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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Massa Carrara, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Massa Carrara |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 27/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MASSA CARRARA Sezione 2, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
PEDRONI MENCONI SILVANA, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 170/2024 depositato il 07/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Massa-Carrara - Via Vincenzo Menzione 3 54100 Massa MS
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 06676202400000448000 IVA-ALTRO 2020
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 06676202400000448000 IVA-ALTRO 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 17/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorre il contribuente avverso comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria con la quale gli è richiesto il pagamento della complessiva somma di 5.476,36 in forza di due cartelle di pagameno notificategli negli anni 2023 e 2024, contestando:- la mai avvenuta notificazione delle cartelle,- la nullità della comunicazione perchè in essa non indicato l'immobile sul quale sarebbe stata iscritta ipoteca, - il difetto di motivazione e mancato chiarimento delle modalità di calcolo delle somme dovute per interessi, sanzioni ed aggio;
- la nullità dell'atto impugnato quale conseguenza della nullità dei ruoli per difetto e/o invalidità della loro sottoscrizione;
- la nullità della comunicazione preventiva perchè illegittima per violazione di legge, avendo il ricorrente presentato istanza di sospensione.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate contestando tutti gli assunti del ricorrente, preliminarmente documentando la regolare notifica delle cartelle e sottolineando l'inammissibilità dell'eccezione di mancata notifica delle suddette cartelle, che comunque avrebbero dovuto essere impugnate unitamente alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, pena l'irretrattabiltà del credito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infodato e deve essere respinto
La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo; se l'atto (nel caso di specie le cartelle di pagamento) non viene impugnato (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica;
- la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è atto a contenuto vincolato in relazione al quale - fatta salva l'osservanza delle garanzie previste dalla legge – non è giuridicamente configurabile l'eccezione di carenza motivazionale;
- sulla mancata indicazione del calcolo degli interessi “ Allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dall'art. 7 L. 212/2000 e dall'art. 3 L.241/1990, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori" Lo stesso dicasi per le sanzioni e per i compensi della riscossione, anche questi prestabiliti dalla legge (Cass.SSUU 22281/2022);
- l'eventuale difetto di sottoscrizione del ruolo da parte del capo dell'ufficio non si riflette in alcun modo sulla validità dell'iscrizione a ruolo del tributo, poiché si tratta di un atto interno dell'Amministrazione finanziaria
(Cass.22549/2024). - L'istanza di sospensione è inammissibile in quanto avrebbe dovuto essere presentata nei 60 giorni dalla notifica delle cartelle di pagamento, quale primo atto esattivo utile - la mancata impugnazione ha sanato ogni e qualsiasi vizio antecedente la notifica, ed era comunque priva della dovuta documentazione.
- In merito alla notifica delle cartelle da indirizzo non censito: con l'ordinanza n. 14407/2025 la Corte di
Cassazione è tornata a pronunciarsi sulla validità delle notificazioni a mezzo Posta Elettronica Certificata effettuate dall'Agente della Riscossione per mezzo di un indirizzo non inserito nei pubblici elenchi ufficiali, quale l'INI-Pec. Rifacendosi ad un suo recente orientamento, la Suprema Corte ha confermato che tale circostanza non inficia la validità della notifica, a meno che il contribuente non dimostri un concreto e sostanziale pregiudizio al proprio diritto di difesa.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di lite, che liquida in € 980, oltre accessori di legge.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MASSA CARRARA Sezione 2, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
PEDRONI MENCONI SILVANA, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 170/2024 depositato il 07/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Massa-Carrara - Via Vincenzo Menzione 3 54100 Massa MS
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 06676202400000448000 IVA-ALTRO 2020
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 06676202400000448000 IVA-ALTRO 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 17/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorre il contribuente avverso comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria con la quale gli è richiesto il pagamento della complessiva somma di 5.476,36 in forza di due cartelle di pagameno notificategli negli anni 2023 e 2024, contestando:- la mai avvenuta notificazione delle cartelle,- la nullità della comunicazione perchè in essa non indicato l'immobile sul quale sarebbe stata iscritta ipoteca, - il difetto di motivazione e mancato chiarimento delle modalità di calcolo delle somme dovute per interessi, sanzioni ed aggio;
- la nullità dell'atto impugnato quale conseguenza della nullità dei ruoli per difetto e/o invalidità della loro sottoscrizione;
- la nullità della comunicazione preventiva perchè illegittima per violazione di legge, avendo il ricorrente presentato istanza di sospensione.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate contestando tutti gli assunti del ricorrente, preliminarmente documentando la regolare notifica delle cartelle e sottolineando l'inammissibilità dell'eccezione di mancata notifica delle suddette cartelle, che comunque avrebbero dovuto essere impugnate unitamente alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, pena l'irretrattabiltà del credito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infodato e deve essere respinto
La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo; se l'atto (nel caso di specie le cartelle di pagamento) non viene impugnato (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica;
- la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è atto a contenuto vincolato in relazione al quale - fatta salva l'osservanza delle garanzie previste dalla legge – non è giuridicamente configurabile l'eccezione di carenza motivazionale;
- sulla mancata indicazione del calcolo degli interessi “ Allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dall'art. 7 L. 212/2000 e dall'art. 3 L.241/1990, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori" Lo stesso dicasi per le sanzioni e per i compensi della riscossione, anche questi prestabiliti dalla legge (Cass.SSUU 22281/2022);
- l'eventuale difetto di sottoscrizione del ruolo da parte del capo dell'ufficio non si riflette in alcun modo sulla validità dell'iscrizione a ruolo del tributo, poiché si tratta di un atto interno dell'Amministrazione finanziaria
(Cass.22549/2024). - L'istanza di sospensione è inammissibile in quanto avrebbe dovuto essere presentata nei 60 giorni dalla notifica delle cartelle di pagamento, quale primo atto esattivo utile - la mancata impugnazione ha sanato ogni e qualsiasi vizio antecedente la notifica, ed era comunque priva della dovuta documentazione.
- In merito alla notifica delle cartelle da indirizzo non censito: con l'ordinanza n. 14407/2025 la Corte di
Cassazione è tornata a pronunciarsi sulla validità delle notificazioni a mezzo Posta Elettronica Certificata effettuate dall'Agente della Riscossione per mezzo di un indirizzo non inserito nei pubblici elenchi ufficiali, quale l'INI-Pec. Rifacendosi ad un suo recente orientamento, la Suprema Corte ha confermato che tale circostanza non inficia la validità della notifica, a meno che il contribuente non dimostri un concreto e sostanziale pregiudizio al proprio diritto di difesa.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di lite, che liquida in € 980, oltre accessori di legge.