Ordinanza cautelare 15 gennaio 2025
Sentenza 3 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 03/04/2026, n. 6163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6163 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06163/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12432/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12432 del 2024, proposto da
BU OF, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Leone, Simona Fell e Rosy Floriana Barbata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Roma, Lungotevere Marzio, 3, come da procura in atti;
contro
Ministero dell’Università e della Ricerca, Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Università degli Studi di Bari, Università degli Studi di Bologna “ Alma Mater Studiorum ”, Università degli Studi di Camerino, Università degli Studi di Messina, Università degli Studi di Milano, Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Università degli Studi di Padova, Università degli Studi di Parma, Università degli Studi di Perugia, Università degli Studi di Pisa, Università degli Studi di Sassari, Università degli Studi di Teramo e Università degli Studi di Torino, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;Consorzio interuniversitario per il calcolo automatico – Cineca, non costituito in giudizio;
per l'annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari,
- della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina Veterinaria per l’anno accademico 2024/2025 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly , il giorno 10 settembre 2024, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in Medicina Veterinaria;
- del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 472 del 23 febbraio 2024 e i relativi Allegati, nn. 1, 2, 3 e 4 pubblicati sul sito istituzionale del MUR in pari data, recante la “ Definizione delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria per l’a.a. 2024/2025 ”;
- del D.M. n. 472/2024 e i relativi Allegati, nn. 1, 2, 3 e 4 nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente ed in contrasto con la Direttiva n. 3 del 2018;
- dell’allegato A al D.M. n. 472/2024 riportante i “ Programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia (LM-41), in Odontoiatria e Protesi Dentaria (LM-46) e in Medicina Veterinaria (LM-42) ”;
- del D.M. n. 472/2024 e del relativo Allegato A nella parte in cui non ha previsto l’adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso;
- dei bandi di concorso per l’accesso ai corsi di laurea a numero programmato della facoltà di Medicina Veterinaria per l’anno accademico 2024/2025 delle Università in epigrafe nella parte in cui non sono stati adottati di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso);
- dell’Avviso del 5 maggio 2024, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il quale è stata data comunicazione dell’avvenuta pubblicazione online del database, consultabile attraverso il portale https://accessoprogrammato.mur.gov.it/2024/ e al sito https://domande-ap.mur.gov.it/ realizzato ad hoc dal Consorzio Cineca, contenente tutte le 3.500 possibili domande e relative risposte per la prova del 29 maggio 2024 da cui sono stati estratti i quesiti per il test di accesso alle facoltà di Medicina Veterinaria per l’a.a. 2024/2025;
- del Decreto Ministeriale n. 758 del 24 maggio 2024 recante “ Definizione dei posti provvisori per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria a.a. 2024/2025 ”;
- dell’Avviso del 24 giugno 2024, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il quale sono state comunicate le date di svolgimento delle prove di ammissione relative ai corsi di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2024/2024 di cui è causa;
- dell’Avviso del 7 luglio 2024, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il quale è stata data comunicazione dell’avvenuta pubblicazione online del database, consultabile attraverso il portale https://accessoprogrammato.mur.gov.it/2024/ e al sito https://domande-ap.mur.gov.it/ realizzato ad hoc dal Consorzio Cineca, contenente tutte le 3.500 possibili domande e relative risposte per la prova del 31 luglio 2024 da cui sono stati estratti i quesiti per il test di accesso alle facoltà di Medicina Veterinaria per l’a.a. 2024/2025;
- del Decreto Ministeriale n. 1102 del 29 luglio 2024 recante “ Definizione dei posti per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina veterinaria, a.a. 2024/2025, in lingua italiana, destinati ai candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia e ai candidati dei Paesi non UE residenti all'estero ” e relativi allegati;
- del Decreto Ministeriale n. 1101 del 29 luglio 2024 recante “ Definizione dei posti per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria, a.a. 2024/2025, in lingua italiana e in lingua inglese ” e relativi allegati;
- dell’Avviso del 17 maggio 2024, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il quale è stata decretata la possibilità per i quartini che hanno sostenuto il TOLC-MED ai fini dell’ammissione ai corsi di laurea di cui è causa nell’a.a. 2023/2024 di presentare istanza di inserimento nella graduatoria nazionale per l’iscrizione ai predetti corsi nell’anno accademico 2024/2025 ai sensi dell’art. 18, comma 3- bis , del Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», così come convertito dalla Legge del 29 aprile 2024, n. 56, pubblicata nella Gazz. Uff. 30 aprile 2024, n. 100, S.O.;
- del Decreto Ministeriale n. 760 del 27 maggio 2024 recante “ Avvio attuazione della norma sui candidati che hanno sostenuto la prova di ammissione (c.d. “TOLC”) ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria in lingua italiana relativa all’a.a. 2023/2024, conseguendo un punteggio utile all’immatricolazione per l’a.a. 2024/2025 (art. 18, comma 3-bis, del D.L. n. 19/2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 56/2024) ” e relativi allegati;
- del Decreto Ministeriale n. 984 dell’8 luglio 2024 recante “ Decreto ministeriale che attribuisce ai candidati di cui all’art. 1 del D.M. n. 760/2024 - che non accedono alla riserva di cui allo stesso Decreto - di indicare ulteriori scelte sui posti disponibili ” con il quale è stato consentito ai “quartini” che hanno effettuato scelte limitate di indicare ulteriori scelte sui posti disponibili nell’ambito di quelli residui all’esito della procedura prevista dal citato D.M. n. 760/2024;
- del Decreto Ministeriale n. 1098 del 25 luglio 2024 recante “ Completamento dell’attuazione della norma sui candidati che hanno sostenuto la prova di ammissione (c.d. “TOLC”) ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria in lingua italiana a.a. 2023-2024 ” e relativi allegati;
- del Decreto Ministeriale n. 1099 del 25 luglio 2024 recante “ Completamento dell’attuazione della norma sui candidati che hanno sostenuto la prova di ammissione (c.d. “TOLC”) al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina veterinaria in lingua italiana relativa all’a.a. 2023/2024 ” e relativi allegati;
- dell’Avviso del 26 luglio 2024, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il quale è stato comunicato che il Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha firmato i decreti (D.M. nn. 1099 e 1098) che definiscono i posti assegnati ai candidati “quartini” (art. 1 del D.M. n. 760/2024 e D.M. 984/2024) per i corsi di laurea a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria e per Medicina Veterinaria in lingua italiana per l’anno accademico 2024/2025;
- del bando di concorso per l’accesso ai corsi di laurea a numero programmato della facoltà di Medicina Veterinaria in lingua italiana per l’a.a. 2024/2025 dell’Università in epigrafe;
- dell’atto recante la rilevazione relativa al fabbisogno professionale per il Servizio Sanitario Nazionale di professionisti sanitari per l’anno accademico 2024/2025 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell’art. 6- ter , d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;
- ove occorra, dell’Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano dell’11 luglio 2024, Rep. atti n. 130/CSR in merito alla “ Determinazione del fabbisogno, per l’anno accademico 2024- 2025, dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, nonché dei laureati magistrali farmacista, biologo, chimico, fisico, psicologo, a norma dell’articolo 6-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ” e le allegate Tabelle, in particolare le stime riportate nella Tabella 1, recante il “ fabbisogno formativo per l’anno accademico 2024/2025 ” di medici chirurghi e medici odontoiatri;
- della prova di ammissione consistente nel questionario erogato al candidato durante la sessione d’esame;
- degli atti con i quali è stata costituita la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2024/2025;
- degli atti, di cui non sono noti gli estremi, con i quali è stata nominata la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2024/2025;
- degli atti con i quali è stato costituito il Tavolo di lavoro per la proposta di definizione, a livello nazionale, delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) , della L. n. 264/1999, anche in conformità alle direttive dell’Unione europea;
- degli atti, non noti nei loro estremi, con i quali sono state predisposte le prove di esame e di tutta la documentazione di concorso, di cui agli Allegati al bando di concorso;
- dei verbali delle Commissioni di concorso e delle Sottocommissioni d’aula dell’Università presso la quale parte ricorrente ha espletato la prova di concorso;
- ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di correzione redatti dal Cineca;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente;
anche previa declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 3- bis , del Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» (convertito con Legge del 29 aprile 2024, n. 56, pubblicata nella Gazz. Uff. 30 aprile 2024, n. 100, S.O.) nella parte in cui ha consentito ai candidati che hanno sostenuto la prova di ammissione (c.d. TOLC-MED e TOLC-VET) ai Cdl in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina Veterinaria nell’a.a. 2023/2024 di “ presentare istanza per l'inserimento nella graduatoria nazionale per l'iscrizione ai predetti corsi nell'anno accademico 2024/2025, senza necessità di ripetere la relativa prova di ammissione, secondo le procedure e nei limiti individuati ai sensi del secondo periodo del presente comma e previo conseguimento di idoneo titolo di scuola secondaria superiore di secondo grado o titolo equivalente, nell'ambito dei posti definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 2 agosto 1999, n. 264 ”;
e per l’accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a.
dell’Amministrazione intimata all’adozione di relativo provvedimento di ammissione al corso di Laurea per cui è causa (Medicina Veterinaria) e di ogni altra misura ritenuta opportuna.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Università e della Ricerca, del Ministero della Salute, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell’Università degli Studi di Bari, dell’Università degli Studi di Bologna “ Alma Mater Studiorum ”, dell’Università degli Studi di Camerino, dell’Università degli Studi di Messina, dell’Università degli Studi di Milano, dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, dell’Università degli Studi di Padova, dell’Università degli Studi di Parma, dell’Università degli Studi di Perugia, dell’Università degli Studi di Pisa, dell’Università degli Studi di Sassari, dell’Università degli Studi di Teramo e dell’Università degli Studi di Torino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa Benedetta ZU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato, parte ricorrente ha impugnato gli atti meglio descritti in epigrafe afferenti, in particolare alla procedura selettiva per l’accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria per l’anno accademico 2024/2025.
2. La ricorrente, candidata al concorso nazionale, ha conseguito un punteggio di 67,00 risultando immatricolata, a seguito dello scorrimento del 2 ottobre 2024, presso l’Ateneo di Teramo indicato come 10° scelta.
3. Parte ricorrente ha articolato le seguenti censure:
I) Violazione dell’art. 18, comma 3-bis, D.L. n. 19/2024, per erronea riserva di posti a favore dei c.d. quartini;
II) Illegittimità costituzionale del predetto art. 18, comma 3-bis, per violazione degli artt. 3, 33, 34, 35, 36 e 97 Cost.;
III) Illegittimità del sistema basato su banca dati di quesiti predeterminati, con lesione dei principi di imparzialità, trasparenza e par condicio ;
IV) Omessa adozione di misure tecniche idonee a prevenire irregolarità nello svolgimento della prova.
4. Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate, eccependo in rito l’improcedibilità e l’inammissibilità del ricorso e nel merito la sua infondatezza.
5. Con ordinanza n. 191/2025, è stata disposta l’integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami, regolarmente eseguita da parte ricorrente.
6. All’udienza pubblica del 25 marzo 2026, la causa è stata trattenuta per la decisione.
7. In via pregiudiziale, il Collegio ritiene di prescindere dall’esame delle eccezioni formulate dalla difesa erariale in ragione dell’infondatezza nel merito del ricorso per le ragioni che si andranno ad illustrare nel prosieguo.
8. In via preliminare, il Collegio ritiene necessario inquadrare la presente controversia alla luce dell’orientamento giurisprudenziale consolidato, sviluppatosi in seno a questa Sezione e, successivamente, al Consiglio di Stato, in relazione alle complesse questioni giuridiche che hanno interessato le recenti procedure selettive per l’accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria ed in Medicina Veterinaria.
9. Con la sentenza n. 863 del 17 gennaio 2024, questa Sezione ha annullato la graduatoria nazionale di merito per l’anno accademico 2023/2024, censurando l’adozione del c.d. “equalizzatore”, ovvero il sistema statistico di normalizzazione del punteggio previsto nel TOLC-MED (e, per quel che qui interessa, analogamente utilizzato nel TOLC-VET). La decisione si fondava sul rilievo che tale meccanismo determinava un’insanabile disomogeneità delle prove e dunque violava i principi di imparzialità e parità di trattamento nella selezione concorsuale.
10. Tuttavia, con ordinanza n. 1286 del 10 aprile 2024, il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza di sospensione della suddetta sentenza, attribuendo al sistema TOLC una presunzione di legittimità e ritenendo non illogico il ricorso a criteri statistici atti a garantire l’omogeneità della valutazione, tenuto conto delle diverse sessioni di esame e della natura sperimentale della procedura.
11. Infine, con le sentenze n. 6928 del 1° agosto 2024 n. 8005 del 4 ottobre 2024, il Consiglio di Stato ha definito la questione in via definitiva, rigettando gli appelli principali e accogliendo, in parte, appelli incidentali proposti da candidati “quartini”. In quella sede, è stata riconosciuta la validità dell’intero impianto selettivo previsto per l’a.a. 2023/2024, con conseguente conferma della graduatoria nazionale.
12. L’Autorità politica, pur a fronte della conferma giudiziale del sistema TOLC, ha inteso introdurre, per l’anno accademico successivo, una modifica radicale, mediante il ritorno al tradizionale test d’ingresso, ponendo così termine alla sperimentazione dell’accesso su base informatizzata e modulare.
13. È in tale contesto che si colloca l’intervento normativo di cui all’art. 18, comma 3-bis, del D.L. n. 19/2024, convertito dalla legge n. 56/2024, che ha inteso introdurre una clausola di salvaguardia in favore dei candidati che, avendo partecipato alla selezione del 2023/2024 in quanto iscritti al quarto anno della scuola superiore (i c.d. quartini), non avevano potuto immatricolarsi per mancanza del titolo di studio, pur avendo conseguito un punteggio utile secondo i parametri allora vigenti.
14. Proprio la legittimità costituzionale e amministrativa di tale previsione, nonché la sua incidenza sulla posizione degli altri candidati – tra cui l’odierna ricorrente – costituisce la questione centrale su cui si appuntano le prime due censure di ricorso, che il Collegio si appresta ora a esaminare nel dettaglio.
15. Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente contesta la legittimità della riserva di posti prevista in favore dei c.d. “quartini”, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 18, comma 3-bis, del D.L. n. 19 del 2 marzo 2024, convertito dalla legge n. 56 del 29 aprile 2024, nonché la lesione del principio di par condicio tra i candidati.
16. Secondo la prospettazione attorea, la norma in parola avrebbe inteso attribuire ai candidati quartini il solo diritto all’inserimento in graduatoria, subordinando in ogni caso l’eventuale immatricolazione al conseguimento di un punteggio pari o superiore a quello minimo necessario per l’anno accademico 2024/2025. L’interpretazione seguita dall’Amministrazione, che ha invece determinato i posti da riservare tenendo conto del punteggio minimo utile per l’immatricolazione nell’anno precedente, sarebbe arbitraria e lesiva del principio meritocratico.
17. La censura è infondata.
18. Come già chiarito da questa Sezione con numerose pronunce espresse nel parallelo contenzioso per l’accesso alla facoltà di Medicina e Chirurgia (tra cui si richiama in particolare la sentenza 8.5.2025, n. 8943), le cui statuizioni sono assolutamente spendibili anche nella presente sede per identità di censure, il meccanismo di riserva istituito dal legislatore risponde all’esigenza di salvaguardare una peculiare categoria di candidati – gli studenti iscritti al quarto anno delle scuole superiori nell’a.a. 2023/2024 – che, pur avendo legittimamente partecipato al test sulla base della normativa allora vigente, sono stati impossibilitati a immatricolarsi a causa della mancanza del titolo di accesso, in un contesto normativo e giurisprudenziale incerto e soggetto a successivi mutamenti.
19. Il legislatore, nella sua discrezionalità, ha previsto una disciplina transitoria volta a tutelare l’affidamento e l’aspettativa qualificata maturata da tali soggetti. Tale disciplina si articola su due piani: da un lato, la possibilità di essere inseriti nella graduatoria dell’anno successivo senza ripetere la prova; dall’altro, la creazione di una quota riservata di posti da attribuire esclusivamente a coloro che, nell’anno precedente, avrebbero avuto diritto all’immatricolazione, in base al punteggio effettivamente conseguito.
20. L’art. 18, comma 3-bis, del D.L. n. 19/2024, nella sua formulazione testuale, non si limita ad ammettere i quartini alla sola presentazione dell’istanza per l’inserimento in graduatoria, ma stabilisce chiaramente che il Ministero dovesse definire “i posti da riservare” a coloro che avessero conseguito un “punteggio minimo utile per l'immatricolazione” con riferimento ai dati dell’anno precedente. La ratio della disposizione risiede dunque nell’equilibrio tra il rispetto del merito e la tutela dell’affidamento, attraverso un meccanismo che non attribuisce un privilegio indiscriminato, ma riconosce un diritto solo a chi abbia effettivamente maturato una posizione utile secondo i criteri previgenti.
21. La tesi di parte ricorrente – secondo cui il punteggio minimo utile all’immatricolazione dovrebbe essere quello del 2024/2025 – risulta in contrasto sia con il dettato normativo, sia con la sua ratio. Seguire tale interpretazione implicherebbe non solo vanificare la salvaguardia disposta dal legislatore, ma anche introdurre una disomogeneità valutativa, rendendo comparabili punteggi derivanti da test strutturalmente diversi e fondati su criteri di valutazione non omogenei.
22. Il principio della par condicio non può essere invocato per contestare misure transitorie introdotte dal legislatore allo scopo di riequilibrare una situazione di svantaggio preesistente. Nel caso di specie, infatti, la presunta disparità a danno dei candidati dell’anno in corso è in realtà una misura compensativa adottata per sanare un’oggettiva disparità verificatasi nel precedente anno accademico, a causa dell’impossibilità per i cd. ‘quartini’ di perfezionare l’immatricolazione, pur avendone i requisiti di merito.
23. Né è sostenibile che la previsione della riserva abbia comportato una lesione effettiva dell’interesse della ricorrente considerato che ella, avendo conseguito un punteggio di 67,00, ha potuto regolarmente immatricolarsi presso l’Ateneo di Teramo indicato tra le possibili scelte.
24. In definitiva, la censura si risolve in una critica generale all’opportunità della scelta legislativa e amministrativa, senza che venga individuato un vizio di legittimità, né dimostrata una lesione concreta della posizione giuridica soggettiva della ricorrente.
25. Per tali ragioni, il primo motivo deve essere respinto.
26. Con il secondo motivo, la parte ricorrente deduce l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 3-bis, del D.L. n. 19 del 2024, convertito in legge n. 56 del 2024, in relazione agli artt. 3, 33, 34, 35, 36 e 97 della Costituzione. Lamenta, in particolare, che la riserva istituita in favore dei candidati quartini determinerebbe un’irragionevole disparità di trattamento in danno degli altri concorrenti che, pur avendo partecipato al concorso nella stessa tornata selettiva, si vedrebbero privati di un numero rilevante di posti disponibili, senza che vi sia una giustificazione ragionevole o proporzionata. Viene altresì richiamato il principio del favor partecipationis , nonché quello del legittimo affidamento.
27. Il motivo è infondato.
28. Come già esposto in occasione dell’esame della prima censura, l’intervento normativo per cui è causa si colloca in un contesto eccezionale, segnato da rilevanti mutamenti normativi e giurisprudenziali, nonché dall’introduzione e successivo abbandono del sistema TOLC. In tale cornice, il legislatore ha ritenuto di dover accordare una tutela ad una categoria ben delimitata di soggetti – i candidati che, nell’anno accademico 2023/2024, pur avendo conseguito un punteggio utile ai fini dell’immatricolazione, non hanno potuto perfezionare l’iscrizione per mancanza del diploma.
29. La previsione della riserva non è indiscriminata né arbitraria. Essa si rivolge esclusivamente ai candidati che, sulla base del punteggio effettivamente conseguito e della posizione raggiunta in graduatoria nell’anno precedente, avrebbero avuto titolo ad immatricolarsi, e che tale diritto non hanno potuto esercitare per una condizione non imputabile, bensì legata alla loro posizione di studenti del quarto anno. Tale selezione non si traduce in un irragionevole privilegio, ma in una forma di tutela proporzionata e coerente con il principio di uguaglianza sostanziale di cui all’art. 3 Cost.
30. Il Consiglio di Stato, con l’orientamento sopra richiamato, ha inoltre avallato la compatibilità costituzionale della disposizione, sottolineando come la stessa realizzi un punto di equilibrio tra le esigenze di continuità delle politiche pubbliche in materia universitaria, la tutela dell’affidamento dei soggetti coinvolti e la salvaguardia del principio del merito.
31. È appena il caso di rilevare che il numero complessivo dei posti disponibili per i corsi di laurea in Medicina Veterinaria è stato aumentato per l’anno accademico 2024/2025. Come documentato in atti, i posti disponibili per Medicina Veterinaria sono stati incrementati di 190 unità rispetto all’anno precedente (di cui 186 posti per studenti UE e assimilati). Tale incremento ha assorbito, per una quota significativa, la riserva prevista per i c.d. quartini, con conseguente riduzione dell’incidenza della stessa sulla posizione degli altri candidati.
32. Ne consegue che la riserva non si è tradotta in una compressione arbitraria del diritto degli altri partecipanti, ma è stata calibrata tenendo conto dell’aumento del contingente formativo e dei parametri di fabbisogno individuati in sede di programmazione.
33. Quanto alla dedotta violazione del principio del favor partecipationis , va rilevato che la previsione legislativa non incide sulla possibilità di partecipazione al concorso per l’anno 2024/2025 da parte degli altri candidati, né esclude alcuna categoria dalla procedura selettiva. Piuttosto, essa introduce un meccanismo di compensazione a favore di soggetti che, altrimenti, si sarebbero trovati in una situazione di svantaggio insuperabile in assenza di un intervento normativo correttivo.
34. Parimenti, il principio del legittimo affidamento è stato tenuto in considerazione nella determinazione dei posti, non solo attraverso il richiamato incremento, ma anche mediante una programmazione nazionale conforme all’offerta formativa complessiva e al fabbisogno nazionale, come attestato dal D.M. n. 758/2024.
35. Alla luce delle considerazioni che precedono, non risulta apprezzabile in termini di non manifesta infondatezza la questione di legittimità costituzionale posta dalla ricorrente tanto da giustificarne la rimessione alla Corte costituzionale, né sussistono motivi per ritenere che la norma si ponga in contrasto con i principi costituzionali invocati.
36. Il secondo motivo, pertanto, deve essere rigettato.
37. Con il terzo motivo, parte ricorrente contesta la modalità di predisposizione della banca dati da cui sono stati estratti i quesiti somministrati nel corso delle prove di ammissione, lamentando molteplici profili di illegittimità. In particolare, si deduce: la violazione degli artt. 34, comma 3, e 97 della Costituzione; la violazione dei principi di imparzialità, efficienza e buon andamento; il contrasto con il principio del favor partecipationis e con la Legge n. 264/1999; la violazione dell’Allegato A al D.M. n. 472/2024; il contrasto con la Direttiva n. 3 del 2018; la violazione del principio di par condicio ; eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà, disparità di trattamento, difetto di motivazione.
38. La censura è infondata e, per taluni profili, inammissibile.
39. In primo luogo, deve rilevarsi come la scelta di pubblicare in anticipo la banca dati contenente i quesiti potenzialmente somministrabili non costituisca di per sé una violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento dell’azione amministrativa. Al contrario, tale opzione, coerente con quanto previsto dall’Allegato A al D.M. n. 472/2024, intende favorire una preparazione più consapevole e trasparente dei candidati, eliminando ogni margine di arbitrarietà nella selezione delle domande.
40. Come già evidenziato dalla Sezione in analoghi giudizi (cfr. TAR Lazio, sez. III, sent. n. 8943/2025), la pubblicazione della banca dati non implica un abbassamento del livello qualitativo della prova, né una violazione del principio meritocratico. L’estensione della banca dati (pari a 7.000 domande, pubblicate in due tranche da 3.500) e il breve lasso temporale intercorrente tra la pubblicazione e la data dei test (20 giorni) non rendono concretamente possibile una memorizzazione meccanica delle risposte. La prova ha mantenuto carattere selettivo e contenutistico, richiedendo ai candidati un’effettiva comprensione delle materie oggetto d’esame.
41. In secondo luogo, non può ravvisarsi alcuna violazione dell’art. 34, comma 3, Cost., che garantisce l’accesso ai gradi più alti dell’istruzione “per merito e capacità”. Come chiarito da consolidata giurisprudenza, anche costituzionale (Corte Cost., sent. n. 383/1998), tale principio non esclude la possibilità di prove standardizzate, né implica l’adozione di un unico modello selettivo. È legittima, pertanto, la scelta dell’Amministrazione di optare per strumenti concorsuali che valorizzino anche la capacità mnemonica e la padronanza di contenuti, specie in un contesto quale quello medico-sanitario, in cui le conoscenze di base rappresentano una condizione imprescindibile per la prosecuzione degli studi.
42. È parimenti inconferente il richiamo alla Direttiva n. 3 del 2018 del Dipartimento della Funzione Pubblica, concernente le modalità di predisposizione delle prove nei concorsi pubblici. Tale direttiva, come già precisato in giurisprudenza (TAR Lazio, sent. n. 12544/2024), si riferisce esclusivamente ai concorsi per l’accesso ai ruoli della pubblica amministrazione, e non alle procedure selettive per l’ammissione ai corsi universitari a numero programmato, disciplinate da normativa speciale e autonoma (L. n. 264/1999).
43. Quanto alla presunta violazione del principio di par condicio , la parte ricorrente non ha fornito elementi concreti e specifici da cui possa evincersi un effettivo vulnus all’uguaglianza tra i partecipanti. In assenza di una discriminazione selettiva o di trattamenti preferenziali, non è dato ravvisare alcun pregiudizio in termini di equità concorsuale.
44. Analogamente infondate si rivelano le doglianze attinenti al difetto di motivazione o all’eccesso di potere. L’Amministrazione ha esercitato una scelta discrezionale tecnica fondata su valutazioni di merito non sindacabili, se non nei limiti dell’evidente illogicità, irragionevolezza o contraddittorietà. Limiti che, nel caso di specie, non risultano superati, alla luce della congruenza logica e funzionale tra la pubblicazione della banca dati e gli obiettivi di trasparenza e accessibilità della selezione.
45. La doglianza si risolve, dunque, in un mero dissenso rispetto alle modalità selettive prescelte, senza che sia stato individuato alcun profilo di illegittimità in senso tecnico-giuridico.
46. Il terzo motivo va, pertanto, respinto.
47. Con il quarto motivo, parte ricorrente contesta la mancata adozione, da parte dell’Amministrazione e delle sedi universitarie, di adeguate misure di sicurezza durante lo svolgimento delle prove concorsuali, lamentando in particolare l’assenza di schermature delle aule, nonché il mancato utilizzo di dispositivi come i metal detector , che avrebbero dovuto impedire ai candidati l’introduzione e l’utilizzo di strumenti elettronici quali smartphone, smartwatch e altri dispositivi idonei a riprodurre contenuti della banca dati.
48. Il motivo è infondato.
49. La prospettazione attorea si fonda su una mera deduzione logica: partendo dalla constatazione dell’elevato numero di punteggi massimi registrati in alcune sedi – in particolare negli atenei del Sud Italia – la parte ricorrente inferisce che vi sia stata una violazione della par condicio tra candidati, ritenendo che i risultati anomali siano indice di un diffuso utilizzo di dispositivi vietati, reso possibile dalla carenza di adeguate misure di controllo.
50. Tale impianto argomentativo, come già osservato da questa Sezione nella sentenza n. 8943/2025, non può essere condiviso, in quanto privo di riscontri concreti. Nessun elemento oggettivo, infatti, è stato fornito a sostegno della tesi secondo cui si sarebbero verificate irregolarità durante lo svolgimento delle prove, né sono stati documentati episodi specifici di violazioni riscontrate, verbalizzate o accertate nelle sedi concorsuali.
51. La censura si risolve, pertanto, in un sillogismo di natura induttiva non sorretto da presupposti verificabili: l’elevato numero di punteggi alti non è, di per sé, un sintomo di frode o di utilizzo illecito di dispositivi, né la mancata adozione di schermature e metal detector costituisce di per sé una violazione della normativa concorsuale, che non prescrive l’uso indefettibile di tali strumenti.
52. Al contrario, come chiarito dal punto 8, lett. d), dell’Allegato 1 al D.M. n. 472/2024, è previsto il divieto espresso di introdurre nelle aule cellulari, smartwatch, dispositivi di registrazione, strumenti di scrittura personali, materiale cartaceo o manuali. Il regolamento concorsuale, dunque, ha esplicitamente normato il comportamento dei candidati, prevedendo sanzioni fino all’annullamento della prova per chiunque contravvenga a tali disposizioni.
53. Ne consegue che l’adozione di ulteriori misure, come la schermatura o l’impiego di metal detector, costituisce una mera facoltà organizzativa lasciata alla discrezionalità delle sedi universitarie. Tali misure, pur potenzialmente auspicabili, non sono giuridicamente obbligatorie, e la loro omissione non integra ex se un vizio procedurale. La scelta organizzativa rientra infatti nel merito dell’azione amministrativa, come tale non sindacabile in sede giurisdizionale se non per manifesta irragionevolezza, che nel caso di specie non è ravvisabile.
54. Anche sotto il profilo dell’art. 3 e 97 della Costituzione, non può dirsi che l’assenza di tali misure abbia compromesso i principi di uguaglianza e buon andamento dell’amministrazione: in assenza di irregolarità provate, non sussiste un deficit di legalità in grado di inficiarne la legittimità, con la conseguenza che la censura non può trovare accoglimento.
55. Il quarto motivo deve dunque essere rigettato.
56. Alla luce di quanto sopra argomentato, tutte le censure proposte da parte ricorrente – esaminate singolarmente e nel loro complesso – si rivelano infondate.
57. In particolare, la disciplina della riserva dei posti per i c.d. "quartini", come introdotta dall’art. 18, comma 3-bis, del d.l. n. 19/2024 (conv. in l. n. 56/2024), appare immune dai vizi dedotti: essa è sorretta da una chiara ratio legis , è coerente con i principi costituzionali e ha trovato una puntuale e proporzionata attuazione in sede amministrativa, come anche chiarito dalla giurisprudenza di questa Sezione.
58. Del pari infondate risultano le censure relative alla predisposizione della banca dati, alla natura delle prove, e alla mancata adozione di schermature e metal detector : tutte questioni già esaminate e respinte da questa Sezione in giudizi analoghi, per l’assenza di elementi di fatto o di diritto idonei a dimostrare la lesione dei principi di imparzialità, meritocrazia o par condicio .
59. Il ricorso deve essere, pertanto, interamente rigettato.
60. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in favore delle Amministrazioni costituite in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA NI, Presidente
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario
Benedetta ZU, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Benedetta ZU | NA NI |
IL SEGRETARIO