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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 28/05/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO:
TRIBUNALE DI MATERA divorzio congiunto
Il Tribunale di Matera, riunito in Camera di Consiglio il giorno
28/05/2025, nelle persone dei magistrati: dott. Riccardo Greco Presidente rel. dott.ssa Tiziana Caradonio Giudice dott.ssa Antonia Quartarella Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile n. 109/2024 R.G., sulla domanda proposta da:
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), con l'avvocato VENA MARIA TERESA, C.F._1
E
, nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), con l'avvocato IMPERIO CLELIA, C.F._2
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale,
Oggetto: divorzio congiunto
FATTO E DIRITTO
Visto il ricorso, depositato il 26 gennaio 2024, con cui ha avanzato Parte_1
domanda di separazione personale chiedendo contestualmente la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con;
Controparte_1
Rilevato che con atto successivo le parti hanno raggiunto un accordo e hanno definito consensualmente i loro rapporti nell'ambito del giudizio di separazione;
Vista la sentenza di separazione emessa da questo Tribunale di Matera con il nr.
655/2024 in data 25 luglio 2024; vista l'ordinanza in pari data che ha disposto l'ulteriore trattazione della causa rimettendola all'udienza del 16 maggio 2025, e sostituendo la comparizione in presenza dei coniugi con la trattazione scritta della causa;
Viste le note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di comparizione dei coniugi, dai procuratori costituiti, con le quali le parti hanno confermato di voler risolvere il vincolo matrimoniale;
ritenuto che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2, lett. B) della Legge 1° dicembre 1970 n. 898, e successive modificazioni, come si rileva dalla documentazione in atti;
considerato che
è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostruita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e dalla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole espresso in atti dal P.M. alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
rilevato che le condizioni concordate dai coniugi sono conformi a legge, non contrastando con principi di ordine pubblico o norme imperative, e soddisfano le esigenze della prole, con conseguente manifesta superfluità dell'ascolto della minore
(art. 473 bis, 4 c.p.c.), stante le previsioni che garantiscono le obbligazioni in suo vantaggio e il mantenimento delle relazioni significative con entrambi i genitori;
che l'accordo con cui le parti ha definito i reciproci rapporti e verso la prole consente la compensazione delle spese;
letto l'art. 473.bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 26/01/2024 da e , Parte_1 Controparte_1
così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e il 21/12/2018 in MONTESCAGLIOSO, alle Pt_1 Controparte_1 condizioni da loro concordate, sottoscritte e contenute nel testo di accordo depositato all'udienza del 16 luglio 2024, sottoscritto e confermato dai coniugi;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di MONTESCAGLIOSO di procedere all'annotazione della presente sentenza sul registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018, Parte II, serie A, numero 33;
3) dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si ordina l'oscuramento dei dati personali degli interessati a tutela della loro riservatezza, come da vigente normativa.
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, il 28/05/2025.
Il Presidente est.
Dott. Riccardo Greco