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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 04/11/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BELLUNO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Ferrari esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 82/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FORMOSI Parte_1 C.F._1 ALESSANDRO e dell'avv. DE LUCA MASSIMO, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Anna Chiara Ronconi, sito in Venezia, via San Rocco n. 7; contro
(C.F. ), in persona del Ministro Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore;
(C.F.: ); Controparte_2 P.IVA_2
(C.F.: ): Controparte_3 P.IVA_3 in persona dei rispettivi Dirigenti pro tempore;
Tutti rappresentati e difesi ai sensi e per gli effetti dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dal dott. Contr Massimiliano Salvador (C.F.: ), dirigente dell' di , e dal dott. C.F._2 CP_3 (C.F. ), funzionario del Persona_1 C.F._3 Controparte_1
, elettivamente domiciliati presso la sede dell' , ufficio
[...] Controparte_5 legale e del contenzioso, Via S. Andrea 1, , fax 0437/292256 – PEC: CP_3
Email_1
In punto a:
Altre ipotesi
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori di parte ricorrente chiedono e concludono:
“a) accertarsi e dichiararsi, per le causali di cui in premessa, il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione professionale del docente, e conseguentemente, condannare il Controparte_1
, in persona del pro tempore, al riconoscimento del beneficio stesso per il periodo di
[...] CP_6 docenza di cui in premessa;
b) in via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, condannarsi il , in persona del Controparte_1 pagina 1 di 4 pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente, della somma di € 500,00, o di quella CP_6 maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 c.c.; c) in via estremamente subordinata, condannare il , in persona del Controparte_1
per le causali di cui in premessa, al pagamento, in favore della odierna Controparte_7 ricorrente, della somma di € 500,00, oltre interessi come per legge;
Il tutto, oltre spese e competenze del presente giudizio”.”
***
Il procuratori di parte resistente chiedono e concludono:
“ In via preliminare: dichiararsi l'inammissibilità della domanda di attribuzione della Carta del Docente per la decadenza e/o per il difetto di interesse ad agire eccepiti al punto 1);
- Nel merito: rigettare, nel merito, le domande proposte nel ricorso ex adverso, in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esplicati;
- In ogni caso con vittoria di spese del presente giudizio, da liquidarsi ex art.152 bis, disp. att. c.p.c o, in subordine, con compensazione delle stesse.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La domanda
Con ricorso depositato il 14/06/2023 , come sopra rappresentata, Parte_1 conveniva in giudizio il per sentire accogliere le conclusioni Controparte_1 riportate in epigrafe, a tal fine esponendo di essere una docente assunta dal convenuto in CP_1 forza di un contratto a tempo determinato, di aver prestato servizio alle dipendenze del medesimo in forza di un contratto annuale, dal 17 gennaio 2022, e fino al 30 giugno 2022, di non aver CP_1 fruito in tale annualità dell'erogazione della somma di € 500,00 annui prevista dall'art. 1 comma 122, della L. n. 107/2015 pur avendo svolto mansioni identiche a quelle espletate dal personale di ruolo ed essendo stato/a soggetto/a agli stessi obblighi formativi dei docenti assunti a tempo indeterminato.
Si doleva parte ricorrente della violazione da parte dell'Amministrazione convenuta del principio eurounitario di non discriminazione di cui all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70, dell'erronea applicazione dell'art. 282 del D. Lgs. n. 297/94, degli artt. 29, 63 e
64 del c.c.n.l. del 29/11/2007, dell'art. 2 del d. lgs. n. 165/2001, nonché degli artt. 3, 35 e 97 della
Costituzione, atteso che l'attribuzione della c.d. Carta docenti al solo personale di ruolo si porrebbe in contrasto anche con l'art. 3 della Costituzione;
ancora, parte attrice lamentava la violazione degli artt.
20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, in relazione alle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70 ed infine invocava la disapplicazione della norma contestata, con conseguente condanna dell'Amministrazione convenuta all'attribuzione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la Carta Elettronica, chiedendo in subordine il riconoscimento di tale somma a titolo di risarcimento del danno in forma specifica ex art. 1218 c.c. pagina 2 di 4 2. La difesa dell'Amministrazione convenuta.
Si costituiva ritualmente in giudizio il , come sopra rappresentato, Controparte_1 che eccepiva il difetto di giurisdizione del Giudice adito, il proprio difetto di legittimazione passiva ed il difetto di interesse ad agire e la decadenza di parte attrice e nel merito resisteva al ricorso, affermando l'insussistenza del trattamento discriminatorio lamentato dalla parte ricorrente. Precisava parte resistente che la ricorrente nell'a.s. 2021/22 aveva iniziato a lavorare dopo l'inizio della scuola, ovvero il 17 gennaio 2022, e fino al 30 giugno 2022, ed inoltre si era assentata dal 07.02.2022 al
25.02.2022 per malattia, dal 26.02.2022 al 13.03.2022 per congedo parentale, dal 14.03.2022 al
27.03.2022 per congedo parentale e dal 28.03.2022 al 30.06.2022 per congedo parentale nei primi dodici anni di vita del bambino.
La causa, ritenuta sufficientemente documentata, veniva discussa all'odierna udienza, mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ed era decisa come da dispositivo in calce, che veniva depositato su PCT unitamente alla presente motivazione.
3. Il merito della domanda.
Vanno rapidamente esaminate le eccezioni preliminari sollevate da parte resistente, osservandosi che quella relativa alla giurisdizione è infondata, vertendosi nel caso di specie in questione di condizioni di impiego, pacificamente attribuita al giudice ordinario, ed altrettanto è a dirsi con riguardo al difetto di legittimazione passiva, essendo parte attrice dipendente contrattualizzata del convenuto e CP_1 all'eccepita decadenza non essendovi alcuna previsione di legge o contrattuale che colleghi l'erogazione del bonus ad una domanda amministrativa, sicché tutte le sollevate eccezioni vanno rigettate.
Venendo al merito della domanda, deve rammentarsi che l'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 ha previsto che:
“Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di € 500,00 annui per ciascun anno scolastico.”
mentre il comma 122 del medesimo articolo ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121», sicché il D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha stabilito, all'art. 2, che la somma di
€ 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova” ed il successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 ha confermato l'assegnazione pagina 3 di 4 della Carta Docenti ai docenti di ruolo a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi coloro che sono in periodo di formazione e prova, quelli inidonei per motivi di salute, quelli in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Venendo alla fattispecie di causa, deve rilevarsi che parte ricorrente chiede il riconoscimento del bonus con riferimento ad un anno scolastico nel quale ha prestato servizio per pochissimi giorni, avendo ricevuto l'incarico il 17 gennaio 2022 ed avendo effettivamente prestato servizio docente solo fino al 6 febbraio successivo.
Deve dunque, pur rammentandosi i noti precedenti giurisprudenziali (tra i molti, Corte di Cassazione, sentenza n. 29961 pubblicata il 27.10.2023), alla quale si fa qui espresso riferimento anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., affermarsi che il servizio svolto dall'attrice nell'a.s. 2021/22 non sia in alcun modo equiparabile a quello svolto dai colleghi assunti a tempo indeterminato, sicché nessuna discriminazione può essere riconosciuta come posta in essere a carico dell'attrice.
Il ricorso va dunque rigettato.
Spese compensate stante la particolarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale di BELLUNO, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 82/2023 promossa da contro Parte_1 il , in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_6
l Parte_2
, (C.F.: , in persona dei rispettivi Dirigenti pro
[...] P.IVA_3 tempore, ogni diversa domanda, eccezione, difesa o istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) spese compensate.
Così deciso in Belluno, in data 4/11/2025
Il Giudice
dott. Silvia Ferrari
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BELLUNO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Ferrari esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 82/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FORMOSI Parte_1 C.F._1 ALESSANDRO e dell'avv. DE LUCA MASSIMO, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Anna Chiara Ronconi, sito in Venezia, via San Rocco n. 7; contro
(C.F. ), in persona del Ministro Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore;
(C.F.: ); Controparte_2 P.IVA_2
(C.F.: ): Controparte_3 P.IVA_3 in persona dei rispettivi Dirigenti pro tempore;
Tutti rappresentati e difesi ai sensi e per gli effetti dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dal dott. Contr Massimiliano Salvador (C.F.: ), dirigente dell' di , e dal dott. C.F._2 CP_3 (C.F. ), funzionario del Persona_1 C.F._3 Controparte_1
, elettivamente domiciliati presso la sede dell' , ufficio
[...] Controparte_5 legale e del contenzioso, Via S. Andrea 1, , fax 0437/292256 – PEC: CP_3
Email_1
In punto a:
Altre ipotesi
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori di parte ricorrente chiedono e concludono:
“a) accertarsi e dichiararsi, per le causali di cui in premessa, il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione professionale del docente, e conseguentemente, condannare il Controparte_1
, in persona del pro tempore, al riconoscimento del beneficio stesso per il periodo di
[...] CP_6 docenza di cui in premessa;
b) in via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, condannarsi il , in persona del Controparte_1 pagina 1 di 4 pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente, della somma di € 500,00, o di quella CP_6 maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 c.c.; c) in via estremamente subordinata, condannare il , in persona del Controparte_1
per le causali di cui in premessa, al pagamento, in favore della odierna Controparte_7 ricorrente, della somma di € 500,00, oltre interessi come per legge;
Il tutto, oltre spese e competenze del presente giudizio”.”
***
Il procuratori di parte resistente chiedono e concludono:
“ In via preliminare: dichiararsi l'inammissibilità della domanda di attribuzione della Carta del Docente per la decadenza e/o per il difetto di interesse ad agire eccepiti al punto 1);
- Nel merito: rigettare, nel merito, le domande proposte nel ricorso ex adverso, in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esplicati;
- In ogni caso con vittoria di spese del presente giudizio, da liquidarsi ex art.152 bis, disp. att. c.p.c o, in subordine, con compensazione delle stesse.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La domanda
Con ricorso depositato il 14/06/2023 , come sopra rappresentata, Parte_1 conveniva in giudizio il per sentire accogliere le conclusioni Controparte_1 riportate in epigrafe, a tal fine esponendo di essere una docente assunta dal convenuto in CP_1 forza di un contratto a tempo determinato, di aver prestato servizio alle dipendenze del medesimo in forza di un contratto annuale, dal 17 gennaio 2022, e fino al 30 giugno 2022, di non aver CP_1 fruito in tale annualità dell'erogazione della somma di € 500,00 annui prevista dall'art. 1 comma 122, della L. n. 107/2015 pur avendo svolto mansioni identiche a quelle espletate dal personale di ruolo ed essendo stato/a soggetto/a agli stessi obblighi formativi dei docenti assunti a tempo indeterminato.
Si doleva parte ricorrente della violazione da parte dell'Amministrazione convenuta del principio eurounitario di non discriminazione di cui all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70, dell'erronea applicazione dell'art. 282 del D. Lgs. n. 297/94, degli artt. 29, 63 e
64 del c.c.n.l. del 29/11/2007, dell'art. 2 del d. lgs. n. 165/2001, nonché degli artt. 3, 35 e 97 della
Costituzione, atteso che l'attribuzione della c.d. Carta docenti al solo personale di ruolo si porrebbe in contrasto anche con l'art. 3 della Costituzione;
ancora, parte attrice lamentava la violazione degli artt.
20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, in relazione alle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70 ed infine invocava la disapplicazione della norma contestata, con conseguente condanna dell'Amministrazione convenuta all'attribuzione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la Carta Elettronica, chiedendo in subordine il riconoscimento di tale somma a titolo di risarcimento del danno in forma specifica ex art. 1218 c.c. pagina 2 di 4 2. La difesa dell'Amministrazione convenuta.
Si costituiva ritualmente in giudizio il , come sopra rappresentato, Controparte_1 che eccepiva il difetto di giurisdizione del Giudice adito, il proprio difetto di legittimazione passiva ed il difetto di interesse ad agire e la decadenza di parte attrice e nel merito resisteva al ricorso, affermando l'insussistenza del trattamento discriminatorio lamentato dalla parte ricorrente. Precisava parte resistente che la ricorrente nell'a.s. 2021/22 aveva iniziato a lavorare dopo l'inizio della scuola, ovvero il 17 gennaio 2022, e fino al 30 giugno 2022, ed inoltre si era assentata dal 07.02.2022 al
25.02.2022 per malattia, dal 26.02.2022 al 13.03.2022 per congedo parentale, dal 14.03.2022 al
27.03.2022 per congedo parentale e dal 28.03.2022 al 30.06.2022 per congedo parentale nei primi dodici anni di vita del bambino.
La causa, ritenuta sufficientemente documentata, veniva discussa all'odierna udienza, mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ed era decisa come da dispositivo in calce, che veniva depositato su PCT unitamente alla presente motivazione.
3. Il merito della domanda.
Vanno rapidamente esaminate le eccezioni preliminari sollevate da parte resistente, osservandosi che quella relativa alla giurisdizione è infondata, vertendosi nel caso di specie in questione di condizioni di impiego, pacificamente attribuita al giudice ordinario, ed altrettanto è a dirsi con riguardo al difetto di legittimazione passiva, essendo parte attrice dipendente contrattualizzata del convenuto e CP_1 all'eccepita decadenza non essendovi alcuna previsione di legge o contrattuale che colleghi l'erogazione del bonus ad una domanda amministrativa, sicché tutte le sollevate eccezioni vanno rigettate.
Venendo al merito della domanda, deve rammentarsi che l'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 ha previsto che:
“Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di € 500,00 annui per ciascun anno scolastico.”
mentre il comma 122 del medesimo articolo ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121», sicché il D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha stabilito, all'art. 2, che la somma di
€ 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova” ed il successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 ha confermato l'assegnazione pagina 3 di 4 della Carta Docenti ai docenti di ruolo a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi coloro che sono in periodo di formazione e prova, quelli inidonei per motivi di salute, quelli in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Venendo alla fattispecie di causa, deve rilevarsi che parte ricorrente chiede il riconoscimento del bonus con riferimento ad un anno scolastico nel quale ha prestato servizio per pochissimi giorni, avendo ricevuto l'incarico il 17 gennaio 2022 ed avendo effettivamente prestato servizio docente solo fino al 6 febbraio successivo.
Deve dunque, pur rammentandosi i noti precedenti giurisprudenziali (tra i molti, Corte di Cassazione, sentenza n. 29961 pubblicata il 27.10.2023), alla quale si fa qui espresso riferimento anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., affermarsi che il servizio svolto dall'attrice nell'a.s. 2021/22 non sia in alcun modo equiparabile a quello svolto dai colleghi assunti a tempo indeterminato, sicché nessuna discriminazione può essere riconosciuta come posta in essere a carico dell'attrice.
Il ricorso va dunque rigettato.
Spese compensate stante la particolarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale di BELLUNO, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 82/2023 promossa da contro Parte_1 il , in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_6
l Parte_2
, (C.F.: , in persona dei rispettivi Dirigenti pro
[...] P.IVA_3 tempore, ogni diversa domanda, eccezione, difesa o istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) spese compensate.
Così deciso in Belluno, in data 4/11/2025
Il Giudice
dott. Silvia Ferrari
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