Sentenza 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 24/04/2026, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00170/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00581/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 581 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
RI AR DE, rappresentata e difesa dall’avvocato Andrea Lollo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi di Perugia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, anche domiciliataria in Perugia, via degli Offici, 14;
nei confronti
AR SC, IR AR, ER RA, non costituite in giudizio;
per l’annullamento
*per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del D.D.G. n. 379 del 28.8.2024 di approvazione degli atti, nonché della relativa graduatoria di merito e della proclamazione dei vincitori della selezione pubblica, per esami, per il reclutamento di n. 3 unità di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa gestionale (attualmente Area dei Funzionari – Settore amministrativo-gestionale), con contratto a tempo indeterminato e con regime a tempo pieno, per le esigenze dell’Università degli Studi di Perugia, indetta con D.D.G. n. 42 del 15.2.2024, pubblicata in data 19.2.2024;
- nonché di ogni atto presupposto o conseguenziale, anche non conosciuto;
- con espressa riserva di proporre motivi aggiunti all’esito dell’ostensione degli atti richiesti con istanza dell’1.10.2024 integrata il 25.10.2024.
**per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 17/1/2025:
- del medesimo D.D.G. n. 379/2024;
- del verbale di correzione della prova scritta del 21.06.2024, con i relativi allegati, nella parte in cui la Commissione ha operato l’abbinamento degli elaborati ai nomi dei candidati prima di trasmettere gli atti all’Ufficio concorsi per i relativi adempimenti;
- del verbale n. 5 di correzione della prova orale con i relativi allegati;
- della delibera, ancorché non conosciuta, del Consiglio di Amministrazione del 25.9.2024 con cui si è proceduto allo scorrimento di graduatoria e al successivo reclutamento della dott.ssa Rasimelli Laura, collocata IV^ in graduatoria con decorrenza dal 4.11.2024;
- della delibera, ancorché non conosciuta, del Consiglio di Amministrazione con cui si è proceduto al reclutamento della dott.ssa Razzi Lucia, collocata V^ in graduatoria;
- nonché di ogni atto presupposto o conseguenziale, anche non conosciuto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Perugia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 aprile 2026 il dott. IE NG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e IT
1. In data 16 febbraio 2026, l’Università di Perugia ha dichiarato che “Nelle more del giudizio l’Ateneo resistente ha dovuto procedere ad ulteriore scorrimento di graduatoria (approvata con DDG 379 del 28/8/2024) per sopperire alle esigenze di reclutare personale dell’Area Funzionari (ex Cat. D9 e ciò ha comportato la chiamata della Dott. RI AR DE, utilmente collocata in 6 posizione. Lo scorrimento, effettuato per oggettive esigenze organizzative, non ha dunque comportato alcuna valutazione in merito alla fondatezza del presente ricorso e di ciò ha dato espressamente atto la ricorrente, tramite il suo legale, con nota del 14/3/2025. Si produce dunque copia della nota 25/6/2026, n. 2334429 dalla quale risulta la prefata assunzione e, per quanto sopra, si insta per la declaratoria della sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere con compensazione delle spese.”
2. In data 26 marzo 2026, la ricorrente ha dichiarato che “Poiché, come rilevato dall’Amministrazione resistente con produzione documentale del 16.02.2026, nelle more del giudizio l’Ateneo, previo scorrimento di graduatoria, ha provveduto ad assumere la ricorrente, si aderisce alla richiesta di dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso con compensazione delle spese di lite.”
3. Ciò stante, non resta al Collegio che dare atto del venir meno dell’interesse alla decisione dei ricorsi nel merito, con conseguente dichiarazione di improcedibilità, in applicazione dell’art. 35, comma 2, lettera c), cod. proc. amm.. Le spese, conformemente alla richiesta delle parti, possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
IE NG, Presidente, Estensore
Daniela Carrarelli, Consigliere
Elena Daniele, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IE NG |
IL SEGRETARIO