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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 13/02/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 449 nel ruolo generale dell'anno 2024 promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Tommaso Cantarano. Parte_1
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1
Laura Loreni.
, in persona del legale rappresentante pro tempore CP_2 convenuto contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni che non sono affrontate e decise. Il principio – che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost. – consente di prescindere dall'osservanza dell'ordine logico delle questioni da esaminare di cui all'art. 276 c.p.c. così da decidere la causa nel modo più semplice e rapido ove si prospetti una questione assorbente, quantunque logicamente subordinata, senza che sia necessario passare previamente in rassegna tutte le altre, anche se di carattere preliminare (v. Cass. n. 27953/2018; Cass. n. 2909/2017; Cass. 2853/2017;
1 Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002, Cass. sez. un. 9936/14; Cass. Sez. Un. N. 26242.3/2014).
2. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda attorea avente ad oggetto in via principale e nel merito l'accertamento negativo del debito riportato nei seguenti avvisi di addebito:
- n. 357 2023 00027721 59 000, notificato in data 28.12.2023 ed avente ad oggetto contributi dovuti a titolo di Gestione Commercianti, per il periodo dal 01/217 al 12/2017 per un importo di € 2.995,71
- n. 357 2023 00019834 77 000, notificato in data 04.01.2024 ed avente ad oggetto contributi dovuti a titolo di Gestione Commercianti, per il periodo dal 01/2017 al 12/2022, per un importo di € 25.396,45.
3. Ha eccepito il ricorrente, oltre che una serie di tardivi vizi formali degli avvisi di addebito impugnati, la decadenza dell'Istituto dall'iscrizione a ruolo, la prescrizione parziale dei crediti rivendicati e, in particolare, ha rilevato che il Tribunale di Latina, con sentenza n. 833/2021, ha proceduto ad annullare altri avvisi di addebito per insussistenza dei requisiti legittimanti l'iscrizione alla Gestione commercianti dell'opponente.
CP_
4. Nel costituirsi in giudizio l' ha rappresentato che in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Latina n. 833/2021 del 24.06.2021 ha provveduto ad adottare il provvedimento di annullamento dell'iscrizione del ricorrente alla Gestione Commercianti con conseguente sgravio della imposizione contributiva portata dagli avvisi di addebito impugnati in questa sede.
5. Dopo un rinvio concesso d'ufficio, a seguito delle osservazioni effettuate dalla difesa attorea con riferimento alle deduzioni dell'Istituto nella memoria di costituzione, si rileva CP_ che all'odierna udienza l' ha provveduto ad allegare Disposizione n° 400000-24- 0314 del 06/12/2024 avente ad oggetto “Provvedimento di annullamento in Autotutela del provvedimento, notificato in data 04/04/2014, in materia di "Contributi - ISCRIZIONE D'UFFICIO DA OPERAZIONE Poseidone Provvedimento di iscrizione di ufficio Poseidone del 25.03.2014” con cui ha annullato in autotutela il provvedimento di iscrizione d'ufficio del ricorrente alla Gestione Commercianti e contestuale comunicazione al ricorrente;
ha allegato altresì il provvedimento di annullamento delle pretese debitorie a carico del ricorrente per gli anni di competenza dal 2009 al 2023
(pertanto arco temporale in cui sono ricompresi gli anni contributivi richiesti con gli avvisi di addebito impugnati in questa sede). CP_ Invero si evince dal prospetto contenuto nel provvedimento di sgravio allegato dall' che per l'anno 2017 sono stati annullati gli importi richiesti a titolo di contributi I.V.S. a percentuale sul reddito eccedenti il minimale (codice tributo 8102), nonché gli importi richiesti a titolo di somme aggiuntive omesso versamento su contributi i.v.s. a percentuale
2 (codice tributo 8103), corrispondenti alla pretesa creditoria richiesta con l'avviso di addebito n. 35720230002772159000 e per gli anni dal 2017 al 2022 sono stati annullati gli importi richiesti a titolo di contributi I.V.S fissi/percentuale sul minimale (codice tributo 8094) e somme aggiuntive omesso versamento contributi I.V.S. fissi o entro minimale (codice tributo 8095) corrispondenti alla pretesa creditoria richiesta con l'avviso di addebito n. 35720230001983477000.
CP_
6. Alle luce della produzione documentale dell' allegata alle note per l'odierna udienza, rispetto alla quale la parte ricorrente nulla ha osservato, avendo depositato le note di trattazione scritta in data antecedente, può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, in quanto l'annullamento del provvedimento di iscrizione d'ufficio nella gestione commercianti del ricorrente e conseguente sgravio delle pretese creditorie nei suoi confronti avanzate dall' , possono far ritenere integralmente CP_3 soddisfatta la pretesa avanzata in ricorso, determinando il venir meno dell'interesse del ricorrente a una pronuncia sul merito della controversia.
7. Definito in tal modo il contenuto della decisione occorre provvedere sulle spese di lite, le quali devono essere valutate sul presupposto della soccombenza virtuale (cfr. Cass. 10553/2009; Cass. 19160/07). CP_ Sul punto deve osservarsi come l' solo nelle more del precedente giudizio ha proceduto alla cancellazione retroattiva della posizione del ricorrente nella Gestione commercianti (con provvedimento in autotutela del 06.12.2024), nonostante l'intervenuta pronuncia giudiziale del 24.06.2021 con sentenza n. 833/2021, tanto da aver proceduto alla emissione di due ulteriori avvisi di addebito, oggetto dell'odierna impugnazione, a titolo sempre di contributi dovuti a titolo di Gestione Commercianti. Le spese di lite, pertanto, devono essere poste a carico dell' e si liquidano nella CP_1 misura indicata in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal DM 147 del 2022, in relazione al valore della causa (scaglione da € 26.001
– € 52.000) dell'attività processuale svolta (limitata alla fase di studio e introduttiva in cui si è di fatto espletata l'attività difensiva).
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_1
nei confronti di (R.G. 449/2024), ogni contraria
[...] Controparte_4 domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 1.453,00 oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, oltre € 259,00 a titolo di rimborso CU, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Latina,13/02/2025 Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Valentina Avarello
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IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 449 nel ruolo generale dell'anno 2024 promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Tommaso Cantarano. Parte_1
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1
Laura Loreni.
, in persona del legale rappresentante pro tempore CP_2 convenuto contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni che non sono affrontate e decise. Il principio – che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost. – consente di prescindere dall'osservanza dell'ordine logico delle questioni da esaminare di cui all'art. 276 c.p.c. così da decidere la causa nel modo più semplice e rapido ove si prospetti una questione assorbente, quantunque logicamente subordinata, senza che sia necessario passare previamente in rassegna tutte le altre, anche se di carattere preliminare (v. Cass. n. 27953/2018; Cass. n. 2909/2017; Cass. 2853/2017;
1 Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002, Cass. sez. un. 9936/14; Cass. Sez. Un. N. 26242.3/2014).
2. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda attorea avente ad oggetto in via principale e nel merito l'accertamento negativo del debito riportato nei seguenti avvisi di addebito:
- n. 357 2023 00027721 59 000, notificato in data 28.12.2023 ed avente ad oggetto contributi dovuti a titolo di Gestione Commercianti, per il periodo dal 01/217 al 12/2017 per un importo di € 2.995,71
- n. 357 2023 00019834 77 000, notificato in data 04.01.2024 ed avente ad oggetto contributi dovuti a titolo di Gestione Commercianti, per il periodo dal 01/2017 al 12/2022, per un importo di € 25.396,45.
3. Ha eccepito il ricorrente, oltre che una serie di tardivi vizi formali degli avvisi di addebito impugnati, la decadenza dell'Istituto dall'iscrizione a ruolo, la prescrizione parziale dei crediti rivendicati e, in particolare, ha rilevato che il Tribunale di Latina, con sentenza n. 833/2021, ha proceduto ad annullare altri avvisi di addebito per insussistenza dei requisiti legittimanti l'iscrizione alla Gestione commercianti dell'opponente.
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4. Nel costituirsi in giudizio l' ha rappresentato che in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Latina n. 833/2021 del 24.06.2021 ha provveduto ad adottare il provvedimento di annullamento dell'iscrizione del ricorrente alla Gestione Commercianti con conseguente sgravio della imposizione contributiva portata dagli avvisi di addebito impugnati in questa sede.
5. Dopo un rinvio concesso d'ufficio, a seguito delle osservazioni effettuate dalla difesa attorea con riferimento alle deduzioni dell'Istituto nella memoria di costituzione, si rileva CP_ che all'odierna udienza l' ha provveduto ad allegare Disposizione n° 400000-24- 0314 del 06/12/2024 avente ad oggetto “Provvedimento di annullamento in Autotutela del provvedimento, notificato in data 04/04/2014, in materia di "Contributi - ISCRIZIONE D'UFFICIO DA OPERAZIONE Poseidone Provvedimento di iscrizione di ufficio Poseidone del 25.03.2014” con cui ha annullato in autotutela il provvedimento di iscrizione d'ufficio del ricorrente alla Gestione Commercianti e contestuale comunicazione al ricorrente;
ha allegato altresì il provvedimento di annullamento delle pretese debitorie a carico del ricorrente per gli anni di competenza dal 2009 al 2023
(pertanto arco temporale in cui sono ricompresi gli anni contributivi richiesti con gli avvisi di addebito impugnati in questa sede). CP_ Invero si evince dal prospetto contenuto nel provvedimento di sgravio allegato dall' che per l'anno 2017 sono stati annullati gli importi richiesti a titolo di contributi I.V.S. a percentuale sul reddito eccedenti il minimale (codice tributo 8102), nonché gli importi richiesti a titolo di somme aggiuntive omesso versamento su contributi i.v.s. a percentuale
2 (codice tributo 8103), corrispondenti alla pretesa creditoria richiesta con l'avviso di addebito n. 35720230002772159000 e per gli anni dal 2017 al 2022 sono stati annullati gli importi richiesti a titolo di contributi I.V.S fissi/percentuale sul minimale (codice tributo 8094) e somme aggiuntive omesso versamento contributi I.V.S. fissi o entro minimale (codice tributo 8095) corrispondenti alla pretesa creditoria richiesta con l'avviso di addebito n. 35720230001983477000.
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6. Alle luce della produzione documentale dell' allegata alle note per l'odierna udienza, rispetto alla quale la parte ricorrente nulla ha osservato, avendo depositato le note di trattazione scritta in data antecedente, può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, in quanto l'annullamento del provvedimento di iscrizione d'ufficio nella gestione commercianti del ricorrente e conseguente sgravio delle pretese creditorie nei suoi confronti avanzate dall' , possono far ritenere integralmente CP_3 soddisfatta la pretesa avanzata in ricorso, determinando il venir meno dell'interesse del ricorrente a una pronuncia sul merito della controversia.
7. Definito in tal modo il contenuto della decisione occorre provvedere sulle spese di lite, le quali devono essere valutate sul presupposto della soccombenza virtuale (cfr. Cass. 10553/2009; Cass. 19160/07). CP_ Sul punto deve osservarsi come l' solo nelle more del precedente giudizio ha proceduto alla cancellazione retroattiva della posizione del ricorrente nella Gestione commercianti (con provvedimento in autotutela del 06.12.2024), nonostante l'intervenuta pronuncia giudiziale del 24.06.2021 con sentenza n. 833/2021, tanto da aver proceduto alla emissione di due ulteriori avvisi di addebito, oggetto dell'odierna impugnazione, a titolo sempre di contributi dovuti a titolo di Gestione Commercianti. Le spese di lite, pertanto, devono essere poste a carico dell' e si liquidano nella CP_1 misura indicata in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal DM 147 del 2022, in relazione al valore della causa (scaglione da € 26.001
– € 52.000) dell'attività processuale svolta (limitata alla fase di studio e introduttiva in cui si è di fatto espletata l'attività difensiva).
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_1
nei confronti di (R.G. 449/2024), ogni contraria
[...] Controparte_4 domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 1.453,00 oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, oltre € 259,00 a titolo di rimborso CU, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Latina,13/02/2025 Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Valentina Avarello
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