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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 12/12/2025, n. 1491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1491 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente Relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Componente dott.ssa Francesca Cerrone Componente pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 4069 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2025 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato REATTI DOLORES
RICORRENTE contro
C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI DELLA PARTE COSTITUITA: come da memoria ex art. 473- bis 17 co. 1 c.p.c. depositata in data 07/11/2025.
pagina 1 di 5 RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Modena (MO) in data
25/07/2004 e dalla loro unione è nata la figlia in data 26/06/2006. Per_1
I coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di Modena in data
18/10/2016 e si sono separati in forza di decreto n. cronol. 3316/2016 del
09/11/2016, reso nell'ambito del procedimento per separazione consensuale recante n. 8020/2016 R.G., con cui sono state omologate le condizioni di cui al verbale della sopra citata udienza.
2. Con ricorso depositato in data 28/08/2025, parte ricorrente ha chiesto di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti alle seguenti condizioni: contributo al mantenimento ordinario per la figlia Per_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, a carico del padre, per euro
300,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Modena, con condanna alle spese.
3. Con memoria ex art. 473-bis 17 co. 1 c.p.c. depositata in data 07/11/2025, parte ricorrente ha ribadito le conclusioni di cui all'atto introduttivo, chiedendo, altresì, di disporre che l'assegno unico per la figlia sia versato dall'Ente erogante Per_1 integralmente a favore della madre convivente.
4. All'udienza del 10/12/2025, presente solo parte ricorrente, questa ha dichiarato:
“non intendo riconciliarmi. Mi riporto a quanto scritto dal mio avvocato in ricorso.
Il padre si disinteressa da anni della figlia sia dal punto di visto personale Per_1
(non la sente e non ha rapporti) che economici (l'ultimo versamento di 100 euro
l'ha fatto nel 2020). Io lavoro ora con contratto a tempo indeterminato con stipendio mensile netto di euro 1.200. fa l'ultimo anno del liceo linguistico. Per_1
Verrebbe iscriversi all'Università facoltà di psicologia. non so che cosa CP_1 fa.”. Nessuno è comparso per parte resistente ed il Giudice, verificata la regolarità della notifica, ne ha dichiarato la contumacia. Il difensore del ricorrente ha insistito nelle richieste formulate in atti.
Il Giudice, visto l'art. 473 bis-22 ultimo comma c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
pagina 2 di 5 §
La domanda principale volta a ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta, ricorrendo gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e dovendosi ritenere accertato, dal tenore inequivoco delle difese della ricorrente e dalla decisione del convenuto di non costituirsi nemmeno in giudizio, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita.
Quanto alle domande accessorie, l'unico profilo da vagliare attiene alla regolamentazione per il contributo, a carico del padre, per il mantenimento della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. Per_1
Tenuto conto delle attuali condizioni della ricorrente (la quale percepisce uno stipendio medio mensile di euro 1.200,00 in forza di contratto a tempo indeterminato, come dichiarato dalla medesima all'udienza del 10/12/2025), della assenza di informazioni sulle condizioni economiche del resistente (che da anni non intrattiene alcuna relazione e non corrisponde alcunché per il mantenimento della figlia), nonché dell'età di - di anni 19 - prossima a concludere il quinto anno Per_1 della scuola superiore e ad intraprendere un successivo percorso formativo e dei compiti domestici e di cura esclusivamente a carico della madre (art. 337-ter co. 4
c.c.), può essere posto a carico del padre un maggior contributo rispetto a quello previsto in sede di separazione (ad oggi, a seguito di rivalutazione, pari ad euro
240,00) di euro 300,00 mensili, da aggiornarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo in uso presso il
Tribunale di Modena, riportato in dispositivo.
In ragione della collocazione prevalente della figlia presso la madre, si prevede che l'assegno unico per la prole sia percepito integralmente dalla ricorrente.
Per il principio di causalità, le spese di lite sono poste in capo al convenuto che con la sua condotta ha reso necessario il presente contenzioso e impedito una soluzione consensuale, anche stragiudiziale con negoziazione assistita, come liquidate in dispositivo.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente pagina 3 di 5 decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 25/07/2004 in MO da (nata a [...] Parte_1
(MO) il 19/05/1981) con (nato a [...] il Controparte_1
19/01/1975), matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
MO, atto n. 164, parte II, serie A, anno 2004;
2. obbliga versare ad euro Controparte_1 Parte_1
300,00 mensili, con decorrenza dal deposito del ricorso, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della prole, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati, oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal seguente
Protocollo del 25.9.2019 in uso presso il Tribunale di Modena:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo pagina 4 di 5 e gruppo estivo;
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione;
3. autorizza la ricorrente a fare domanda all' e a incassare integralmente CP_2
l'assegno unico per la prole;
4. condanna lla rifusione in favore della ricorrente Controparte_1 delle spese processuali che liquida in euro 2.000,00 per compensi ex D.M. 55/2014, oltre al 15% di spese generali, i.v.a., c.p.a.;
5. incarica la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 10/12/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE dott. Riccardo Di Pasquale
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