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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 08/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PISA
Sezione Civile
(DECISIONE A SEGUITO DI TRATTAZIONE ORALE EX
ART:281 sexies cpc)
Verbale della causa N.R.G. 1551/22
TRA
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, con gli avv.ti Mozzi Vincenzo, De
Berardinis Paolo, Bonanni Lorenzo, Cirillo Michele
Attrice
(C.F. ) con 'avv. Controparte_1 CodiceFiscale_1
[...]
(C.F. ), in persona del legale Parte_2 P.IVA_2
rappresentante pro-tempore, con l'avv. Maria Carmela Bevacqua
Convenuti
Oggi 8.01.25 ad ore 10,30 dinanzi al Giudice Onorario Dott.ssa
Margherita Politi, sono comparsi per l'attrice, l'avv. Bonanni Lorenzo anche per gli Avv.ti De Berardinis, Mozzi, Cirillo il quale si riporta ai propri atti difensivi insistendo per il rigetto dell'opposizione e per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate riportandosi alle note conclusive del 16.12.24
Per la convenuta l' Avv. oggi sostituita dall'avv. Maria CP_1 Pt_2
Giuseppina Bubbo la quale si riporta alle note già depositate e alle conclusioni rassegnate
Per la convenuta l'avv. Bevacqua la quale si riporta alle Parte_2 conclusioni in atti chiedendo il rigetto dell'opposizione
Oggetto: Indebito
A seguito di discussione orale,
Il Got
Si ritira in camera di consiglio e , all'esito, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della motivazione.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Fatto e diritto
Con atto di citazione in riassunzione (davanti al giudice ritenuto competente) ritualmente notificato, la citava in Parte_1
giudizio innanzi al Tribunale di Pisa, le convenute e CP_1 Parte_2
in forza delle seguenti conclusioni:
[...]
“Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice unico del Tribunale adito, per le ragioni di cui in narrativa, rigettata ogni avversa eccezione e richiesta, così provvedere:
-accertare e dichiarare l'obbligo restitutorio di nei Controparte_1
confronti di delle somme ricevute a titolo di TFR e, per Parte_1
l'effetto, condannare al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
della somma di euro 9.047,41 ovvero di quella somma maggiore Parte_1
o minore che sarà accertata come dovuta in corso di causa, oltre interessi dal dì del dovuto al soddisfo;
-in via subordinata: qualora le domande della Signora dovessero CP_1 essere accolte, accertare e dichiarare l'obbligo restitutorio di Parte_2 nei confronti di dell'importo di € 9.047,41 ovvero
[...] Parte_1
di quella somma maggiore o minore che sarà accertata come dovuta in corso di causa e per l'effetto condannare la alla resti Parte_2 tuzione in favore di dell'importo di € 9.047,41, ovvero di quella Pt_1
somma maggiore o minore che sarà accertata come dovuta in corso di causa, oltre interessi dal dì del dovuto al soddisfo;
-con vittoria di spese e competenze giudiziali, oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfettario ”.
L'attrice lamentava come alla cessazione del rapporto di lavoro con la convenuta (Marzo 2019) aveva, per errore, corrisposto CP_1 Pt_1 alla stessa la somma di euro 9.047,41 netti a titolo di Tfr, importo che tuttavia avrebbe dovuto essere versato alla atteso che: Parte_2
- sussisteva su tale emolumento il vincolo della garanzia volontaria relativa al rimborso afferente il contratto di mutuo stipulato dalla ex dipendente con la Parte_2
-all'epoca residuava un cospicuo debito in capo alla nei confronti CP_1
della citata finanziaria pari ad euro 16.648,24.
Precisava, inoltre, come la cessione anticipata del credito nascente dall'estinzione del rapporto di lavoro era stabilità direttamente dalla legge , ai sensi degli artt.43 e 55 del DPR 180/1950, dell'art. 61 DPR 895/1950 nonché espressamente previsto dalle parti agli artt. 13 e 17 del contratto di mutuo e confermata direttamente dalla a con CP_1 Pt_1
comunicazione del 8.11.2018. Eccepiva, inoltre, come atteso l'accordo,
aveva ricevuto un'ingiunzione di pagamento da e (non Pt_1 Parte_2 riuscendo a recuperare in via bonaria l'importo indebitamente versato alla e per evitare aggravi) aveva dovuto versare le somme richieste CP_1
da stessa. In altri termini aveva versato due volte Parte_2 Pt_1
l'importo del quale si tratta e quindi la corresponsione del Tfr alla CP_1 altro non era che l'esecuzione di una prestazione non dovuta che pertanto doveva essere restituita. Si trattava in particolare di indebito soggettivo ex latere accipientis (che segue le regole dell'indebito oggettivo ex art. 2033
c.c.). Parte attrice si opponeva comunque alla richiesta di estromissione della terza chiamata (con dichiarazione di estensione della domanda alla stessa nel giudizio in riassunzione) e ne chiedeva, in subordine, nel caso di accoglimento delle domande dell'altra convenuta, la condanna.
Si costituiva in giudizio la sig.ra la quale contestava la Controparte_1
domanda di restituzione alla luce della dichiarata asserita presenza di
“criticità” nel contratto di mutuo per interessi usurai, anatocismo vietato,
e/o indeterminatezza delle clausole. Data l'incertezza circa l'ammontare e l'esistenza del presunto credito della finanziaria per clausole illecite/nulle/indeterminate e per la presenza di usura contrattuale,
Così, concludeva:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito: a) dichiarare la nullità delle clausole contrattuali violative della legge, contenenti interessi anatocistici e/o comunque clausole usurarie e, conseguentemente, dichiarare che
l'esponente nulla deve in base al contratto nullo e/o è creditrice di
per le maggiori somme alla stessa corrisposte, condannando Parte_2 quest'ultima alla loro restituzione, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dal dì del dovuto al saldo effettivo;
b) conseguentemente, dichiarare che il TFR è stato legittimamente versato da alla Sig.ra Pt_1
e, quindi, revocare il decreto ingiuntivo opposto e condannare CP_1
alla restituzione a di quanto essa abbia versato in Parte_2 Pt_1
adempimento del contratto nullo;
c) sempre nel merito, ove, a seguito dell'analisi del contratto e dei pagamenti effettuati, risultasse dovuto un importo minore ,condannare a restituire a le Parte_2 Pt_1
maggiori somme percepite dalla prima, riducendo quanto eventualmente si ritenga dovuto dalla Sig.ra in forza della cessione del quinto CP_1
dello stipendio.
In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari, refusione di CAP ed ogni altra pronuncia di ragione e di legge”.
Si costituiva in giudizio la finanziaria convenuta chiedendo Parte_2
in via preliminare l'estromissione dal giudizio, dichiarandosi la stessa del tutto estranea alla vicenda in quanto né soggetto legittimato passivamente in ordine all'azione dell'attrice in riassunzione , né titolare (attiva o passiva) del rapporto sostanziale dedotto in giudizio. Eccepiva nel merito come l'odierna causa era solo la pretestuosa occasione per la sig.ra di sottrarsi al duplice obbligo restitutorio su questa gravante: da CP_1 un lato, a quello nei confronti dell'ex datore di lavoro, per la somma di euro 9047,41 a titolo di Tfr percepita indebitamente perché in spregio dell'espresso vincolo ai sensi dell'art. 13 del contratto di mutuo e degli artt. 43 e 55 del DPR 180/1950 e dell'art.61 del DPR 895/1950; dall'altro,
a quello di integrale restituzione delle somme mutuate da a Parte_2 causa delle “criticità” (non meglio specificate, né determinate) di cui sarebbero affette le clausole del contratto di mutuo.
Così concludeva:
“1. in via pregiudiziale: accogliersi l'istanza di estromissione dal giudizio per carenza dei presupposti di cui all'art. 106 c.p.c., con conseguente condanna della Signora (in qualità di attrice in Controparte_1 opposizione) al pagamento delle spese legali sostenute per la presente costituzione;
2. nel merito: rigettare tutte le domande della Signora perché CP_1
infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti;
3. in via istruttoria:
- ammettersi prova per interrogatorio formale della Signora CP_1
e del legale rappresentante di e prova per
[...] Parte_1
testi (diretta ed, eventualmente, contraria), da intendersi riferita ai capi formulati nella sezione "fatto" del presente atto, con espressa riserva di indicare testi in corso di causa, nonché disporre tutti i mezzi di prova che saranno richiesti a sostegno della domanda, anche a seguito del comportamento processuale delle controparti. Si indica, comunque, sin
d'ora quale teste il Signor dipendente di Testimone_1 Parte_2
domiciliato presso la sede legale di quest'ultima in 10123 – Torino
[...]
(TO), Via Giolitti, n. 15;
- ammissione di C.T.U. contabile volta a verificare la legalità delle pattuizioni di cui al contratto di finanziamento n. 64.142;
4. in ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per Legge e successive occorrende.”
Esperiti gli incombenti istruttori (CTU), su richiesta delle parti, il GI fissava discussione orale della causa che veniva trattenuta in decisione.
La domanda di parte attrice trova accoglimento perché fondata in fatto ed in diritto, sulla base delle motivazioni che si vanno ad illustrare.
In via preliminare va evidenziato che -per costante orientamento della
S.C.- “l'ordinanza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, abbia dichiarato la propria incompetenza, contiene necessariamente la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso
e non implica, quindi, alcuna declinatoria della competenza a conoscere dell'opposizione al decreto stesso, sicchè l'eventuale riassunzione del giudizio dinanzi al giudice competente non concerne la causa di opposizione, ormai definita, ma soltanto l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio che dovrà svolgersi secondo le norme del procedimento ordinario (art.645 comma 2 cpc)” (cfr, fra le tante
Cass.2016 n.20935; Cass.2016 n.1372).
Da ciò consegue che nel caso di specie il D.I emesso dal Tribunale di
Monza deve considerarsi revocato ed invalidato con il provvedimento col quale il predetto Tribunale ha dichiarato la propria incompetenza per materia a conoscere della domanda proposta in sede monitoria e rimesso al Tribunale di Pisa, la controversia introdotta con la proposizione della domanda sottesa al ricorso monitorio (oltre che della domanda in garanzia che era stata proposta dalla parte ingiunta nei confronti della terza chiamata, regolarmente costituita).
Ne discende, quindi, che nel presente giudizio, da trattarsi con la cognizione piena a seguito dell'opposizione proposta che, com'è noto introduce-anche nelle ipotesi in cui il decreto è stato emesso dal giudice incompetente- da un lato sono inammissibili le richieste di conferma del
D.I. opposto a dall'altra sono del tutto inammissibili (ancor prima che irrilevanti) le eccezioni di illegittimità e/o inefficacia del D.I.
La cessione del quinto è uno strumento creditizio fruibile da tutti i lavoratori dipendenti, a prescindere della natura del rapporto e dal datore di lavoro;
la disciplina speciale che ne regola il funzionamento è contenuta nel DPR 5 Gennaio 1950 n.180. L'istituto si basa, com'è noto, sulla struttura contrattuale della cessione del credito (in particolare, di crediti futuri) disciplinata dagli art.1260 e segg. c.c.: il creditore, in questo caso il lavoratore cedente modifica il rapporto obbligatorio con il datore di lavoro ceduto sostituendo a sé un soggetto terzo, il finanziatore cessionario. Il datore di lavoro è obbligato, una volta perfezionatosi il contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, a trattenere la rata indicata nel contratto stesso dalla busta paga del dipendente e a versarla alla banca erogante;
tale obbligo persiste per tutta la durata del rapporto di lavoro e, alla cessione di questo, si converte nell'obbligo di versare alla banca erogante, fino alla concorrenza dell'importo residuo del debito, tutte le somme dovute all'ex dipendente a titolo di TFR (cfr.art.43 del dpr n.180/1950 cit.). La convenuta ha cessato il proprio lavoro (impiego privato). Sul punto la giurisprudenza di merito ha precisato che in materia di cessione del quinto dello stipendio e di delegazione di pagamento a carico dl datore di lavoro, se il dipendente alla cessazione del rapporto di lavoro, percepisca una somma una tantum, tale somma potrà essere trattenuta fino alla concorrenza dell'intero residuo debito (Trib. Trapani
11.05.2018). Poiché manca un esplicito divieto legale, il credito del tfr dei lavoratori del settore privato può essere ceduto senza limitazioni, Le norme speciali che regolano la cessione del quinto sostanzialmente stabiliscono che, con la stipula del contratto, il debitore pone una “ipoteca” sil TFR cosicchè, nel caso di perdita di lavoro e sopraggiunta l'impossibilità di pagamento, autorizza la società finanziaria a trattenerlo nella misura del debito residuo da estinguere (ABF Napoli, decisione n.1136/2011; ABF
Roma, decisione n.1632/2012). In questo caso il trattamento di fine rapporto farà da garanzia sulla parte di finanziamento da restituire.
Nel caso, in esame, è risultato pacifico (e non contestato) l'obbligo dell'ex dipendente convenuta nei confronti della finanziaria;
nonché è risultato provato (e non contestato) l'avvenuto pagamento per ben due volte dell'importo dovuto dal datore di lavoro (attrice) a titolo di TFR: una volta
(per mero errore) alla convenuta e un'altra volta (a seguito di CP_1
procedura monitoria) al finanziatore.
Parte convenuta non ha provato nel corso del giudizio la presenza CP_1
“di criticità” nel contratto di mutuo, né la presenza di clausole nulle o annullabili. Il CTU, nella propria perizia (alla quale il Giudice si riporta) ha spiegato come le clausole contrattuali relative al mutuo erogato sono lecite, precisando comunque che la debitrice ha assolto all'obbligo di pagamento del proprio finanziamento. In sede peritale le parti non hanno sollevato eccezioni, né lo hanno fatto alla prima udienza successiva al deposito dell'elaborato peritale (ultimo termine utile per farlo). Pertanto le risultanze peritali non sono state contestate nei termini di legge concessi: ininfluenti, e tardive le generiche contestazioni (solo in fase conclusionale) avanzate dalla convenuta CP_1
Il CTU incaricato ha depositato una relazione che deve ritenersi immune da vizi logici e/o giuridici ed esente dai limiti-invero pochi e tardivi-che soprattutto parte convenuta intende far rivalere. CP_1
In conclusione, in base agli esiti della CTU espletata (a cui questo giudice aderisce), le pattuizioni di cui al contratto di finanziamento risultano legali : il contratto non presenta profili di indeterminatezza e il calcolo del
TEG è inferiore al tasso soglia .
Nessun ulteriore elemento probatorio costituito o costituendo è stato introdotto dalla a sostegno delle censure (molto generiche e CP_1
inconsistenti) su ipotetiche ( e non quantificate, né individuate ) illegittimità, usurarietà ed indeterminatezza di tassi.
Relativamente a tale finanziamento, inoltre, acquista piena rilevanza la dichiarazione del CTU che lo stesso è stato completamente estinto dalla convenuta che nulla deve alla Parte_2
E' pacifico che la somma utilizzata per tale estinzione del debito comprenda anche l'importo del TFR a suo tempo versato da parte attrice alla Parte_2
E' pacifico che la convenuta ha incassato Controparte_1
illegittimamente (per ben due volte) l'importo del TFR (una volta direttamente per errore del datore di lavoro e un'altra per legittimo pagamento dello stesso al proprio finanziatore).
Ciò premesso, va da sé che la convenuta debba essere condannata alla restituzione della somma del TFR direttamente percepito e non dovuto.
Nel caso di indebito soggettivo ex latere accipientis “chi è debitore adempie nei confronti di chi non è creditore”, pertanto se il solvens adempie in base a un errore non scusabile e l'adempimento non è ratificato dal creditore, deve adempiere una seconda volta al creditore effettivo
(come è avvenuto nel caso in esame) e spetta a lui l'azione di ripetizione dell'indebito nei confronti del terzo (colui che ha ricevuto senza esserne legittimato). La ratio dell'azione di ripetizione è proprio il riequilibrio di patrimoni interessati da uno spostamento patrimoniale senza giustificazione meritevole. Nel caso in esame il pagamento all'accipiens
(sig.ra non era dovuto né dal solvens ( né da alcun CP_1 Parte_1
altro soggetto. La convenuta che lo ha ricevuto ha conseguito un vantaggio patrimoniale privo di giustificazione (anche alla luce delle risultanze peritali) e, per l'effetto, risulta obbligata alla ripetizione (come per l'indebito oggettivo). Nessuna prova è stata fornita circa una ulteriore idonea causa giustificativa dell'attribuzione patrimoniale effettuata dal solvens. Pertanto codesto giudice accoglie la domanda principale di parte attrice.
Respinge la domanda di garanzia avanzata dalla convenuta in CP_1
quanto infondata in fatto ed in diritto: non vi è alcun elemento e/o prova che consente di tenere indenne la convenuta dal pagamento (in ripetizione) accertato come dovuto.
Le spese legali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo ai valori medi ridotti in base al valore, scarsa difficoltà fattuale e giuridica della causa e attività processuale effettivamente espletata.
Viene respinta la richiesta di condanna di cui al comma III art 96 cpc in quanto non provata: tale condanna non può prescindere dalla prova rigorosa di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua dell'abuso del processo (slealtà tecnica con la quale la parte compie i singoli atti del processo, comportamenti abusivi e temerari). Sul punto, è comunque oggi maggioritaria la tesi (vedi sent. n.27623/17 ) ( a cui il giudice aderisce) che estende al comma 3 la rilevanza dei presupposti di cui al comma 1 e che fa leva sulla necessità di una interpretazione costituzionalmente orientata della condanna, con sostanziale riaffermazione della necessità dell'accertamento (e della prova) di un profilo soggettivo di responsabilità: il fisiologico riconoscimento dell' infondatezza delle ragioni di una della parte nulla dice sulla sussistenza dei requisiti per cui possa formularsi lato sensu un rimprovero per essersi indebitamente servito del processo.
P.Q.M.
Il Giudice onorario definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, per le motivazioni di cui in premessa, così decide:
Accoglie la domanda di credito di parte attrice Parte_1
perché fondata in fatto e in diritto e per l'effetto:
ACCERTA
- E dichiara che il credito vantato dalla società Parte_1
nei confronti della convenuta sig.ra è pari (per i titoli e Controparte_1
per le causali di cui in motivazione) ad euro 9.047,41 oltre interessi dal dì del dovuto al saldo.
RIGETTA -la domanda di garanzia avanzata dalla convenuta , Controparte_1
siccome infondata per le causali di cui in motivazione
CONDANNA
-La convenuta al pagamento in favore dell'attrice Controparte_1
della somma di euro 9.047,41 oltre interessi dal di del Parte_1
dovuto al saldo
-nonché al pagamento in favore delle parti (attrice e convenuta Parte_2
delle spese di lite che si liquidano, in favore di entrambi le parti in euro
3500,00 (ciascuno) quale compensi, oltre (per ciascuno) esborsi documentati, 15% a titolo di rimborso forfettario, IVA e CAP, come per legge
-Pone il pagamento definitivo delle spese di CTU come già liquidate, a carico di parte soccombente . Controparte_1
RIGETTA
La domanda di condanna della soccombente al maggior danno “per lite temeraria” avanzata dalla convenuta (ex art. 96 c.3 cpc). Parte_2
Pisa 8/1/2025
Il G.O. P
Dott.ssa Margherita Politi
Sezione Civile
(DECISIONE A SEGUITO DI TRATTAZIONE ORALE EX
ART:281 sexies cpc)
Verbale della causa N.R.G. 1551/22
TRA
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, con gli avv.ti Mozzi Vincenzo, De
Berardinis Paolo, Bonanni Lorenzo, Cirillo Michele
Attrice
(C.F. ) con 'avv. Controparte_1 CodiceFiscale_1
[...]
(C.F. ), in persona del legale Parte_2 P.IVA_2
rappresentante pro-tempore, con l'avv. Maria Carmela Bevacqua
Convenuti
Oggi 8.01.25 ad ore 10,30 dinanzi al Giudice Onorario Dott.ssa
Margherita Politi, sono comparsi per l'attrice, l'avv. Bonanni Lorenzo anche per gli Avv.ti De Berardinis, Mozzi, Cirillo il quale si riporta ai propri atti difensivi insistendo per il rigetto dell'opposizione e per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate riportandosi alle note conclusive del 16.12.24
Per la convenuta l' Avv. oggi sostituita dall'avv. Maria CP_1 Pt_2
Giuseppina Bubbo la quale si riporta alle note già depositate e alle conclusioni rassegnate
Per la convenuta l'avv. Bevacqua la quale si riporta alle Parte_2 conclusioni in atti chiedendo il rigetto dell'opposizione
Oggetto: Indebito
A seguito di discussione orale,
Il Got
Si ritira in camera di consiglio e , all'esito, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della motivazione.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Fatto e diritto
Con atto di citazione in riassunzione (davanti al giudice ritenuto competente) ritualmente notificato, la citava in Parte_1
giudizio innanzi al Tribunale di Pisa, le convenute e CP_1 Parte_2
in forza delle seguenti conclusioni:
[...]
“Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice unico del Tribunale adito, per le ragioni di cui in narrativa, rigettata ogni avversa eccezione e richiesta, così provvedere:
-accertare e dichiarare l'obbligo restitutorio di nei Controparte_1
confronti di delle somme ricevute a titolo di TFR e, per Parte_1
l'effetto, condannare al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
della somma di euro 9.047,41 ovvero di quella somma maggiore Parte_1
o minore che sarà accertata come dovuta in corso di causa, oltre interessi dal dì del dovuto al soddisfo;
-in via subordinata: qualora le domande della Signora dovessero CP_1 essere accolte, accertare e dichiarare l'obbligo restitutorio di Parte_2 nei confronti di dell'importo di € 9.047,41 ovvero
[...] Parte_1
di quella somma maggiore o minore che sarà accertata come dovuta in corso di causa e per l'effetto condannare la alla resti Parte_2 tuzione in favore di dell'importo di € 9.047,41, ovvero di quella Pt_1
somma maggiore o minore che sarà accertata come dovuta in corso di causa, oltre interessi dal dì del dovuto al soddisfo;
-con vittoria di spese e competenze giudiziali, oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfettario ”.
L'attrice lamentava come alla cessazione del rapporto di lavoro con la convenuta (Marzo 2019) aveva, per errore, corrisposto CP_1 Pt_1 alla stessa la somma di euro 9.047,41 netti a titolo di Tfr, importo che tuttavia avrebbe dovuto essere versato alla atteso che: Parte_2
- sussisteva su tale emolumento il vincolo della garanzia volontaria relativa al rimborso afferente il contratto di mutuo stipulato dalla ex dipendente con la Parte_2
-all'epoca residuava un cospicuo debito in capo alla nei confronti CP_1
della citata finanziaria pari ad euro 16.648,24.
Precisava, inoltre, come la cessione anticipata del credito nascente dall'estinzione del rapporto di lavoro era stabilità direttamente dalla legge , ai sensi degli artt.43 e 55 del DPR 180/1950, dell'art. 61 DPR 895/1950 nonché espressamente previsto dalle parti agli artt. 13 e 17 del contratto di mutuo e confermata direttamente dalla a con CP_1 Pt_1
comunicazione del 8.11.2018. Eccepiva, inoltre, come atteso l'accordo,
aveva ricevuto un'ingiunzione di pagamento da e (non Pt_1 Parte_2 riuscendo a recuperare in via bonaria l'importo indebitamente versato alla e per evitare aggravi) aveva dovuto versare le somme richieste CP_1
da stessa. In altri termini aveva versato due volte Parte_2 Pt_1
l'importo del quale si tratta e quindi la corresponsione del Tfr alla CP_1 altro non era che l'esecuzione di una prestazione non dovuta che pertanto doveva essere restituita. Si trattava in particolare di indebito soggettivo ex latere accipientis (che segue le regole dell'indebito oggettivo ex art. 2033
c.c.). Parte attrice si opponeva comunque alla richiesta di estromissione della terza chiamata (con dichiarazione di estensione della domanda alla stessa nel giudizio in riassunzione) e ne chiedeva, in subordine, nel caso di accoglimento delle domande dell'altra convenuta, la condanna.
Si costituiva in giudizio la sig.ra la quale contestava la Controparte_1
domanda di restituzione alla luce della dichiarata asserita presenza di
“criticità” nel contratto di mutuo per interessi usurai, anatocismo vietato,
e/o indeterminatezza delle clausole. Data l'incertezza circa l'ammontare e l'esistenza del presunto credito della finanziaria per clausole illecite/nulle/indeterminate e per la presenza di usura contrattuale,
Così, concludeva:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito: a) dichiarare la nullità delle clausole contrattuali violative della legge, contenenti interessi anatocistici e/o comunque clausole usurarie e, conseguentemente, dichiarare che
l'esponente nulla deve in base al contratto nullo e/o è creditrice di
per le maggiori somme alla stessa corrisposte, condannando Parte_2 quest'ultima alla loro restituzione, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dal dì del dovuto al saldo effettivo;
b) conseguentemente, dichiarare che il TFR è stato legittimamente versato da alla Sig.ra Pt_1
e, quindi, revocare il decreto ingiuntivo opposto e condannare CP_1
alla restituzione a di quanto essa abbia versato in Parte_2 Pt_1
adempimento del contratto nullo;
c) sempre nel merito, ove, a seguito dell'analisi del contratto e dei pagamenti effettuati, risultasse dovuto un importo minore ,condannare a restituire a le Parte_2 Pt_1
maggiori somme percepite dalla prima, riducendo quanto eventualmente si ritenga dovuto dalla Sig.ra in forza della cessione del quinto CP_1
dello stipendio.
In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari, refusione di CAP ed ogni altra pronuncia di ragione e di legge”.
Si costituiva in giudizio la finanziaria convenuta chiedendo Parte_2
in via preliminare l'estromissione dal giudizio, dichiarandosi la stessa del tutto estranea alla vicenda in quanto né soggetto legittimato passivamente in ordine all'azione dell'attrice in riassunzione , né titolare (attiva o passiva) del rapporto sostanziale dedotto in giudizio. Eccepiva nel merito come l'odierna causa era solo la pretestuosa occasione per la sig.ra di sottrarsi al duplice obbligo restitutorio su questa gravante: da CP_1 un lato, a quello nei confronti dell'ex datore di lavoro, per la somma di euro 9047,41 a titolo di Tfr percepita indebitamente perché in spregio dell'espresso vincolo ai sensi dell'art. 13 del contratto di mutuo e degli artt. 43 e 55 del DPR 180/1950 e dell'art.61 del DPR 895/1950; dall'altro,
a quello di integrale restituzione delle somme mutuate da a Parte_2 causa delle “criticità” (non meglio specificate, né determinate) di cui sarebbero affette le clausole del contratto di mutuo.
Così concludeva:
“1. in via pregiudiziale: accogliersi l'istanza di estromissione dal giudizio per carenza dei presupposti di cui all'art. 106 c.p.c., con conseguente condanna della Signora (in qualità di attrice in Controparte_1 opposizione) al pagamento delle spese legali sostenute per la presente costituzione;
2. nel merito: rigettare tutte le domande della Signora perché CP_1
infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti;
3. in via istruttoria:
- ammettersi prova per interrogatorio formale della Signora CP_1
e del legale rappresentante di e prova per
[...] Parte_1
testi (diretta ed, eventualmente, contraria), da intendersi riferita ai capi formulati nella sezione "fatto" del presente atto, con espressa riserva di indicare testi in corso di causa, nonché disporre tutti i mezzi di prova che saranno richiesti a sostegno della domanda, anche a seguito del comportamento processuale delle controparti. Si indica, comunque, sin
d'ora quale teste il Signor dipendente di Testimone_1 Parte_2
domiciliato presso la sede legale di quest'ultima in 10123 – Torino
[...]
(TO), Via Giolitti, n. 15;
- ammissione di C.T.U. contabile volta a verificare la legalità delle pattuizioni di cui al contratto di finanziamento n. 64.142;
4. in ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per Legge e successive occorrende.”
Esperiti gli incombenti istruttori (CTU), su richiesta delle parti, il GI fissava discussione orale della causa che veniva trattenuta in decisione.
La domanda di parte attrice trova accoglimento perché fondata in fatto ed in diritto, sulla base delle motivazioni che si vanno ad illustrare.
In via preliminare va evidenziato che -per costante orientamento della
S.C.- “l'ordinanza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, abbia dichiarato la propria incompetenza, contiene necessariamente la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso
e non implica, quindi, alcuna declinatoria della competenza a conoscere dell'opposizione al decreto stesso, sicchè l'eventuale riassunzione del giudizio dinanzi al giudice competente non concerne la causa di opposizione, ormai definita, ma soltanto l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio che dovrà svolgersi secondo le norme del procedimento ordinario (art.645 comma 2 cpc)” (cfr, fra le tante
Cass.2016 n.20935; Cass.2016 n.1372).
Da ciò consegue che nel caso di specie il D.I emesso dal Tribunale di
Monza deve considerarsi revocato ed invalidato con il provvedimento col quale il predetto Tribunale ha dichiarato la propria incompetenza per materia a conoscere della domanda proposta in sede monitoria e rimesso al Tribunale di Pisa, la controversia introdotta con la proposizione della domanda sottesa al ricorso monitorio (oltre che della domanda in garanzia che era stata proposta dalla parte ingiunta nei confronti della terza chiamata, regolarmente costituita).
Ne discende, quindi, che nel presente giudizio, da trattarsi con la cognizione piena a seguito dell'opposizione proposta che, com'è noto introduce-anche nelle ipotesi in cui il decreto è stato emesso dal giudice incompetente- da un lato sono inammissibili le richieste di conferma del
D.I. opposto a dall'altra sono del tutto inammissibili (ancor prima che irrilevanti) le eccezioni di illegittimità e/o inefficacia del D.I.
La cessione del quinto è uno strumento creditizio fruibile da tutti i lavoratori dipendenti, a prescindere della natura del rapporto e dal datore di lavoro;
la disciplina speciale che ne regola il funzionamento è contenuta nel DPR 5 Gennaio 1950 n.180. L'istituto si basa, com'è noto, sulla struttura contrattuale della cessione del credito (in particolare, di crediti futuri) disciplinata dagli art.1260 e segg. c.c.: il creditore, in questo caso il lavoratore cedente modifica il rapporto obbligatorio con il datore di lavoro ceduto sostituendo a sé un soggetto terzo, il finanziatore cessionario. Il datore di lavoro è obbligato, una volta perfezionatosi il contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, a trattenere la rata indicata nel contratto stesso dalla busta paga del dipendente e a versarla alla banca erogante;
tale obbligo persiste per tutta la durata del rapporto di lavoro e, alla cessione di questo, si converte nell'obbligo di versare alla banca erogante, fino alla concorrenza dell'importo residuo del debito, tutte le somme dovute all'ex dipendente a titolo di TFR (cfr.art.43 del dpr n.180/1950 cit.). La convenuta ha cessato il proprio lavoro (impiego privato). Sul punto la giurisprudenza di merito ha precisato che in materia di cessione del quinto dello stipendio e di delegazione di pagamento a carico dl datore di lavoro, se il dipendente alla cessazione del rapporto di lavoro, percepisca una somma una tantum, tale somma potrà essere trattenuta fino alla concorrenza dell'intero residuo debito (Trib. Trapani
11.05.2018). Poiché manca un esplicito divieto legale, il credito del tfr dei lavoratori del settore privato può essere ceduto senza limitazioni, Le norme speciali che regolano la cessione del quinto sostanzialmente stabiliscono che, con la stipula del contratto, il debitore pone una “ipoteca” sil TFR cosicchè, nel caso di perdita di lavoro e sopraggiunta l'impossibilità di pagamento, autorizza la società finanziaria a trattenerlo nella misura del debito residuo da estinguere (ABF Napoli, decisione n.1136/2011; ABF
Roma, decisione n.1632/2012). In questo caso il trattamento di fine rapporto farà da garanzia sulla parte di finanziamento da restituire.
Nel caso, in esame, è risultato pacifico (e non contestato) l'obbligo dell'ex dipendente convenuta nei confronti della finanziaria;
nonché è risultato provato (e non contestato) l'avvenuto pagamento per ben due volte dell'importo dovuto dal datore di lavoro (attrice) a titolo di TFR: una volta
(per mero errore) alla convenuta e un'altra volta (a seguito di CP_1
procedura monitoria) al finanziatore.
Parte convenuta non ha provato nel corso del giudizio la presenza CP_1
“di criticità” nel contratto di mutuo, né la presenza di clausole nulle o annullabili. Il CTU, nella propria perizia (alla quale il Giudice si riporta) ha spiegato come le clausole contrattuali relative al mutuo erogato sono lecite, precisando comunque che la debitrice ha assolto all'obbligo di pagamento del proprio finanziamento. In sede peritale le parti non hanno sollevato eccezioni, né lo hanno fatto alla prima udienza successiva al deposito dell'elaborato peritale (ultimo termine utile per farlo). Pertanto le risultanze peritali non sono state contestate nei termini di legge concessi: ininfluenti, e tardive le generiche contestazioni (solo in fase conclusionale) avanzate dalla convenuta CP_1
Il CTU incaricato ha depositato una relazione che deve ritenersi immune da vizi logici e/o giuridici ed esente dai limiti-invero pochi e tardivi-che soprattutto parte convenuta intende far rivalere. CP_1
In conclusione, in base agli esiti della CTU espletata (a cui questo giudice aderisce), le pattuizioni di cui al contratto di finanziamento risultano legali : il contratto non presenta profili di indeterminatezza e il calcolo del
TEG è inferiore al tasso soglia .
Nessun ulteriore elemento probatorio costituito o costituendo è stato introdotto dalla a sostegno delle censure (molto generiche e CP_1
inconsistenti) su ipotetiche ( e non quantificate, né individuate ) illegittimità, usurarietà ed indeterminatezza di tassi.
Relativamente a tale finanziamento, inoltre, acquista piena rilevanza la dichiarazione del CTU che lo stesso è stato completamente estinto dalla convenuta che nulla deve alla Parte_2
E' pacifico che la somma utilizzata per tale estinzione del debito comprenda anche l'importo del TFR a suo tempo versato da parte attrice alla Parte_2
E' pacifico che la convenuta ha incassato Controparte_1
illegittimamente (per ben due volte) l'importo del TFR (una volta direttamente per errore del datore di lavoro e un'altra per legittimo pagamento dello stesso al proprio finanziatore).
Ciò premesso, va da sé che la convenuta debba essere condannata alla restituzione della somma del TFR direttamente percepito e non dovuto.
Nel caso di indebito soggettivo ex latere accipientis “chi è debitore adempie nei confronti di chi non è creditore”, pertanto se il solvens adempie in base a un errore non scusabile e l'adempimento non è ratificato dal creditore, deve adempiere una seconda volta al creditore effettivo
(come è avvenuto nel caso in esame) e spetta a lui l'azione di ripetizione dell'indebito nei confronti del terzo (colui che ha ricevuto senza esserne legittimato). La ratio dell'azione di ripetizione è proprio il riequilibrio di patrimoni interessati da uno spostamento patrimoniale senza giustificazione meritevole. Nel caso in esame il pagamento all'accipiens
(sig.ra non era dovuto né dal solvens ( né da alcun CP_1 Parte_1
altro soggetto. La convenuta che lo ha ricevuto ha conseguito un vantaggio patrimoniale privo di giustificazione (anche alla luce delle risultanze peritali) e, per l'effetto, risulta obbligata alla ripetizione (come per l'indebito oggettivo). Nessuna prova è stata fornita circa una ulteriore idonea causa giustificativa dell'attribuzione patrimoniale effettuata dal solvens. Pertanto codesto giudice accoglie la domanda principale di parte attrice.
Respinge la domanda di garanzia avanzata dalla convenuta in CP_1
quanto infondata in fatto ed in diritto: non vi è alcun elemento e/o prova che consente di tenere indenne la convenuta dal pagamento (in ripetizione) accertato come dovuto.
Le spese legali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo ai valori medi ridotti in base al valore, scarsa difficoltà fattuale e giuridica della causa e attività processuale effettivamente espletata.
Viene respinta la richiesta di condanna di cui al comma III art 96 cpc in quanto non provata: tale condanna non può prescindere dalla prova rigorosa di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua dell'abuso del processo (slealtà tecnica con la quale la parte compie i singoli atti del processo, comportamenti abusivi e temerari). Sul punto, è comunque oggi maggioritaria la tesi (vedi sent. n.27623/17 ) ( a cui il giudice aderisce) che estende al comma 3 la rilevanza dei presupposti di cui al comma 1 e che fa leva sulla necessità di una interpretazione costituzionalmente orientata della condanna, con sostanziale riaffermazione della necessità dell'accertamento (e della prova) di un profilo soggettivo di responsabilità: il fisiologico riconoscimento dell' infondatezza delle ragioni di una della parte nulla dice sulla sussistenza dei requisiti per cui possa formularsi lato sensu un rimprovero per essersi indebitamente servito del processo.
P.Q.M.
Il Giudice onorario definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, per le motivazioni di cui in premessa, così decide:
Accoglie la domanda di credito di parte attrice Parte_1
perché fondata in fatto e in diritto e per l'effetto:
ACCERTA
- E dichiara che il credito vantato dalla società Parte_1
nei confronti della convenuta sig.ra è pari (per i titoli e Controparte_1
per le causali di cui in motivazione) ad euro 9.047,41 oltre interessi dal dì del dovuto al saldo.
RIGETTA -la domanda di garanzia avanzata dalla convenuta , Controparte_1
siccome infondata per le causali di cui in motivazione
CONDANNA
-La convenuta al pagamento in favore dell'attrice Controparte_1
della somma di euro 9.047,41 oltre interessi dal di del Parte_1
dovuto al saldo
-nonché al pagamento in favore delle parti (attrice e convenuta Parte_2
delle spese di lite che si liquidano, in favore di entrambi le parti in euro
3500,00 (ciascuno) quale compensi, oltre (per ciascuno) esborsi documentati, 15% a titolo di rimborso forfettario, IVA e CAP, come per legge
-Pone il pagamento definitivo delle spese di CTU come già liquidate, a carico di parte soccombente . Controparte_1
RIGETTA
La domanda di condanna della soccombente al maggior danno “per lite temeraria” avanzata dalla convenuta (ex art. 96 c.3 cpc). Parte_2
Pisa 8/1/2025
Il G.O. P
Dott.ssa Margherita Politi