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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/12/2025, n. 2675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2675 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
MA EN Presidente
Cecilia Pratesi GI rel.
NI NI GI
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 16079/2024, introdotta da
(ROMA, 21/06/1987), con il Parte_1 patrocinio dell'avv. GEORGIA ANITORI e HI BA
(ROMA, 06/12/1986), con il patrocinio dell'avv. DIEGO CORVELLI;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 30/08/2018 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune;
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione: 2
”1. i coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto e libero ciascuno di fissare ove crede la propria residenza;
2. la casa coniugale, sita in Roma, Via Di Selva Candida, n. 468, rimane assegnata alla sig.ra R_ AC con quanto in essa contenuto, che continuerà ad abitarvi con il figlio Il Sig.
[...]
, per espresso accordo tra le parti, se ne è già allontanato, asportando gli effetti personali e Parte_1 quanto di sua esclusiva pertinenza;
3. il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori;
le decisioni di maggiore importanza R_ relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale di saranno assunte da entrambi i genitori in accordo fra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed aspirazioni, mentre, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità potrà essere esercitata separatamente;
4. risiederà in via prevalente presso la casa familiare di Roma, Via Di Selva Persona_2 Candida, n. 468, con la madre, mentre l'altro genitore potrà vederlo e tenerlo con sé quando vorrà previo accordo con il genitore collocatario e comunque, in caso di disaccordo:
- a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita di scuola ivi riportandolo il lunedì mattina;
- il martedì ed il giovedì, dall'uscita di scuola, con pernottamento, ivi riportandolo la mattina seguente R_ nella settimana in cui starà il fine settimana con la madre;
- lunedì e mercoledì dall'uscita di scuola, con pernottamento, ivi riportandolo la mattina seguente nella R_ settimana in cui starà il fine settimana con il padre;
- durante le vacanze estive per 15 giorni con ciascun genitore, concordando i periodi entro il 30 maggio di ciascun anno;
- per metà delle festività scolastiche natalizie, invertendo ogni anno i periodi comprendenti i giorni di Natale o di Capodanno;
- per le festività scolastiche pasquali ad anni alterni;
R_ 5. ognuno dei genitori provvederà al mantenimento di nei periodi di rispettiva permanenza presso di loro;
6. il sig. si impegna a contribuire, nella misura del 50%, al pagamento delle spese Parte_1 straordinarie, sostenute nell'interesse del figlio, che saranno regolate tra i genitori secondo il protocollo adottato dal Tribunale di Roma, da intendersi qui integralmente richiamato;
7. l'Assegno Unico sarà al 50% tra i genitori;
8. i coniugi, reciprocamente, rinunciano all'assegno di mantenimento per sè, in quanto economicamente autosufficienti;
9. il Sig. è proprietario della quota pari a 99/100: A) dell'immobile di Roma, Via Di Parte_1 Selva Candida, n. 468, (in Catasto fabbricato censito al Foglio 339, particella 7354, sub.35, Via Di Selva Candida, n. 468, piano 2, int. 19, zona cens. 6, cat. A/2, classe 5, 3,5 vani, rendita catastale € 488,05); B) del box auto pertinenziale posto al piano seminterrato del fabbricato di Roma, Via Di Selva Candida, n. 466, int. 21 (in Catasto fabbricato censito al Foglio 339, particella 7354, sub.70, Via Di Selva Candida, n. 466, piano S1, int. 21, zona cens. 6, cat. C/6, classe 13, 16 metri quadri, rendita catastale € 75,2); C) del posto auto scoperto pertinenziale posto al piano seminterrato del fabbricato di Roma, Via Di Selva Candida, n. 466 (in Catasto fabbricato censito al Foglio 339, particella 7354, sub. 75, Via Di Selva Candida, n. 466, piano S1, int. D, zona cens. 6, cat. C/6, classe 7, 12 metri quadri, rendita catastale € 22,31). Egli, al fine della complessiva sistemazione solutoria dei rapporti patrimoniali maturati nel corso del matrimonio e per definire la crisi coniugale, si impegna a trasferire gratuitamente in favore della Sig.ra AC che accetta, l'intera sua quota pari al 99/100 del diritto di proprietà dell'immobile di Roma Via di Selva Candida n. 468 e dei pertinenziali box auto e posto auto scoperto ed ogni altro ad essi connesso. Il suddetto accordo patrimoniale è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale. Il trasferimento suddetto avverrà senza un corrispettivo in denaro, ma per spirito di liberalità, rientrando nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali della famiglia e, per la sua esecuzione, le parti richiederanno, in quanto applicabili, le 3 esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo, di registro, ipotecaria e catastale, a norma dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74 ed alla luce delle due sentenze della Corte Costituzionale n. 176/92 e n. 154/99. Il trasferimento suddetto avverrà con tutti i diritti e le ragioni inerenti, aree annesse, dipendenze e pertinenze, se e in quanto esistenti, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova l'immobile. Detto trasferimento è subordinato al contestuale accollo del mutuo n. 70600357068 stipulato in data 6.07.2018, gravante sul bene e di tutti gli obblighi ad esso connessi e collegati, da parte della Sig.ra AC. La sig.ra AC, già mutuataria unitamente al sig. , si accollerà, quale Parte_1 unica obbligata, il residuo mutuo fondiario gravante sul bene, corrispondendo in via esclusiva le rate residue da rimborsare a principiare da quella successiva al trasferimento, manlevando il sig. Sig.
[...]
, nonché il garante, sig. da ogni eventuale pretesa Parte_1 Parte_2 comunque connessa al ridetto mutuo. La cessione della quota di proprietà del Sig. in esame pari al 99/100, col contestuale Parte_1 accollo del mutuo attualmente gravante sull'immobile da parte della Sig.ra AC, dovrà perfezionarsi entro il 01.03.2026. Le parti convengono che le spese notarili e fiscali necessarie per la formalizzazione dell'atto pubblico saranno sostenute nella misura del 50% tra le parti, presso notaio di sua fiducia della Sig.ra AC;
10. sarà responsabilità di ciascun genitore interessarsi sui progressi del figlio, in tutte le sue espressioni (scolastiche ed extrascolastiche), offrendo allo stesso ogni più consono supporto per ottimizzare il suo sviluppo personale, educativo, fisico e spirituale. Ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro con spirito collaborativo ogni informazione riguardante il figlio, ricevuta in occasione degli incontri, riunioni, colloqui con i docenti, i catechisti, gli insegnanti sportivi, i maestri di musica, etc.;
11. nell'ottica della reciproca collaborazione tra i genitori nella gestione del figlio, ciascun coniuge si impegna a rivolgersi all'altro come primo punto di sostegno e aiuto in caso di situazioni di urgenza o necessità particolari che dovessero verificarsi durante i periodi di convivenza con il minore stesso;
12. entrambi i coniugi si presteranno vicendevolmente il consenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio e per il rinnovo e/o la concessione del passaporto nell'interesse del figlio minore;
13. i ricorrenti dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, si dichiarano soddisfatti delle predette condizioni che accettano espressamente dopo attenta disamina e discussione, dichiarando di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro e sottoscrivono l'atto per ratifica, piena adesione e condivisione;
14. null'altro è richiesto e dovuto tra i coniugi”.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale;
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando: 4 dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(ROMA, 21/06/1987) e HI BA (ROMA,
[...]
06/12/1986), che hanno contratto matrimonio in Roma in data 30/08/2018,
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n.
00129, Parte II, Serie A05, Anno 2018, alle condizioni di cui alle conclusioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 18/11/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente MA EN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
MA EN Presidente
Cecilia Pratesi GI rel.
NI NI GI
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 16079/2024, introdotta da
(ROMA, 21/06/1987), con il Parte_1 patrocinio dell'avv. GEORGIA ANITORI e HI BA
(ROMA, 06/12/1986), con il patrocinio dell'avv. DIEGO CORVELLI;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 30/08/2018 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune;
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione: 2
”1. i coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto e libero ciascuno di fissare ove crede la propria residenza;
2. la casa coniugale, sita in Roma, Via Di Selva Candida, n. 468, rimane assegnata alla sig.ra R_ AC con quanto in essa contenuto, che continuerà ad abitarvi con il figlio Il Sig.
[...]
, per espresso accordo tra le parti, se ne è già allontanato, asportando gli effetti personali e Parte_1 quanto di sua esclusiva pertinenza;
3. il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori;
le decisioni di maggiore importanza R_ relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale di saranno assunte da entrambi i genitori in accordo fra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed aspirazioni, mentre, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità potrà essere esercitata separatamente;
4. risiederà in via prevalente presso la casa familiare di Roma, Via Di Selva Persona_2 Candida, n. 468, con la madre, mentre l'altro genitore potrà vederlo e tenerlo con sé quando vorrà previo accordo con il genitore collocatario e comunque, in caso di disaccordo:
- a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita di scuola ivi riportandolo il lunedì mattina;
- il martedì ed il giovedì, dall'uscita di scuola, con pernottamento, ivi riportandolo la mattina seguente R_ nella settimana in cui starà il fine settimana con la madre;
- lunedì e mercoledì dall'uscita di scuola, con pernottamento, ivi riportandolo la mattina seguente nella R_ settimana in cui starà il fine settimana con il padre;
- durante le vacanze estive per 15 giorni con ciascun genitore, concordando i periodi entro il 30 maggio di ciascun anno;
- per metà delle festività scolastiche natalizie, invertendo ogni anno i periodi comprendenti i giorni di Natale o di Capodanno;
- per le festività scolastiche pasquali ad anni alterni;
R_ 5. ognuno dei genitori provvederà al mantenimento di nei periodi di rispettiva permanenza presso di loro;
6. il sig. si impegna a contribuire, nella misura del 50%, al pagamento delle spese Parte_1 straordinarie, sostenute nell'interesse del figlio, che saranno regolate tra i genitori secondo il protocollo adottato dal Tribunale di Roma, da intendersi qui integralmente richiamato;
7. l'Assegno Unico sarà al 50% tra i genitori;
8. i coniugi, reciprocamente, rinunciano all'assegno di mantenimento per sè, in quanto economicamente autosufficienti;
9. il Sig. è proprietario della quota pari a 99/100: A) dell'immobile di Roma, Via Di Parte_1 Selva Candida, n. 468, (in Catasto fabbricato censito al Foglio 339, particella 7354, sub.35, Via Di Selva Candida, n. 468, piano 2, int. 19, zona cens. 6, cat. A/2, classe 5, 3,5 vani, rendita catastale € 488,05); B) del box auto pertinenziale posto al piano seminterrato del fabbricato di Roma, Via Di Selva Candida, n. 466, int. 21 (in Catasto fabbricato censito al Foglio 339, particella 7354, sub.70, Via Di Selva Candida, n. 466, piano S1, int. 21, zona cens. 6, cat. C/6, classe 13, 16 metri quadri, rendita catastale € 75,2); C) del posto auto scoperto pertinenziale posto al piano seminterrato del fabbricato di Roma, Via Di Selva Candida, n. 466 (in Catasto fabbricato censito al Foglio 339, particella 7354, sub. 75, Via Di Selva Candida, n. 466, piano S1, int. D, zona cens. 6, cat. C/6, classe 7, 12 metri quadri, rendita catastale € 22,31). Egli, al fine della complessiva sistemazione solutoria dei rapporti patrimoniali maturati nel corso del matrimonio e per definire la crisi coniugale, si impegna a trasferire gratuitamente in favore della Sig.ra AC che accetta, l'intera sua quota pari al 99/100 del diritto di proprietà dell'immobile di Roma Via di Selva Candida n. 468 e dei pertinenziali box auto e posto auto scoperto ed ogni altro ad essi connesso. Il suddetto accordo patrimoniale è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale. Il trasferimento suddetto avverrà senza un corrispettivo in denaro, ma per spirito di liberalità, rientrando nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali della famiglia e, per la sua esecuzione, le parti richiederanno, in quanto applicabili, le 3 esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo, di registro, ipotecaria e catastale, a norma dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74 ed alla luce delle due sentenze della Corte Costituzionale n. 176/92 e n. 154/99. Il trasferimento suddetto avverrà con tutti i diritti e le ragioni inerenti, aree annesse, dipendenze e pertinenze, se e in quanto esistenti, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova l'immobile. Detto trasferimento è subordinato al contestuale accollo del mutuo n. 70600357068 stipulato in data 6.07.2018, gravante sul bene e di tutti gli obblighi ad esso connessi e collegati, da parte della Sig.ra AC. La sig.ra AC, già mutuataria unitamente al sig. , si accollerà, quale Parte_1 unica obbligata, il residuo mutuo fondiario gravante sul bene, corrispondendo in via esclusiva le rate residue da rimborsare a principiare da quella successiva al trasferimento, manlevando il sig. Sig.
[...]
, nonché il garante, sig. da ogni eventuale pretesa Parte_1 Parte_2 comunque connessa al ridetto mutuo. La cessione della quota di proprietà del Sig. in esame pari al 99/100, col contestuale Parte_1 accollo del mutuo attualmente gravante sull'immobile da parte della Sig.ra AC, dovrà perfezionarsi entro il 01.03.2026. Le parti convengono che le spese notarili e fiscali necessarie per la formalizzazione dell'atto pubblico saranno sostenute nella misura del 50% tra le parti, presso notaio di sua fiducia della Sig.ra AC;
10. sarà responsabilità di ciascun genitore interessarsi sui progressi del figlio, in tutte le sue espressioni (scolastiche ed extrascolastiche), offrendo allo stesso ogni più consono supporto per ottimizzare il suo sviluppo personale, educativo, fisico e spirituale. Ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro con spirito collaborativo ogni informazione riguardante il figlio, ricevuta in occasione degli incontri, riunioni, colloqui con i docenti, i catechisti, gli insegnanti sportivi, i maestri di musica, etc.;
11. nell'ottica della reciproca collaborazione tra i genitori nella gestione del figlio, ciascun coniuge si impegna a rivolgersi all'altro come primo punto di sostegno e aiuto in caso di situazioni di urgenza o necessità particolari che dovessero verificarsi durante i periodi di convivenza con il minore stesso;
12. entrambi i coniugi si presteranno vicendevolmente il consenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio e per il rinnovo e/o la concessione del passaporto nell'interesse del figlio minore;
13. i ricorrenti dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, si dichiarano soddisfatti delle predette condizioni che accettano espressamente dopo attenta disamina e discussione, dichiarando di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro e sottoscrivono l'atto per ratifica, piena adesione e condivisione;
14. null'altro è richiesto e dovuto tra i coniugi”.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale;
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando: 4 dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(ROMA, 21/06/1987) e HI BA (ROMA,
[...]
06/12/1986), che hanno contratto matrimonio in Roma in data 30/08/2018,
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n.
00129, Parte II, Serie A05, Anno 2018, alle condizioni di cui alle conclusioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 18/11/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente MA EN