Cass. pen., sez. V, sentenza 26/01/2026, n. 3233
CASS
Sentenza 26 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancanza, mera apparenza e contraddittorietà della motivazione

    La Corte ha ritenuto che l'avviamento, i rapporti di lavoro e la tecnologia siano beni economicamente apprezzabili e suscettibili di distrazione. Ha precisato che la cessione dei rapporti di lavoro ha comportato la cessione dell'intera azienda, di cui i lavoratori specializzati rappresentavano il valore più rilevante. Ha inoltre chiarito che il proscioglimento per bancarotta documentale deriva dalla riqualificazione in bancarotta semplice per carenza di dolo specifico, mentre per la bancarotta patrimoniale è sussistente il dolo generico. Ha infine affermato che l'amministratore di fatto è responsabile per non aver impedito la condotta distrattiva.

  • Inammissibile
    Mancata valutazione del materiale istruttorio e travisamento

    La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché, pur affermando di denunciare una mancanza o contraddittorietà della motivazione, in realtà il ricorrente invoca una diversa ricostruzione della vicenda attraverso una rivalutazione del materiale istruttorio non consentita in sede di legittimità.

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Commentario1

  • 1Società svuotata dei lavoratori:
    https://www.fiscooggi.it/
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 26/01/2026, n. 3233
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3233
Data del deposito : 26 gennaio 2026

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