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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 09/12/2025, n. 2614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2614 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Marcello Maggi - Presidente rel.
TR NI - CE
Enrica Di Tursi - CE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3656 - 2025 R.G.
T R A
rappresentato e difeso dall'avv. VIGGIANO Parte_1
ES IA NA;
ATTRICE
E
, rappresentata e difesa dall'avv.PALUMBO CATERINA;
CP_1
CONVENUTO
NONCHE'
il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto,
INTERVENUTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 31/07/2025, Parte_1
premesso di aver contratto in data 30/05/2018 matrimonio in
Taranto con che della loro unione erano nati i CP_1
figli il 21/08/2004, ormai maggiorenne ed Persona_1
indipendente sotto il profilo economico, il Persona_2
20/02/2020, nata il [...]; chiedeva Persona_3
pronunziarsi la separazione dal coniuge, esponendo che la vita coniugale era ormai divenuta intollerabile;
formulava inoltre domande accessorie.
Nel contraddittorio della parte convenuta, all'udienza del
03.12.2025, le parti comparse personalmente dichiaravano di avere raggiunto accordo conciliativo inteso a disciplinare la separazione;
la causa veniva quindi riservata per la decisione.
L'articolo 151 c.c., statuendo che “la separazione può essere
chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla
volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere
intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave
pregiudizio alla educazione della prole”, dispone che il CE
pronunzia la separazione e, ove ne sussistano le condizioni,
dichiara a quale dei coniugi essa sia addebitabile in ragione di condotte contrarie ai doveri derivanti dal matrimonio.
Dalle deduzioni difensive delle parti si evince che nel rapporto coniugale in oggetto, non più connotato dalla comunione materiale e spirituale tipica della relazione matrimoniale, si è
creata una frattura insanabile, che non ha consentito e che non consente la prosecuzione del rapporto familiare. Il distacco coniugale ha, evidentemente, assunto i caratteri della gravità e dell'insuperabilità, insuscettibili di attenuazione con la prosecuzione della convivenza ed anzi destinati a compromettere ulteriormente la relazione tra i coniugi, con riflessi negativi sulla serenità della prole.
Per quanto riguarda i provvedimenti di natura accessoria,
occorre dare atto che all'udienza del 03.12.2025 le parti hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo inteso a disciplinare i rapporti personali e con la prole, nonché quelli patrimoniali,
alle condizioni di cui al relativo verbale di udienza.
Non resta pertanto che prendere atto della volontà delle parti,
non ravvisandosi alcuna ragione ostativa alla condivisione ed alla ratifica delle convenzioni innanzi indicate.
Ricorrono, infine, giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio, tenuto conto della particolare natura della controversia e del suo esito finale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
, nata a [...] il [...] , e
[...] CP_1
, nato a [...] il [...] , uniti in matrimonio
[...]
in Taranto il 30/05/2018 , con atto trascritto nell'apposito registro al n.10 , parte I, anno 2018 ;
2) disciplina le condizioni della separazione dei coniugi CP_1
e in conformità a quelle concordate e
[...] Parte_1
trasfuse nel verbale di udienza del 03.12.2025, qui da intendersi come integralmente trascritte e riportate;
3) compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso il 04/12/2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Taranto.
Il Presidente
Dott. Marcello Maggi