Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 22/05/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE – II COLLEGIO
In composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente dott. Aldo De Luca Giudice rel. dott. Leonardo Papaleo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G.NR. 881/2024 V.G., avente ad oggetto: adozione persona maggiore di età
TRA
, nata il [...] a [...] (avv. Stefania Pavone, giusta Parte_1 procura in atti) parte ricorrente
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
CONCLUSIONI quelle rassegnate con note ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 28/1/2025, che richiamano quelle già formulate in atti e verbali di causa. Il PM ha espresso parere favorevole il
22/7/2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo ex art. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)
1. Con ricorso ritualmente depositato e notificato, ha dedotto di essersi unita Parte_1 civilmente (ex L. 76/2016) con in Sant'Angelo a Cupolo (BN) il 21/8/2023, e che la CP_1 figlia di quest'ultima, (nata il [...] a [...] - NA) avuta con il defunto Persona_1 [...]
, ha sempre convissuto con loro. Su tali premesse e sull'assunto di essere legata a Per_2 [...]
da un forte legame affettivo, ha proposto domanda di adozione di quest'ultima. Nel corso Per_1 del giudizio sono state sentite e la madre naturale : la prima ha Persona_1 CP_1 espresso la volontà di essere adottata da;
la seconda ha manifestato il proprio Parte_1 consenso all'adozione. Il PM ha espresso parere favorevole.
p. 1/6
2. Ciò premesso, si rileva che con legge nr. 76/2016 il legislatore ha regolamentato le unioni civili tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale, ciò in attuazione dei precetti programmatici di cui artt. 2 e 3 della Costituzione, di modo che è possibile affermare che anche a livello normativo la relazione di coppia omosessuale rientra nella nozione di “vita privata”, nonché di “vita familiare”. Non vi è disciplina normativa dell'adozione del figlio del partner dello stesso sesso (cd. stepchild adoption), neppure in caso in cui l'adottando sia maggiorenne, atteso che la legge nr. 76/2016 non menziona l'art. 291 c.c. tra le norme applicabili alle unioni civili, ma ciò non esclude che tale lacuna possa essere colmata in via interpretativa per garantire il diritto dei figli alla certezza e stabilità del rapporto con coloro che effettivamente esercitano il ruolo genitoriale.
L'adozione di maggiorenni, infatti, ha la funzione di riconoscimento giuridico di una relazione sociale, affettiva e identitaria, nonché di una storia personale tra adottante e adottando, diventando così uno strumento volto a consentire la formazione di famiglie tra soggetti che, seppur maggiorenni, sono tra loro legati da saldi vincoli personali, morali e civili. Se così è, non vi è ragione di escludere tale forma di adozione anche alle unioni civili, in mancanza di espressa preclusione normativa in tal senso. D'altronde, se tale possibilità è ammessa dalla giurisprudenza più recente nell'ipotesi, diversa e più complessa per la minore età dell'adottando, dell'adozione del minore “in casi particolari”, il collegio non veda ragione per non ammettere la stepchild adoption nel caso di adozione di maggiorenne, essendo la finalità perseguita sempre quella di consentire la formazione di famiglie tra soggetti legati di fatto da saldi vincoli personali.
3. Sul punto, si rileva che l'orientamento giurisprudenziale formatosi in tema di stepchild adoption del minore, che il collegio, come già detto, ritiene sovrapponibile anche all'adozione di maggiorenne, muove dall'affermazione che “il desiderio di avere figli, "naturali" o adottati, rientra nell'ambito del diritto alla vita familiare, nel vivere liberamente la propria condizione di coppia riconosciuto come diritto fondamentale, anzi, ne è una delle espressioni più rappresentative.
Pertanto, una volta valutato in concreto il superiore interesse del minore ad essere adottato e l'adeguatezza dell'adottante a prendersene cura, un'interpretazione dell'art. 44 l. n. 184/1983 che escludesse l'adozione per le coppie omosessuali, solo in ragione dell'orientamento sessuale, sarebbe un'interpretazione non conforme al dettato costituzionale, in quanto lesiva del diritto di uguaglianza” (Tribunale Minorenni Roma, 23/12/2015). Ed ancora, “l'orientamento sessuale e il rapporto di coniugio degli adottanti non rappresentano limiti elevati al rango di principi di ordine pubblico internazionale. Nella genitorialità sociale, dice la corte, «l'imitatio naturae manca ab origine ed è ampiamente compensata dalle ragioni solidaristiche dell'istituto e, con riferimento al
p. 2/6 minore, dalla realizzazione, da assoggettarsi a verifica giurisdizionale, del processo di sviluppo personale e relazionale più adeguato alla sua crescita»” (Cassazione, SS.UU., sent. nr. 9006/2021).
Secondo tale orientamento giurisprudenziale, la mancata previsione legislativa dell'accesso all'adozione coparentale non deve essere letta come un segnale di arresto o di contrarietà rispetto all'orientamento consolidato in giurisprudenza anche prima dell'entrata in vigore della legge sulle unioni civili a favore di tale adozione. Infatti, con l'entrata in vigore della legge sulle unioni civili
“resta fermo” (ex art. 1, co. 20 L. 76/2016) quanto previsto non solo dalla legge, ma dal c.d. diritto vivente, ossia dall'interpretazione che della disciplina sulle adozioni è stata fornita dalla giurisprudenza, “che, nel pieno rispetto del diritto del minore, inserito in una famiglia same sex, ha dato tutela ad una bigenitorialità, ancorché realizzata tramite l'adozione in casi particolari, attributiva di uno status filiationis” (Tribunale Minorenni Bologna, 6/7/2017). Nel solco di tale orientamento, il Tribunale di Milano, in tema di trascrizione in Italia dell'atto di nascita formato all'estero relativo a bambino con genitori dello stesso sesso, ha ribadito che la scelta del legislatore italiano nell'ambito della legge n. 76/2016 di non prevedere la c.d. stepchild adoption non può indurre a ritenere contraria all'ordine pubblico tale tipologia genitoriale, dal momento che non solo all'estero la stessa è pacificamente prevista e tutelata, ma anche in Italia la genitorialità same sex ha ormai trovato riconoscimento sulla base nell'interesse del minore, “a conferma dell'assenza di superiori, contrari e ineludibili principi di rango primario alla genitorialità da parte di coppie dello stesso sesso;
non esistendo del resto dati scientifici che attestino la rilevanza dell'orientamento sessuale dei genitori sul benessere dei figli” (Tribunale Milano, sez. VIII, sent. 15/11/2018). In definitiva, va data prevalenza e tutela all'interesse al riconoscimento del rapporto genitoriale di fatto instauratosi con l'altra figura genitoriale sociale anche se dello stesso sesso, ciò in assenza di ostacoli di natura normativa o di altra natura in tal senso.
4. In materia è recentissimo l'arresto del Tribunale Minorenni Trento del 11/6/2024 che, nel condividere l'elaborazione giurisprudenziale cui questo collegio intende prestare adesione, ha ribadito che la nuova normativa ha eletto le coppie formate da persone dello stesso sesso, ove sussistenti vincoli affettivi, al rango di “famiglia” (è inequivoco il riferimento, nella normativa, alla
“vita familiare”, a tacer d'altro), così offrendo all'adozione in casi particolari un substrato relazionale solido, sicuro, giuridicamente tutelato. […] La legge di nuovo conio ha confermato l'orientamento di
Cassazione, con l'articolo 1, co. 20: “al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge»,
p. 3/6 «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso”. L'art. 1, co. 20 L. 76/2016 all'ultimo periodo prevede che “resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti”, locuzione che è stata interpretata come clausola di salvaguardia espressiva, nel momento in cui “consente”, della volontà di dare continuità all'interpretazione giurisprudenziale così come si sviluppatasi nel tempo: “è insomma evidente che dalla legge 76/2016 non emerge affatto una volontà del Legislatore di delimitare più rigidamente i confini interpretativi dell'adozione in casi particolari ma, semmai, emerge la volontà contraria”. In definitiva, ove l'adozione risponda all'interesse dell'adottando e vi sia il consenso di tutti i soggetti interessati “non si comprende come possano essere posti ostacoli alla richiesta di adozione se non per il prevalere di pregiudizi legati ad una concezione dei vincoli familiari non più rispondente alla ricchezza e complessità delle relazioni umane nell'epoca attuale. Del resto, proprio la interpretazione evolutiva della Corte EDU della nozione di vita familiare di cui all'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, è giunta ad affermare che nell'ambito della vita familiare deve annoverarsi il rapporto fra persone dello stesso sesso, rapporto che non può quindi essere escluso dal diritto di famiglia con la conseguenza che non già le aspirazioni o i desideri degli adulti debbano avere necessariamente pari riconoscimento da parte dell'ordinamento, bensì i diritti dei bambini” (Tribunale Minorenni Trento, 11/6/2024.
5. Sotto altro e concorrente profilo, si ritiene che la differenza di età di circa 16 anni tra la ricorrente e l'adottanda non sia di ostacolo all'accoglimento della domanda. Infatti, si afferma in giurisprudenza che l'art. 291 c.c., nel richiedere la differenza di diciotto anni tra adottante e adottando, introduca una ingiusta limitazione e compressione dell'istituto dell'adozione di maggiorenne nell'accezione e configurazione sociologica assunta negli ultimi decenni, ciò in contrasto con le previsioni di cui all'art. 30 Cost. e all'art. 8 CEDU. In tal senso, “in tema di adozione del maggiorenne, il giudice nell'applicare la regola che impone il divario minimo di età di 18 anni tra l'adottante e l'adottato, deve procedere ad una interpretazione dell'art. 291 c.c. compatibile con l'art. 30 Cost., secondo la lettura data dalla Corte Costituzionale e in relazione all'art. 8 della CEDU, che consenta, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, una ragionevole riduzione di tale divario minimo al fine di tutelare situazioni familiari consolidatesi da tempo e fondate su una comprovata affectio familiaris” (Cass., Sez. I, sent. nr. 7667/2020). Ed ancora, “in tema di adozione del maggiorenne, non appare ostativa una differenza di età fra l'adottante e l'adottando pari a 14
p. 4/6 anni e sei mesi in luogo dei 18 anni previsti dalla legge a fronte di una convivenza quasi decennale fra i soggetti interessati. Tale convivenza, nel caso di specie, depone inequivocabilmente nel senso della ragionevole riduzione del divario minimo, al fine di tutelare la situazione familiare consolidatasi da tempo e fondata sulla comprovata affectio familiaris. L'ammissibilità dell'adozione, dunque, pur in difetto della differenza di età fissata dall'art. 291 c.c., risulta possibile dall'interpretazione costituzionalmente orientata, in conformità all'art. 30 cost. e all'art. 8 Cedu, secondo quanto ormai chiarito dalla giurisprudenza di legittimità” (Tribunale Viterbo, 25/11/2022).
6. Applicando tali principi al caso di specie, si osserva che, seppur l'adottante presenta una differenza di età con l'adottanda di sedici anni, quest'ultima ha attualmente quarant'anni e vive con l'adottante e la madre naturale (unite civilmente) dall'età di tredici anni, costituendo a tutti gli effetti un nucleo familiare consolidato e compatto da quasi trent'anni. Ciò che viene in rilievo è, quindi, la richiesta di concretizzare la lunga convivenza “di fatto” tra l'adottante e l'adottanda, attraverso un riconoscimento formale che sancisca la consolidata comunione di affetti e di vita vissuta. La sussistenza di un effettivo rapporto genitoriale instauratosi fra il genitore sociale e la figlia della propria partner è emersa anche in sede di audizione personale delle parti coinvolte in detta vicenda. Infatti, all'udienza del 9/7/2024 ha dichiarato di voler “essere adottata Persona_1 da ”, in quanto è stata il suo “punto di riferimento”, avendola cresciuta dall'età di 5 Parte_1 anni e convivendo con lei dall'età di 13 anni. Dichiarazioni che hanno trovato conferma, oltre che dalla stessa , anche dalla madre naturale dell'adottanda che, nel non opporsi a tale Parte_1 volontà, ha ribadito l'intensità del loro legame affettivo. Pertanto, su tali considerazioni, impedire questo tipo di adozione “ritendendo insuperabile la differenza minima di età di ben diciotto anni”, costituirebbe espressione di un'interpretazione puramente letterale della norma che non tiene conto, a parere del collegio, di argomentazioni di carattere sistematico ed evolutivo. La riduzione di tale divario di età appare ragionevole alla luce delle circostanze del caso concreto, essendo volta a tutelare la situazione familiare consolidatasi nel tempo e fondata su una comprovata affectio familiaris.
7. Tutto quanto innanzi premesso, il ricorso è fondato ed è accolto ed è disposto darsi luogo all'adozione di da parte di , disponendo che l'adottata Persona_1 Parte_1 posponga il cognome dell'adottante al proprio, venendosi per l'effetto a chiamare
[...]
. Parte_2
8. Spese di lite compensate in ragione della natura e della novità delle questioni trattate.
P.Q.M.
p. 5/6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dispone darsi luogo all'adozione di , n. a il 4/4/1984 a Villaricca (NA) da Persona_1 parte di , n. il 19/4/1968 a Salsomaggiore Terme (PR); Parte_1
- dispone che l'adottata posponga il cognome dell'adottante al proprio, venendosi per l'effetto a chiamare;
Parte_2
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di nascita dell'adottata;
- compensa per intero tra le parti le spese di lite.
Benevento, 21 febbraio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott. Aldo De Luca dott.ssa Maria Ilaria Romano
p. 6/6