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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VI, sentenza 17/02/2026, n. 805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 805 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 805/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 6, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CHIANURA PIETRO VITO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5360/2025 depositato il 21/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Fisciano - Piazza Gaetano Sessa 84084 Fisciano SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 12847 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 569/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Resistente: come riportato in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Ricorso notificato con posta elettronica certificata del 30/10/2025 al Comune di Fisciano e depositato nella segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria il 21/11/2025, il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato l'Avviso di Accertamento n. 12847 del 18/11/2024, notificato il 03/09/2025 e riferito al presunto mancato pagamento al Comune di Fisciano dell'I.M.U relativa all'anno 2020 in riferimento all'immobile ubicato alla Indirizzo_1, per il complessivo importo di € 1.325,00.
Il ricorrente ha impugnato il predetto atto impositivo eccependo il mancato riconoscimento dell'esenzione dall'imposta prevista per la “prima casa”, per come consentito dall'art. 13, comma 2, D.L. 201/2011, dichiarando di essere anagraficamente residente nel detto immobile già dall'anno 2015 e di avere, nel detto immobile, pure la dimora abituale.
Ne ha chiesto l'annullamento con vittoria di spese e compensi, con distrazione in favore dei Procuratori costituiti.
Il Comune di Fisciano, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_2, costituito nel giudizio con proprie Controdeduzioni depositate il 26/11/2025, insistendo sulla legittimità del proprio operato e contestando l'infondatezza delle richieste di parte ricorrente, ha fatto rilevare che in data 31/12/2017 questi aveva cessato l'utenza TARI avendo fittato a terzi l'immobile.
Essendo risultato l'immobile occupato da terze persone, era pertanto emersa l'assenza del requisito della dimora abituale, necessario per la concessione del beneficio prima casa.
Né, tanto meno, risulta agli atti che il contribuente abbia presentato denuncia IMU per segnalare l'uso promiscuo del detto immobile.
Versando in atti la relativa documentazione, ha insistito per il rigetto del ricorso e per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, con distrazione in favore del Procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le fonti normative che regolamentano l'esenzione IMU sulla prima casa sono principalmente due:
- il Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, che ha istituito l'Imposta Municipale Unica (IMU) e ha sostituito l'ex ICI (Imposta Comunale sugli Immobili). Questo decreto stabilisce le regole generali sull'IMU, tra cui le disposizioni relative all'esenzione per l'abitazione principale e le relative pertinenze (es. box, cantine);
- la Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 (Legge di Stabilità 2012), che ha introdotto alcune modifiche all'IMU, tra cui l'abolizione dell'esenzione per le abitazioni di lusso (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e la conferma dell'esenzione per le altre categorie catastali (da A/2 a A/7) a determinate condizioni, come la residenza anagrafica e la dimora abituale del proprietario o dei suoi familiari.
Per beneficiare dell'esenzione IMU sulla prima casa è necessario soddisfare alcune condizioni previste dalla legge, tra cui l'iscrizione anagrafica e la residenza abituale nel Comune in cui si trova l'immobile, oltre all'assenza di altre proprietà immobiliari di lusso.
La residenza ufficiale corrisponde al luogo registrato presso l'anagrafe comunale, mentre l'abitazione principale fa riferimento al luogo di residenza quotidiana. Per godere dell'esenzione IMU non è possibile possedere la residenza e vivere in un altro immobile, né è sufficiente risiedere in un'abitazione senza avervi la residenza per essere esonerati dal pagamento dell'IMU.
Di conseguenza, non basta essere proprietari di un'abitazione senza avervi la residenza per essere esonerati dall'IMU sulla prima abitazione.
L'esenzione viene applicata unicamente se l'abitazione principale, oltre ad essere di proprietà, coincide con il luogo di residenza quotidiana.
Nel caso in esame, risultando dalla documentazione prodotta dall'Ente impositore che il sig. Ricorrente_1 ha ceduto in locazione a terzi l'immobile di sua proprietà, senza aver comunicato l'eventuale uso promiscuo, se ne deve dedurre che non abbia la dimora abituale in quell'immobile, non spettandogli, quindi, l'esenzione prevista dall'art. 13, comma 2, D.L. 201/2011.
Per i sueposti motivi il ricorso deve essere respinto e parte ricorrente condannata al pagamento delle spese di giudizio per come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno, in composizione monocratica,
RESPINGE
il ricorso confermando l'atto impugnato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 250,00 oltre oneri, se dovuti, con distrazione in favore del Procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Salerno, 16/02/2026
Il Giudice Monocratico
Dr. Pietro Vito Chianura
(firma digitale)
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 6, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CHIANURA PIETRO VITO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5360/2025 depositato il 21/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Fisciano - Piazza Gaetano Sessa 84084 Fisciano SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 12847 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 569/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Resistente: come riportato in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Ricorso notificato con posta elettronica certificata del 30/10/2025 al Comune di Fisciano e depositato nella segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria il 21/11/2025, il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato l'Avviso di Accertamento n. 12847 del 18/11/2024, notificato il 03/09/2025 e riferito al presunto mancato pagamento al Comune di Fisciano dell'I.M.U relativa all'anno 2020 in riferimento all'immobile ubicato alla Indirizzo_1, per il complessivo importo di € 1.325,00.
Il ricorrente ha impugnato il predetto atto impositivo eccependo il mancato riconoscimento dell'esenzione dall'imposta prevista per la “prima casa”, per come consentito dall'art. 13, comma 2, D.L. 201/2011, dichiarando di essere anagraficamente residente nel detto immobile già dall'anno 2015 e di avere, nel detto immobile, pure la dimora abituale.
Ne ha chiesto l'annullamento con vittoria di spese e compensi, con distrazione in favore dei Procuratori costituiti.
Il Comune di Fisciano, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_2, costituito nel giudizio con proprie Controdeduzioni depositate il 26/11/2025, insistendo sulla legittimità del proprio operato e contestando l'infondatezza delle richieste di parte ricorrente, ha fatto rilevare che in data 31/12/2017 questi aveva cessato l'utenza TARI avendo fittato a terzi l'immobile.
Essendo risultato l'immobile occupato da terze persone, era pertanto emersa l'assenza del requisito della dimora abituale, necessario per la concessione del beneficio prima casa.
Né, tanto meno, risulta agli atti che il contribuente abbia presentato denuncia IMU per segnalare l'uso promiscuo del detto immobile.
Versando in atti la relativa documentazione, ha insistito per il rigetto del ricorso e per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, con distrazione in favore del Procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le fonti normative che regolamentano l'esenzione IMU sulla prima casa sono principalmente due:
- il Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, che ha istituito l'Imposta Municipale Unica (IMU) e ha sostituito l'ex ICI (Imposta Comunale sugli Immobili). Questo decreto stabilisce le regole generali sull'IMU, tra cui le disposizioni relative all'esenzione per l'abitazione principale e le relative pertinenze (es. box, cantine);
- la Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 (Legge di Stabilità 2012), che ha introdotto alcune modifiche all'IMU, tra cui l'abolizione dell'esenzione per le abitazioni di lusso (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e la conferma dell'esenzione per le altre categorie catastali (da A/2 a A/7) a determinate condizioni, come la residenza anagrafica e la dimora abituale del proprietario o dei suoi familiari.
Per beneficiare dell'esenzione IMU sulla prima casa è necessario soddisfare alcune condizioni previste dalla legge, tra cui l'iscrizione anagrafica e la residenza abituale nel Comune in cui si trova l'immobile, oltre all'assenza di altre proprietà immobiliari di lusso.
La residenza ufficiale corrisponde al luogo registrato presso l'anagrafe comunale, mentre l'abitazione principale fa riferimento al luogo di residenza quotidiana. Per godere dell'esenzione IMU non è possibile possedere la residenza e vivere in un altro immobile, né è sufficiente risiedere in un'abitazione senza avervi la residenza per essere esonerati dal pagamento dell'IMU.
Di conseguenza, non basta essere proprietari di un'abitazione senza avervi la residenza per essere esonerati dall'IMU sulla prima abitazione.
L'esenzione viene applicata unicamente se l'abitazione principale, oltre ad essere di proprietà, coincide con il luogo di residenza quotidiana.
Nel caso in esame, risultando dalla documentazione prodotta dall'Ente impositore che il sig. Ricorrente_1 ha ceduto in locazione a terzi l'immobile di sua proprietà, senza aver comunicato l'eventuale uso promiscuo, se ne deve dedurre che non abbia la dimora abituale in quell'immobile, non spettandogli, quindi, l'esenzione prevista dall'art. 13, comma 2, D.L. 201/2011.
Per i sueposti motivi il ricorso deve essere respinto e parte ricorrente condannata al pagamento delle spese di giudizio per come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno, in composizione monocratica,
RESPINGE
il ricorso confermando l'atto impugnato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 250,00 oltre oneri, se dovuti, con distrazione in favore del Procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Salerno, 16/02/2026
Il Giudice Monocratico
Dr. Pietro Vito Chianura
(firma digitale)