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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 23/12/2025, n. 718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 718 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R. G. 613 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. NE RI Presidente
Dott. LA de IO Consigliere estensore
Dott. Ombretta Paini Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r. g. 613 / 2023 promossa da:
(P.IVA. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 procuratore ad negotia, dott. con il patrocinio dell'avv. Controparte_2
AN NI, elettivamente domiciliato presso lo studio del procuratore, in Terni (TR), Piazza San Pietro, 2.
APPELLANTE
Contro
con il patrocinio degli avv.ti Controparte_3 CodiceFiscale_1
AN NI e AL GR, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori, in Terni (TR), Via Carlo Goldoni, 12.
APPELLATA
Contro
, residente a [...]. Controparte_4
APPELLATO-CONTUMACE
Avente ad OGGETTO: “lesione personale”
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione in appello ritualmente notificato
[...] ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. Controparte_1
196/2023, emessa dal Tribunale di Terni, in composizione monocratica, in data 20.03.2023, pubblicata il 22.03.2023, nella causa iscritta al n. r. g.
946/2020, avente ad oggetto l'accertamento del diritto al risarcimento del danno patito da in conseguenza di sinistro stradale Controparte_3 occorso con in data 22.11.2018, e la conseguente Controparte_4 condanna al risarcimento del danno dello stesso, nonché di CP_1 pagina 1 di 9 quale assicuratore per la responsabilità civile Controparte_1 derivante dalla circolazione del veicolo condotto da Il Controparte_4
Tribunale di Terni, con la sentenza impugnata, ha così statuito: “- Accerta
l'integrale responsabilità di per il sinistro oggetto di Controparte_4 causa, condanna il predetto convenuto, in solido con
[...]
al pagamento in favore di delle Controparte_1 Controparte_3 seguenti somme: a) € 19.192,44, oltre interessi al saggio legale della data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
b) € 888,00, oltre interessi al saggio legale sulla somma progressivamente rivalutata, mediante applicazione degli indici annuali ISTAT, dalla data dei singoli esborsi sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, ed oltre ulteriori interessi al saggio legale sino al saldo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per le spese mediche documentate;
- Condanna CP_4
e la in solido, alla rifusione in
[...] Controparte_1 favore di delle spese processuali, che liquida in € Controparte_3
7.000,00 (di cui € 1.600,00 per la fase di studio, € 1.100,00 per la fase introduttiva, € 1.700,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, ed €
2.000,00 per la fase decisionale) oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta, nonché in € 1.220,00 per spese della consulenza tecnica di parte
e in € 845,43 per spese vive (C.U., marca da bollo e spese di notifica dell'atto di citazione e dell'ordinanza di ammissione dell'interrogatorio formale), con distrazione in favore del procuratore antistatario dell'attrice; - Pone le spese della c.t.u., nella misura già liquidata con decreto emesso in corso di causa, per metà a carico della
[...]
e per la restante metà a carico di . Controparte_1 Controparte_4
2. Parte appellante ha proposto appello mediante atto di citazione al quale si fa integrale rinvio, dolendosi dell'errata applicazione dell'art. 2054
c.c. e del mancato accoglimento dell'eccezione di concorso di colpa in ragione della velocità tenuta dalla e della precedenza di fatto di CP_3 cui godeva il dell'errata interpretazione delle risultanze della CP_4
C.T.U. medica e dei documenti di causa e del conseguente erroneo convincimento del giudice in merito alle cause dell'invalidità permanente riconosciuta all'appellata, dell'errata valutazione del danno alla persona e la sua erronea quantificazione, oltre che dell'errata applicazione delle tariffe milanesi. Inoltre, contestava l'imputazione delle spese della
C.T.U. a carico della sola parte soccombente affermando che queste devono pagina 2 di 9 essere poste a carico solidale di tutte le parti. Chiedeva, infine, in via istruttoria di disporre il rinnovo della C.T.U, stante la contraddittorietà di quella espletata in primo grado.
In data 15.04.2024 si è ritualmente costituita , mediante Controparte_3 comparsa di costituzione in appello, in questa sede integralmente richiamata, opponendosi alla richiesta di rinnovo della C.T.U. e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado e l'integrale rigetto dell'appello, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado.
3. Con ordinanza del 05.06.2024 il Giudice istruttore, ritenuta non necessaria la rinnovazione C.T.U. richiesta, ha fissato davanti a sé
l'udienza del 11.09.2025 destinata alla rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 352 c.p.c.
Con ordinanza del 07.08.2024 il Giudice istruttore ha revocato l'udienza già fissata per la remissione della causa in decisione e ha fissato l'udienza del 17.12.2025 destinata alla rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 352 c.p.c.
4. Pur consentendo di individuare i capi della sentenza impugnata, i motivi dell'impugnazione e le modifiche richieste, l'appello principale è infondato e pertanto deve essere interamente rigettato.
4.1 Il primo motivo d'impugnazione, con il quale l'appellante censura l'errata applicazione dell'art. 2054 c.c. e il mancato accoglimento dell'eccezione di concorso di colpa, in ragione della velocità tenuta dalla e della asserita precedenza di fatto di cui godeva il , è CP_3 CP_4 infondato.
È infatti condivisibile il ragionamento del giudice di prime cure nella parte in cui esclude il concorso di colpa della richiamando CP_3 innanzitutto la ratio dell'art. 2054, comma 2, c.c. relativamente alla presunzione della pari responsabilità tra i due conducenti, evidenziando come la già menzionata presunzione abbia carattere sussidiario, operando solo quando non sia possibile accertare con esattezza le cause e le modalità del sinistro e stabilire il grado di colpa dei due conducenti.
Tale principio è stato più volte confermato dalla giurisprudenza dalla
Suprema Corte che, anche di recente (Cass. Sez. III civ., sentenza del 30 maggio 2023 n. 15152), ha affermato come “La presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, 2 comma, c.c. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentono pagina 3 di 9 di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro”. Nella pronuncia in questione la Suprema Corte ha richiamato anche propri arresti precedenti, ribadendo che “La norma non può trovare applicazione quando vi sia stato un accertamento in concreto delle rispettive responsabilità per il quale risulti che l'incidente si è verificato per esclusiva colpa di uno dei conducenti e, per contro, che nessuna colpa è ravvisabile nel comportamento dell'altro” (Cass.
29883/2008).
Ancora, la III Sezione ricorda che “in tema di scontro tra veicoli,
l'accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti, di norma, non comporta di per sé il superamento della presunzione di colpa concorrente dell'altro, all'uopo occorrendo che quest'ultimo fornisca la prova liberatoria, con la dimostrazione di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza (cfr. Cass. n. 15434/04); tuttavia, una volta che, valutando le condotte di guida di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro, sia stato possibile ricostruire la dinamica del sinistro ed accertare la misura delle rispettive responsabilità, non vi è più spazio per la presunzione di concorso di colpa dell'art. 2054 c.c., comma 2, che ha carattere sussidiario ed è logicamente
e giuridicamente incompatibile con una qualsiasi concreta ricostruzione delle modalità del sinistro – da parte del giudice – e con l'attribuzione,
a ciascuno dei conducenti, di uno specifico contributo causale (cfr. Cass.
n. 456/05)” (così Cass., Sez. III, sent. del 5 dicembre 2011, n. 26004).
In particolare, la Corte ricorda che “la certezza della colpa nella condotta, purché potenzialmente idonea a determinare l'evento, di uno dei conducenti nella causazione di uno scontro tra veicoli libera l'altro conducente dalla presunzione – che mantiene un carattere residuale – della sua concorrente responsabilità di cui all'art. 2054, 2 comma, c.c. nonché dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno;
e comunque la certezza delle condotte di entrambi i conducenti non esime il giudice dalla ricostruzione effettiva del concreto apporto causale di ognuna nella determinazione dell'evento, rendendo non corretta
l'applicazione della presunzione, che deve mantenere un carattere residuale
e cioè limitato all'ipotesi della concreta impossibilità della determinazione dell'incidenza causale delle condotte di tutti i conducenti
pagina 4 di 9 (v. Cass., Sez. III, 13/5/2021, n. 12884; in precedenza, Cass., Sez. III,
7/6/2011, n. 12408)”.
Nel caso di specie, è emersa una violazione macroscopica del che CP_4 non ha arrestato il proprio veicolo in corrispondenza del segnale di “Stop” per dare la dovuta precedenza all'auto condotta dalla Tale CP_3 ricostruzione del sinistro è avvalorata anche dal verbale della polizia municipale effettuato in occasione dell'incidente, nel quale si legge chiaramente che era stata “appena superata la linea di arresto dello Stop ivi presente ed invasa la corsia di marcia sulla SS3 con direzione Terni-
Narni, veniva in collisione con il veicolo B che transitava in quel momento sulla SS3 con direzione di marcia Terni - Narni e che non poteva, nonostante avesse tentato di farlo, evitare l'impatto. L'urto avveniva tra la parte anteriore del veicolo B e la parte anteriore laterale sinistra del veicolo A il quale a causa dell'impatto roteava su sé stesso andando a finire la sua corsa sulla corsia Narni - Terni della SS3 e con la parte anteriore rivolta in direzione Terni.”
Di conseguenza, la descrizione della dinamica e dello stato dei luoghi al momento dell'incidente prova che la non poteva avvedersi della CP_3 presenza del veicolo del evitando l'impatto e che, in secondo CP_4 luogo, il non godesse della c.d. “precedenza di fatto” non avendo CP_4 impegnato l'incrocio con un anticipo tale da far scattare la suddetta precedenza, che sussiste solo se chi non ha la precedenza di diritto ha impegnato l'incrocio con anticipo tale da attraversarlo in sicurezza (sul tema, Cass. sez. III Civile, ordinanza n. 8138/2020).
Al contrario, la colpa della non è comprovata né dal rapporto di CP_3 polizia, né da eventuali testimoni. Nel caso di specie, quindi, essendo accertata l'ascrivibilità del sinistro stradale in via esclusiva a una sola delle due parti, e precisamente al conducente che ha omesso di rispettare il segnale di stop, la presunzione del concorso di colpa ex. art. 2054, comma 2, c.c., deve intendersi superata.
4.2 Il secondo motivo d'impugnazione, con il quale l'appellante lamenta l'errata interpretazione delle risultanze della CTU medica e dei documenti di causa e l'erroneo convincimento del giudice in merito alle cause dell'invalidità permanente riconosciuta alla , è infondato. CP_3
L'appellante, in particolare, censura la correlazione tra il sinistro e il danno alle protesi mammarie, evidenziando come la CTU non argomenterebbe adeguatamente sul punto e come il Tribunale non abbia preso in pagina 5 di 9 considerazione le osservazioni critiche formulate dall'appellante, anche attraverso il proprio medico di parte, dalle quali emergeva che il trauma toracico con dislocazione delle protesi mammarie non era stato rilevato nei due accessi in Pronto Soccorso successivi al sinistro;
inoltre, si evidenziava che, all'esito di una visita senologica ed eco mammaria avvenuta in data 08.07.2019, non vi era alcune riferimento al predetto trauma, bensì veniva descritta un'asimmetria delle mammelle “per esiti di mastoplastica additiva con protesi sovradimensionate rispetto all'anatomia della paziente”.
In merito alla censura in questione va però rilevato come la CTU avesse già adeguatamente argomentato sul punto, evidenziando come dall'analisi del CD della RM mammaria eseguita in data 05.07.2018, sei mesi dopo l'intervento di mastoplastica additiva e pessi per ptosi ed ipoplasia mammaria, fosse possibile “osservare due protesi mammarie correttamente posizionate, allineate e simmetriche”. Invece, a seguito dell'esame clinico obiettivo svolto successivamente al sinistro, veniva rilevata una “dismetria della mammella sinistra, dove si apprezzano ptosi del solco mammario ed irregolarità del bordo della protesi impiantata, che appare lievemente gonfio e di consistenza granulosa”, che il C.T.U. riteneva essere causata dalla violenza dello scontro tra le auto, che ha verosimilmente causato alla “trauma della regione toracica anteriore da parte delle CP_3 cinture di sicurezza che la costringevano, trauma verosimilmente consistito in una torsione del torace che si è estrinsecato su uno o su entrambe le regioni mammarie, provocando trazione e/o distrazione e/o strappamento e/o stiramento dei tessuti molli periprotesici e di una o di entrambe le protesi impiantante, con conseguente dislocazione di una o di entrambe le protesi”.
Ne consegue che il giudice di prime cure ha correttamente aderito alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, le quali risultano sorrette da un iter logico-scientifico coerente, fondato sull'esame comparativo della documentazione clinica antecedente e successiva al sinistro e non efficacemente scalfito dalle osservazioni del consulente di parte appellante.
Le doglianze svolte con il motivo in esame si risolvono, pertanto, in una mera critica valutativa delle risultanze peritali, inidonea a dimostrare vizi logici o scientifici della CTU e, come tale, insufficiente a pagina 6 di 9 giustificare una diversa ricostruzione del nesso causale tra il sinistro e i postumi permanenti lamentati dalla . CP_3
4.3 Il terzo motivo d'impugnazione, con il quale l'appellante lamenta l'errata valutazione del danno alla persona, la sua erronea quantificazione e l'errata applicazione delle tariffe milanesi, è infondato.
L'appellante, per quanto riguarda l'errata valutazione del danno alla persona, ha richiamato la parte della CTU in cui si afferma che “I postumi permanenti del trauma del polso destro con frattura del radio e del trauma del torace con dislocazione protesica sono pari all'8-9% della validità complessiva della ricorrente come danno biologico. Qualora la stessa si sottoponga ad intervento chirurgico riparativo della lesione mammaria e le protesi saranno riposizionata in posizione corretta e simmetrica, ne deriverà che non saranno più ravvisabili postumi permanenti del torace e delle regioni mammarie, e pertanto il grado complessivo di invalidità permanente dovrà essere ridotto del 3,5-4% e si attesterà sul 4,5-5%”, censurando che la valutazione dell'indennità permanente dovrebbe essere quella del 4,5-5% avendo lo stesso C.T.U. precisato che si arriverebbe a quella percentuale a seguito di un eventuale intervento chirurgico riparativo.
Rispetto a questo punto va però rilevato che, ad oggi, l'intervento chirurgico riparativo che avrebbe portato alla riduzione del grado complessivo di invalidità permanente non risulta essere stato fatto. Di conseguenza, il calcolo svolto dal C.T.U. di un'invalidità pari all'8-9%, accolto dal giudice di prime cure in una percentuale di invalidità permanente pari alla media dell'8,5% è corretto.
Continuando sull'erronea quantificazione del danno biologico, l'appellante censura l'aggiunta da parte del Tribunale di un 1,5% di invalidità permanente dovuta ad una preesistente menomazione al rachide cervicale. La doglianza è però infondata, avendo il C.T.U. espressamente affermato che
“…la ricorrente ha riportato nell'incidente in oggetto un trauma del polso destro con frattura del radio, un trauma indiretto cervicale in rachide già menomato da precedente analogo trauma del 2018 indennizzato con postumi, un riferito trauma facciale lieve ed un verosimile trauma toracico da trazione-torsione da parte delle cinture di sicurezza che ha provocato dislocazione di protesi mammarie già impiantate. Gli esisti del trauma cervicale recidivo sono di scarso-modesto risvolto clinico e come tali non valutabili in concreti termini percentuali. I postumi permanenti del trauma pagina 7 di 9 del polso destro con frattura del radio e del trauma del torace con dislocazione protesica sono pari all'8-9% della validità complessiva della ricorrente come danno biologico”.
Il C.T.U. ha quindi espressamente affermato come la stima dell'invalidità permanente dell'8-9% comprendesse esclusivamente il trauma al polso destro e il trauma toracico, con esclusione del pregresso danno al rachide cervicale e, sulla scorta di tale affermazione, il giudice di prime cure ha correttamente individuato il valore del danno differenziale in 8,5%, ottenuto per differenza tra il valore monetario per l'invalidità complessiva accertata, pari al 10%, comprensiva sia dei postumi causalmente riconducibili al sinistro oggetto di causa sia della menomazione preesistente, e quello preesistente al sinistro oggetto di causa, pari all'1,5%.
Deve pertanto concludersi che il Tribunale ha correttamente applicato il criterio del danno differenziale e ha tenuto conto della menomazione preesistente esclusivamente in termini sottrattivi, conformemente alle conclusioni peritali.
Infine, anche la censura che contesta l'errata applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, in luogo di quelle prevista dall'art. 138 del C.d.A., è infondata. Il giudice di prime cure ha accertato una menomazione complessiva pari al 10% e, su tale base, ha correttamente proceduto alla liquidazione del danno non patrimoniale facendo applicazione delle già menzionate tabelle.
La doglianza dell'appellante muove da un presupposto non condivisibile, ossia che il grado di invalidità permanente effettivamente riconducibile a sinistro fosse inferiore a tale soglia, presupposto che è stato già disatteso alla luce delle risultanze della consulenza tecnica e dalle considerazioni che precedono. Ne consegue che la liquidazione operata dal
Tribunale è conforme ai criteri normalmente seguiti in giurisprudenza e non presenta i vizi denunciati.
5. Conclusivamente, essendo infondati i motivi d'impugnazione, l'appello va rigettato e la sentenza di primo grado deve essere integralmente confermata.
6. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nei valori minimi dei parametri forensi di cui al D.M. 55/2014, come da ultimo aggiornato, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate. pagina 8 di 9
P.Q.M.
La Corte, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così decide:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna l'appellante al pagamento Controparte_1 delle spese del presente grado di giudizio in favore di CP_3
liquidate in € 2906,00 per compensi professionali, oltre
[...] rimborso forfettario al 15%, oltre IVA e CAP come per legge.
3. Dichiara che, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, sussistono i presupposti per l'obbligo al pagamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato a carico di
[...]
Controparte_1
Perugia, così deciso nella camera di consiglio del 18.12.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
LA de IO NE RI
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. NE RI Presidente
Dott. LA de IO Consigliere estensore
Dott. Ombretta Paini Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r. g. 613 / 2023 promossa da:
(P.IVA. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 procuratore ad negotia, dott. con il patrocinio dell'avv. Controparte_2
AN NI, elettivamente domiciliato presso lo studio del procuratore, in Terni (TR), Piazza San Pietro, 2.
APPELLANTE
Contro
con il patrocinio degli avv.ti Controparte_3 CodiceFiscale_1
AN NI e AL GR, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori, in Terni (TR), Via Carlo Goldoni, 12.
APPELLATA
Contro
, residente a [...]. Controparte_4
APPELLATO-CONTUMACE
Avente ad OGGETTO: “lesione personale”
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione in appello ritualmente notificato
[...] ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. Controparte_1
196/2023, emessa dal Tribunale di Terni, in composizione monocratica, in data 20.03.2023, pubblicata il 22.03.2023, nella causa iscritta al n. r. g.
946/2020, avente ad oggetto l'accertamento del diritto al risarcimento del danno patito da in conseguenza di sinistro stradale Controparte_3 occorso con in data 22.11.2018, e la conseguente Controparte_4 condanna al risarcimento del danno dello stesso, nonché di CP_1 pagina 1 di 9 quale assicuratore per la responsabilità civile Controparte_1 derivante dalla circolazione del veicolo condotto da Il Controparte_4
Tribunale di Terni, con la sentenza impugnata, ha così statuito: “- Accerta
l'integrale responsabilità di per il sinistro oggetto di Controparte_4 causa, condanna il predetto convenuto, in solido con
[...]
al pagamento in favore di delle Controparte_1 Controparte_3 seguenti somme: a) € 19.192,44, oltre interessi al saggio legale della data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
b) € 888,00, oltre interessi al saggio legale sulla somma progressivamente rivalutata, mediante applicazione degli indici annuali ISTAT, dalla data dei singoli esborsi sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, ed oltre ulteriori interessi al saggio legale sino al saldo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per le spese mediche documentate;
- Condanna CP_4
e la in solido, alla rifusione in
[...] Controparte_1 favore di delle spese processuali, che liquida in € Controparte_3
7.000,00 (di cui € 1.600,00 per la fase di studio, € 1.100,00 per la fase introduttiva, € 1.700,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, ed €
2.000,00 per la fase decisionale) oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta, nonché in € 1.220,00 per spese della consulenza tecnica di parte
e in € 845,43 per spese vive (C.U., marca da bollo e spese di notifica dell'atto di citazione e dell'ordinanza di ammissione dell'interrogatorio formale), con distrazione in favore del procuratore antistatario dell'attrice; - Pone le spese della c.t.u., nella misura già liquidata con decreto emesso in corso di causa, per metà a carico della
[...]
e per la restante metà a carico di . Controparte_1 Controparte_4
2. Parte appellante ha proposto appello mediante atto di citazione al quale si fa integrale rinvio, dolendosi dell'errata applicazione dell'art. 2054
c.c. e del mancato accoglimento dell'eccezione di concorso di colpa in ragione della velocità tenuta dalla e della precedenza di fatto di CP_3 cui godeva il dell'errata interpretazione delle risultanze della CP_4
C.T.U. medica e dei documenti di causa e del conseguente erroneo convincimento del giudice in merito alle cause dell'invalidità permanente riconosciuta all'appellata, dell'errata valutazione del danno alla persona e la sua erronea quantificazione, oltre che dell'errata applicazione delle tariffe milanesi. Inoltre, contestava l'imputazione delle spese della
C.T.U. a carico della sola parte soccombente affermando che queste devono pagina 2 di 9 essere poste a carico solidale di tutte le parti. Chiedeva, infine, in via istruttoria di disporre il rinnovo della C.T.U, stante la contraddittorietà di quella espletata in primo grado.
In data 15.04.2024 si è ritualmente costituita , mediante Controparte_3 comparsa di costituzione in appello, in questa sede integralmente richiamata, opponendosi alla richiesta di rinnovo della C.T.U. e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado e l'integrale rigetto dell'appello, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado.
3. Con ordinanza del 05.06.2024 il Giudice istruttore, ritenuta non necessaria la rinnovazione C.T.U. richiesta, ha fissato davanti a sé
l'udienza del 11.09.2025 destinata alla rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 352 c.p.c.
Con ordinanza del 07.08.2024 il Giudice istruttore ha revocato l'udienza già fissata per la remissione della causa in decisione e ha fissato l'udienza del 17.12.2025 destinata alla rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 352 c.p.c.
4. Pur consentendo di individuare i capi della sentenza impugnata, i motivi dell'impugnazione e le modifiche richieste, l'appello principale è infondato e pertanto deve essere interamente rigettato.
4.1 Il primo motivo d'impugnazione, con il quale l'appellante censura l'errata applicazione dell'art. 2054 c.c. e il mancato accoglimento dell'eccezione di concorso di colpa, in ragione della velocità tenuta dalla e della asserita precedenza di fatto di cui godeva il , è CP_3 CP_4 infondato.
È infatti condivisibile il ragionamento del giudice di prime cure nella parte in cui esclude il concorso di colpa della richiamando CP_3 innanzitutto la ratio dell'art. 2054, comma 2, c.c. relativamente alla presunzione della pari responsabilità tra i due conducenti, evidenziando come la già menzionata presunzione abbia carattere sussidiario, operando solo quando non sia possibile accertare con esattezza le cause e le modalità del sinistro e stabilire il grado di colpa dei due conducenti.
Tale principio è stato più volte confermato dalla giurisprudenza dalla
Suprema Corte che, anche di recente (Cass. Sez. III civ., sentenza del 30 maggio 2023 n. 15152), ha affermato come “La presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, 2 comma, c.c. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentono pagina 3 di 9 di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro”. Nella pronuncia in questione la Suprema Corte ha richiamato anche propri arresti precedenti, ribadendo che “La norma non può trovare applicazione quando vi sia stato un accertamento in concreto delle rispettive responsabilità per il quale risulti che l'incidente si è verificato per esclusiva colpa di uno dei conducenti e, per contro, che nessuna colpa è ravvisabile nel comportamento dell'altro” (Cass.
29883/2008).
Ancora, la III Sezione ricorda che “in tema di scontro tra veicoli,
l'accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti, di norma, non comporta di per sé il superamento della presunzione di colpa concorrente dell'altro, all'uopo occorrendo che quest'ultimo fornisca la prova liberatoria, con la dimostrazione di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza (cfr. Cass. n. 15434/04); tuttavia, una volta che, valutando le condotte di guida di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro, sia stato possibile ricostruire la dinamica del sinistro ed accertare la misura delle rispettive responsabilità, non vi è più spazio per la presunzione di concorso di colpa dell'art. 2054 c.c., comma 2, che ha carattere sussidiario ed è logicamente
e giuridicamente incompatibile con una qualsiasi concreta ricostruzione delle modalità del sinistro – da parte del giudice – e con l'attribuzione,
a ciascuno dei conducenti, di uno specifico contributo causale (cfr. Cass.
n. 456/05)” (così Cass., Sez. III, sent. del 5 dicembre 2011, n. 26004).
In particolare, la Corte ricorda che “la certezza della colpa nella condotta, purché potenzialmente idonea a determinare l'evento, di uno dei conducenti nella causazione di uno scontro tra veicoli libera l'altro conducente dalla presunzione – che mantiene un carattere residuale – della sua concorrente responsabilità di cui all'art. 2054, 2 comma, c.c. nonché dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno;
e comunque la certezza delle condotte di entrambi i conducenti non esime il giudice dalla ricostruzione effettiva del concreto apporto causale di ognuna nella determinazione dell'evento, rendendo non corretta
l'applicazione della presunzione, che deve mantenere un carattere residuale
e cioè limitato all'ipotesi della concreta impossibilità della determinazione dell'incidenza causale delle condotte di tutti i conducenti
pagina 4 di 9 (v. Cass., Sez. III, 13/5/2021, n. 12884; in precedenza, Cass., Sez. III,
7/6/2011, n. 12408)”.
Nel caso di specie, è emersa una violazione macroscopica del che CP_4 non ha arrestato il proprio veicolo in corrispondenza del segnale di “Stop” per dare la dovuta precedenza all'auto condotta dalla Tale CP_3 ricostruzione del sinistro è avvalorata anche dal verbale della polizia municipale effettuato in occasione dell'incidente, nel quale si legge chiaramente che era stata “appena superata la linea di arresto dello Stop ivi presente ed invasa la corsia di marcia sulla SS3 con direzione Terni-
Narni, veniva in collisione con il veicolo B che transitava in quel momento sulla SS3 con direzione di marcia Terni - Narni e che non poteva, nonostante avesse tentato di farlo, evitare l'impatto. L'urto avveniva tra la parte anteriore del veicolo B e la parte anteriore laterale sinistra del veicolo A il quale a causa dell'impatto roteava su sé stesso andando a finire la sua corsa sulla corsia Narni - Terni della SS3 e con la parte anteriore rivolta in direzione Terni.”
Di conseguenza, la descrizione della dinamica e dello stato dei luoghi al momento dell'incidente prova che la non poteva avvedersi della CP_3 presenza del veicolo del evitando l'impatto e che, in secondo CP_4 luogo, il non godesse della c.d. “precedenza di fatto” non avendo CP_4 impegnato l'incrocio con un anticipo tale da far scattare la suddetta precedenza, che sussiste solo se chi non ha la precedenza di diritto ha impegnato l'incrocio con anticipo tale da attraversarlo in sicurezza (sul tema, Cass. sez. III Civile, ordinanza n. 8138/2020).
Al contrario, la colpa della non è comprovata né dal rapporto di CP_3 polizia, né da eventuali testimoni. Nel caso di specie, quindi, essendo accertata l'ascrivibilità del sinistro stradale in via esclusiva a una sola delle due parti, e precisamente al conducente che ha omesso di rispettare il segnale di stop, la presunzione del concorso di colpa ex. art. 2054, comma 2, c.c., deve intendersi superata.
4.2 Il secondo motivo d'impugnazione, con il quale l'appellante lamenta l'errata interpretazione delle risultanze della CTU medica e dei documenti di causa e l'erroneo convincimento del giudice in merito alle cause dell'invalidità permanente riconosciuta alla , è infondato. CP_3
L'appellante, in particolare, censura la correlazione tra il sinistro e il danno alle protesi mammarie, evidenziando come la CTU non argomenterebbe adeguatamente sul punto e come il Tribunale non abbia preso in pagina 5 di 9 considerazione le osservazioni critiche formulate dall'appellante, anche attraverso il proprio medico di parte, dalle quali emergeva che il trauma toracico con dislocazione delle protesi mammarie non era stato rilevato nei due accessi in Pronto Soccorso successivi al sinistro;
inoltre, si evidenziava che, all'esito di una visita senologica ed eco mammaria avvenuta in data 08.07.2019, non vi era alcune riferimento al predetto trauma, bensì veniva descritta un'asimmetria delle mammelle “per esiti di mastoplastica additiva con protesi sovradimensionate rispetto all'anatomia della paziente”.
In merito alla censura in questione va però rilevato come la CTU avesse già adeguatamente argomentato sul punto, evidenziando come dall'analisi del CD della RM mammaria eseguita in data 05.07.2018, sei mesi dopo l'intervento di mastoplastica additiva e pessi per ptosi ed ipoplasia mammaria, fosse possibile “osservare due protesi mammarie correttamente posizionate, allineate e simmetriche”. Invece, a seguito dell'esame clinico obiettivo svolto successivamente al sinistro, veniva rilevata una “dismetria della mammella sinistra, dove si apprezzano ptosi del solco mammario ed irregolarità del bordo della protesi impiantata, che appare lievemente gonfio e di consistenza granulosa”, che il C.T.U. riteneva essere causata dalla violenza dello scontro tra le auto, che ha verosimilmente causato alla “trauma della regione toracica anteriore da parte delle CP_3 cinture di sicurezza che la costringevano, trauma verosimilmente consistito in una torsione del torace che si è estrinsecato su uno o su entrambe le regioni mammarie, provocando trazione e/o distrazione e/o strappamento e/o stiramento dei tessuti molli periprotesici e di una o di entrambe le protesi impiantante, con conseguente dislocazione di una o di entrambe le protesi”.
Ne consegue che il giudice di prime cure ha correttamente aderito alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, le quali risultano sorrette da un iter logico-scientifico coerente, fondato sull'esame comparativo della documentazione clinica antecedente e successiva al sinistro e non efficacemente scalfito dalle osservazioni del consulente di parte appellante.
Le doglianze svolte con il motivo in esame si risolvono, pertanto, in una mera critica valutativa delle risultanze peritali, inidonea a dimostrare vizi logici o scientifici della CTU e, come tale, insufficiente a pagina 6 di 9 giustificare una diversa ricostruzione del nesso causale tra il sinistro e i postumi permanenti lamentati dalla . CP_3
4.3 Il terzo motivo d'impugnazione, con il quale l'appellante lamenta l'errata valutazione del danno alla persona, la sua erronea quantificazione e l'errata applicazione delle tariffe milanesi, è infondato.
L'appellante, per quanto riguarda l'errata valutazione del danno alla persona, ha richiamato la parte della CTU in cui si afferma che “I postumi permanenti del trauma del polso destro con frattura del radio e del trauma del torace con dislocazione protesica sono pari all'8-9% della validità complessiva della ricorrente come danno biologico. Qualora la stessa si sottoponga ad intervento chirurgico riparativo della lesione mammaria e le protesi saranno riposizionata in posizione corretta e simmetrica, ne deriverà che non saranno più ravvisabili postumi permanenti del torace e delle regioni mammarie, e pertanto il grado complessivo di invalidità permanente dovrà essere ridotto del 3,5-4% e si attesterà sul 4,5-5%”, censurando che la valutazione dell'indennità permanente dovrebbe essere quella del 4,5-5% avendo lo stesso C.T.U. precisato che si arriverebbe a quella percentuale a seguito di un eventuale intervento chirurgico riparativo.
Rispetto a questo punto va però rilevato che, ad oggi, l'intervento chirurgico riparativo che avrebbe portato alla riduzione del grado complessivo di invalidità permanente non risulta essere stato fatto. Di conseguenza, il calcolo svolto dal C.T.U. di un'invalidità pari all'8-9%, accolto dal giudice di prime cure in una percentuale di invalidità permanente pari alla media dell'8,5% è corretto.
Continuando sull'erronea quantificazione del danno biologico, l'appellante censura l'aggiunta da parte del Tribunale di un 1,5% di invalidità permanente dovuta ad una preesistente menomazione al rachide cervicale. La doglianza è però infondata, avendo il C.T.U. espressamente affermato che
“…la ricorrente ha riportato nell'incidente in oggetto un trauma del polso destro con frattura del radio, un trauma indiretto cervicale in rachide già menomato da precedente analogo trauma del 2018 indennizzato con postumi, un riferito trauma facciale lieve ed un verosimile trauma toracico da trazione-torsione da parte delle cinture di sicurezza che ha provocato dislocazione di protesi mammarie già impiantate. Gli esisti del trauma cervicale recidivo sono di scarso-modesto risvolto clinico e come tali non valutabili in concreti termini percentuali. I postumi permanenti del trauma pagina 7 di 9 del polso destro con frattura del radio e del trauma del torace con dislocazione protesica sono pari all'8-9% della validità complessiva della ricorrente come danno biologico”.
Il C.T.U. ha quindi espressamente affermato come la stima dell'invalidità permanente dell'8-9% comprendesse esclusivamente il trauma al polso destro e il trauma toracico, con esclusione del pregresso danno al rachide cervicale e, sulla scorta di tale affermazione, il giudice di prime cure ha correttamente individuato il valore del danno differenziale in 8,5%, ottenuto per differenza tra il valore monetario per l'invalidità complessiva accertata, pari al 10%, comprensiva sia dei postumi causalmente riconducibili al sinistro oggetto di causa sia della menomazione preesistente, e quello preesistente al sinistro oggetto di causa, pari all'1,5%.
Deve pertanto concludersi che il Tribunale ha correttamente applicato il criterio del danno differenziale e ha tenuto conto della menomazione preesistente esclusivamente in termini sottrattivi, conformemente alle conclusioni peritali.
Infine, anche la censura che contesta l'errata applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, in luogo di quelle prevista dall'art. 138 del C.d.A., è infondata. Il giudice di prime cure ha accertato una menomazione complessiva pari al 10% e, su tale base, ha correttamente proceduto alla liquidazione del danno non patrimoniale facendo applicazione delle già menzionate tabelle.
La doglianza dell'appellante muove da un presupposto non condivisibile, ossia che il grado di invalidità permanente effettivamente riconducibile a sinistro fosse inferiore a tale soglia, presupposto che è stato già disatteso alla luce delle risultanze della consulenza tecnica e dalle considerazioni che precedono. Ne consegue che la liquidazione operata dal
Tribunale è conforme ai criteri normalmente seguiti in giurisprudenza e non presenta i vizi denunciati.
5. Conclusivamente, essendo infondati i motivi d'impugnazione, l'appello va rigettato e la sentenza di primo grado deve essere integralmente confermata.
6. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nei valori minimi dei parametri forensi di cui al D.M. 55/2014, come da ultimo aggiornato, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate. pagina 8 di 9
P.Q.M.
La Corte, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così decide:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna l'appellante al pagamento Controparte_1 delle spese del presente grado di giudizio in favore di CP_3
liquidate in € 2906,00 per compensi professionali, oltre
[...] rimborso forfettario al 15%, oltre IVA e CAP come per legge.
3. Dichiara che, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, sussistono i presupposti per l'obbligo al pagamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato a carico di
[...]
Controparte_1
Perugia, così deciso nella camera di consiglio del 18.12.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
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