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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/12/2025, n. 4321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4321 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 21 novembre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 3325/2024 R.G. lavoro vertente
TRA
(C.F.: ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
22.08.1994 e residente in [...], sia iure proprio che iure hereditatis, in proprio e nella qualità di erede del sig. nato a Persona_1
Sant'Angelo a Cupolo (Bn), il 05.03.1958 e deceduto in Benevento il 26.11.2020, elettivamente domiciliata in Benevento (Bn), alla via Napoli, 218, presso e nello studio dell'avv. Davide D'Andrea (C.F. ), del foro di C.F._2
Campobasso, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti, e presso il cui n. di fax (0824.1921898) e/o indirizzo p.e.c. ( dichiara di voler ricevere le Email_1 notificazioni del presente procedimento
- APPELLANTE E
(in seguito, anche solo “ Controparte_1 CP_2
”), con sede in Benevento, Via dell'Angelo, 1, c.f. e P.IVA , in
[...] P.IVA_1 persona del Direttore Generale e legale rappresentante p.t. Dott. CP_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Grazia M. D'Aiello ( ), ed C.F._3 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Teano, Viale Italia 118, nonché alla pec di seguito indicata, per procura in calce al presente atto (ai fini delle comunicazioni di cancelleria si indica il seguente n. di fax: 0823.875028; nonché la PEC: , Email_2
-APPELLATA
1 FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato presso il Tribunale di BENEVENTO in funzione di Giudice del lavoro in data 7.5.2023 la ricorrente in epigrafe – figlia del defunto Per_1
dipendente dell'allora di Benevento, odierna , a far
[...] CP_4 CP_5 data dal 01.01.1980, con la qualifica di Ausiliario – dedusse che il genitore dal 2003 aveva lavorato con mansione specifica di addetto squadra trasporti, Area Servizio trasporti interni del predetto nosocomio occupandosi sia dello spostamento degli ammalati all'interno dell' nonché dalle autoambulanze Controparte_6 sino ai reparti interni della stessa e dai reparti di degenza agli Controparte_1 ambulatori sia del trasporto dei c.d. R.O.T. - ossia dei “Rifiuti ospedalieri Trattati” cioè di origine infetta. In data 28.10.2020, in ragione dell'attività professionale svolta, il lavoratore era risultato positivo al COVID-19, come accertato con tampone oro-faringeo (Cfr. all. 2.1) ed era stato in isolamento al domicilio finchè, in data 26.11.2020, era stato ritrovato esanime sul balcone della propria abitazione, per circostanze riconducibili alla suddetta infezione virale. Premesso che l' sin dalla missiva del 26.03.2021, avente ad oggetto l'apertura CP_7 della “pratica di infortunio o malattia professionale n. 517591809”, aveva riconosciuto che “il decesso dell'assicurato è avvenuto in conseguenza dell'evento su indicato. Il provvedimento relativo alla costituzione della rendita a superstiti sarà notificato il più presto possibile.” (Cfr. all. 3.1) ed aveva provveduto all'erogazione delle prestazioni di competenza (v. all. 4.1, 5.1 e 6.1), agì in questa sede per l'accertamento della responsabilità del datore di lavoro per la sua condotta omissiva consistita nel non aver dotato il personale di presidi di prevenzione idonei, quali mascherine, guanti, camici e disinfettanti;
non aver indetto alcun aggiornamento circa le precauzioni che il personale sanitario ausiliario (OSS) doveva adottare nella pandemia in atto all'epoca dei fatti. Chiese quindi:
“a) accertare e dichiarare la violazione, in capo all' Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., delle disposizioni in materia
[...] di sicurezza sul lavoro, tra cui quelle previste all'articolo 2087 c.c., dal D.lgs. 81/2008, nonché di quelle richiamate nel corpo del presente atto in uno a quelle emanate nel periodo c.d. emergenziale a seguito della pandemia da CO- 19; b) accertare e dichiarare l' , in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t., responsabile dell'evento morte del dipendente sig.
e dunque di tutti i danni ingiusti patiti (iure proprio e iure Persona_1
stesso e dalla ricorrente, a qualsiasi titolo, come meglio precisati al capo V) del presente ricorso, strettamente connessi alle violazioni delle disposizioni normative richiamate in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 2087 c.c., del D.lgs. 81/2008 di quelle richiamate nel corpo del presente atto nonché di quelle emanate nel periodo c.d. emergenziale a seguito della pandemia da CO-19, e comunque, anche in via subordinata, attribuibili alle azioni od omissioni del datore di lavoro ex art. 2043 e ss. c.c.; per l'effetto condannare l' resistente (datrice di lavoro), in persona del legale CP_1 rappresentante p.t., al risarcimento di tutti i danni così come meglio precisati al capo V) del presente ricorso, da intendersi quale differenziale tra l'importo liquidato dall' a titolo di indennizzo (come specificato in premessa) ed i danni, CP_7 patrimoniali e non, effettivamente subiti a causa dell'evento morte addebitabile al resistente, accertabile e liquidabile secondo i criteri ad uso del Giudice ordinario (come specificato in premessa), cioè per la differenza che può quantificarsi in €
2 607.248,83 oltre rivalutazione (come specificato sopra al punto n. V), oppure nella somma maggiore o minore che sarà stabilita in corso di causa, anche previo espletamento di apposita CTU, ma entro lo scaglione indicato;
in ogni caso con rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione al saldo”; con vittoria di spese e competenze del giudizio, da attribuirsi al procuratore antistatario. Instaurato il contraddittorio,con sentenza n. 1134/2024 pubbl. il 12/11/2024 il Giudice adito rigettò il ricorso all'esito dell'istruttoria orale, ritenendo non provata la responsabilità datoriale per l'allegata condotta omissiva. Con atto di appello depositato presso questa Corte in data 11.12.2024 l'originaria ricorrente ha tempestivamente impugnato la sentenza, confutando le argomentazioni esposte dal primo Giudice e dolendosi dell'erronea valutazione del materiale istruttorio ai fini dell'accertamento della responsabilità dell' ha CP_4 sottolineando la contraddittorietà della motivazione laddove il Tribunale, all'esito di corrette premesse in diritto, aveva poi ritenuto che la prova testi (che pure aveva delineato un quadro di osservanza solo parziale e tendenziale dei protocolli) non fornisse supporto adeguato alla tesi della ricorrente. Ribadita la fondatezza della pretesa, ha concluso chiedendo, in riforma della gravata sentenza, l'accoglimento del ricorso;
vinte le spese del doppio grado. Notificato l'atto, si è costituito l'appellato che ha resistito invocando il rigetto del ricorso. La Corte ha disposto la trattazione scritta e, quindi, acquisite le note delle parti costituite, all'esito dell'udienza odierna come sostituita ex art. 127 ter c.p.c. ha trattenuto la causa in decisione.
L'appello è infondato.
1.L'atto resiste all'avversa eccezione di inammissibilità, contenendo la chiara individuazione delle parti della sentenza sottoposte a censura ed una adeguata esposizione delle ragioni di doglianza.
2.Sono pacifici i fatti, come allegati relativi al contagio del che, risultato Per_1 positivo al COVID-19, come accertato con tampone oro-faringeo, era stato in isolamento al domicilio finchè, in data 26.11.2020, era stato ritrovato esanime sul balcone della propria abitazione, per circostanze riconducibili alla suddetta infezione virale. Pacifica anche l'occasione di lavoro, non contestata dall' . CP_2
Ed invero, secondo quanto descritto nel ricorso di primo grado, in seguito al decesso del , era stato denunciato l'infortunio all' ; in seguito Per_1 CP_7 riconoscimento del nesso causale, l' aveva provveduto all'erogazione delle CP_8 relative provvidenze. Infatti, come chiarito nella circolare n. 13/2020 in atti, “la causa virulenta è CP_7 equiparata a quella violenta. In tale ambito delle affezioni morbose, inquadrate come infortuni sul lavoro, sono ricondotti anche i casi di infezione da nuovo coronavirus occorsi a qualsiasi soggetto assicurato dall'Istituto”. “Nell'attuale situazione pandemica, l'ambito della tutela riguarda innanzitutto gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico. Per tali operatori vige, quindi, la presunzione semplice di origine professionale, considerata appunto la elevatissima probabilità che gli operatori sanitari vengano a contatto con il nuovo coronavirus. A una condizione di elevato rischio di contagio possono essere ricondotte anche altre attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/l'utenza. In via
3 esemplificativa, ma non esaustiva, si indicano: lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all'interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, etc. Anche per tali figure vige il principio della presunzione semplice valido per gli operatori sanitari”.
3.Nella presente sede il ricorrente ha agito per rivendicare il risarcimento del danno ex art. 2087 c.c. nei confronti del datore che avrebbe omesso di dotarlo dei D.P.I. necessari in relazione all'incarico affidatogli. In questo ambito non solo non opera la presunzione, ma occorre anche la prova della riconducibilità dell'evento ad una condotta negligente - e nella specie omissiva - datoriale. In linea generale, in punto di diritto, si osserva che non sono le condizioni lavorative a qualificare come DPI gli indumenti e gli accessori di fatto utilizzati, ma la oggettiva funzione di strumenti di protezione dai rischi specifici connessi alla prestazione lavorativa. L'articolo 74, comma 1 del D.Lgs. n. 81/08 (nuovo testo unico per la sicurezza sul lavoro, che ha sostituito il d.lgs. 626/1994), dispone che: “Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato «DPI», qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo”. L'espressione adoperata dall'art. 40 D.Lgs. n. 626 del 1994, che fa riferimento a
“qualsiasi attrezzatura” nonché ad “ogni complemento o accessorio” destinati al fine di proteggere il lavoratore “contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza e la salute durante il lavoro”, deve essere intesa nella più ampia latitudine proprio in ragione della finalizzazione a tutela del bene primario della salute e dell'ampiezza della protezione garantita dall'ordinamento, attraverso non solo disposizioni che pongono specifici obblighi di prevenzione e protezione a carico del datore di lavoro, ma anche attraverso la norma di chiusura di cui all'art. 2087 c.c. (cfr. Cass. ord. sez. lav. n.16749/2019). Quanto alla responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c. la Cassazione (Sez. L - Sentenza n. 27102 del 25/10/2018 -Rv. 651255 - 01) ha ritenuto, “in continuità con l'indirizzo tracciato da questa Corte secondo cui ai fini dell'accertamento della responsabilità del datore di lavoro, ex art. 2087 c.c. - la quale non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva-” che “al lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, incombe l'onere di provare l'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro ed il nesso causale fra questi due elementi, gravando invece sul datore di lavoro, una volta che il lavoratore abbia provato le suddette circostanze, l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e, tra queste, di aver vigilato circa l'effettivo uso degli strumenti di cautela forniti al dipendente, non potendo il datore medesimo essere esonerato da responsabilità in forza dell'eventuale concorso di colpa del lavoratore, se non quando la condotta di quest'ultimo, in quanto del tutto imprevedibile rispetto al procedimento lavorativo "tipico" ed alle direttive ricevute, rappresenti essa stessa la causa esclusiva dell'evento (vedi ex plurimis, Cass. 17/2/09 n. 3786… cui adde Cass. 29/1/2013 n. 2038)”. Proprio in quanto non si tratta di una forma di responsabilità oggettiva, il prescritto nesso causale deve intercorrere non tra la prestazione lavorativa ed il danno ma tra quest'ultimo e l'inadempimento, atteso che il nesso causale tra lavoro e danno
4 non è altro che l'“occasione di lavoro” necessaria per la prestazione previdenziale dell' , la quale ultima invece prescinde da qualsiasi responsabilità del datore CP_7 di lavoro. La normativa emergenziale con l'art. 16 del D.L. 17/03/2020, n. 18, conv. dalla l. 27/2020, ha stabilito che “Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sull'intero territorio nazionale, per tutti i lavoratori e i volontari, sanitari e no, che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall'articolo 5-bis, comma 3, del presente decreto. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari”. L'art. 29 bis del D.L. 08/04/2020, n. 23, inserito dalla legge di conversione 5 giugno 2020, n. 4, ha successivamente previsto che “Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice civile mediante l'applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché mediante l'adozione e il mantenimento delle misure ivi previste. Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. Nella specie, come esposto in sentenza, il protocollo condiviso del 24/04/2020 prevedeva uso di mascherine, accesso contingentato, tempo ridotto di sosta e ventilazione delle aree comuni, limitazione degli spostamenti interni, sospensione di tutti gli eventi interni. Il DPCM 7/08/2020 (doc. 14 in produzione aveva ribadito che “a) il personale CP_4 sanitario si attiene alle appropriate misure per la prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dalla normativa vigente e dal Ministero della salute sulla base delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità e i responsabili delle singole strutture provvedono ad applicare le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti fornite dal Ministero della salute;
b) è raccomandata l'applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all'allegato 19 [lavarsi frequentemente le mani, mettere a disposizione in tutti i locali pubblici soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani, mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro, pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol…]; … e) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani …”. 4.Secondo la tesi dell'appellante “il datore di lavoro nulla ha posto in essere al fine di evitare l'evento, rectius il contagio-da-covid 19 e di conseguenza l'esito infausto della morte del proprio dipendente” (V. pag. 10 atto di appello).
5 L' si è attenuta a tali indicazioni normative sopra citate;
infatti, Controparte_1 come riepilogato dal primo Giudice, con deliberazione n. 62 del 4/02/2020 era stato approvato il “Piano aziendale per la gestione dei casi di influenza da nuovo coronavirus (nCoV) afferenti all' ”, che prevedeva, in via Controparte_9 esemplificativa, che: in presenza dei criteri clinici individuati dal piano l'infermiere del triage indossasse apposita mascherina FFP3, facesse indossare al paziente mascherina FFP2 in dotazione presso il P.S., e accompagnasse il paziente nel locale della breve osservazione individuato per l'isolamento dei pazienti;
tutti gli operatori che dovessero venire a contatto con il paziente avrebbero dovuto indossare gli specifici DPI;
ogniqualvolta ci fosse rischio di contaminazione con liquido biologico potenzialmente infetto gli operatori avrebbero dovuto indossare i DPI previsti per l'isolamento da contatto (sovracamice, guanti, calzari, cuffietta, occhiali protettivi); il ricovero dei casi sospetti dovesse avvenire in isolamento presso la UOC di Malattie infettive, dove per tutto il periodo di emergenza sarebbe stata dedicata una stanza di isolamento sempre disponibile, mentre per i casi sospetti avrebbe dovuto essere garantito l'isolamento; in caso di paziente sospetto CO, ricoverato presso altro reparto, avrebbe dovuto essere attivato l'isolamento respiratorio e da contatto, e se in accesso a prestazioni ambulatoriali avrebbe dovuto essere inviato in P.S.; in caso di necessità di trasporto di un caso sospetto o accertato le attività avrebbero dovuto essere effettuate nel rispetto delle misure di isolamento e delle precauzioni standard, inoltre avrebbero dovuto essere limitati tutti gli spostamenti non necessari. Successivamente con deliberazione n. 142 del 25/02/2020 l' CP_4 recependo l'ordinanza Regione Campania n. 1 del 24/02/2020, aveva stabilito, in aggiornamento a quanto sino a quale momento previsto, di adottare per quanto di competenza, tutte le misure contemplate nella citata ordinanza, prescrivendo che ulteriori aggiornamenti sarebbero stati recepiti e diffusi con circolari della direzione strategica, per maggiore celerità. Ancora con nota prot. 8060 del 16/03/2020 è stata ribadita la necessità di mantenere una distanza di almeno 1 metro durante tutta la durata del turno, evitare la trasmissione di materiale cartaceo, ridurre gli accessi alle stanze di isolamento anche raggruppando le attività assistenziali, prediligere le comunicazioni telefoniche/telematiche. Con nota del 18/03/2020 era stato disposto che i dipendenti, nell'utilizzare gli spogliatoi, mantenessero la distanza di sicurezza minima di un metro, eventualmente alternando entrata e uscita;
con nota del 23/03/2020 era stato disposto di limitare gli spostamenti del personale allo stretto necessario, prevedendo l'uso delle mascherine protettive ed osservando divieto di intrattenersi per qualsiasi momento aggregativo. Ancora, con nota del 10/08/2020 erano state diffuse a tutto il personale dipendente le misure di contenimento del contagio di cui al DPCM del 7/08/2020 e alla ordinanza regionale n. 66 dell'8/08/2020, così sintetizzate: “È fatto obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuatamente il mantenimento della distanza di sicurezza. 2. È fatto obbligo di mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro oltre al rigoroso rispetto del divieto di assembramento in tutti i luoghi del Presidio ( .....sale di attesa, spogliatoi, mensa, orologi marcatempo etc) anche con misure di alternanza. 3. È confermata l'obbligatorietà del controllo della temperatura corporea, al fine di non consentire l'accesso ai luoghi di lavoro se la medesima risulti superiore ai 37.5", curando l'igiene costante e accurata delle mani mediante l'erogazione di soluzioni disinfettanti. 4. È fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa del Dipartimento di Emergenza e Accettazione di Pronto
6 Soccorso/visite ai congiunti attenendosi alle specifiche indicazioni dei Dirigenti preposti”. Con nota dell'1/09/2020 il direttore medico di presidio del P.O. aveva CP_4 chiesto l'acquisto di un sistema robotico per la disinfezione avanzata di ambienti sanitari a luce ultravioletta pulsata ad alta frequenza, e con nota del 7/09 il medesimo direttore aveva chiesto l'acquisto di sistemi automatici per la rilevazione della temperatura in ingresso (termoscanner), con controllo presenza mascherina sul volto, da collocare negli uffici del CUP. Con nota del 23/08/2020 indirizzata al Prefetto il medesimo direttore aveva dato atto di avere messo in campo ulteriori misure di cautela al fine di salvaguardare la sicurezza di lavoratori e utenti, quali: pianificazione dei percorsi, capillare distribuzione di erogatori di gel disinfettante, implementazione delle attività di sanificazione tramite ditta specializzata, distribuzione a tutte le strutture di termoscanner, autorizzazione all'acquisto di ulteriori macchine elettroniche per ambiente oltre che barelle di biocontenimento. Come ben evidenziato in sentenza, la ricorrente non ha specificamente allegato né prodotto le linee guida che assume essere state violate dall' ma ha depositato CP_4 esclusivamente atti non suscettibili di diretta applicazione (protocolli anti-contagio vigenti presso altra amministrazione, Ministero della Salute;
linee guida aziendali per la valutazione del rischio biologico correlato alla diffusione del virus SARS- CoV2 adottate nell' per l'elaborazione del Documento di Controparte_10
Valutazione dei Rischi finalizzato alla valutazione del rischio da Nuovo Coronavirus CoVID-19; linee guida adottate da un ente governativo statunitense, peraltro in epoca successiva ai fatti di causa- v. doc. 21-22-24). La documentazione agli atti, dunque, comprova che l' ha adottato propria CP_4 regolamentazione, conforme alle linee guida nazionali e regionali. Sul punto – a fronte della ricognizione eseguita in sentenza – l'appellante non ha sollevato contestazioni. Deve quindi esaminarsi la prova testi per verificare la concreta attuazione di tali misure nella realtà quotidiana dell'organizzazione del lavoro nel settore di appartenenza e per le mansioni proprie della qualifica del de cuius: sul punto infatti si concentrano le doglianze dell'appellante.
5.Pacifici i fatti relativi all'accertamento della malattia e del decesso a causa del COVID, con conseguente riconoscimento delle provvidenze dovute da parte dell' , in punto di fatto era stato allegato in primo grado che il ricorrente, alle CP_7 dipendenze dell' poi , dal 1980, con qualifica di ausiliario, CP_4 CP_1 addetto dal 2003 alla squadra trasporti, servizio trasporti interni:
- provvedeva allo spostamento degli ammalati all'interno dei reparti, al trasferimento dei pazienti dalle ambulanze ai reparti, alla movimentazione dei pazienti dalle aree di degenza agli ambulatori, ed era inoltre addetto al trasporto dei rifiuti ospedalieri (ROT), potenzialmente infetti;
- era stato esposto al virus senza che gli fossero forniti un'apposita formazione professionale, né adeguati presidi di prevenzione, anche in virtù della movimentazione dei R.O.T. fra cui vi era materiale infetto, ad esempio i tamponi usati per il rilevamento del virus. Inoltre era stato dedotto che:
- la datrice di lavoro non aveva adempiuto correttamente agli obblighi di sorveglianza sanitaria, in quanto l'ultima visita del medico competente risaliva al 29/03/2018;
7 - gli stessi ambienti di lavoro non erano dotati di dispositivi idonei a evitare il contagio, infatti lo spogliatoio era unico per tutti gli operatori, non vi era un locale adibito allo “sporco”, ovvero alla svestizione;
- le mascherine erano insufficienti e non potevano essere cambiate, per cui erano usate per turni di oltre 12 ore, inoltre erano solo quelle chirurgiche;
- le visiere protettive erano ad uso collettivo;
- non erano forniti calzari e tute adeguate: queste ultime erano state fornite soltanto all'inizio del 2021, ma le taglie non corrispondevano a quelle degli operatori;
- non erano stati dati in dotazione guanti monouso, e quando erano disponibili di fatto erano inutilizzabili perché di taglie inferiori;
- i pazienti affetti da CO 19 e quelli sospetti tali non venivano dotati di DPI ed erano trasportati senza capsula, senza mascherina, etc.;
- i contenitori dei ROT erano di cartone e spesso, a causa del peso eccedente quello previsto, si rompevano, con conseguente fuoriuscita del materiale infetto che contenevano;
gli stessi erano impilati anche in tre ripiani, con incremento del rischio di rottura;
- mancavano i gel igienizzanti nei reparti e i prodotti necessari per la pulizia nei bagni (sapone, carta, igienizzante);
- gli operatori della squadra trasporti erano costretti a usare il medesimo bagno di quelli del pronto soccorso;
- non erano stati organizzati specifici corsi per la sicurezza relativi all'emergenza CO;
- non vi era distinzione fra percorso “sporco” e “pulito” tra i padiglioni nei sotterranei. Tali fatti sono stati oggetto di istruttoria orale, in quanto trasfusi in specifici capitoli di prova al fine di verificare l'attuazione pratica delle disposizioni sopra citate, adottate dall' secondo la normativa – anche emergenziale – vigente. CP_4
L'istruttoria orale non ha consentito di ricostruire un quadro preciso ed univoco, utile al fine di ricondurre alla responsabilità datoriale il contagio avvenuto in occasione di lavoro: le deposizioni testimoniali, come ben sottolineato dal primo Giudice, sono prive di precisi riferimenti temporali, da ritenersi molto importanti agli effetti di causa, atteso che l'emergenza CO è stata di lunga durata e la pandemia ha attraversato varie fasi, le prime delle quali connotate da gravi difficoltà di approvvigionamento di DPI. Nella specie l'evento si è verificato nell'autunno 2020, in concomitanza con la seconda e più grave ondata per la Campania. Inoltre i testi – peraltro in maniera non del tutto univoca - hanno delineato un quadro generale della situazione in cui si lavorava nel settore di appartenenza del ricorrente, senza offrire riscontri individualizzanti: non è stato dimostrato che proprio il de cuius – nei giorni precedenti il contagio – fosse risultato assegnatario di DPI inadeguati (cioè, per es., mascherine chirurgiche, peraltro senza sostituzione durante il turno;
tute, calzari o guanti di misura errata) ovvero che avesse utilizzato bagni promiscui in quanto condivisi con gli addetti al Pronto Soccorso (mentre è pacifico che gli spogliatori fossero separati) o che fosse incorso in specifiche situazioni di disagio (quali per es. il deterioramento della tuta, la caduta a terra della mascherina, il mancato reperimento del detergente delle mani;
l'assegnazione di dispositivi di taglia non corrispondente alla sua;
il contatto con pazienti positivi, ovvero con materiali infetti, in assenza di dispositivi di protezione) tali da esporlo concretamente al rischio per negligenza datoriale.
8 Va anche sottolineato che il ricorrente non era addetto al reparto malattie infettive, di modo che il contatto con pazienti affetti da COVID e con materiale contaminato
– sia pur probabile per il grave momento pandemico – era meramente eventuale. Come evidenziato dal primo Giudice i pazienti CO conclamati provenienti dall'esterno non entravano in contatto diretto con gli operatori della squadra trasporti (solo il teste ha affermato il contrario). In questa “notoria situazione di Tes_1 ridotta disponibilità di risorse in cui versavano le strutture sanitarie” il Giudice ha quindi osservato che “i DPI disponibili dovevano necessariamente essere utilizzati secondo un criterio di priorità per gli operatori a più elevato rischio professionale, operanti in un contesto di elevata intensità assistenziale e prolungata esposizione al rischio. Pertanto, la fornitura delle mascherine FFP2/FFP3, ove presenti, al personale medico e infermieristico impiegato in manovre assistenziali a rischio di generazione di aerosol e nell'assistenza diretta ai pazienti CO accertati, non contrasta con le linee guida vigenti e con il principio di precauzione”. Le modalità (improprie e pericolose in termini di rischio di contaminazione degli addetti) di trasporto dei contenitori di rifiuti potenzialmente infetti, peraltro ricostruite in maniera non univoca dai testi (la teste ha aggiunto sul punto Tes_2 che, se bagnati, venivano riposti in appositi contenito i, sanificati e collocati nello stoccaggio), non risulta provato che siano state imposte dall' Inoltre, CP_4 come riferito dalla , il non era addetto al trasporto .T. che Tes_2 Per_1 comunque, a detta della teste, avveniva con apposite maniglie. La foto in atti (doc. 18.1) in cui il defunto è ritratto senza guanti, e con una mascherina chirurgica, non solo riguarda un momento di pausa lontano da possibili contatti pericolosi, ma non ha data certa. Appare altresì singolare che nessun dato epidemiologico sia stato allegato in ricorso né sia emerso dalla prova testi: non stati indicati i dati relativi ai contagi ed eventualmente ai decessi registrati in reparto, sia tra i degenti che tra gli operatori, sebbene nel detto periodo la rilevazione statistica fosse quotidiana. Il mancato svolgimento delle visite per la sorveglianza sanitaria aziendale non si pone in collegamento causale con il contagio ed il decesso, non risultando neppure dedotte eventuali condizioni di “fragilità” del paziente di cui la parte datoriale non abbia tenuto conto. Né risultano segnalazioni da parte del de cuius indirizzate ai responsabili dell' relativamente a carenze organizzative ovvero ad insufficienza CP_4
e/o inadeguatezza dei dispositivi di protezione forniti. I testi, rievocando anche comunicazioni nel gruppo whattsapp, hanno riferito di generalizzate informali lamentele al riguardo. Gli articoli di stampa versati in atti da parte ricorrente rappresentano la situazione di gravissima difficoltà in cui l' si è venuta a trovare per CP_5
l'approvvigionamento, come del resto – notoriamente – la generalità delle strutture sanitarie sul territorio nazionale, ma non comprovano condotte colpevoli, anche sul piano dell'allegato (ed invero non dimostrato) deficit nella vigilanza, da parte dei responsabili dell' relativo all'applicazione delle misure di sicurezza disposte CP_4 nei protocolli. La difficoltà oggettiva di fronteggiare l'emergenza è comprovata anche dalla messa a disposizione di cittadini volontari di un IBAN per consentire le donazioni per l'emergenza covid-19 a favore della struttura ospedaliera (v. all. 16.1) e dalle acquisizioni di strumentazioni da parte della Provincia. L' si è quindi CP_1 adoperata per reperire risorse di ogni tipo, nell'emergenza del momento. Inoltre osta all'accoglimento della pretesa la mancata prova del rapporto di causalità fra l'adozione asseritamente inadeguata di determinate misure di
9 sicurezza (specifiche o generiche) e l'evento morte, dovendosi riguardare la condotta (doverosa) dell' sotto il profilo dell'esigibilità nel contesto della seconda ondata CP_4 pandemica, la più grave ed intensa nella Regione Campania, al cospetto delle conoscenze cliniche dell'epoca (in cui non erano ancora disponibili i vaccini) e dell'effettiva disponibilità degli strumenti necessari per la protezione – in particolare degli operatori sanitari – dall'elevato rischio di contagio per il contatto per motivi professionali con pazienti o materiali infetti. La disposizione codicistica invocata da parte ricorrente, come evidenziato anche nell'atto di gravame (v. pag. 14) prevede che “l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”. Nell'emergenza pandemica del 2020 il grado di conoscenza tecnica era frutto prevalentemente dell'esperienza convulsa in corso sin dai primi mesi di quell'anno, piuttosto che di consolidati studi clinici. Accertato il nesso causale con l'occasione di lavoro, doveva infatti provarsi la responsabilità datoriale per condotta omissiva con riguardo all'evento morte. In conclusione non può dirsi dimostrata la colpa (né tantomeno il dolo) dell' CP_4 posto che la carenza (quantitativa o anche qualitativa) dei materiali messi a disposizione del personale, in attuazione dei protocolli si colloca nel quadro della nota drammaticità della seconda ondata della pandemia. Non è provato infatti – nè tantomeno allegato – che l'insufficienza o inadeguatezza dei DPI in dotazione fosse riconducibile a negligenza datoriale piuttosto che alle ridotte disponibilità su base nazionale di materiale in rapporto alle aumentate e straordinarie esigenze delle strutture sanitarie oltre che di tutti i cittadini. L'approvvigionamento, oltre che ingente sotto il profilo quantitativo, doveva avvenire in tempi rapidi e rispettare degli standard di qualità ed idoneità per la prevenzione;
era condizionato sia dalle risorse disponibili sul mercato, non adeguate alla enorme richiesta, sia dal grado di conoscenza –all'epoca dei fatti – della gravità del virus e delle modalità di diffusione del contagio. Del resto solo così può spiegarsi il fatto che l' che, diligentemente e CP_4 tempestivamente, aveva adottato le necessarie disposizioni organizzative, si sia poi venuta a trovare nella condizione di dispensare tute, guanti o calzari non corrispondenti alla taglia di ciascun destinatario ovvero una sola mascherina al giorno per ogni operatore, ovvero a non riuscire ad assicurare il costante rifornimento dei dispenser di prodotto disinfettante/igienizzante per le mani. Ma, infine e soprattutto, deve ribadirsi che non è stata provata la ricaduta della mera tendenziale ed asseritamente incompleta attuazione da parte dell dei CP_4 protocolli di prevenzione proprio sulla persona del lavoratore nel Per_1 periodo in cui si è verificato il contagio risultato poi letale. Da quanto sopra esposto discende il rigetto dell'appello. In ragione della novità e complessità della questione esaminata restano compensate per intero per le spese del grado. Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo
10 giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi di procedimenti –come quello di specie - pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello; compensa per intero le spese del presente grado;
dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Così deciso in Napoli il 20 novembre 2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Anna Carla Catalano
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 21 novembre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 3325/2024 R.G. lavoro vertente
TRA
(C.F.: ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
22.08.1994 e residente in [...], sia iure proprio che iure hereditatis, in proprio e nella qualità di erede del sig. nato a Persona_1
Sant'Angelo a Cupolo (Bn), il 05.03.1958 e deceduto in Benevento il 26.11.2020, elettivamente domiciliata in Benevento (Bn), alla via Napoli, 218, presso e nello studio dell'avv. Davide D'Andrea (C.F. ), del foro di C.F._2
Campobasso, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti, e presso il cui n. di fax (0824.1921898) e/o indirizzo p.e.c. ( dichiara di voler ricevere le Email_1 notificazioni del presente procedimento
- APPELLANTE E
(in seguito, anche solo “ Controparte_1 CP_2
”), con sede in Benevento, Via dell'Angelo, 1, c.f. e P.IVA , in
[...] P.IVA_1 persona del Direttore Generale e legale rappresentante p.t. Dott. CP_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Grazia M. D'Aiello ( ), ed C.F._3 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Teano, Viale Italia 118, nonché alla pec di seguito indicata, per procura in calce al presente atto (ai fini delle comunicazioni di cancelleria si indica il seguente n. di fax: 0823.875028; nonché la PEC: , Email_2
-APPELLATA
1 FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato presso il Tribunale di BENEVENTO in funzione di Giudice del lavoro in data 7.5.2023 la ricorrente in epigrafe – figlia del defunto Per_1
dipendente dell'allora di Benevento, odierna , a far
[...] CP_4 CP_5 data dal 01.01.1980, con la qualifica di Ausiliario – dedusse che il genitore dal 2003 aveva lavorato con mansione specifica di addetto squadra trasporti, Area Servizio trasporti interni del predetto nosocomio occupandosi sia dello spostamento degli ammalati all'interno dell' nonché dalle autoambulanze Controparte_6 sino ai reparti interni della stessa e dai reparti di degenza agli Controparte_1 ambulatori sia del trasporto dei c.d. R.O.T. - ossia dei “Rifiuti ospedalieri Trattati” cioè di origine infetta. In data 28.10.2020, in ragione dell'attività professionale svolta, il lavoratore era risultato positivo al COVID-19, come accertato con tampone oro-faringeo (Cfr. all. 2.1) ed era stato in isolamento al domicilio finchè, in data 26.11.2020, era stato ritrovato esanime sul balcone della propria abitazione, per circostanze riconducibili alla suddetta infezione virale. Premesso che l' sin dalla missiva del 26.03.2021, avente ad oggetto l'apertura CP_7 della “pratica di infortunio o malattia professionale n. 517591809”, aveva riconosciuto che “il decesso dell'assicurato è avvenuto in conseguenza dell'evento su indicato. Il provvedimento relativo alla costituzione della rendita a superstiti sarà notificato il più presto possibile.” (Cfr. all. 3.1) ed aveva provveduto all'erogazione delle prestazioni di competenza (v. all. 4.1, 5.1 e 6.1), agì in questa sede per l'accertamento della responsabilità del datore di lavoro per la sua condotta omissiva consistita nel non aver dotato il personale di presidi di prevenzione idonei, quali mascherine, guanti, camici e disinfettanti;
non aver indetto alcun aggiornamento circa le precauzioni che il personale sanitario ausiliario (OSS) doveva adottare nella pandemia in atto all'epoca dei fatti. Chiese quindi:
“a) accertare e dichiarare la violazione, in capo all' Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., delle disposizioni in materia
[...] di sicurezza sul lavoro, tra cui quelle previste all'articolo 2087 c.c., dal D.lgs. 81/2008, nonché di quelle richiamate nel corpo del presente atto in uno a quelle emanate nel periodo c.d. emergenziale a seguito della pandemia da CO- 19; b) accertare e dichiarare l' , in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t., responsabile dell'evento morte del dipendente sig.
e dunque di tutti i danni ingiusti patiti (iure proprio e iure Persona_1
stesso e dalla ricorrente, a qualsiasi titolo, come meglio precisati al capo V) del presente ricorso, strettamente connessi alle violazioni delle disposizioni normative richiamate in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 2087 c.c., del D.lgs. 81/2008 di quelle richiamate nel corpo del presente atto nonché di quelle emanate nel periodo c.d. emergenziale a seguito della pandemia da CO-19, e comunque, anche in via subordinata, attribuibili alle azioni od omissioni del datore di lavoro ex art. 2043 e ss. c.c.; per l'effetto condannare l' resistente (datrice di lavoro), in persona del legale CP_1 rappresentante p.t., al risarcimento di tutti i danni così come meglio precisati al capo V) del presente ricorso, da intendersi quale differenziale tra l'importo liquidato dall' a titolo di indennizzo (come specificato in premessa) ed i danni, CP_7 patrimoniali e non, effettivamente subiti a causa dell'evento morte addebitabile al resistente, accertabile e liquidabile secondo i criteri ad uso del Giudice ordinario (come specificato in premessa), cioè per la differenza che può quantificarsi in €
2 607.248,83 oltre rivalutazione (come specificato sopra al punto n. V), oppure nella somma maggiore o minore che sarà stabilita in corso di causa, anche previo espletamento di apposita CTU, ma entro lo scaglione indicato;
in ogni caso con rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione al saldo”; con vittoria di spese e competenze del giudizio, da attribuirsi al procuratore antistatario. Instaurato il contraddittorio,con sentenza n. 1134/2024 pubbl. il 12/11/2024 il Giudice adito rigettò il ricorso all'esito dell'istruttoria orale, ritenendo non provata la responsabilità datoriale per l'allegata condotta omissiva. Con atto di appello depositato presso questa Corte in data 11.12.2024 l'originaria ricorrente ha tempestivamente impugnato la sentenza, confutando le argomentazioni esposte dal primo Giudice e dolendosi dell'erronea valutazione del materiale istruttorio ai fini dell'accertamento della responsabilità dell' ha CP_4 sottolineando la contraddittorietà della motivazione laddove il Tribunale, all'esito di corrette premesse in diritto, aveva poi ritenuto che la prova testi (che pure aveva delineato un quadro di osservanza solo parziale e tendenziale dei protocolli) non fornisse supporto adeguato alla tesi della ricorrente. Ribadita la fondatezza della pretesa, ha concluso chiedendo, in riforma della gravata sentenza, l'accoglimento del ricorso;
vinte le spese del doppio grado. Notificato l'atto, si è costituito l'appellato che ha resistito invocando il rigetto del ricorso. La Corte ha disposto la trattazione scritta e, quindi, acquisite le note delle parti costituite, all'esito dell'udienza odierna come sostituita ex art. 127 ter c.p.c. ha trattenuto la causa in decisione.
L'appello è infondato.
1.L'atto resiste all'avversa eccezione di inammissibilità, contenendo la chiara individuazione delle parti della sentenza sottoposte a censura ed una adeguata esposizione delle ragioni di doglianza.
2.Sono pacifici i fatti, come allegati relativi al contagio del che, risultato Per_1 positivo al COVID-19, come accertato con tampone oro-faringeo, era stato in isolamento al domicilio finchè, in data 26.11.2020, era stato ritrovato esanime sul balcone della propria abitazione, per circostanze riconducibili alla suddetta infezione virale. Pacifica anche l'occasione di lavoro, non contestata dall' . CP_2
Ed invero, secondo quanto descritto nel ricorso di primo grado, in seguito al decesso del , era stato denunciato l'infortunio all' ; in seguito Per_1 CP_7 riconoscimento del nesso causale, l' aveva provveduto all'erogazione delle CP_8 relative provvidenze. Infatti, come chiarito nella circolare n. 13/2020 in atti, “la causa virulenta è CP_7 equiparata a quella violenta. In tale ambito delle affezioni morbose, inquadrate come infortuni sul lavoro, sono ricondotti anche i casi di infezione da nuovo coronavirus occorsi a qualsiasi soggetto assicurato dall'Istituto”. “Nell'attuale situazione pandemica, l'ambito della tutela riguarda innanzitutto gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico. Per tali operatori vige, quindi, la presunzione semplice di origine professionale, considerata appunto la elevatissima probabilità che gli operatori sanitari vengano a contatto con il nuovo coronavirus. A una condizione di elevato rischio di contagio possono essere ricondotte anche altre attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/l'utenza. In via
3 esemplificativa, ma non esaustiva, si indicano: lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all'interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, etc. Anche per tali figure vige il principio della presunzione semplice valido per gli operatori sanitari”.
3.Nella presente sede il ricorrente ha agito per rivendicare il risarcimento del danno ex art. 2087 c.c. nei confronti del datore che avrebbe omesso di dotarlo dei D.P.I. necessari in relazione all'incarico affidatogli. In questo ambito non solo non opera la presunzione, ma occorre anche la prova della riconducibilità dell'evento ad una condotta negligente - e nella specie omissiva - datoriale. In linea generale, in punto di diritto, si osserva che non sono le condizioni lavorative a qualificare come DPI gli indumenti e gli accessori di fatto utilizzati, ma la oggettiva funzione di strumenti di protezione dai rischi specifici connessi alla prestazione lavorativa. L'articolo 74, comma 1 del D.Lgs. n. 81/08 (nuovo testo unico per la sicurezza sul lavoro, che ha sostituito il d.lgs. 626/1994), dispone che: “Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato «DPI», qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo”. L'espressione adoperata dall'art. 40 D.Lgs. n. 626 del 1994, che fa riferimento a
“qualsiasi attrezzatura” nonché ad “ogni complemento o accessorio” destinati al fine di proteggere il lavoratore “contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza e la salute durante il lavoro”, deve essere intesa nella più ampia latitudine proprio in ragione della finalizzazione a tutela del bene primario della salute e dell'ampiezza della protezione garantita dall'ordinamento, attraverso non solo disposizioni che pongono specifici obblighi di prevenzione e protezione a carico del datore di lavoro, ma anche attraverso la norma di chiusura di cui all'art. 2087 c.c. (cfr. Cass. ord. sez. lav. n.16749/2019). Quanto alla responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c. la Cassazione (Sez. L - Sentenza n. 27102 del 25/10/2018 -Rv. 651255 - 01) ha ritenuto, “in continuità con l'indirizzo tracciato da questa Corte secondo cui ai fini dell'accertamento della responsabilità del datore di lavoro, ex art. 2087 c.c. - la quale non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva-” che “al lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, incombe l'onere di provare l'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro ed il nesso causale fra questi due elementi, gravando invece sul datore di lavoro, una volta che il lavoratore abbia provato le suddette circostanze, l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e, tra queste, di aver vigilato circa l'effettivo uso degli strumenti di cautela forniti al dipendente, non potendo il datore medesimo essere esonerato da responsabilità in forza dell'eventuale concorso di colpa del lavoratore, se non quando la condotta di quest'ultimo, in quanto del tutto imprevedibile rispetto al procedimento lavorativo "tipico" ed alle direttive ricevute, rappresenti essa stessa la causa esclusiva dell'evento (vedi ex plurimis, Cass. 17/2/09 n. 3786… cui adde Cass. 29/1/2013 n. 2038)”. Proprio in quanto non si tratta di una forma di responsabilità oggettiva, il prescritto nesso causale deve intercorrere non tra la prestazione lavorativa ed il danno ma tra quest'ultimo e l'inadempimento, atteso che il nesso causale tra lavoro e danno
4 non è altro che l'“occasione di lavoro” necessaria per la prestazione previdenziale dell' , la quale ultima invece prescinde da qualsiasi responsabilità del datore CP_7 di lavoro. La normativa emergenziale con l'art. 16 del D.L. 17/03/2020, n. 18, conv. dalla l. 27/2020, ha stabilito che “Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sull'intero territorio nazionale, per tutti i lavoratori e i volontari, sanitari e no, che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall'articolo 5-bis, comma 3, del presente decreto. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari”. L'art. 29 bis del D.L. 08/04/2020, n. 23, inserito dalla legge di conversione 5 giugno 2020, n. 4, ha successivamente previsto che “Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice civile mediante l'applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché mediante l'adozione e il mantenimento delle misure ivi previste. Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. Nella specie, come esposto in sentenza, il protocollo condiviso del 24/04/2020 prevedeva uso di mascherine, accesso contingentato, tempo ridotto di sosta e ventilazione delle aree comuni, limitazione degli spostamenti interni, sospensione di tutti gli eventi interni. Il DPCM 7/08/2020 (doc. 14 in produzione aveva ribadito che “a) il personale CP_4 sanitario si attiene alle appropriate misure per la prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dalla normativa vigente e dal Ministero della salute sulla base delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità e i responsabili delle singole strutture provvedono ad applicare le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti fornite dal Ministero della salute;
b) è raccomandata l'applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all'allegato 19 [lavarsi frequentemente le mani, mettere a disposizione in tutti i locali pubblici soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani, mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro, pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol…]; … e) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani …”. 4.Secondo la tesi dell'appellante “il datore di lavoro nulla ha posto in essere al fine di evitare l'evento, rectius il contagio-da-covid 19 e di conseguenza l'esito infausto della morte del proprio dipendente” (V. pag. 10 atto di appello).
5 L' si è attenuta a tali indicazioni normative sopra citate;
infatti, Controparte_1 come riepilogato dal primo Giudice, con deliberazione n. 62 del 4/02/2020 era stato approvato il “Piano aziendale per la gestione dei casi di influenza da nuovo coronavirus (nCoV) afferenti all' ”, che prevedeva, in via Controparte_9 esemplificativa, che: in presenza dei criteri clinici individuati dal piano l'infermiere del triage indossasse apposita mascherina FFP3, facesse indossare al paziente mascherina FFP2 in dotazione presso il P.S., e accompagnasse il paziente nel locale della breve osservazione individuato per l'isolamento dei pazienti;
tutti gli operatori che dovessero venire a contatto con il paziente avrebbero dovuto indossare gli specifici DPI;
ogniqualvolta ci fosse rischio di contaminazione con liquido biologico potenzialmente infetto gli operatori avrebbero dovuto indossare i DPI previsti per l'isolamento da contatto (sovracamice, guanti, calzari, cuffietta, occhiali protettivi); il ricovero dei casi sospetti dovesse avvenire in isolamento presso la UOC di Malattie infettive, dove per tutto il periodo di emergenza sarebbe stata dedicata una stanza di isolamento sempre disponibile, mentre per i casi sospetti avrebbe dovuto essere garantito l'isolamento; in caso di paziente sospetto CO, ricoverato presso altro reparto, avrebbe dovuto essere attivato l'isolamento respiratorio e da contatto, e se in accesso a prestazioni ambulatoriali avrebbe dovuto essere inviato in P.S.; in caso di necessità di trasporto di un caso sospetto o accertato le attività avrebbero dovuto essere effettuate nel rispetto delle misure di isolamento e delle precauzioni standard, inoltre avrebbero dovuto essere limitati tutti gli spostamenti non necessari. Successivamente con deliberazione n. 142 del 25/02/2020 l' CP_4 recependo l'ordinanza Regione Campania n. 1 del 24/02/2020, aveva stabilito, in aggiornamento a quanto sino a quale momento previsto, di adottare per quanto di competenza, tutte le misure contemplate nella citata ordinanza, prescrivendo che ulteriori aggiornamenti sarebbero stati recepiti e diffusi con circolari della direzione strategica, per maggiore celerità. Ancora con nota prot. 8060 del 16/03/2020 è stata ribadita la necessità di mantenere una distanza di almeno 1 metro durante tutta la durata del turno, evitare la trasmissione di materiale cartaceo, ridurre gli accessi alle stanze di isolamento anche raggruppando le attività assistenziali, prediligere le comunicazioni telefoniche/telematiche. Con nota del 18/03/2020 era stato disposto che i dipendenti, nell'utilizzare gli spogliatoi, mantenessero la distanza di sicurezza minima di un metro, eventualmente alternando entrata e uscita;
con nota del 23/03/2020 era stato disposto di limitare gli spostamenti del personale allo stretto necessario, prevedendo l'uso delle mascherine protettive ed osservando divieto di intrattenersi per qualsiasi momento aggregativo. Ancora, con nota del 10/08/2020 erano state diffuse a tutto il personale dipendente le misure di contenimento del contagio di cui al DPCM del 7/08/2020 e alla ordinanza regionale n. 66 dell'8/08/2020, così sintetizzate: “È fatto obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuatamente il mantenimento della distanza di sicurezza. 2. È fatto obbligo di mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro oltre al rigoroso rispetto del divieto di assembramento in tutti i luoghi del Presidio ( .....sale di attesa, spogliatoi, mensa, orologi marcatempo etc) anche con misure di alternanza. 3. È confermata l'obbligatorietà del controllo della temperatura corporea, al fine di non consentire l'accesso ai luoghi di lavoro se la medesima risulti superiore ai 37.5", curando l'igiene costante e accurata delle mani mediante l'erogazione di soluzioni disinfettanti. 4. È fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa del Dipartimento di Emergenza e Accettazione di Pronto
6 Soccorso/visite ai congiunti attenendosi alle specifiche indicazioni dei Dirigenti preposti”. Con nota dell'1/09/2020 il direttore medico di presidio del P.O. aveva CP_4 chiesto l'acquisto di un sistema robotico per la disinfezione avanzata di ambienti sanitari a luce ultravioletta pulsata ad alta frequenza, e con nota del 7/09 il medesimo direttore aveva chiesto l'acquisto di sistemi automatici per la rilevazione della temperatura in ingresso (termoscanner), con controllo presenza mascherina sul volto, da collocare negli uffici del CUP. Con nota del 23/08/2020 indirizzata al Prefetto il medesimo direttore aveva dato atto di avere messo in campo ulteriori misure di cautela al fine di salvaguardare la sicurezza di lavoratori e utenti, quali: pianificazione dei percorsi, capillare distribuzione di erogatori di gel disinfettante, implementazione delle attività di sanificazione tramite ditta specializzata, distribuzione a tutte le strutture di termoscanner, autorizzazione all'acquisto di ulteriori macchine elettroniche per ambiente oltre che barelle di biocontenimento. Come ben evidenziato in sentenza, la ricorrente non ha specificamente allegato né prodotto le linee guida che assume essere state violate dall' ma ha depositato CP_4 esclusivamente atti non suscettibili di diretta applicazione (protocolli anti-contagio vigenti presso altra amministrazione, Ministero della Salute;
linee guida aziendali per la valutazione del rischio biologico correlato alla diffusione del virus SARS- CoV2 adottate nell' per l'elaborazione del Documento di Controparte_10
Valutazione dei Rischi finalizzato alla valutazione del rischio da Nuovo Coronavirus CoVID-19; linee guida adottate da un ente governativo statunitense, peraltro in epoca successiva ai fatti di causa- v. doc. 21-22-24). La documentazione agli atti, dunque, comprova che l' ha adottato propria CP_4 regolamentazione, conforme alle linee guida nazionali e regionali. Sul punto – a fronte della ricognizione eseguita in sentenza – l'appellante non ha sollevato contestazioni. Deve quindi esaminarsi la prova testi per verificare la concreta attuazione di tali misure nella realtà quotidiana dell'organizzazione del lavoro nel settore di appartenenza e per le mansioni proprie della qualifica del de cuius: sul punto infatti si concentrano le doglianze dell'appellante.
5.Pacifici i fatti relativi all'accertamento della malattia e del decesso a causa del COVID, con conseguente riconoscimento delle provvidenze dovute da parte dell' , in punto di fatto era stato allegato in primo grado che il ricorrente, alle CP_7 dipendenze dell' poi , dal 1980, con qualifica di ausiliario, CP_4 CP_1 addetto dal 2003 alla squadra trasporti, servizio trasporti interni:
- provvedeva allo spostamento degli ammalati all'interno dei reparti, al trasferimento dei pazienti dalle ambulanze ai reparti, alla movimentazione dei pazienti dalle aree di degenza agli ambulatori, ed era inoltre addetto al trasporto dei rifiuti ospedalieri (ROT), potenzialmente infetti;
- era stato esposto al virus senza che gli fossero forniti un'apposita formazione professionale, né adeguati presidi di prevenzione, anche in virtù della movimentazione dei R.O.T. fra cui vi era materiale infetto, ad esempio i tamponi usati per il rilevamento del virus. Inoltre era stato dedotto che:
- la datrice di lavoro non aveva adempiuto correttamente agli obblighi di sorveglianza sanitaria, in quanto l'ultima visita del medico competente risaliva al 29/03/2018;
7 - gli stessi ambienti di lavoro non erano dotati di dispositivi idonei a evitare il contagio, infatti lo spogliatoio era unico per tutti gli operatori, non vi era un locale adibito allo “sporco”, ovvero alla svestizione;
- le mascherine erano insufficienti e non potevano essere cambiate, per cui erano usate per turni di oltre 12 ore, inoltre erano solo quelle chirurgiche;
- le visiere protettive erano ad uso collettivo;
- non erano forniti calzari e tute adeguate: queste ultime erano state fornite soltanto all'inizio del 2021, ma le taglie non corrispondevano a quelle degli operatori;
- non erano stati dati in dotazione guanti monouso, e quando erano disponibili di fatto erano inutilizzabili perché di taglie inferiori;
- i pazienti affetti da CO 19 e quelli sospetti tali non venivano dotati di DPI ed erano trasportati senza capsula, senza mascherina, etc.;
- i contenitori dei ROT erano di cartone e spesso, a causa del peso eccedente quello previsto, si rompevano, con conseguente fuoriuscita del materiale infetto che contenevano;
gli stessi erano impilati anche in tre ripiani, con incremento del rischio di rottura;
- mancavano i gel igienizzanti nei reparti e i prodotti necessari per la pulizia nei bagni (sapone, carta, igienizzante);
- gli operatori della squadra trasporti erano costretti a usare il medesimo bagno di quelli del pronto soccorso;
- non erano stati organizzati specifici corsi per la sicurezza relativi all'emergenza CO;
- non vi era distinzione fra percorso “sporco” e “pulito” tra i padiglioni nei sotterranei. Tali fatti sono stati oggetto di istruttoria orale, in quanto trasfusi in specifici capitoli di prova al fine di verificare l'attuazione pratica delle disposizioni sopra citate, adottate dall' secondo la normativa – anche emergenziale – vigente. CP_4
L'istruttoria orale non ha consentito di ricostruire un quadro preciso ed univoco, utile al fine di ricondurre alla responsabilità datoriale il contagio avvenuto in occasione di lavoro: le deposizioni testimoniali, come ben sottolineato dal primo Giudice, sono prive di precisi riferimenti temporali, da ritenersi molto importanti agli effetti di causa, atteso che l'emergenza CO è stata di lunga durata e la pandemia ha attraversato varie fasi, le prime delle quali connotate da gravi difficoltà di approvvigionamento di DPI. Nella specie l'evento si è verificato nell'autunno 2020, in concomitanza con la seconda e più grave ondata per la Campania. Inoltre i testi – peraltro in maniera non del tutto univoca - hanno delineato un quadro generale della situazione in cui si lavorava nel settore di appartenenza del ricorrente, senza offrire riscontri individualizzanti: non è stato dimostrato che proprio il de cuius – nei giorni precedenti il contagio – fosse risultato assegnatario di DPI inadeguati (cioè, per es., mascherine chirurgiche, peraltro senza sostituzione durante il turno;
tute, calzari o guanti di misura errata) ovvero che avesse utilizzato bagni promiscui in quanto condivisi con gli addetti al Pronto Soccorso (mentre è pacifico che gli spogliatori fossero separati) o che fosse incorso in specifiche situazioni di disagio (quali per es. il deterioramento della tuta, la caduta a terra della mascherina, il mancato reperimento del detergente delle mani;
l'assegnazione di dispositivi di taglia non corrispondente alla sua;
il contatto con pazienti positivi, ovvero con materiali infetti, in assenza di dispositivi di protezione) tali da esporlo concretamente al rischio per negligenza datoriale.
8 Va anche sottolineato che il ricorrente non era addetto al reparto malattie infettive, di modo che il contatto con pazienti affetti da COVID e con materiale contaminato
– sia pur probabile per il grave momento pandemico – era meramente eventuale. Come evidenziato dal primo Giudice i pazienti CO conclamati provenienti dall'esterno non entravano in contatto diretto con gli operatori della squadra trasporti (solo il teste ha affermato il contrario). In questa “notoria situazione di Tes_1 ridotta disponibilità di risorse in cui versavano le strutture sanitarie” il Giudice ha quindi osservato che “i DPI disponibili dovevano necessariamente essere utilizzati secondo un criterio di priorità per gli operatori a più elevato rischio professionale, operanti in un contesto di elevata intensità assistenziale e prolungata esposizione al rischio. Pertanto, la fornitura delle mascherine FFP2/FFP3, ove presenti, al personale medico e infermieristico impiegato in manovre assistenziali a rischio di generazione di aerosol e nell'assistenza diretta ai pazienti CO accertati, non contrasta con le linee guida vigenti e con il principio di precauzione”. Le modalità (improprie e pericolose in termini di rischio di contaminazione degli addetti) di trasporto dei contenitori di rifiuti potenzialmente infetti, peraltro ricostruite in maniera non univoca dai testi (la teste ha aggiunto sul punto Tes_2 che, se bagnati, venivano riposti in appositi contenito i, sanificati e collocati nello stoccaggio), non risulta provato che siano state imposte dall' Inoltre, CP_4 come riferito dalla , il non era addetto al trasporto .T. che Tes_2 Per_1 comunque, a detta della teste, avveniva con apposite maniglie. La foto in atti (doc. 18.1) in cui il defunto è ritratto senza guanti, e con una mascherina chirurgica, non solo riguarda un momento di pausa lontano da possibili contatti pericolosi, ma non ha data certa. Appare altresì singolare che nessun dato epidemiologico sia stato allegato in ricorso né sia emerso dalla prova testi: non stati indicati i dati relativi ai contagi ed eventualmente ai decessi registrati in reparto, sia tra i degenti che tra gli operatori, sebbene nel detto periodo la rilevazione statistica fosse quotidiana. Il mancato svolgimento delle visite per la sorveglianza sanitaria aziendale non si pone in collegamento causale con il contagio ed il decesso, non risultando neppure dedotte eventuali condizioni di “fragilità” del paziente di cui la parte datoriale non abbia tenuto conto. Né risultano segnalazioni da parte del de cuius indirizzate ai responsabili dell' relativamente a carenze organizzative ovvero ad insufficienza CP_4
e/o inadeguatezza dei dispositivi di protezione forniti. I testi, rievocando anche comunicazioni nel gruppo whattsapp, hanno riferito di generalizzate informali lamentele al riguardo. Gli articoli di stampa versati in atti da parte ricorrente rappresentano la situazione di gravissima difficoltà in cui l' si è venuta a trovare per CP_5
l'approvvigionamento, come del resto – notoriamente – la generalità delle strutture sanitarie sul territorio nazionale, ma non comprovano condotte colpevoli, anche sul piano dell'allegato (ed invero non dimostrato) deficit nella vigilanza, da parte dei responsabili dell' relativo all'applicazione delle misure di sicurezza disposte CP_4 nei protocolli. La difficoltà oggettiva di fronteggiare l'emergenza è comprovata anche dalla messa a disposizione di cittadini volontari di un IBAN per consentire le donazioni per l'emergenza covid-19 a favore della struttura ospedaliera (v. all. 16.1) e dalle acquisizioni di strumentazioni da parte della Provincia. L' si è quindi CP_1 adoperata per reperire risorse di ogni tipo, nell'emergenza del momento. Inoltre osta all'accoglimento della pretesa la mancata prova del rapporto di causalità fra l'adozione asseritamente inadeguata di determinate misure di
9 sicurezza (specifiche o generiche) e l'evento morte, dovendosi riguardare la condotta (doverosa) dell' sotto il profilo dell'esigibilità nel contesto della seconda ondata CP_4 pandemica, la più grave ed intensa nella Regione Campania, al cospetto delle conoscenze cliniche dell'epoca (in cui non erano ancora disponibili i vaccini) e dell'effettiva disponibilità degli strumenti necessari per la protezione – in particolare degli operatori sanitari – dall'elevato rischio di contagio per il contatto per motivi professionali con pazienti o materiali infetti. La disposizione codicistica invocata da parte ricorrente, come evidenziato anche nell'atto di gravame (v. pag. 14) prevede che “l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”. Nell'emergenza pandemica del 2020 il grado di conoscenza tecnica era frutto prevalentemente dell'esperienza convulsa in corso sin dai primi mesi di quell'anno, piuttosto che di consolidati studi clinici. Accertato il nesso causale con l'occasione di lavoro, doveva infatti provarsi la responsabilità datoriale per condotta omissiva con riguardo all'evento morte. In conclusione non può dirsi dimostrata la colpa (né tantomeno il dolo) dell' CP_4 posto che la carenza (quantitativa o anche qualitativa) dei materiali messi a disposizione del personale, in attuazione dei protocolli si colloca nel quadro della nota drammaticità della seconda ondata della pandemia. Non è provato infatti – nè tantomeno allegato – che l'insufficienza o inadeguatezza dei DPI in dotazione fosse riconducibile a negligenza datoriale piuttosto che alle ridotte disponibilità su base nazionale di materiale in rapporto alle aumentate e straordinarie esigenze delle strutture sanitarie oltre che di tutti i cittadini. L'approvvigionamento, oltre che ingente sotto il profilo quantitativo, doveva avvenire in tempi rapidi e rispettare degli standard di qualità ed idoneità per la prevenzione;
era condizionato sia dalle risorse disponibili sul mercato, non adeguate alla enorme richiesta, sia dal grado di conoscenza –all'epoca dei fatti – della gravità del virus e delle modalità di diffusione del contagio. Del resto solo così può spiegarsi il fatto che l' che, diligentemente e CP_4 tempestivamente, aveva adottato le necessarie disposizioni organizzative, si sia poi venuta a trovare nella condizione di dispensare tute, guanti o calzari non corrispondenti alla taglia di ciascun destinatario ovvero una sola mascherina al giorno per ogni operatore, ovvero a non riuscire ad assicurare il costante rifornimento dei dispenser di prodotto disinfettante/igienizzante per le mani. Ma, infine e soprattutto, deve ribadirsi che non è stata provata la ricaduta della mera tendenziale ed asseritamente incompleta attuazione da parte dell dei CP_4 protocolli di prevenzione proprio sulla persona del lavoratore nel Per_1 periodo in cui si è verificato il contagio risultato poi letale. Da quanto sopra esposto discende il rigetto dell'appello. In ragione della novità e complessità della questione esaminata restano compensate per intero per le spese del grado. Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo
10 giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi di procedimenti –come quello di specie - pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello; compensa per intero le spese del presente grado;
dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Così deciso in Napoli il 20 novembre 2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Anna Carla Catalano
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