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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 11/08/2025, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
RG 1869/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LA SPEZIA
Sezione Civile
in persona del Giudice dott.ssa Giulia Marozzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta ad R.G. n. 1869/2023 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Antonino Gallegra Bongiorno
Attore
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
Dario Romanelli
Convenuto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come segue (foglio di p.c. depositato il 12.02.2025):
“Voglia il Tribunale Ill.mo adito, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa:
1 A. In via principale dichiarare ed accertare che ha mutuato al Controparte_2
figlio l'importo di € 332.171,57 e condannarlo conseguentemente CP_1
alla restituzione della somma mutuata, oltre interessi di legge dal 30.06.2023 al saldo.
B. In via subordinata e ove il Giudice Ill.mo dovesse ritenere che sia intervenuta in favore del convenuto una donazione, dichiarare la nullità della donazione stessa ai sensi dell'art. 782 c.c. con conseguente condanna del convenuto alla restituzione dell'importo di € 332.171,57 oltre interessi di legge dalla consegna delle somme all'effettivo rimborso.
C. In ulteriore subordine dichiarare che la somma di € 332.171,57 è stata versata dall'attore al convenuto in assenza di causa negoziale e conseguentemente condannare il convenuto alla restituzione dell'importo di € 332.171,57 oltre interessi di legge dalla consegna delle somme all'effettivo rimborso.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge”.
Parte convenuta ha concluso come segue (foglio di p.c. depositato il 13.02.2025):
“Piaccia al tribunale Ill.mo, adversis reiectis
In via principale, respingere la domanda attorea sia in via principale che subordinata
e ulteriormente subordinata, poichè infondata in fatto e diritto e non provata, dichiarando e accertando che nessuna somma è dovuta al Sig. Parte_1
da parte del Sig. poiché trattasi di donazione indiretta perfettamente CP_1
valida ed efficace.
Con vittoria di spese e onorari del presente giudizio, oltre IVA, Cpa e spese generali come per legge”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato nel rispetto del termine,
[...]
allegava di aver mutuato al figlio parte Parte_1 CP_1
2 dell'importo da quest'ultimo utilizzato per l'acquisto dell'azienda esercente in Sesta
Godano l'attività di farmacia e precisamente la somma di € 332.171,57, con l'intesa che tale importo gli sarebbe stato restituito non appena il convenuto, avviata la propria attività, ne avesse avuto la disponibilità economica.
La predetta somma era stata corrisposta tramite sei assegni circolari, e in particolare:
- 2 assegni, rispettivamente n. 51/00394870 e n. 1/00394871 di € 50.000,00, intestati ai proprietari, che furono consegnati al convenuto, che a sua volta li versò ai venditori a titolo di acconto;
- n. 2 assegni, il primo di € 100.000,000 n. 9200017323 e l'altro di € 40.000,00 n.
5200054519, tratti entrambi in data 31.01.2014 su Banco Popolare Agenzia di Casarza
Ligure, con addebito sul proprio conto corrente n. 2570;
- n. 2 assegni, il primo di € 50.000,00 n. 00433879-08 e l'altro di € 42.171,57 n.
00427385-01, tratti entrambi in data 31.01.2014 su Banca Carige Agenzia di Varese
Ligure, con addebito sul proprio conto corrente n. 33870080.
Stante la non trasferibilità degli assegni, gli stessi venivano intestati direttamente ai venditori e ritirati da Gli ultimi quattro, come risulta dall'atto CP_1
pubblico di compravendita, venivano poi consegnati da agli eredi di CP_1
, , e , in data 03.02.2014, nello Pt_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
studio del Notaio . Persona_1
Per alcuni anni, l'attore non richiedeva al figlio la restituzione delle somme che gli aveva mutuato, così da consentirgli di avviare l'attività e di provvedere al pagamento dei debiti e al rimborso della somma mutuata dalla Banca, anche considerato che rispetto a quest'ultima l'attore aveva fornito ipoteca di primo grado su un appartamento di sua proprietà.
Dal 2020, l'attore chiedeva al figlio di iniziare a restituire le somme mutuategli, ma lo stesso rimandava tale restituzione, fino a che rifiutava di restituire le somma a lui versata, sostenendo che le somme stesse non gli erano state mutuate, ma gli erano state donate;
infine, interrompeva ogni rapporto con il padre, al quale negava anche il diritto di vedere e frequentare il nipote.
3 Sosteneva quindi che padre e figlio avessero verbalmente stipulato un contratto di mutuo, dal quale discendeva l'obbligo per il convenuto di restituzione, e non già una donazione, che sarebbe in ogni caso nulla per mancanza di forma ex art. 782 c.p.c.
A conferma di ciò, deduceva che, nel contratto di cessione di azienda stipulato in data
03.02.2014 davanti al Notaio vi era la dichiarazione avente valore Persona_1
confessorio del seguente tenore “a questo proposito dichiara l'acquirente che una somma complessiva pari ad € 250.000,00 gli è stata fornita dal genitore
[...]
”. L'utilizzo del verbo “fornire” in luogo di “donare”, in relazione alle Parte_1
somme versate dall'attore e utilizzate per il pagamento del prezzo, fornirebbe la prova del carattere non gratuito del prestito.
Evidenziava poi che sarebbe stato onere del convenuto provare la diversa causa negoziale (liberale) delle somme richieste in restituzione, non potendo semplicemente addurre che la prova dell'esistenza del contratto di mutuo fosse a carico dell'attore.
Costituitosi in giudizio, confermava la ricostruzione dei fatti CP_1
fornita dall'attore precisando, tuttavia, che:
- l'importo di cessione era stato pattuito in euro 1.070.000,00 di cui euro 990.000,00 per avviamento, euro 30.000,00 per arredi attrezzature e euro 50.000,00 per merci, quest'ultimo a valore provvisorio al netto del debito di euro 272.828,43 accollato da parte acquirente;
il valore netto di cessione pertanto ammontava quindi ad euro
797.171,57, dei quali parte acquirente saldava 747.171,57 (tolto il valore delle merci) con le seguenti modalità:
- Euro 332.171,57 erano stati saldati mediante: euro 100.000,00 portati da due titoli circolari – Banca Carige - del 17/4/2023 (e non 14.7.2023 come erroneamente indicato in atto di citazione) intestati a eredi Farmacia Panella del Dott. Angelo
Colotto;
- Euro 232.171,57 erano stati saldati con quattro assegni circolari, due tratti su
Banca Popolare il 31/1/2024 per euro 100.000,00 e euro 40.000,00 (totale 140.000,00)
e due su Banca Carige sempre il 31/01/2024 per euro 50.000,00 e euro 42.171,57, sempre intestati a Eredi Farmacia Panella del Dott. Angelo Colotto;
- Euro 300.000,00 erano stati corrisposti mediante conferimento di 6 titoli
4 circolari per euro 50.000,00 ciascuno da parte del Sig. che aveva CP_1
ottenuto il finanziamento di euro 300.000,00 da Banca Carige.
- Euro 115.000,00 con bonifico sempre fatto dal Sig. a favore CP_1
di “CDF Spa” per conto di parte venditrice.
- alle trattative per la cessione di azienda, il padre era stato sempre Parte_1
presente, seguendo tutte le operazioni finalizzate al raggiungimento dell'accordo finale;
- l'attore aveva deciso sua sponte di garantire il mutuo bancario, ipotecando l'immobile di sua proprietà;
- aveva richiesto la restituzione della somma oggetto della presente Parte_1
vertenza non già nel 2020 ma solo con la missiva del 26/6/2023, dunque successivamente alla sospensione dei rapporti familiari in relazione ad altra vertenza, tra padre e figlio, innanzi al Tribunale dei minori di Genova, introdotta dal medesimo attore e finalizzata ad ottenere la possibilità di vedere il nipote.
In diritto, contestava che la dichiarazione contenuta nell'atto di cessione, relativa alla domma di euro 250.000, dunque non corrispondente né all'intera somma oggetto della richiesta di parte attrice né a quanto conferito in occasione del rogito, avesse valore confessorio;
la stessa era stata resa al solo fine di far risultare espressamente al fisco la provenienza di parte della provvista economica, oltre che ritenuta opportuna per il fatto che il Sig. avendo altri figli, voleva evitare disparità tra i Parte_1
figli sotto il profilo successorio.
Evidenziava che le somme conferite dall'attore non erano nemmeno state consegnate al figlio acquirente ma i titoli circolari, intestati alla parte venditrice, erano stati consegnati personalmente dal padre, sia in acconto che a saldo, avendo partecipato all'atto notarile di cessione.
Sosteneva che l'acquisto di parte dell'attività con i danari paterni fosse configurabile, ai sensi dell'art. 809 c.c., come donazione indiretta, valida non richiedendo requisiti di forma.
Rilevava come spettasse all'attore fornire la prova della sussistenza del contratto di mutuo tra le parti, prova che non era stata fornita, vista la totale assenza di titolo e pattuizione in merito.
5 All'udienza del 10.07.2024, si è svolto l'esame dei testimoni indicati dalle parti.
All'udienza del 17.04.2025, la causa è stata trattenuta in decisione e concessi i termini per il deposito degli scritti conclusivi.
***
La domanda è infondata e deve pertanto essere rigettata, per i motivi di seguito indicati.
Come noto, l'art. 2697 c.c. assegna alla parte che domandi l'accertamento di un proprio diritto l'onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, così come pone a carico della parte che si difende dall'altrui domanda la prova dell'esistenza di eventuali fatti modificativi o estintivi.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, “l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto, ai sensi dell'art. 2697, comma 1°, c.c., a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione.
L'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di o somme di denaro (che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale di per sé
a fondare una richiesta di restituzione allorquando l'accipiens - ammessane la ricezione - non confermi anche il titolo posto dalla controparte a fondamento della propria pretesa ma ne contesti la legittimità), essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto
(il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e come tale determinare
l'inversione dell'onere della prova” (Cass. 180/2018 e Cass. 25943/2021).
Ebbene, nel caso di specie l'attore non ha dimostrato in giudizio il preteso titolo. Al contrario, dall'istruttoria svolta (verbale del 10.07.2024), emerge che i testi comuni
( e ) hanno tutti confermato la Parte_3 Parte_4 Parte_5
circostanza che gli assegni, intestati ai venditori, furono consegnati da Parte_1
al momento della redazione dell'atto di cessione da parte del Notaio.
[...]
In particolare, il testimone , conoscente di lunga data delle parti, ha Parte_5
affermato: “Ricordo che gli assegni furono dati da a noi, so che Controparte_2
6 il padre aiutava il figlio [..] non so a che titolo, però posso dire di non aver mai sentito parlare di accordi per la restituzione”.
Non vale a smentire tale ricostruzione la testimonianza della ex moglie dell'attore, che nell'affermare “mio marito diede gli assegni a mio figlio e mio figlio li diede al notaio”, riferisce una circostanza di segno opposto a quelle riferite dagli altri testi, da ritenersi maggiormente attendibili vista la neutralità rispetto alle posizioni delle parti.
Ciò vale a maggior ragione se si considera che la medesima è persona offesa nel procedimento intentato nei confronti del convenuto (Giudice di Pace di La Spezia n.
121/22/ 21bis R.G.N.R.).
Né pare dirimente, in tale quadro, ai fini di una qualificazione quale mutuo il fatto che nell'atto di cessione sia stato utilizzato il verbo “fornire” in luogo di “donare”, al fine di qualificare la corresponsione della somma quale mutuo in luogo di donazione.
Escluso che la corresponsione possa essere qualificata come mutuo, deve rilevarsi che vero è, secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, che non sussiste donazione indiretta quando l'importo pagato dal donante costituisca solo una parte del prezzo dell'intero bene, con la conseguenza che è escluso che si possa ricondurre alla fattispecie della donazione indiretta il bene stesso nell'ipotesi in cui non l'intero costo del bene, ma solo una sua frazione sia stato sostenuto dal donante, versandosi in tal caso in un'ipotesi di donazione diretta di denaro.
Tuttavia, deve rilevarsi come, nel caso di specie, le risultanze istruttorie e la struttura dell'intera operazione negoziale consentano di ritenere che l'attore sia stato animato dalla volontà (liberale) di aiutare il figlio al fine di consentirgli l'acquisto della farmacia, non solo corrispondendogli direttamente denaro ma anche concedendo ipoteca di primo grado su un proprio appartamento in relazione al mutuo bancario stipulato.
Tali aiuti economici sono stati prestati allo specifico fine di consentire al proprio figlio l'acquisto di quella specifica attività e senza i medesimi, peraltro, è ragionevole ritenere che la cessione non si sarebbe realizzata.
Per tali ragioni deve escludersi che la corresponsione delle somme oggetto di causa
7 abbia configurato una donazione diretta di denaro, che implicherebbe l'indifferenza delle somme rispetto all'uso al quale sono destinate, costituendo piuttosto una donazione indiretta.
Tale qualificazione esclude la sussistenza di un indebito oggettivo, con la conseguenza che anche la relativa domanda andrà rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono pertanto essere poste a carico della convenuta.
Gli onorari vengono liquidati in complessivi euro 14.000,00 per onorari oltre accessori ed oneri di legge, secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della controversia (euro 332.171,57), del tipo di procedimento (cognizione ordinaria), dell'Autorità Giudiziaria adita (Tribunale) e delle attività processuali effettivamente svolte (studio, introduttiva, istruttoria e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni così provvede:
RIGETTA le domande proposte dall'attore e per l'effetto lo CONDANNA al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 14.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
La Spezia, l'11.08.2025
Il Giudice
Giulia Marozzi
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LA SPEZIA
Sezione Civile
in persona del Giudice dott.ssa Giulia Marozzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta ad R.G. n. 1869/2023 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Antonino Gallegra Bongiorno
Attore
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
Dario Romanelli
Convenuto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come segue (foglio di p.c. depositato il 12.02.2025):
“Voglia il Tribunale Ill.mo adito, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa:
1 A. In via principale dichiarare ed accertare che ha mutuato al Controparte_2
figlio l'importo di € 332.171,57 e condannarlo conseguentemente CP_1
alla restituzione della somma mutuata, oltre interessi di legge dal 30.06.2023 al saldo.
B. In via subordinata e ove il Giudice Ill.mo dovesse ritenere che sia intervenuta in favore del convenuto una donazione, dichiarare la nullità della donazione stessa ai sensi dell'art. 782 c.c. con conseguente condanna del convenuto alla restituzione dell'importo di € 332.171,57 oltre interessi di legge dalla consegna delle somme all'effettivo rimborso.
C. In ulteriore subordine dichiarare che la somma di € 332.171,57 è stata versata dall'attore al convenuto in assenza di causa negoziale e conseguentemente condannare il convenuto alla restituzione dell'importo di € 332.171,57 oltre interessi di legge dalla consegna delle somme all'effettivo rimborso.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge”.
Parte convenuta ha concluso come segue (foglio di p.c. depositato il 13.02.2025):
“Piaccia al tribunale Ill.mo, adversis reiectis
In via principale, respingere la domanda attorea sia in via principale che subordinata
e ulteriormente subordinata, poichè infondata in fatto e diritto e non provata, dichiarando e accertando che nessuna somma è dovuta al Sig. Parte_1
da parte del Sig. poiché trattasi di donazione indiretta perfettamente CP_1
valida ed efficace.
Con vittoria di spese e onorari del presente giudizio, oltre IVA, Cpa e spese generali come per legge”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato nel rispetto del termine,
[...]
allegava di aver mutuato al figlio parte Parte_1 CP_1
2 dell'importo da quest'ultimo utilizzato per l'acquisto dell'azienda esercente in Sesta
Godano l'attività di farmacia e precisamente la somma di € 332.171,57, con l'intesa che tale importo gli sarebbe stato restituito non appena il convenuto, avviata la propria attività, ne avesse avuto la disponibilità economica.
La predetta somma era stata corrisposta tramite sei assegni circolari, e in particolare:
- 2 assegni, rispettivamente n. 51/00394870 e n. 1/00394871 di € 50.000,00, intestati ai proprietari, che furono consegnati al convenuto, che a sua volta li versò ai venditori a titolo di acconto;
- n. 2 assegni, il primo di € 100.000,000 n. 9200017323 e l'altro di € 40.000,00 n.
5200054519, tratti entrambi in data 31.01.2014 su Banco Popolare Agenzia di Casarza
Ligure, con addebito sul proprio conto corrente n. 2570;
- n. 2 assegni, il primo di € 50.000,00 n. 00433879-08 e l'altro di € 42.171,57 n.
00427385-01, tratti entrambi in data 31.01.2014 su Banca Carige Agenzia di Varese
Ligure, con addebito sul proprio conto corrente n. 33870080.
Stante la non trasferibilità degli assegni, gli stessi venivano intestati direttamente ai venditori e ritirati da Gli ultimi quattro, come risulta dall'atto CP_1
pubblico di compravendita, venivano poi consegnati da agli eredi di CP_1
, , e , in data 03.02.2014, nello Pt_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
studio del Notaio . Persona_1
Per alcuni anni, l'attore non richiedeva al figlio la restituzione delle somme che gli aveva mutuato, così da consentirgli di avviare l'attività e di provvedere al pagamento dei debiti e al rimborso della somma mutuata dalla Banca, anche considerato che rispetto a quest'ultima l'attore aveva fornito ipoteca di primo grado su un appartamento di sua proprietà.
Dal 2020, l'attore chiedeva al figlio di iniziare a restituire le somme mutuategli, ma lo stesso rimandava tale restituzione, fino a che rifiutava di restituire le somma a lui versata, sostenendo che le somme stesse non gli erano state mutuate, ma gli erano state donate;
infine, interrompeva ogni rapporto con il padre, al quale negava anche il diritto di vedere e frequentare il nipote.
3 Sosteneva quindi che padre e figlio avessero verbalmente stipulato un contratto di mutuo, dal quale discendeva l'obbligo per il convenuto di restituzione, e non già una donazione, che sarebbe in ogni caso nulla per mancanza di forma ex art. 782 c.p.c.
A conferma di ciò, deduceva che, nel contratto di cessione di azienda stipulato in data
03.02.2014 davanti al Notaio vi era la dichiarazione avente valore Persona_1
confessorio del seguente tenore “a questo proposito dichiara l'acquirente che una somma complessiva pari ad € 250.000,00 gli è stata fornita dal genitore
[...]
”. L'utilizzo del verbo “fornire” in luogo di “donare”, in relazione alle Parte_1
somme versate dall'attore e utilizzate per il pagamento del prezzo, fornirebbe la prova del carattere non gratuito del prestito.
Evidenziava poi che sarebbe stato onere del convenuto provare la diversa causa negoziale (liberale) delle somme richieste in restituzione, non potendo semplicemente addurre che la prova dell'esistenza del contratto di mutuo fosse a carico dell'attore.
Costituitosi in giudizio, confermava la ricostruzione dei fatti CP_1
fornita dall'attore precisando, tuttavia, che:
- l'importo di cessione era stato pattuito in euro 1.070.000,00 di cui euro 990.000,00 per avviamento, euro 30.000,00 per arredi attrezzature e euro 50.000,00 per merci, quest'ultimo a valore provvisorio al netto del debito di euro 272.828,43 accollato da parte acquirente;
il valore netto di cessione pertanto ammontava quindi ad euro
797.171,57, dei quali parte acquirente saldava 747.171,57 (tolto il valore delle merci) con le seguenti modalità:
- Euro 332.171,57 erano stati saldati mediante: euro 100.000,00 portati da due titoli circolari – Banca Carige - del 17/4/2023 (e non 14.7.2023 come erroneamente indicato in atto di citazione) intestati a eredi Farmacia Panella del Dott. Angelo
Colotto;
- Euro 232.171,57 erano stati saldati con quattro assegni circolari, due tratti su
Banca Popolare il 31/1/2024 per euro 100.000,00 e euro 40.000,00 (totale 140.000,00)
e due su Banca Carige sempre il 31/01/2024 per euro 50.000,00 e euro 42.171,57, sempre intestati a Eredi Farmacia Panella del Dott. Angelo Colotto;
- Euro 300.000,00 erano stati corrisposti mediante conferimento di 6 titoli
4 circolari per euro 50.000,00 ciascuno da parte del Sig. che aveva CP_1
ottenuto il finanziamento di euro 300.000,00 da Banca Carige.
- Euro 115.000,00 con bonifico sempre fatto dal Sig. a favore CP_1
di “CDF Spa” per conto di parte venditrice.
- alle trattative per la cessione di azienda, il padre era stato sempre Parte_1
presente, seguendo tutte le operazioni finalizzate al raggiungimento dell'accordo finale;
- l'attore aveva deciso sua sponte di garantire il mutuo bancario, ipotecando l'immobile di sua proprietà;
- aveva richiesto la restituzione della somma oggetto della presente Parte_1
vertenza non già nel 2020 ma solo con la missiva del 26/6/2023, dunque successivamente alla sospensione dei rapporti familiari in relazione ad altra vertenza, tra padre e figlio, innanzi al Tribunale dei minori di Genova, introdotta dal medesimo attore e finalizzata ad ottenere la possibilità di vedere il nipote.
In diritto, contestava che la dichiarazione contenuta nell'atto di cessione, relativa alla domma di euro 250.000, dunque non corrispondente né all'intera somma oggetto della richiesta di parte attrice né a quanto conferito in occasione del rogito, avesse valore confessorio;
la stessa era stata resa al solo fine di far risultare espressamente al fisco la provenienza di parte della provvista economica, oltre che ritenuta opportuna per il fatto che il Sig. avendo altri figli, voleva evitare disparità tra i Parte_1
figli sotto il profilo successorio.
Evidenziava che le somme conferite dall'attore non erano nemmeno state consegnate al figlio acquirente ma i titoli circolari, intestati alla parte venditrice, erano stati consegnati personalmente dal padre, sia in acconto che a saldo, avendo partecipato all'atto notarile di cessione.
Sosteneva che l'acquisto di parte dell'attività con i danari paterni fosse configurabile, ai sensi dell'art. 809 c.c., come donazione indiretta, valida non richiedendo requisiti di forma.
Rilevava come spettasse all'attore fornire la prova della sussistenza del contratto di mutuo tra le parti, prova che non era stata fornita, vista la totale assenza di titolo e pattuizione in merito.
5 All'udienza del 10.07.2024, si è svolto l'esame dei testimoni indicati dalle parti.
All'udienza del 17.04.2025, la causa è stata trattenuta in decisione e concessi i termini per il deposito degli scritti conclusivi.
***
La domanda è infondata e deve pertanto essere rigettata, per i motivi di seguito indicati.
Come noto, l'art. 2697 c.c. assegna alla parte che domandi l'accertamento di un proprio diritto l'onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, così come pone a carico della parte che si difende dall'altrui domanda la prova dell'esistenza di eventuali fatti modificativi o estintivi.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, “l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto, ai sensi dell'art. 2697, comma 1°, c.c., a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione.
L'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di o somme di denaro (che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale di per sé
a fondare una richiesta di restituzione allorquando l'accipiens - ammessane la ricezione - non confermi anche il titolo posto dalla controparte a fondamento della propria pretesa ma ne contesti la legittimità), essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto
(il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e come tale determinare
l'inversione dell'onere della prova” (Cass. 180/2018 e Cass. 25943/2021).
Ebbene, nel caso di specie l'attore non ha dimostrato in giudizio il preteso titolo. Al contrario, dall'istruttoria svolta (verbale del 10.07.2024), emerge che i testi comuni
( e ) hanno tutti confermato la Parte_3 Parte_4 Parte_5
circostanza che gli assegni, intestati ai venditori, furono consegnati da Parte_1
al momento della redazione dell'atto di cessione da parte del Notaio.
[...]
In particolare, il testimone , conoscente di lunga data delle parti, ha Parte_5
affermato: “Ricordo che gli assegni furono dati da a noi, so che Controparte_2
6 il padre aiutava il figlio [..] non so a che titolo, però posso dire di non aver mai sentito parlare di accordi per la restituzione”.
Non vale a smentire tale ricostruzione la testimonianza della ex moglie dell'attore, che nell'affermare “mio marito diede gli assegni a mio figlio e mio figlio li diede al notaio”, riferisce una circostanza di segno opposto a quelle riferite dagli altri testi, da ritenersi maggiormente attendibili vista la neutralità rispetto alle posizioni delle parti.
Ciò vale a maggior ragione se si considera che la medesima è persona offesa nel procedimento intentato nei confronti del convenuto (Giudice di Pace di La Spezia n.
121/22/ 21bis R.G.N.R.).
Né pare dirimente, in tale quadro, ai fini di una qualificazione quale mutuo il fatto che nell'atto di cessione sia stato utilizzato il verbo “fornire” in luogo di “donare”, al fine di qualificare la corresponsione della somma quale mutuo in luogo di donazione.
Escluso che la corresponsione possa essere qualificata come mutuo, deve rilevarsi che vero è, secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, che non sussiste donazione indiretta quando l'importo pagato dal donante costituisca solo una parte del prezzo dell'intero bene, con la conseguenza che è escluso che si possa ricondurre alla fattispecie della donazione indiretta il bene stesso nell'ipotesi in cui non l'intero costo del bene, ma solo una sua frazione sia stato sostenuto dal donante, versandosi in tal caso in un'ipotesi di donazione diretta di denaro.
Tuttavia, deve rilevarsi come, nel caso di specie, le risultanze istruttorie e la struttura dell'intera operazione negoziale consentano di ritenere che l'attore sia stato animato dalla volontà (liberale) di aiutare il figlio al fine di consentirgli l'acquisto della farmacia, non solo corrispondendogli direttamente denaro ma anche concedendo ipoteca di primo grado su un proprio appartamento in relazione al mutuo bancario stipulato.
Tali aiuti economici sono stati prestati allo specifico fine di consentire al proprio figlio l'acquisto di quella specifica attività e senza i medesimi, peraltro, è ragionevole ritenere che la cessione non si sarebbe realizzata.
Per tali ragioni deve escludersi che la corresponsione delle somme oggetto di causa
7 abbia configurato una donazione diretta di denaro, che implicherebbe l'indifferenza delle somme rispetto all'uso al quale sono destinate, costituendo piuttosto una donazione indiretta.
Tale qualificazione esclude la sussistenza di un indebito oggettivo, con la conseguenza che anche la relativa domanda andrà rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono pertanto essere poste a carico della convenuta.
Gli onorari vengono liquidati in complessivi euro 14.000,00 per onorari oltre accessori ed oneri di legge, secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della controversia (euro 332.171,57), del tipo di procedimento (cognizione ordinaria), dell'Autorità Giudiziaria adita (Tribunale) e delle attività processuali effettivamente svolte (studio, introduttiva, istruttoria e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni così provvede:
RIGETTA le domande proposte dall'attore e per l'effetto lo CONDANNA al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 14.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
La Spezia, l'11.08.2025
Il Giudice
Giulia Marozzi
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