Articolo 14 della Legge 14 novembre 1941, n. 1442
Articolo 13Articolo 15
Versione
24 gennaio 1942
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Versione
14 settembre 2012
Art. 14.

Contro le deliberazioni della Commissione che abbia negato l'iscrizione o la reiscrizione nell'elenco autorizzato o adottato i provvedimenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) dell'art. 11, e' ammesso ricorso, entro quindici giorni dalla data di comunicazione all'interessato, alla Commissione centrale di cui all'articolo seguente.

Il ricorso dell'interessato non ha effetto sospensivo.

Il presidente della Commissione centrale puo', pero', su istanza del ricorrente, disporre la sospensione della deliberazione della Commissione provinciale o interprovinciale.

La Commissione centrale decide con provvedimento definitivo.
((4)) ------------ AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 , come modificato dal D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147 , ha disposto (con l'art. 76, comma 7) che e' soppressa la Commissione centrale di cui agli articoli 14, 15, e 16 della legge 14 novembre 1941, n. 1442 , e le relative funzioni sono assicurate dal Ministero dello sviluppo economico.
Entrata in vigore il 14 settembre 2012
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