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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IV, sentenza 16/02/2026, n. 935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 935 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 935/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 09:01 in composizione monocratica:
BONANZINGA FRANCESCA, Giudice monocratico in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3746/2025 depositato il 15/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Resistente_1 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 CF_Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Sicilia - Piazza Indipendenza Indirizzo_1 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500001795000 BOLLI-IRPEF
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Resistente_1 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 CF_Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520170015782402000 BOLLO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520190004461028000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520190014423550000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520200006029976000 BOLLO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210071560688000 BOLLO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520220004510103000 IRPEF-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520220010765561000 BOLLO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230023013442000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6759/2025 depositato il
20/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente adiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Messina, l'Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Messina e la Regione Sicilia impugnando la Comunicazione preventiva di Fermo
Amministrativo, meglio descritta in atti, notificata in data 18/02/2025 con cui si chiedeva il pagamento dell'importo di € 9.416,82 di cui € 8133,32 qui impugnati, per tributi erariali IRPEF e Tassa Auto.
Preliminarmente, il ricorrente eccepiva che la cartella n.2952020170015782402/000 notificata l'08/01/2018 per tassa auto 2013, di € 1.233,50 atto prodromico al fermo era stata annullata con sentenza definitiva n.3484 del 20/11/2023 di cui allegava copia. Inoltre, eccepiva, come primo motivo di ricorso, l'annullabilità ex art. 7 bis e 7sexies della LEGGE
212/2000 per mancata notifica delle cartelle presupposte nonché per violazione del principio di correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria.
Come secondo motivo di ricorso, il ricorrente eccepiva il decorso dei termini di prescrizione decennale EX
ART. 2946 C.C. (IIDD e IVA), quinquennale ex art. 2948 c. 1, N.4 (INTERESSI) 20 CO.3 – Dlgs 472/97
(SANZIONI) 3 co. 9 LETT.B – LEGGE N.335/95 (CONTRIBUTI IVS) E DEL TREMINE TRIENNALE EX
ART.5 – D.L. 938/82 (TASSA AUTOMOBILISTICA)
Sul punto si ritiene utile quanto riportato in ricorso: “Si eccepisce quindi l'intervenuta prescrizione, per decorso del termine triennale, della pretesa tributaria per Tassa Auto di cui alle cartelle:
2952020170015782402/000 notificata l'08/01/2018 per tassa auto 2013, in data antecedente la notifica della cartella. La cartella in ogni caso è stata annullata con sentenza definitiva n.3484 del 20/11/2023
( Cfr. allegato n.1 )
2952020200006029976/000 notificata il 16/05/2022 per tassa auto 2017 prescritta al 31/12/2020, in data antecedente la notifica della cartella.
29520230023013442/000 notificata il 06/08/2024 per tassa auto 2020 prescritta al 31/12/2023, in data antecedente la notifica della cartella.
29520210071560688/000 notificata il 06/06/2022 per tassa auto 2018 prescritta al 31/12/2021, in data antecedente la notifica della cartella
29520230023013442/000 notificata il 06/08/2024 per tassa auto 2020 prescritta al 31/12/2023, in data antecedente la notifica della cartella
Inoltre, per la cartella IRPEF anno 2014 notificata il 24/6/2019 e il fermo notificato il 18/2/2025 si eccepisce la prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi ai sensi dell'art. 20 comma 3 del
Dlgs. n. 472/1997 “Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662” che così recita: “Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni”.
Come terzo motivo di ricorso, eccepiva il difetto di motivazione in violazione dell'art. 7 L.212/2000.
Si costituiva la Regione Sicilia con riferimento alle somme sottese derivanti da tassa auto 2013, 2017,
2018 e 2020 rilevando, per quanto attiene all'annualità 2013, la propria carenza di legittimazione passiva in favore di Agenzia delle Entrate. Infatti, la tassa automobilistica della Regione Sicilia è stata istituita ai sensi della legge regionale n°16 dell'11 agosto 2015.
Con riferimento alle altre annualità rilevava che ai sensi della legge regionale n. 16 dell'11 agosto 2015 di istituzione in Sicilia della tassa automobilistica regionale dovuta dai residenti, la Regione Sicilia- quale soggetto impositore - è autorizzato a procedere direttamente all'iscrizione al ruolo dei relativi crediti tributari. Conseguentemente, l'Ente impositore non è onerato da alcun obbligo di allegazione di atti prodromici, attesa l'insussistenza degli stessi per le motivazioni giuridiche di cui sopra e alle quali ci si riporta integralmente.
In ordine alla cartella anno 2017 notificata il 16 maggio 2022 e la cartella anno 2018 not. il 31 dicembre
2021, la normativa covid ha disposto “Con riferimento ai carichi ……. sono prorogati: di ventiquattro mesi i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.” In conclusione, secondo parte resistente, per effetto del combinato disposto degli articoli 67 e 68 citati, la cartella di pagamento anno 2018, essendo stata notificata in data 31 dicembre 2021, è tempestiva perché il termine prescrizionale maturava il 26/03/2024. A medesima conclusione giungeva con riferimento alla cartella anno 2017 in quanto, essendo stata notificata in data 16 maggio 2022, il termine maturava il 26 marzo 2023.
Si costituiva Agenzia delle Entrate Riscossione rilevando che risultavano notificati anche atti interruttivi ed in particolare:
“1) INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N. 29520229003179785000 notificata il 23.05.2022- cfr. copia integrale intimazione di pagamento e relativo avviso di ricevimento;
2) INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N. 29520239007734647000, notificata in data 11.12.2023- cfr. copia integrale intimazione di pagamento e relativo avviso di ricevimento;
3) INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N. 29520239013527234000 notificata in data 11.12.2023- cfr. copia integrale intimazione di pagamento e relativo avviso di ricevimento”.
Agenzia delle Entrate Riscossione rilevava che tutti gli atti interruttivi in questione sono stati ritualmente notificati e mai impugnati ex adverso, con impossibilità attuale di fare valere la prescrizione maturata in antecedenza.
Si costituiva Agenzia delle Entrate rilevando l'infondatezza dei motivi di ricorso e, pertanto, chiedeva il rigetto del ricorso.
Veniva depositata memoria dalla difesa del ricorrente con cui si eccepiva la violazione dell'art. 25 BIS c.
5 bis DLGD 546/92 per mancanza di attestazione di conformità agli originali degli atti prodotti e la violazione dell'art. 25 DPR 602/73 per mancata esibizione in giudizio della copia degli atti prodromici e delle relative notifiche.
All'udienza del 13.11.2025, presente in udienza esclusivamente del difensore del ricorrente mentre
Riscossione da remoto benché contattata non risultava presente, il ricorso veniva deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare fondato limitatamente alle somme dovuto per tassa auto 2016. Per il resto non merita alcun accoglimento.
La disciplina prevede un diverso termine a seconda se si tratti di TARI ( 5 anni ex art. art. 2948 del codice civile) o di tassa auto (3 anni “successivi a quello in cui doveva essere effettuato” ex art. 5 del D.l. 953/82, così come modificato dall'art. 3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86).
Nel caso di specie, le parti costituendosi in giudizio fornivano adeguata prova dell'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento nonché di atti successivi interruttivi della prescrizione. Pertanto, i motivi di ricorso
(omessa notifica di atti presupposti e prescrizione) non meritano accoglimento.
Da ciò la preclusione di qualsiasi eccezione di merito.
In ordine al difetto di chiarezza dell'atto e, dunque, di difetto di motivazione esso va valutato con riferimento alla natura dell'atto. L'atto che si impugna rappresenta ina comunicazione preventiva di fermo che altro non deve fare se non richiamare i dati della cartella presupposta su cui si fonda la pretesa tributaria senza allegare alcunché. Nel caso di specie, come detto tale adempimento veniva espletato.
Solo con riferimento all'annualità 2016 risulta in atti sentenza con cui veniva accolta il ricorso e annullato l'atto impugnato.
Del tutto infondata l'eccezione formulata in memoria dal ricorrente in ordine alla violazione dell'art. 25-bis del D.Lgs. n. 546/1992 per carenza dell'attestazione di conformità all'originale dei documenti depositati telematicamente.
La norma prevede che i difensori, le parti e gli ausiliari possano attestare la conformità delle copie informatiche agli originali, ma la mancata attestazione non determina automaticamente la nullità del deposito, salvo che sia contestata la conformità e la parte non provveda a sanare la carenza.
Nel caso in esame, non risultano contestazioni specifiche sulla conformità dei documenti, né la parte resistente ha eccepito la non corrispondenza tra copia e originale.
In ogni caso, la giurisprudenza prevalente ritiene che l'eventuale carenza dell'attestazione sia sanabile mediante produzione successiva o richiesta del giudice.
Pertanto, l'eccezione deve essere rigettata in quanto infondata e non idonea a determinare la nullità degli atti depositati.
Alla luce di quanto sopra il ricorso va accolto limitatamente alle somme relative all'annualità 2016 e, si ritiene equo compensare le spese.
P.Q.M.
Accoglie in parte il ricorso, annullando l'atto impugnato con riferimento all'annualità 2016 Spese compensate tra le parti.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 09:01 in composizione monocratica:
BONANZINGA FRANCESCA, Giudice monocratico in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3746/2025 depositato il 15/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Resistente_1 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 CF_Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Sicilia - Piazza Indipendenza Indirizzo_1 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500001795000 BOLLI-IRPEF
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Resistente_1 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 CF_Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520170015782402000 BOLLO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520190004461028000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520190014423550000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520200006029976000 BOLLO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210071560688000 BOLLO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520220004510103000 IRPEF-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520220010765561000 BOLLO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230023013442000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6759/2025 depositato il
20/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente adiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Messina, l'Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Messina e la Regione Sicilia impugnando la Comunicazione preventiva di Fermo
Amministrativo, meglio descritta in atti, notificata in data 18/02/2025 con cui si chiedeva il pagamento dell'importo di € 9.416,82 di cui € 8133,32 qui impugnati, per tributi erariali IRPEF e Tassa Auto.
Preliminarmente, il ricorrente eccepiva che la cartella n.2952020170015782402/000 notificata l'08/01/2018 per tassa auto 2013, di € 1.233,50 atto prodromico al fermo era stata annullata con sentenza definitiva n.3484 del 20/11/2023 di cui allegava copia. Inoltre, eccepiva, come primo motivo di ricorso, l'annullabilità ex art. 7 bis e 7sexies della LEGGE
212/2000 per mancata notifica delle cartelle presupposte nonché per violazione del principio di correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria.
Come secondo motivo di ricorso, il ricorrente eccepiva il decorso dei termini di prescrizione decennale EX
ART. 2946 C.C. (IIDD e IVA), quinquennale ex art. 2948 c. 1, N.4 (INTERESSI) 20 CO.3 – Dlgs 472/97
(SANZIONI) 3 co. 9 LETT.B – LEGGE N.335/95 (CONTRIBUTI IVS) E DEL TREMINE TRIENNALE EX
ART.5 – D.L. 938/82 (TASSA AUTOMOBILISTICA)
Sul punto si ritiene utile quanto riportato in ricorso: “Si eccepisce quindi l'intervenuta prescrizione, per decorso del termine triennale, della pretesa tributaria per Tassa Auto di cui alle cartelle:
2952020170015782402/000 notificata l'08/01/2018 per tassa auto 2013, in data antecedente la notifica della cartella. La cartella in ogni caso è stata annullata con sentenza definitiva n.3484 del 20/11/2023
( Cfr. allegato n.1 )
2952020200006029976/000 notificata il 16/05/2022 per tassa auto 2017 prescritta al 31/12/2020, in data antecedente la notifica della cartella.
29520230023013442/000 notificata il 06/08/2024 per tassa auto 2020 prescritta al 31/12/2023, in data antecedente la notifica della cartella.
29520210071560688/000 notificata il 06/06/2022 per tassa auto 2018 prescritta al 31/12/2021, in data antecedente la notifica della cartella
29520230023013442/000 notificata il 06/08/2024 per tassa auto 2020 prescritta al 31/12/2023, in data antecedente la notifica della cartella
Inoltre, per la cartella IRPEF anno 2014 notificata il 24/6/2019 e il fermo notificato il 18/2/2025 si eccepisce la prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi ai sensi dell'art. 20 comma 3 del
Dlgs. n. 472/1997 “Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662” che così recita: “Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni”.
Come terzo motivo di ricorso, eccepiva il difetto di motivazione in violazione dell'art. 7 L.212/2000.
Si costituiva la Regione Sicilia con riferimento alle somme sottese derivanti da tassa auto 2013, 2017,
2018 e 2020 rilevando, per quanto attiene all'annualità 2013, la propria carenza di legittimazione passiva in favore di Agenzia delle Entrate. Infatti, la tassa automobilistica della Regione Sicilia è stata istituita ai sensi della legge regionale n°16 dell'11 agosto 2015.
Con riferimento alle altre annualità rilevava che ai sensi della legge regionale n. 16 dell'11 agosto 2015 di istituzione in Sicilia della tassa automobilistica regionale dovuta dai residenti, la Regione Sicilia- quale soggetto impositore - è autorizzato a procedere direttamente all'iscrizione al ruolo dei relativi crediti tributari. Conseguentemente, l'Ente impositore non è onerato da alcun obbligo di allegazione di atti prodromici, attesa l'insussistenza degli stessi per le motivazioni giuridiche di cui sopra e alle quali ci si riporta integralmente.
In ordine alla cartella anno 2017 notificata il 16 maggio 2022 e la cartella anno 2018 not. il 31 dicembre
2021, la normativa covid ha disposto “Con riferimento ai carichi ……. sono prorogati: di ventiquattro mesi i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.” In conclusione, secondo parte resistente, per effetto del combinato disposto degli articoli 67 e 68 citati, la cartella di pagamento anno 2018, essendo stata notificata in data 31 dicembre 2021, è tempestiva perché il termine prescrizionale maturava il 26/03/2024. A medesima conclusione giungeva con riferimento alla cartella anno 2017 in quanto, essendo stata notificata in data 16 maggio 2022, il termine maturava il 26 marzo 2023.
Si costituiva Agenzia delle Entrate Riscossione rilevando che risultavano notificati anche atti interruttivi ed in particolare:
“1) INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N. 29520229003179785000 notificata il 23.05.2022- cfr. copia integrale intimazione di pagamento e relativo avviso di ricevimento;
2) INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N. 29520239007734647000, notificata in data 11.12.2023- cfr. copia integrale intimazione di pagamento e relativo avviso di ricevimento;
3) INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N. 29520239013527234000 notificata in data 11.12.2023- cfr. copia integrale intimazione di pagamento e relativo avviso di ricevimento”.
Agenzia delle Entrate Riscossione rilevava che tutti gli atti interruttivi in questione sono stati ritualmente notificati e mai impugnati ex adverso, con impossibilità attuale di fare valere la prescrizione maturata in antecedenza.
Si costituiva Agenzia delle Entrate rilevando l'infondatezza dei motivi di ricorso e, pertanto, chiedeva il rigetto del ricorso.
Veniva depositata memoria dalla difesa del ricorrente con cui si eccepiva la violazione dell'art. 25 BIS c.
5 bis DLGD 546/92 per mancanza di attestazione di conformità agli originali degli atti prodotti e la violazione dell'art. 25 DPR 602/73 per mancata esibizione in giudizio della copia degli atti prodromici e delle relative notifiche.
All'udienza del 13.11.2025, presente in udienza esclusivamente del difensore del ricorrente mentre
Riscossione da remoto benché contattata non risultava presente, il ricorso veniva deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare fondato limitatamente alle somme dovuto per tassa auto 2016. Per il resto non merita alcun accoglimento.
La disciplina prevede un diverso termine a seconda se si tratti di TARI ( 5 anni ex art. art. 2948 del codice civile) o di tassa auto (3 anni “successivi a quello in cui doveva essere effettuato” ex art. 5 del D.l. 953/82, così come modificato dall'art. 3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86).
Nel caso di specie, le parti costituendosi in giudizio fornivano adeguata prova dell'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento nonché di atti successivi interruttivi della prescrizione. Pertanto, i motivi di ricorso
(omessa notifica di atti presupposti e prescrizione) non meritano accoglimento.
Da ciò la preclusione di qualsiasi eccezione di merito.
In ordine al difetto di chiarezza dell'atto e, dunque, di difetto di motivazione esso va valutato con riferimento alla natura dell'atto. L'atto che si impugna rappresenta ina comunicazione preventiva di fermo che altro non deve fare se non richiamare i dati della cartella presupposta su cui si fonda la pretesa tributaria senza allegare alcunché. Nel caso di specie, come detto tale adempimento veniva espletato.
Solo con riferimento all'annualità 2016 risulta in atti sentenza con cui veniva accolta il ricorso e annullato l'atto impugnato.
Del tutto infondata l'eccezione formulata in memoria dal ricorrente in ordine alla violazione dell'art. 25-bis del D.Lgs. n. 546/1992 per carenza dell'attestazione di conformità all'originale dei documenti depositati telematicamente.
La norma prevede che i difensori, le parti e gli ausiliari possano attestare la conformità delle copie informatiche agli originali, ma la mancata attestazione non determina automaticamente la nullità del deposito, salvo che sia contestata la conformità e la parte non provveda a sanare la carenza.
Nel caso in esame, non risultano contestazioni specifiche sulla conformità dei documenti, né la parte resistente ha eccepito la non corrispondenza tra copia e originale.
In ogni caso, la giurisprudenza prevalente ritiene che l'eventuale carenza dell'attestazione sia sanabile mediante produzione successiva o richiesta del giudice.
Pertanto, l'eccezione deve essere rigettata in quanto infondata e non idonea a determinare la nullità degli atti depositati.
Alla luce di quanto sopra il ricorso va accolto limitatamente alle somme relative all'annualità 2016 e, si ritiene equo compensare le spese.
P.Q.M.
Accoglie in parte il ricorso, annullando l'atto impugnato con riferimento all'annualità 2016 Spese compensate tra le parti.