mancanza del titolo di studio. La riserva di posti è stata determinata tenendo conto del punteggio minimo utile per l'immatricolazione nell'anno precedente, come previsto dalla norma, tutelando l'affidamento di tali soggetti senza attribuire un privilegio indiscriminato.

  • Rigettato
    Violazione del principio di par condicio tra i candidati

    Il principio di par condicio non può essere invocato per contestare misure transitorie volte a riequilibrare una situazione di svantaggio preesistente. La presunta disparità è una misura compensativa per sanare una disparità verificatasi nell'anno precedente.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 33, 34, 35, 36 e 97 Cost.

    L'intervento normativo è giustificato da un contesto eccezionale e tutela una categoria ben delimitata di candidati. La selezione non è arbitraria ma proporzionata. Il Consiglio di Stato ha avallato la compatibilità costituzionale della disposizione, realizzando un equilibrio tra le esigenze di continuità, affidamento e merito. L'aumento dei posti disponibili ha assorbito parte della riserva, riducendone l'incidenza.

  • Rigettato
    Violazione del principio del favor partecipationis

    La previsione legislativa non incide sulla possibilità di partecipazione al concorso, ma introduce un meccanismo di compensazione a favore di soggetti che si troverebbero in una situazione di svantaggio.

  • Rigettato
    Violazione del principio del legittimo affidamento

    Il principio del legittimo affidamento è stato tenuto in considerazione attraverso l'incremento dei posti e una programmazione conforme al fabbisogno nazionale.

  • Rigettato
    Violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento

    La pubblicazione della banca dati favorisce una preparazione più trasparente e consapevole, eliminando margini di arbitrarietà. L'estensione della banca dati e il breve lasso temporale non consentono la memorizzazione meccanica, mantenendo il carattere selettivo della prova.

  • Rigettato
    Violazione del principio meritocratico (Art. 34, comma 3, Cost.)

    Il principio meritocratico non esclude prove standardizzate. La scelta dell'amministrazione di valorizzare anche la capacità mnemonica e la padronanza di contenuti è legittima.

  • Rigettato
    Violazione del principio di par condicio

    La parte ricorrente non ha fornito elementi concreti a sostegno di un effettivo vulnus all'uguaglianza tra i partecipanti. In assenza di discriminazione selettiva, non vi è pregiudizio in termini di equità concorsuale.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà, disparità di trattamento, difetto di motivazione

    L'amministrazione ha esercitato una scelta discrezionale tecnica fondata su valutazioni di merito non sindacabili. La pubblicazione della banca dati è congruente con gli obiettivi di trasparenza e accessibilità della selezione.

  • Rigettato
    Mancata adozione di schermature delle aule e/o utilizzo di metal detector

    La prospettazione si basa su una mera deduzione logica priva di riscontri concreti. Nessun elemento oggettivo è stato fornito a sostegno di irregolarità. La normativa vieta esplicitamente l'uso di dispositivi elettronici, e l'adozione di ulteriori misure è una facoltà organizzativa non obbligatoria. L'omissione non integra di per sé un vizio procedurale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. III, sentenza 03/04/2026, n. 6163
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 6163
    Data del deposito : 3 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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