CASS
Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
Commentario • 1
- 1. Società svuotata dei lavoratori:https://www.fiscooggi.it/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/01/2026, n. 3233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3233 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da ON ST, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/11/2024 della Corte di appello di Venezia visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EL NO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, Avv. Gianluca Vinci, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha parzialmente riformato la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Padova del 29 maggio 2019 che, per quanto di interesse in questa sede, all’esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di ST ON per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale unificati, ai fini sanzionatori, in un unico delitto di bancarotta fraudolenta aggravato ai sensi dell’art. 219, secondo comma, n. 1, l. fall. e, con la riduzione per la scelta del rito, l’aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia ed al Penale Sent. Sez. 5 Num. 3233 Anno 2026 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: ROMANO MICHELE Data Udienza: 08/01/2026 2 risarcimento del danno, liquidato in sentenza, in favore della parte civile, fallimento Gruppo Corporation Sociedad De Responsabilidad Limidada s.r.l. La Corte di appello ha dichiarato non doversi procedere per il delitto di bancarotta documentale, riqualificato come bancarotta semplice, perché estinto per prescrizione, ha ridotto la pena principale e la durata delle pene accessorie fallimentari e ha revocato le statuizioni civili. All’esito del giudizio di secondo grado, quindi, ST ON risulta condannato per avere, quale amministratore di fatto della predetta società, dichiarata fallita in data 12 febbraio 2016, distratto o dissipato risorse della società prestando servizi in favore della CSP s.p.a. in assenza di adeguate garanzie di pagamento;
in particolare, il Tribunale e la Corte territoriale hanno ritenuto che, avendo la fallita ceduto alla CSP s.p.a. i rapporti di lavoro con i dipendenti, la prima avesse ceduto alla seconda la propria azienda in assenza di alcun corrispettivo. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione ST ON, a mezzo del suo difensore, chiedendone l’annullamento ed articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la mancanza, mera apparenza e contraddittorietà della motivazione. 2.1.1. Segnala che la Corte di appello ha indicato quale unica componente del patrimonio della società oggetto di cessione alla CSP s.p.a. i contratti di lavoro con i dipendenti e deduce che tali contratti non possono essere parte del patrimonio societario e comunque il loro trasferimento alla CSP s.p.a. aveva comportato il passaggio a quest’ultima anche dei debiti per trattamento di fine rapporto, ferie non godute ed altri accessori e quindi non aveva determinato alcun impoverimento patrimoniale, non essendo comunque la fallita più in grado di proseguire l’esercizio dell’impresa. La fallita non aveva altri beni perché la stessa esercitava l’impresa mediante un subaffitto di ramo di azienda;
alla cessazione del subaffitto il ramo di azienda era stato restituito alla affittuaria Future Project s.r.l., mentre proprietaria del ramo di azienda era la Essentia.com. 2.1.2. In ogni caso, non vi era alcuna prova che consentisse di affermare che la cessione fosse stata voluta da ST ON e la motivazione della sentenza era contraddittoria, perché l’imputato era stato prosciolto dalla bancarotta documentale in quanto non era dimostrato che fosse stato lui l’autore della distruzione delle scritture contabili e quindi lo stesso ragionamento avrebbe dovuto condurre al suo proscioglimento dall’imputazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale. 3 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. d) ed e), cod. proc. pen., la mancata assunzione di una prova decisiva e la contraddittorietà della motivazione. Sostiene che non è stato valutato tutto il materiale istruttorio e che parte di esso è stato travisato e che in ogni caso la motivazione è contraddittoria. In particolare, le deposizioni dei testi sono rimaste prive di riscontri, necessari in virtù della circostanza che egli non aveva mai sottoscritto alcun documento societario o preso parte ad alcuna riunione. Inoltre, le suddette deposizioni non sono state valutate nella loro interezza e comunque il loro significato è stato distorto. In realtà, emergeva chiaramente che il reale dominus era CL NN e che ST ON non aveva alcun potere gestionale. La commercialista della società fallita, CE CI, doveva ritenersi non attendibile poiché era colei che avrebbe dovuto occuparsi della tenuta delle scritture contabili ed aveva provveduto a redigere l’ultimo bilancio depositato;
la fallita, peraltro, aveva la sua sede presso lo studio della commercialista. CE CI, professionista di fiducia di CL NN, definita dal rappresentante della pubblica accusa quale «testimone chiave», era rimasta implicata in un procedimento penale per bancarotta ed evasione fiscale e sottoposta anche a custodia cautelare in carcere per diversi mesi ed era stata chiesta l’acquisizione del certificato del casellario giudiziale della stessa al fine di provare la sua inattendibilità, ma l’istanza non era stata affatto presa in considerazione. Peraltro, la sentenza di appello afferma che ST ON ha riportato una condanna per fatti analoghi nei cinque anni precedenti, mentre tale dato non corrisponde a realtà. Il teste MA e la teste SS avevano reso dichiarazioni dalle quali si evinceva un ruolo attivo di CE CI nella gestione della fallita, mentre gli stessi avevano affermato che il ON non aveva amministrato la società. CE CI aveva, quindi, interesse a far ricadere su altri la responsabilità per i fatti per i quale si procedeva. La motivazione della sentenza di appello risulta manifestamente illogica laddove si afferma che le prove sono plurime e concordi in ordine alla responsabilità dell’odierno ricorrente. Anche il teste ES OR ha affermato di non conoscere l’imputato, indicando CL NN quale suo unico referente. Pure il teste GI MA non ha mai nominato il ON, ma solo il NN, ed il teste GI LS ha affermato di aver preso ordini solo dal NN, mentre le dichiarazioni di MA RA sono state travisate ed ingigantite. 4 Il ricorrente riesamina nel suo atto di impugnazione tutto il materiale istruttorio acquisito nel corso del processo per evidenziare come dallo stesso sarebbe dovuto derivare il suo proscioglimento da ogni accusa. Anche la cessione dei rapporti contrattuali alla CSP s.p.a. era avvenuta nell’esclusivo interesse di CL NN, come risultava dalle dichiarazioni rese dal coimputato NE, mentre ST ON non avrebbe avuto alcun movente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. 1.1. Questa Corte di cassazione ha da tempo affermato che l'avviamento, i rapporti di lavoro e la tecnologia costituiscono beni economicamente apprezzabili e, come tali, possono essere oggetto di bancarotta per distrazione, in quanto nel concetto di beni, agli effetti dell'art. 216 legge fall., rientrano tutti gli elementi del patrimonio dell'imprenditore, compresi non soltanto i beni suscettibili di utilizzazione immediata, ma anche i beni strumentali e persino quelli futuri (Sez. 5, n. 8598 del 24/05/1982, Marcucci, Rv. 155357 - 01). Tuttavia, questa Corte di cassazione ha precisato, in tema di bancarotta fraudolenta, che non è suscettibile di distrazione l'avviamento commerciale dell'azienda se, contestualmente, non sia stata oggetto di disposizione anche l'azienda medesima o quanto meno i fattori aziendali in grado di generare l'avviamento (Sez. 5, n. 5357 del 30/11/2017, dep. 2018, Sirna, Rv. 272108 - 01) e che la cessione di un ramo d'azienda - che, qualora non adeguatamente remunerata, integra la condotta distrattiva - presuppone che il trasferimento abbia a oggetto un complesso aziendale inteso secondo la definizione dell'art. 2555 cod. civ., ossia come l'insieme di beni organizzati per l'esercizio dell'attività imprenditoriale (Sez. 5, n. 23577 del 23/04/2024, Falcone, Rv. 286621 - 01). Il ricorrente ha sostenuto con il primo motivo che oggetto di distrazione non possono essere oggetto i meri contratti di lavoro con i dipendenti, ma la Corte di appello ha avuto cura di precisare che attraverso la cessione alla CSP s.p.a. dei contratti di lavoro con i dipendenti la fallita ha di fatto ceduto, in assenza di corrispettivo, la sua azienda, in quanto i rapporti lavorativi con i dipendenti rappresentavano il più rilevante valore economico aziendale. La Corte territoriale non ha affermato che tali rapporti costituissero l’unica componente dell’azienda, ma piuttosto che essi rappresentavano «il valore essenziale della società». Tuttavia, dalla sentenza di primo grado emerge (vedi pag. 6 della sentenza di primo grado) che anche altri beni, come computer e programmi informatici che il ON aveva prelevato e trasportato in un luogo sconosciuto, costituivano 5 parte dell’azienda ceduta. In sostanza, dalle due sentenze di merito emerge che oggetto della distrazione è stata l’intera azienda della fallita, della quale i lavoratori, tecnici informatici altamente specializzati, rappresentavano il valore più rilevante. Ne deriva che i Giudici di primo e secondo grado hanno rispettato i principi di diritto sopra esposti. 1.2. Né può sostenersi che sussista contraddittorietà della motivazione per essere la Corte territoriale pervenuta ad affermare la responsabilità del ON per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale pur dopo avere prosciolto il medesimo dall’imputazione di bancarotta fraudolenta documentale, atteso che, in realtà, il proscioglimento deriva dalla riqualificazione del fatto in bancarotta documentale semplice per carenza del dolo specifico e non dal non avere il ON commesso il fatto, come invece sostenuto dal ricorrente. Per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale è invece stato ritenuto sussistente il dolo generico. Laddove, poi, si evidenzia che dalla sentenza di appello non emerge come il ON avrebbe contribuito alla condotta distrattiva, il motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che, avendo i Giudici del merito affermato che egli aveva assunto la posizione di amministratore di fatto della società, egli è responsabile per non avere impedito la condotta distrattiva. L'amministratore «di fatto», in base alla disciplina dettata dall’art. 2639 cod. civ., è da ritenere gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore di diritto, per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili, anche nel caso di colpevole e consapevole inerzia a fronte di tali comportamenti, in applicazione della regola dettata dall'art. 40, secondo comma, cod. pen. (Sez. 5, n. 7203 del 11/01/2008, Salamida, Rv. 239040 – 01, che ha affermato detto principio con riguardo ad ipotesi di bancarotta per distrazione). 2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, perché il ricorrente, affermando di voler denunciare una mancanza o contraddittorietà della motivazione, in realtà invoca diversa ricostruzione della vicenda, cui dovrebbe pervenirsi attraverso una rivalutazione del materiale istruttorio non consentita in questa sede. 3. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 6
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 08/01/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente EL NO RA OS NA OL
udita la relazione svolta dal Consigliere EL NO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, Avv. Gianluca Vinci, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha parzialmente riformato la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Padova del 29 maggio 2019 che, per quanto di interesse in questa sede, all’esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di ST ON per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale unificati, ai fini sanzionatori, in un unico delitto di bancarotta fraudolenta aggravato ai sensi dell’art. 219, secondo comma, n. 1, l. fall. e, con la riduzione per la scelta del rito, l’aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia ed al Penale Sent. Sez. 5 Num. 3233 Anno 2026 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: ROMANO MICHELE Data Udienza: 08/01/2026 2 risarcimento del danno, liquidato in sentenza, in favore della parte civile, fallimento Gruppo Corporation Sociedad De Responsabilidad Limidada s.r.l. La Corte di appello ha dichiarato non doversi procedere per il delitto di bancarotta documentale, riqualificato come bancarotta semplice, perché estinto per prescrizione, ha ridotto la pena principale e la durata delle pene accessorie fallimentari e ha revocato le statuizioni civili. All’esito del giudizio di secondo grado, quindi, ST ON risulta condannato per avere, quale amministratore di fatto della predetta società, dichiarata fallita in data 12 febbraio 2016, distratto o dissipato risorse della società prestando servizi in favore della CSP s.p.a. in assenza di adeguate garanzie di pagamento;
in particolare, il Tribunale e la Corte territoriale hanno ritenuto che, avendo la fallita ceduto alla CSP s.p.a. i rapporti di lavoro con i dipendenti, la prima avesse ceduto alla seconda la propria azienda in assenza di alcun corrispettivo. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione ST ON, a mezzo del suo difensore, chiedendone l’annullamento ed articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la mancanza, mera apparenza e contraddittorietà della motivazione. 2.1.1. Segnala che la Corte di appello ha indicato quale unica componente del patrimonio della società oggetto di cessione alla CSP s.p.a. i contratti di lavoro con i dipendenti e deduce che tali contratti non possono essere parte del patrimonio societario e comunque il loro trasferimento alla CSP s.p.a. aveva comportato il passaggio a quest’ultima anche dei debiti per trattamento di fine rapporto, ferie non godute ed altri accessori e quindi non aveva determinato alcun impoverimento patrimoniale, non essendo comunque la fallita più in grado di proseguire l’esercizio dell’impresa. La fallita non aveva altri beni perché la stessa esercitava l’impresa mediante un subaffitto di ramo di azienda;
alla cessazione del subaffitto il ramo di azienda era stato restituito alla affittuaria Future Project s.r.l., mentre proprietaria del ramo di azienda era la Essentia.com. 2.1.2. In ogni caso, non vi era alcuna prova che consentisse di affermare che la cessione fosse stata voluta da ST ON e la motivazione della sentenza era contraddittoria, perché l’imputato era stato prosciolto dalla bancarotta documentale in quanto non era dimostrato che fosse stato lui l’autore della distruzione delle scritture contabili e quindi lo stesso ragionamento avrebbe dovuto condurre al suo proscioglimento dall’imputazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale. 3 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. d) ed e), cod. proc. pen., la mancata assunzione di una prova decisiva e la contraddittorietà della motivazione. Sostiene che non è stato valutato tutto il materiale istruttorio e che parte di esso è stato travisato e che in ogni caso la motivazione è contraddittoria. In particolare, le deposizioni dei testi sono rimaste prive di riscontri, necessari in virtù della circostanza che egli non aveva mai sottoscritto alcun documento societario o preso parte ad alcuna riunione. Inoltre, le suddette deposizioni non sono state valutate nella loro interezza e comunque il loro significato è stato distorto. In realtà, emergeva chiaramente che il reale dominus era CL NN e che ST ON non aveva alcun potere gestionale. La commercialista della società fallita, CE CI, doveva ritenersi non attendibile poiché era colei che avrebbe dovuto occuparsi della tenuta delle scritture contabili ed aveva provveduto a redigere l’ultimo bilancio depositato;
la fallita, peraltro, aveva la sua sede presso lo studio della commercialista. CE CI, professionista di fiducia di CL NN, definita dal rappresentante della pubblica accusa quale «testimone chiave», era rimasta implicata in un procedimento penale per bancarotta ed evasione fiscale e sottoposta anche a custodia cautelare in carcere per diversi mesi ed era stata chiesta l’acquisizione del certificato del casellario giudiziale della stessa al fine di provare la sua inattendibilità, ma l’istanza non era stata affatto presa in considerazione. Peraltro, la sentenza di appello afferma che ST ON ha riportato una condanna per fatti analoghi nei cinque anni precedenti, mentre tale dato non corrisponde a realtà. Il teste MA e la teste SS avevano reso dichiarazioni dalle quali si evinceva un ruolo attivo di CE CI nella gestione della fallita, mentre gli stessi avevano affermato che il ON non aveva amministrato la società. CE CI aveva, quindi, interesse a far ricadere su altri la responsabilità per i fatti per i quale si procedeva. La motivazione della sentenza di appello risulta manifestamente illogica laddove si afferma che le prove sono plurime e concordi in ordine alla responsabilità dell’odierno ricorrente. Anche il teste ES OR ha affermato di non conoscere l’imputato, indicando CL NN quale suo unico referente. Pure il teste GI MA non ha mai nominato il ON, ma solo il NN, ed il teste GI LS ha affermato di aver preso ordini solo dal NN, mentre le dichiarazioni di MA RA sono state travisate ed ingigantite. 4 Il ricorrente riesamina nel suo atto di impugnazione tutto il materiale istruttorio acquisito nel corso del processo per evidenziare come dallo stesso sarebbe dovuto derivare il suo proscioglimento da ogni accusa. Anche la cessione dei rapporti contrattuali alla CSP s.p.a. era avvenuta nell’esclusivo interesse di CL NN, come risultava dalle dichiarazioni rese dal coimputato NE, mentre ST ON non avrebbe avuto alcun movente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. 1.1. Questa Corte di cassazione ha da tempo affermato che l'avviamento, i rapporti di lavoro e la tecnologia costituiscono beni economicamente apprezzabili e, come tali, possono essere oggetto di bancarotta per distrazione, in quanto nel concetto di beni, agli effetti dell'art. 216 legge fall., rientrano tutti gli elementi del patrimonio dell'imprenditore, compresi non soltanto i beni suscettibili di utilizzazione immediata, ma anche i beni strumentali e persino quelli futuri (Sez. 5, n. 8598 del 24/05/1982, Marcucci, Rv. 155357 - 01). Tuttavia, questa Corte di cassazione ha precisato, in tema di bancarotta fraudolenta, che non è suscettibile di distrazione l'avviamento commerciale dell'azienda se, contestualmente, non sia stata oggetto di disposizione anche l'azienda medesima o quanto meno i fattori aziendali in grado di generare l'avviamento (Sez. 5, n. 5357 del 30/11/2017, dep. 2018, Sirna, Rv. 272108 - 01) e che la cessione di un ramo d'azienda - che, qualora non adeguatamente remunerata, integra la condotta distrattiva - presuppone che il trasferimento abbia a oggetto un complesso aziendale inteso secondo la definizione dell'art. 2555 cod. civ., ossia come l'insieme di beni organizzati per l'esercizio dell'attività imprenditoriale (Sez. 5, n. 23577 del 23/04/2024, Falcone, Rv. 286621 - 01). Il ricorrente ha sostenuto con il primo motivo che oggetto di distrazione non possono essere oggetto i meri contratti di lavoro con i dipendenti, ma la Corte di appello ha avuto cura di precisare che attraverso la cessione alla CSP s.p.a. dei contratti di lavoro con i dipendenti la fallita ha di fatto ceduto, in assenza di corrispettivo, la sua azienda, in quanto i rapporti lavorativi con i dipendenti rappresentavano il più rilevante valore economico aziendale. La Corte territoriale non ha affermato che tali rapporti costituissero l’unica componente dell’azienda, ma piuttosto che essi rappresentavano «il valore essenziale della società». Tuttavia, dalla sentenza di primo grado emerge (vedi pag. 6 della sentenza di primo grado) che anche altri beni, come computer e programmi informatici che il ON aveva prelevato e trasportato in un luogo sconosciuto, costituivano 5 parte dell’azienda ceduta. In sostanza, dalle due sentenze di merito emerge che oggetto della distrazione è stata l’intera azienda della fallita, della quale i lavoratori, tecnici informatici altamente specializzati, rappresentavano il valore più rilevante. Ne deriva che i Giudici di primo e secondo grado hanno rispettato i principi di diritto sopra esposti. 1.2. Né può sostenersi che sussista contraddittorietà della motivazione per essere la Corte territoriale pervenuta ad affermare la responsabilità del ON per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale pur dopo avere prosciolto il medesimo dall’imputazione di bancarotta fraudolenta documentale, atteso che, in realtà, il proscioglimento deriva dalla riqualificazione del fatto in bancarotta documentale semplice per carenza del dolo specifico e non dal non avere il ON commesso il fatto, come invece sostenuto dal ricorrente. Per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale è invece stato ritenuto sussistente il dolo generico. Laddove, poi, si evidenzia che dalla sentenza di appello non emerge come il ON avrebbe contribuito alla condotta distrattiva, il motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che, avendo i Giudici del merito affermato che egli aveva assunto la posizione di amministratore di fatto della società, egli è responsabile per non avere impedito la condotta distrattiva. L'amministratore «di fatto», in base alla disciplina dettata dall’art. 2639 cod. civ., è da ritenere gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore di diritto, per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili, anche nel caso di colpevole e consapevole inerzia a fronte di tali comportamenti, in applicazione della regola dettata dall'art. 40, secondo comma, cod. pen. (Sez. 5, n. 7203 del 11/01/2008, Salamida, Rv. 239040 – 01, che ha affermato detto principio con riguardo ad ipotesi di bancarotta per distrazione). 2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, perché il ricorrente, affermando di voler denunciare una mancanza o contraddittorietà della motivazione, in realtà invoca diversa ricostruzione della vicenda, cui dovrebbe pervenirsi attraverso una rivalutazione del materiale istruttorio non consentita in questa sede. 3. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 6
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 08/01/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente EL NO RA OS NA OL