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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/07/2025, n. 2826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2826 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza
composta dai magistrati:
1. dr. Rosa Bernardina Cristofano Presidente rel.
2.dr . Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr. Laura Laureti Consigliere
A seguito di trattazione scritta , riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'esito della riserva di cui all'udienza 14 luglio 2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 366/2024 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
nata il [...] a [...] Parte_1
(C.F.: ) e residente in [...]
Matteotti n.28, rappresentata e difesa in virtù di procura in calce al ricorso di primo grado recante r.g. n° 1299/2023, dall'Avv. Pasquale Guastafierro (C.F.
[...]
e P. IVA ), ed elettivamente domiciliato presso lo C.F._2 P.IVA_1 scrivente studio legale sito in Boscoreale (NA) alla Piazza Pace n.20, posta elettronica certificativa: Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del suo Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati Cristina Grappone, Erminio Capasso e Gianluca Tellone, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura generale alle liti Notaio del Persona_1
22.03.2024 Repertorio n.37875 Raccolta n.7313, con domicilio eletto presso l'Ufficio Legale della Sede Provinciale di Napoli, in Napoli alla via Alcide De Gasperi n. 55 che si dichiarano disponibili a ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio ai seguenti Indirizzi PEC: t- avv. . Email_2 Email_3 Email_4 CP_2 gov. it.
- Appellato
OGGETTO : Appello parziale avverso la sentenza N. 1894/2023 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata sez. lavoro e previdenza - a definizione del giudizio iscritto al R.G. n. 1299/2023, resa pubblica il 20.12.2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 442 cpc depositato in data 02.03.2023 , adiva il Parte_1
Tribunale di Torre Annunziata, sezione lavoro e previdenza, per far ordinare all' l'aggiornamento, in suo favore ,delle settimane contributive relativamente CP_2 agli anni 1974 per n. 26 sett. contr., al 1975 per n.52 sett. contr. e al 1983 per n.52 sett. contr., o nel diverso numero ritenuto di giustizia, e per l'effetto, accertare e dichiarare il proprio diritto al riconoscimento della pensione di vecchiaia a decorrere dal 01/05/2020 o da quella diversa ritenuta equa con conseguente condanna dell' al pagamento di detta pensione di vecchiaia CP_2 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, sui singoli ratei;
vinte le spese. .
Si costituiva l' con rituale memoria difensiva, affermando di aver provveduto CP_2
a liquidare la pensione di vecchiaia con decorrenza dal 01.05.2020 e chiedeva dichiararsi cessata materia del contendere. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale adito dichiarava cessata la materia del contendere con compensazione delle spese.
Con atto depositato presso l'intestata Corte in data 20.2.2024 l' appellante ha impugnato la sentenza di prime cure lamentandone l'erroneità in punto di regolamentazione delle spese di lite ,per violazione degli artt. 91 e 92 cpc , essendo del tutto insussistenti quelle particolari ragioni (soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti ovvero le ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza) che potessero giustificare la disposta compensazione delle spese nonché per violazione del principio della soccombenza virtuale. Ha concluso chiedendo ,in accoglimento dell'appello , di condannare l'appellato al pagamento delle spese e competenze relative al giudizio di primo grado, CP_2 secondo i valori medi dei parametri di legge (ex D.M. n. 55/2014 - modificato, prima, dal D.M. 37/2018 e, di poi, dal D.M. n. 147/2022), oltre I.V.A. C.P.A. e spese generali, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario nonché condannare l'appellato, al pagamento integrale delle spese e competenze del presente giudizio di appello, con attribuzione. L' si è costituito resistendo e chiedendo il rigetto del gravame, siccome CP_2 inammissibile ed infondato.. Disposta la trattazione scritta ed acquisite le note di parte, all'odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
Si controverte nel presente grado del solo governo delle spese.
In diritto occorre fare riferimento alla formulazione dell'art. 92, co. II, c.p.c. applicabile ratione temporis a partire dal 10.12.2014 ( e ciò in virtù dell'art. 13, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 162 del 2014, norma che, per espressa previsione dell'art. 13, comma 2, del decreto-legge citato, si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della relativa legge di conversione, avvenuta l'11 novembre 2014) secondo la quale la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio , in deroga al principio cardine della soccombenza, è possibile solo in caso di reciproca soccombenza o assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. Con riguardo alle altre ipotesi in cui è consentita la compensazione, rileva il collegio che la Corte Costituzionale con sent. n. 77 del 7 marzo 2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dal citato art. 13, comma 1, del decreto- legge 12 settembre 2014, n. 132 nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. Nella parte motiva il giudice delle leggi ha affermato che contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) aver il legislatore del 2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata. La rigidità di tale tassatività ridonda anche in violazione del canone del giusto processo (art. 111, primo comma, Cost.) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24, primo comma, Cost.) perché la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti.…Va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. L'obbligo di motivazione della decisione di compensare le spese di lite, vuoi nelle due ipotesi nominate, vuoi ove ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, discende dalla generale prescrizione dell'art. 111, sesto comma, Cost., che vuole che tutti i provvedimenti giurisdizionali siano motivati….”. Dunque “Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (v. C. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4696 del 18/02/2019 - Rv. 652795 – 01). All'evidenza nella fattispecie in esame non sussiste reciproca soccombenza, ma soccombenza totale( sia pure virtuale ) risultando pacifica la fondatezza del buon diritto dell'originaria parte ricorrente. Neppure può ritenersi l'assoluta novità della questione trattandosi di una mera azione di pagamento di prestazione previdenziale e non presentando la questione della spettanza elementi di novità a livello giurisprudenziale. Inoltre non è avvenuto alcun mutamento della giurisprudenza in merito alle questioni dirimenti affrontate nel giudizio di primo grado, trattandosi di prestazione ormai di datata introduzione normativa ed essendo la giurisprudenza sia di legittimità che di merito ormai assolutamente consolidata e unanime in materia Non sussiste infine alcuna ipotesi né di sopravvenienza relative a questioni dirimenti, né di assoluta incertezza della lite. E' evidente che a nessuna delle ipotesi individuate nel nuovo testo dell'art. 92 c.p.c. cit. e dalla Corte Cost. n. 77/2018 è riconducile la fattispecie in esame. La valutazione effettuata dal primo giudice è quindi del tutto erronea e non appare conforme ai principi di diritto sopra richiamati .
Ma la valutazione espressa dal Tribunale è errata anche sotto altro profilo giuridico. Nell'impugnata sentenza si fa riferimento al comportamento della parte ricorrente che “ha chiesto l'accredito della contribuzione per l'anno 1974, che ha consentito il raggiungimento del requisito contributivo utile ai fini della prestazione richiesta, solo in data 8.2.2023 (cfr. produzione di parte ricorrente) depositando il ricorso in data 2.3.2023, senza attendere lo spatium deliberandi dell' . CP_2
La motivazione è del tutto viziata .
Risulta per tabulas che l'odierna appellante ha più volte chiesto all' di CP_2 provvedere all' aggiornamento del conto assicurativo, ma senza esito. Ed invero la già nel lontano 10.04.2009 chiedeva all' Ente la sistemazione del conto Pt_1 assicurativo come si rileva dalla produzione di parte di I grado (cfr doc. n.2). Di poi in data 22.10.2021 l'attuale appellante inviava formale richiesta dell'aggiornamento delle settimane contributive mancanti. Ed in data 23.02.2022 tale richiesta veniva reiterata con formale diffida, ed altresì in data 11.04.2022 veniva richiesta con ricorso amministrativo, ma senza ottenere alcun riscontro. In seguito in data 14.04.2022 unitamente alla domanda di pensione di vecchiaia la appellante chiedeva nuovamente l'accredito dei contributi mancanti, ed in data 19.05.2022 ,veniva presentato formale ricorso amministrativo contenente tra l'altro anche la richiesta dell'aggiornamento dei contributi mancanti, anche quest' ultima rimasta inevasa. Ed in data 8.02.2023 veniva presentata richiesta dell'aggiornamento dei contributi per l'anno 1974. La richiesta dell'aggiornamento dell'estratto contributivo da parte della ricorrente
, dunque, è scaturita da un comportamento omissivo reiterato negli anni dall' Ente, il quale non ha mai evaso le molteplici richieste dalla di accredito Pt_1 dei contributi mancanti, costringendo la stessa a dovere agire giudizialmente per vedersi riconosciuto il proprio diritto. A ciò deve aggiungersi che l' ha elaborato il modello TE08 solo in data CP_1
27.10.2023 dunque di gran lunga dopo la notifica del ricorso di I grado avvenuta in data 09.05.2023 e tra l'altro solo in prossimità dell'udienza fissata per il giorno 14.11.2023 . E' evidente ,quindi, alla luce di quanto esposto che l' ha avuto un ampio CP_2 spatium deliberandi, durante il quale avrebbe potuto assolvere al proprio compito di provvedere all' accredito dei contributi mancanti nonché alla liquidazione della pensione di vecchiaia in favore della assicurata. Di converso è pacifico ed incontestato che l' odierna appellante abbia provveduto a tutte le incombenze previste dalla citata norma per ottenere il pagamento della prestazione – mentre l'istituto ha adempiuto al proprio obbligo soltanto dopo aver costretto la parte ricorrente a promuovere il presente giudizio ed in conseguenza dello stesso. Ciò denota, da un lato , che la parte per far valere il proprio diritto si è dovuta comunque rivolgere ad un legale accollandosi i relativi costi, dall'altra parte, il pagamento è intervenuto allorquando la maggior parte dell'attività del procuratore della ricorrente era già stata svolta. Ne consegue l'inadeguatezza della motivazione della decisione gravata. Pertanto le spese di primo grado sono da porsi a carico dell Controparte_3 per intero.
Con riguardo alla quantificazione, nella specie il valore della causa è riconducibile allo scaglione individuato tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 , tenuto conto che la liquidazione della pensione è avvenuta per euro 23.646,95 (come da comunicazione in atti v. prod. parte app.nte).
Ebbene i parametri minimi per le cause previdenziali (ex D.M. n. 55/2014 come modificato da ultimo dal D.M. n. 147/2022), stabiliti per tale scaglione, -- - operate le dovute riduzioni al massimo —sono : fase di studio = euro 465,00, fase introduttiva= euro 389,00 ; fase trattazione euro = 832,00 e fase decisionale = euro 1.011,00 . Operando le dovute sommatorie per le fasi riconosciute si giunge , pertanto , ad una quantificazione pari ad euro 2.697,00. Per le suesposte considerazioni si impone quindi l'accoglimento del relativo motivo di doglianza e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, le spese legali relative al giudizio di I^ grado vanno liquidate nella misura di euro 2.697,00 .
Di conseguenza l' va condannato al pagamento di detto importo oltre CP_2 rimborso forfettario spese generali , IVA e CPA come per legge con attribuzione In ordine alle spese del grado ( il cui valore è appunto limitato alla sola differenza tra le spese liquidate e quelle spettanti), le stesse cedono a carico dell' soccombente nella misura in dispositivo liquidata , secondo le tabelle CP_2 ratione temporis vigenti.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- - accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che nel resto conferma, liquida le spese legali relative al giudizio di I^ grado in complessivi € 2.697,00 ;
-condanna l' al pagamento di detta somma oltre rimborso spese generali CP_2
,IVA e CPA nella misura di legge con attribuzione;
- condanna, altresì, l' al pagamento delle spese del secondo grado che CP_2 liquida in complessivi euro 960,00 oltre rimborso spese generali ,IVA e CPA nella misura di legge, con attribuzione.
Così deciso in Napoli, lì 14.7.2025
Il Presidente est. rel.
Dr.ssa Rosa B. Cristofano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.
composta dai magistrati:
1. dr. Rosa Bernardina Cristofano Presidente rel.
2.dr . Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr. Laura Laureti Consigliere
A seguito di trattazione scritta , riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'esito della riserva di cui all'udienza 14 luglio 2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 366/2024 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
nata il [...] a [...] Parte_1
(C.F.: ) e residente in [...]
Matteotti n.28, rappresentata e difesa in virtù di procura in calce al ricorso di primo grado recante r.g. n° 1299/2023, dall'Avv. Pasquale Guastafierro (C.F.
[...]
e P. IVA ), ed elettivamente domiciliato presso lo C.F._2 P.IVA_1 scrivente studio legale sito in Boscoreale (NA) alla Piazza Pace n.20, posta elettronica certificativa: Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del suo Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati Cristina Grappone, Erminio Capasso e Gianluca Tellone, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura generale alle liti Notaio del Persona_1
22.03.2024 Repertorio n.37875 Raccolta n.7313, con domicilio eletto presso l'Ufficio Legale della Sede Provinciale di Napoli, in Napoli alla via Alcide De Gasperi n. 55 che si dichiarano disponibili a ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio ai seguenti Indirizzi PEC: t- avv. . Email_2 Email_3 Email_4 CP_2 gov. it.
- Appellato
OGGETTO : Appello parziale avverso la sentenza N. 1894/2023 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata sez. lavoro e previdenza - a definizione del giudizio iscritto al R.G. n. 1299/2023, resa pubblica il 20.12.2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 442 cpc depositato in data 02.03.2023 , adiva il Parte_1
Tribunale di Torre Annunziata, sezione lavoro e previdenza, per far ordinare all' l'aggiornamento, in suo favore ,delle settimane contributive relativamente CP_2 agli anni 1974 per n. 26 sett. contr., al 1975 per n.52 sett. contr. e al 1983 per n.52 sett. contr., o nel diverso numero ritenuto di giustizia, e per l'effetto, accertare e dichiarare il proprio diritto al riconoscimento della pensione di vecchiaia a decorrere dal 01/05/2020 o da quella diversa ritenuta equa con conseguente condanna dell' al pagamento di detta pensione di vecchiaia CP_2 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, sui singoli ratei;
vinte le spese. .
Si costituiva l' con rituale memoria difensiva, affermando di aver provveduto CP_2
a liquidare la pensione di vecchiaia con decorrenza dal 01.05.2020 e chiedeva dichiararsi cessata materia del contendere. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale adito dichiarava cessata la materia del contendere con compensazione delle spese.
Con atto depositato presso l'intestata Corte in data 20.2.2024 l' appellante ha impugnato la sentenza di prime cure lamentandone l'erroneità in punto di regolamentazione delle spese di lite ,per violazione degli artt. 91 e 92 cpc , essendo del tutto insussistenti quelle particolari ragioni (soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti ovvero le ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza) che potessero giustificare la disposta compensazione delle spese nonché per violazione del principio della soccombenza virtuale. Ha concluso chiedendo ,in accoglimento dell'appello , di condannare l'appellato al pagamento delle spese e competenze relative al giudizio di primo grado, CP_2 secondo i valori medi dei parametri di legge (ex D.M. n. 55/2014 - modificato, prima, dal D.M. 37/2018 e, di poi, dal D.M. n. 147/2022), oltre I.V.A. C.P.A. e spese generali, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario nonché condannare l'appellato, al pagamento integrale delle spese e competenze del presente giudizio di appello, con attribuzione. L' si è costituito resistendo e chiedendo il rigetto del gravame, siccome CP_2 inammissibile ed infondato.. Disposta la trattazione scritta ed acquisite le note di parte, all'odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
Si controverte nel presente grado del solo governo delle spese.
In diritto occorre fare riferimento alla formulazione dell'art. 92, co. II, c.p.c. applicabile ratione temporis a partire dal 10.12.2014 ( e ciò in virtù dell'art. 13, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 162 del 2014, norma che, per espressa previsione dell'art. 13, comma 2, del decreto-legge citato, si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della relativa legge di conversione, avvenuta l'11 novembre 2014) secondo la quale la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio , in deroga al principio cardine della soccombenza, è possibile solo in caso di reciproca soccombenza o assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. Con riguardo alle altre ipotesi in cui è consentita la compensazione, rileva il collegio che la Corte Costituzionale con sent. n. 77 del 7 marzo 2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dal citato art. 13, comma 1, del decreto- legge 12 settembre 2014, n. 132 nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. Nella parte motiva il giudice delle leggi ha affermato che contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) aver il legislatore del 2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata. La rigidità di tale tassatività ridonda anche in violazione del canone del giusto processo (art. 111, primo comma, Cost.) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24, primo comma, Cost.) perché la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti.…Va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. L'obbligo di motivazione della decisione di compensare le spese di lite, vuoi nelle due ipotesi nominate, vuoi ove ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, discende dalla generale prescrizione dell'art. 111, sesto comma, Cost., che vuole che tutti i provvedimenti giurisdizionali siano motivati….”. Dunque “Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (v. C. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4696 del 18/02/2019 - Rv. 652795 – 01). All'evidenza nella fattispecie in esame non sussiste reciproca soccombenza, ma soccombenza totale( sia pure virtuale ) risultando pacifica la fondatezza del buon diritto dell'originaria parte ricorrente. Neppure può ritenersi l'assoluta novità della questione trattandosi di una mera azione di pagamento di prestazione previdenziale e non presentando la questione della spettanza elementi di novità a livello giurisprudenziale. Inoltre non è avvenuto alcun mutamento della giurisprudenza in merito alle questioni dirimenti affrontate nel giudizio di primo grado, trattandosi di prestazione ormai di datata introduzione normativa ed essendo la giurisprudenza sia di legittimità che di merito ormai assolutamente consolidata e unanime in materia Non sussiste infine alcuna ipotesi né di sopravvenienza relative a questioni dirimenti, né di assoluta incertezza della lite. E' evidente che a nessuna delle ipotesi individuate nel nuovo testo dell'art. 92 c.p.c. cit. e dalla Corte Cost. n. 77/2018 è riconducile la fattispecie in esame. La valutazione effettuata dal primo giudice è quindi del tutto erronea e non appare conforme ai principi di diritto sopra richiamati .
Ma la valutazione espressa dal Tribunale è errata anche sotto altro profilo giuridico. Nell'impugnata sentenza si fa riferimento al comportamento della parte ricorrente che “ha chiesto l'accredito della contribuzione per l'anno 1974, che ha consentito il raggiungimento del requisito contributivo utile ai fini della prestazione richiesta, solo in data 8.2.2023 (cfr. produzione di parte ricorrente) depositando il ricorso in data 2.3.2023, senza attendere lo spatium deliberandi dell' . CP_2
La motivazione è del tutto viziata .
Risulta per tabulas che l'odierna appellante ha più volte chiesto all' di CP_2 provvedere all' aggiornamento del conto assicurativo, ma senza esito. Ed invero la già nel lontano 10.04.2009 chiedeva all' Ente la sistemazione del conto Pt_1 assicurativo come si rileva dalla produzione di parte di I grado (cfr doc. n.2). Di poi in data 22.10.2021 l'attuale appellante inviava formale richiesta dell'aggiornamento delle settimane contributive mancanti. Ed in data 23.02.2022 tale richiesta veniva reiterata con formale diffida, ed altresì in data 11.04.2022 veniva richiesta con ricorso amministrativo, ma senza ottenere alcun riscontro. In seguito in data 14.04.2022 unitamente alla domanda di pensione di vecchiaia la appellante chiedeva nuovamente l'accredito dei contributi mancanti, ed in data 19.05.2022 ,veniva presentato formale ricorso amministrativo contenente tra l'altro anche la richiesta dell'aggiornamento dei contributi mancanti, anche quest' ultima rimasta inevasa. Ed in data 8.02.2023 veniva presentata richiesta dell'aggiornamento dei contributi per l'anno 1974. La richiesta dell'aggiornamento dell'estratto contributivo da parte della ricorrente
, dunque, è scaturita da un comportamento omissivo reiterato negli anni dall' Ente, il quale non ha mai evaso le molteplici richieste dalla di accredito Pt_1 dei contributi mancanti, costringendo la stessa a dovere agire giudizialmente per vedersi riconosciuto il proprio diritto. A ciò deve aggiungersi che l' ha elaborato il modello TE08 solo in data CP_1
27.10.2023 dunque di gran lunga dopo la notifica del ricorso di I grado avvenuta in data 09.05.2023 e tra l'altro solo in prossimità dell'udienza fissata per il giorno 14.11.2023 . E' evidente ,quindi, alla luce di quanto esposto che l' ha avuto un ampio CP_2 spatium deliberandi, durante il quale avrebbe potuto assolvere al proprio compito di provvedere all' accredito dei contributi mancanti nonché alla liquidazione della pensione di vecchiaia in favore della assicurata. Di converso è pacifico ed incontestato che l' odierna appellante abbia provveduto a tutte le incombenze previste dalla citata norma per ottenere il pagamento della prestazione – mentre l'istituto ha adempiuto al proprio obbligo soltanto dopo aver costretto la parte ricorrente a promuovere il presente giudizio ed in conseguenza dello stesso. Ciò denota, da un lato , che la parte per far valere il proprio diritto si è dovuta comunque rivolgere ad un legale accollandosi i relativi costi, dall'altra parte, il pagamento è intervenuto allorquando la maggior parte dell'attività del procuratore della ricorrente era già stata svolta. Ne consegue l'inadeguatezza della motivazione della decisione gravata. Pertanto le spese di primo grado sono da porsi a carico dell Controparte_3 per intero.
Con riguardo alla quantificazione, nella specie il valore della causa è riconducibile allo scaglione individuato tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 , tenuto conto che la liquidazione della pensione è avvenuta per euro 23.646,95 (come da comunicazione in atti v. prod. parte app.nte).
Ebbene i parametri minimi per le cause previdenziali (ex D.M. n. 55/2014 come modificato da ultimo dal D.M. n. 147/2022), stabiliti per tale scaglione, -- - operate le dovute riduzioni al massimo —sono : fase di studio = euro 465,00, fase introduttiva= euro 389,00 ; fase trattazione euro = 832,00 e fase decisionale = euro 1.011,00 . Operando le dovute sommatorie per le fasi riconosciute si giunge , pertanto , ad una quantificazione pari ad euro 2.697,00. Per le suesposte considerazioni si impone quindi l'accoglimento del relativo motivo di doglianza e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, le spese legali relative al giudizio di I^ grado vanno liquidate nella misura di euro 2.697,00 .
Di conseguenza l' va condannato al pagamento di detto importo oltre CP_2 rimborso forfettario spese generali , IVA e CPA come per legge con attribuzione In ordine alle spese del grado ( il cui valore è appunto limitato alla sola differenza tra le spese liquidate e quelle spettanti), le stesse cedono a carico dell' soccombente nella misura in dispositivo liquidata , secondo le tabelle CP_2 ratione temporis vigenti.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- - accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che nel resto conferma, liquida le spese legali relative al giudizio di I^ grado in complessivi € 2.697,00 ;
-condanna l' al pagamento di detta somma oltre rimborso spese generali CP_2
,IVA e CPA nella misura di legge con attribuzione;
- condanna, altresì, l' al pagamento delle spese del secondo grado che CP_2 liquida in complessivi euro 960,00 oltre rimborso spese generali ,IVA e CPA nella misura di legge, con attribuzione.
Così deciso in Napoli, lì 14.7.2025
Il Presidente est. rel.
Dr.ssa Rosa B. Cristofano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.