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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/11/2025, n. 10523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10523 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
n. 20443/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Di Napoli
Quarta Sezione Civile
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE QUARTA
Il Tribunale di Napoli – Quarta sezione civile - Giudice Unico, dott.ssa Roberta Di
Clemente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta nel registro degli Affari civili contenziosi con RG n.
20443/2023
TRA
in persona del legale rapp.te p.t, sig. Parte_1 Parte_1
con sede in Calvizzano (Na) alla via Dante Alighieri, P.iva:
[...] P.IVA_1
rapp.ta e difesa dall'avv. Vincenzo Malesci (C.F: , C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in San Vitaliano (Na) alla via
Mazzini n. 8, giusta procura agli atti,
RICORRENTE
E
, in persona del ministro p.t., rappresentato e difeso Controparte_1
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso i cui uffici in via Diaz n. 11 ex lege domicilia pagina 1 di 10 RESISTENTE E
nato a [...] l'[...] e residente in [...]Controparte_2
(NA) Via Camaldoli n. 80
RESISTENTE CONTUMACE E
–sede Controparte_3
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La difesa di parte ricorrente ha concluso riportandosi ai propri scritti difensivi.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 09.10.2023 e proposto ex art. 281 decies c.p.c., il ricorrente, in epigrafe generalizzato, premesso che:
• la società ricorrente, esercente l'attività di deposito di autoveicoli da tutti gli organi di Polizia e della Magistratura (garage giudiziario), aveva depositato presso il Tribunale di Napoli, una “richiesta indennità di trasporto e custodia” di un collo contenente n. 207 musicassette, sequestrate nell'ambito del procedimento penale recante RG GIP 50890/2010 a carico di;
Controparte_2
• che la società ricorrente aveva esercitato la suddetta attività in virtù di verbale di affidamento incarico a norma dell'art. 352 c.p.p.;
• che la custodia dei predetti beni, in area recintata e coperta, da parte della società ricorrente aveva occupato uno spazio di 1 mq (come dichiarato nello stesso decreto di liquidazione) e si era protratta dal 03/03/1998 fino al 26/06/2023, per un totale di 9.247 giorni;
• che con decreto del 3.10.2023 il Tribunale di Napoli aveva liquidato somma di €
1.367,53 (milletrecentosessantasette/53) per il periodo dal 5.09.2003 al 26.6.2023;
• che il suddetto decreto di pagamento era stato notificato alla società ricorrente in data 05/10/2023;
pagina 2 di 10 ha proposto opposizione avverso detto decreto e, per le ragioni di cui al ricorso ha chiesto liquidarsi in via equitativa l'importo di euro € 7.885,68
(settemilaottocentottantacinque/68), ovvero l'importo maggiore o minore ritenuto equo oltre interessi e svalutazione monetaria e per perdita della redditività del denaro;
il tutto con vittoria delle spese di lite e con attribuzione all'avvocato qualificatosi antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13.12.2023 si è costituito in giudizio il chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_1
All'udienza di comparizione delle parti del 06.02.2024 il ricorrente ha chiesto termine per la notifica del ricorso al resistente ed al PM e la causa è stata Controparte_2
rinviata all'11.06.2024 con termine di 40 giorni per la notifica.
All'udienza dell'11.06.2024, verificata la regolarità della notifica, dichiarata la contumacia di e del PM sede, la causa è stata rinviata ai sensi dell'art. Controparte_2
281 quinquies cpc all'udienza del 10.11.2025, nelle forme della trattazione scritta, previa concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
Tanto premesso vanno esaminate, secondo l'ordine logico-giuridico, prima le questioni processuali e poi va affrontato il merito della controversia.
Integrità del contraddittorio
È noto che, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso al custode di beni sequestrati nell'ambito del procedimento penale, sono contraddittori necessari, oltre al beneficiario, le parti processuali, compreso il PM e, tra essi, in particolare, i soggetti a carico dei quali
è posto l'obbligo di corrispondere detto compenso (cfr. tra le altre Cass. Sez. VI ord.
n.11795 del 18.06.2020; Cass.Sez. VI ord. n. 13784 del 2.05.2022).
Ne consegue che correttamente il contraddittorio risulta instaurato nei confronti del
, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato, del PM- Controparte_1
sede e di (indagato nel procedimento penale nel quale è stata disposta Controparte_2
la distruzione dei beni in custodia, verbale di ritiro del materiale del 26.06.2023), nella pagina 3 di 10 qualità dei soggetti tutti potenzialmente tenuti a pagare le spese del procedimento, ai sensi dell'art. 535 c.p.p., in ragione dell'esito del giudizio.
Ritualità dell'opposizione
Va affermata la corretta presentazione dell'opposizione innanzi al giudice civile del tribunale che ha emesso il provvedimento impugnato.
Competente a conoscere dell'opposizione in esame, secondo quanto affermato dalle
Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 19161 del 2009), è il giudice civile poiché
l'opposizione, regolata dall'art. 170 del DPR 115/2002, introduce una controversia di natura civile, indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione sia stato pronunciato in un giudizio penale. Trattasi più che di competenza, di questione di ripartizione degli affari all'interno del medesimo ufficio.
Merito della controversia
Parte ricorrente ha posto a base del ricorso l'erronea determinazione, da parte del Gip sede, dell'ammontare dei compensi spettanti al custode per l'attività svolta, effettuata in maniera illogica ed esigua, senza specifico riguardo all'incarico ed ai compiti assegnati, che prescindono dalla merce custodita e dal suo valore economico.
Ha concluso chiedendo la determinazione della indennità di custodia secondo equità, indicando come parametro di calcolo equitativo le tariffe prefettizie. Nessun motivo di doglianza risulta proposto dal ricorrente rispetto alla declaratoria di prescrizione del diritto vantato rispetto al periodo dal 03.03.1998 al 04.09.2023.
La difesa del ha chiesto il rigetto dell'opposizione deducendo Controparte_1
che:
1. correttamente l'autorità giudiziaria non aveva concesso l'indennizzo per il periodo di custodia dal 03.03.1998 al 04.09.2003, dal momento che la prescrizione decorre da ogni giorno della custodia, trattandosi di prestazione non periodica ma continuativa.
2. Le tabelle prefettizie non possono essere inquadrate negli usi locali né essere Cont ricondotte all'ambito della equità ed il , in mancanza di usi locali, ha pagina 4 di 10 correttamente liquidato l'indennità per la custodia ai sensi dell'art. 2233 comma 2 cod. civ, tenendo conto dell'importanza dell'opera svolta.
Così ricostruita la vicenda processuale va, in primis, ricordato che, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. 6 ordinanza n.1470/2018; Cass. Sez. 6 ordinanza n. 2206 del 30.01.2020) il ricorso avverso il decreto di liquidazione del compenso all'ausiliario del magistrato, nel regime introdotto dall'art. 170 del D.P.R. n.115 del 2002- come già nella vigenza della l n.
319 del 1980- non è un atto di impugnazione ma atto introduttivo di un procedimento contenzioso, nel quale il giudice adìto ha il potere-dovere di verificare la correttezza della liquidazione in base ai criteri legali, a prescindere dalle prospettazioni dell'istante- con il solo obbligo di non superare la somma richiesta in applicazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c. – e di regolare le spese secondo il principio della soccombenza. Pertanto il procedimento previsto dal legislatore non consente una rigida applicazione del principio dell'onere della prova. E' stato, infatti, reiteratamente affermato dai Giudici di legittimità (cfr. Cass. n. 4194/2017) che in tema di opposizione avverso il provvedimento di liquidazione del compenso al CTU, il giudice di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011 ha il potere - dovere di richiedere gli atti, i documenti e le informazioni necessarie ai fini della decisione, essendo la locuzione “ può” contenuta in tale norma da intendersi non come espressione di mera discrezionalità, bensì come potere-dovere di decidere “ causa cognita” senza limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale del giudizio fondato sull'onere della prova ( conf. Cass. n. 19690/2015).
Alla stregua dei principi esposti, cui si ritiene di aderire, va, in questa sede, valutata la correttezza della liquidazione effettuata nel provvedimento opposto.
Nel decreto impugnato il GIP- sede, tenuto conto del disposto dell'art. 5 DM
265/2006 a norma del quale “… Per la determinazione dell'indennità di custodia e conservazione relativa ad altre categorie di beni, si fa riferimento in via residuale agli usi locali”, ritenendo non corretto inquadrare le tabelle prefettizie tra gli usi pagina 5 di 10 locali, ha fatto ricorso al criterio di applicazione analogica della disciplina dettata per casi analoghi, tenendo conto dello spazio occupato, come declinazione del criterio della similitudine fisica dei beni. Lo spazio occupato dai beni in custodia è risultato pari a 1 mq, corrispondenti allo spazio occupato dai 2/3 di un motociclo e sulla base di tale valutazione il GIP ha liquidato l'indennità.
Orbene ai fini che occupano deve ricordarsi che il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, all' art. 58, prevede che al custode, diverso dal proprietario o avente diritto, di beni sottoposti a sequestro penale probatorio e preventivo, e, nei soli casi previsti dal codice di procedura civile, al custode di beni sottoposti a sequestro penale conservativo e a sequestro giudiziario e conservativo, spetta un'indennità per la custodia e la conservazione, da determinarsi sulla base delle tariffe contenute in tabelle, approvate ai sensi dell'art. 59 (con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi della L. 23 agosto
1988, n. 400, art. 17, commi 3 e 4), e, in via residuale, secondo gli usi locali.
Il D.M. 2 settembre 2006, n. 265, art. 5, per la determinazione dell'indennità di custodia e conservazione relativa ad altre categorie di beni, diversi da veicoli e natanti, dispone di far riferimento, in via residuale, agli usi locali, come previsto dall'art. 58, comma 2, del Testo Unico Spese di Giustizia.
Nella fattispecie, deve reputarsi pacifica la non diretta riconducibilità dei beni oggetto di causa nel novero di quelli per i quali è intervenuta la disciplina di cui al citato DM, risultando, quindi, altrettanto pacifica la non applicabilità delle corrispondenti previsioni.
Orbene, in ossequio al più recente orientamento della Suprema Corte, che si ritiene di condividere ( cfr. Sez. 1 - , Sentenza n. 11553 del 02/05/2019; Cass. Sez. Sez. 6 -
2, Ordinanza n. 24933 del 06/11/2020; Cass. Sez. 6 , Ordinanza n. 2507 del
27.01.2022), la mancata adozione di tariffe per la tipologia dei beni oggetto di causa impone di far ricorso agli usi locali, dovendosi escludere il ricorso a criteri alternativi ovvero il richiamo all'equità. Ed, infatti, ribadito che secondo l'art. 8 disp. prel. c.c.
pagina 6 di 10 gen., nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti gli usi hanno efficacia solo in quanto sono da essi richiamati (consuetudo secundum legem), situazione che ricorre nella fattispecie in forza dell'espresso richiamo operato agli usi da parte del
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 58 e dal D.M. n. 296 del 2006, art. 45, non ignora chi scrive, come nella giurisprudenza della Suprema Corte sia del tutto consolidato il principio, fondato sull'obbligo del giudice di conoscere la legge, ma non anche gli usi, che questi ultimi, ove il giudice non ne sia a conoscenza, debbono essere provati
(anche per quanto riguarda l'elemento dell'opinio iuris ac necessitatis) a cura della parte che li allega, e la relativa prova non può essere fornita per la prima volta nel giudizio di legittimità (ad esempio: Sez. 1, 01/03/2007, n. 4853 con ampi richiami:
Cass. 18/6/1956 n. 2158; 4/10/1956 n. 3348; 17/10/1961 n. 2183; 30/10/1963 n.
2909; 4/5/1965 n. 795; 19/5/1965 n. 980; 18/2/1967 n. 406;17/4/1968 n. 1131;
18/4/1969 n. 1229; 9/6/1972 n. 1823; 21/11/2000 n. 15014).
Occorre premettere che nella liquidazione dell'indennità in favore del custode giudiziario non trova applicazione l'art. 2233 cod. civ. che, come ribadito dalla
Cassazione, si riferisce alla sola liquidazione del compenso del professionista intellettuale mentre per la liquidazione del compenso al custode “occorre tener conto, in primis delle tariffe previste dal D.P.R. n. 115 del 2002 e, in difetto, degli usi locali se esistenti. In assenza di usi locali, occorre applicare, analogicamente, il compenso previsto per fattispecie similari contemplate dalle tariffe o dagli usi locali di cui anzidetto” (Cassazione civile, sezione VI, ordinanza n. 13193 del 27 aprile 2022).
Ebbene, il GIP nella liquidazione dell'indennità ha fatto ricorso all'applicazione analogica della disciplina di cui al DM 265/2006, utilizzando lo spazio occupato dai beni in custodia come criterio di similitudine tra i beni.
In conclusione, pur concordando la scrivente con il Giudice del decreto sull'inesistenza di usi locali accertati per la tipologia di materiale oggetto di giudizio e sull'inapplicabilità in quanto autonomo criterio di liquidazione delle tabelle prefettizie per il caso di specie (superate per i veicoli a motore e natanti dal DM
pagina 7 di 10 265/06), esse possono, comunque, soccorrere ( al fine della regolamentazione dei casi analoghi da conformare al caso concreto) con riguardo alla disciplina relativa alla custodia di “merci in genere in area coperta”, tenuto conto anche della circostanza per cui – a seguito di un'interlocuzione tra la Presidenza del Tribunale e la CP_5
ed in risposta all'affermazione del decreto impugnato circa la mancata
[...]
prova della loro diffusività – è risultato che “le tariffe in parola sono applicate in via amministrativa per la liquidazione dei compensi pregressi delle tesorerie”.
E' innegabile, infatti, dalla lettura del verbale di ritiro- come anche osservato in fatto dal Giudice del decreto di liquidazione impugnato- che possa utilizzarsi il criterio dell'invocata tariffa prefettizia relativa a custodia di merci diverse da veicoli e motocicli ( merci in genere) in area coperta di circa mq.1.
In definitiva, alla stregua dei principi esposti, l'indennità di custodia va determinata sulla base delle tariffe Prefettizie della Provincia di prot.64255/2008/ Area CP_5
III-bis del 30.12.2008, riconoscendo ad esse il valore di usi locali secondo i criteri indicati (Cassazione civile Sezione II, ordinanza n. 7976 del 25 marzo 2024; cfr.
Cassazione civile, sezione I, ordinanza n. 19301 del 7 luglio 2023, Cassazione civile,
Sezione II ordinanza n. 2789 del 31 gennaio 2023).
Vanno, dunque, scelte, le tariffe giornaliere minime, in considerazione della natura delle merci, della prova della custodia in area coperta e, infine, del modesto ingombro delle stesse (complessivo 1 mq).
Ne consegue che l'indennità giornaliera da liquidare per i complessivi 7.234 giorni, dal 05.09.2003 al 26.06.2023, va individuata in euro 1,59 a metro quadro per i primi
12 giorni, euro/mq 1,04 per i successivi 28 giorni (dal 13° al 40° giorno di custodia) ed in euro/mq 0,78 per i restanti 7194 giorni.
Pertanto, la somma complessiva da liquidare, per i complessivi giorni di custodia, risulta pari ad euro 5.659,52.
In parziale accoglimento dell'opposizione proposta, va, dunque, riformato il decreto impugnato nei termini sopra indicati e va condannato il al Controparte_1
pagina 8 di 10 pagamento del suindicato importo.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
Tenuto conto dell'esito del giudizio e della parziale soccombenza della ricorrente ricorrono eccezionali motivi per compensare tra le parti le spese di lite fino alla concorrenza del 50% (in ossequio ai principi espressi nella sentenza delle Sezioni
Unite della Suprema Corte n. 32061/2022).
Per il residuo le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base dei criteri di cui al D.M. 55/2014, come novellati dal DM 149/2022
(scaglione di riferimento compreso tra euro 5.201,00 e 26.000,00 in base al valore della controversia determinato sulla base decisum cfr. Cass.ord. 9237/2023) ed in relazione ai valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e con attribuzione al procuratore qualificatosi antistatario.
La parziale soccombenza della ricorrente giustifica la dichiarazione di non ripetibilità delle spese di lite nei confronti dei resistenti contumaci.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria ed istanza disattesa, così provvede: accoglie l'opposizione, per quanto di ragione, e, per l'effetto, in riforma del decreto emesso dal Gip- sede in data 03.10.2023 liquida la somma di euro 5.659,52 oltre
I.V.A. alla società (C.F: , Parte_1 C.F._1
in persona del legale rappresentante p.t., a titolo di indennità per la custodia di 207 musicassette - per il periodo dal 05.09.2003 fino al 26.06.2023 - oggetto di sequestro penale nel procedimento RG. Gip-sede 50890/2010 R.G.N.R a carico di CP_2
;
[...]
pone tale esborso a carico del;
Controparte_1
compensa le spese di lite tra le parti costituite fino alla concorrenza del 50%; condanna, per il residuo, il alla rifusione delle spese di Controparte_1
costituzione e di rappresentanza in favore della ricorrente e, per essa, in favore pagina 9 di 10 dell'avv. Vincenzo Malesci, dichiaratosi antistatario;
spese liquidate in euro 1.698,50 oltre ad euro 62,50 per quota parte delle spese vive ed oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario per spese vive ed IVA e CPA;
dichiara non ripetibili le spese di lite nei confronti dei contumaci.
Così deciso in Napoli il 13.11.2025
IL GIUDICE UNICO
Dott.ssa Roberta Di Clemente
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Di Napoli
Quarta Sezione Civile
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE QUARTA
Il Tribunale di Napoli – Quarta sezione civile - Giudice Unico, dott.ssa Roberta Di
Clemente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta nel registro degli Affari civili contenziosi con RG n.
20443/2023
TRA
in persona del legale rapp.te p.t, sig. Parte_1 Parte_1
con sede in Calvizzano (Na) alla via Dante Alighieri, P.iva:
[...] P.IVA_1
rapp.ta e difesa dall'avv. Vincenzo Malesci (C.F: , C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in San Vitaliano (Na) alla via
Mazzini n. 8, giusta procura agli atti,
RICORRENTE
E
, in persona del ministro p.t., rappresentato e difeso Controparte_1
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso i cui uffici in via Diaz n. 11 ex lege domicilia pagina 1 di 10 RESISTENTE E
nato a [...] l'[...] e residente in [...]Controparte_2
(NA) Via Camaldoli n. 80
RESISTENTE CONTUMACE E
–sede Controparte_3
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La difesa di parte ricorrente ha concluso riportandosi ai propri scritti difensivi.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 09.10.2023 e proposto ex art. 281 decies c.p.c., il ricorrente, in epigrafe generalizzato, premesso che:
• la società ricorrente, esercente l'attività di deposito di autoveicoli da tutti gli organi di Polizia e della Magistratura (garage giudiziario), aveva depositato presso il Tribunale di Napoli, una “richiesta indennità di trasporto e custodia” di un collo contenente n. 207 musicassette, sequestrate nell'ambito del procedimento penale recante RG GIP 50890/2010 a carico di;
Controparte_2
• che la società ricorrente aveva esercitato la suddetta attività in virtù di verbale di affidamento incarico a norma dell'art. 352 c.p.p.;
• che la custodia dei predetti beni, in area recintata e coperta, da parte della società ricorrente aveva occupato uno spazio di 1 mq (come dichiarato nello stesso decreto di liquidazione) e si era protratta dal 03/03/1998 fino al 26/06/2023, per un totale di 9.247 giorni;
• che con decreto del 3.10.2023 il Tribunale di Napoli aveva liquidato somma di €
1.367,53 (milletrecentosessantasette/53) per il periodo dal 5.09.2003 al 26.6.2023;
• che il suddetto decreto di pagamento era stato notificato alla società ricorrente in data 05/10/2023;
pagina 2 di 10 ha proposto opposizione avverso detto decreto e, per le ragioni di cui al ricorso ha chiesto liquidarsi in via equitativa l'importo di euro € 7.885,68
(settemilaottocentottantacinque/68), ovvero l'importo maggiore o minore ritenuto equo oltre interessi e svalutazione monetaria e per perdita della redditività del denaro;
il tutto con vittoria delle spese di lite e con attribuzione all'avvocato qualificatosi antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13.12.2023 si è costituito in giudizio il chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_1
All'udienza di comparizione delle parti del 06.02.2024 il ricorrente ha chiesto termine per la notifica del ricorso al resistente ed al PM e la causa è stata Controparte_2
rinviata all'11.06.2024 con termine di 40 giorni per la notifica.
All'udienza dell'11.06.2024, verificata la regolarità della notifica, dichiarata la contumacia di e del PM sede, la causa è stata rinviata ai sensi dell'art. Controparte_2
281 quinquies cpc all'udienza del 10.11.2025, nelle forme della trattazione scritta, previa concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
Tanto premesso vanno esaminate, secondo l'ordine logico-giuridico, prima le questioni processuali e poi va affrontato il merito della controversia.
Integrità del contraddittorio
È noto che, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso al custode di beni sequestrati nell'ambito del procedimento penale, sono contraddittori necessari, oltre al beneficiario, le parti processuali, compreso il PM e, tra essi, in particolare, i soggetti a carico dei quali
è posto l'obbligo di corrispondere detto compenso (cfr. tra le altre Cass. Sez. VI ord.
n.11795 del 18.06.2020; Cass.Sez. VI ord. n. 13784 del 2.05.2022).
Ne consegue che correttamente il contraddittorio risulta instaurato nei confronti del
, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato, del PM- Controparte_1
sede e di (indagato nel procedimento penale nel quale è stata disposta Controparte_2
la distruzione dei beni in custodia, verbale di ritiro del materiale del 26.06.2023), nella pagina 3 di 10 qualità dei soggetti tutti potenzialmente tenuti a pagare le spese del procedimento, ai sensi dell'art. 535 c.p.p., in ragione dell'esito del giudizio.
Ritualità dell'opposizione
Va affermata la corretta presentazione dell'opposizione innanzi al giudice civile del tribunale che ha emesso il provvedimento impugnato.
Competente a conoscere dell'opposizione in esame, secondo quanto affermato dalle
Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 19161 del 2009), è il giudice civile poiché
l'opposizione, regolata dall'art. 170 del DPR 115/2002, introduce una controversia di natura civile, indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione sia stato pronunciato in un giudizio penale. Trattasi più che di competenza, di questione di ripartizione degli affari all'interno del medesimo ufficio.
Merito della controversia
Parte ricorrente ha posto a base del ricorso l'erronea determinazione, da parte del Gip sede, dell'ammontare dei compensi spettanti al custode per l'attività svolta, effettuata in maniera illogica ed esigua, senza specifico riguardo all'incarico ed ai compiti assegnati, che prescindono dalla merce custodita e dal suo valore economico.
Ha concluso chiedendo la determinazione della indennità di custodia secondo equità, indicando come parametro di calcolo equitativo le tariffe prefettizie. Nessun motivo di doglianza risulta proposto dal ricorrente rispetto alla declaratoria di prescrizione del diritto vantato rispetto al periodo dal 03.03.1998 al 04.09.2023.
La difesa del ha chiesto il rigetto dell'opposizione deducendo Controparte_1
che:
1. correttamente l'autorità giudiziaria non aveva concesso l'indennizzo per il periodo di custodia dal 03.03.1998 al 04.09.2003, dal momento che la prescrizione decorre da ogni giorno della custodia, trattandosi di prestazione non periodica ma continuativa.
2. Le tabelle prefettizie non possono essere inquadrate negli usi locali né essere Cont ricondotte all'ambito della equità ed il , in mancanza di usi locali, ha pagina 4 di 10 correttamente liquidato l'indennità per la custodia ai sensi dell'art. 2233 comma 2 cod. civ, tenendo conto dell'importanza dell'opera svolta.
Così ricostruita la vicenda processuale va, in primis, ricordato che, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. 6 ordinanza n.1470/2018; Cass. Sez. 6 ordinanza n. 2206 del 30.01.2020) il ricorso avverso il decreto di liquidazione del compenso all'ausiliario del magistrato, nel regime introdotto dall'art. 170 del D.P.R. n.115 del 2002- come già nella vigenza della l n.
319 del 1980- non è un atto di impugnazione ma atto introduttivo di un procedimento contenzioso, nel quale il giudice adìto ha il potere-dovere di verificare la correttezza della liquidazione in base ai criteri legali, a prescindere dalle prospettazioni dell'istante- con il solo obbligo di non superare la somma richiesta in applicazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c. – e di regolare le spese secondo il principio della soccombenza. Pertanto il procedimento previsto dal legislatore non consente una rigida applicazione del principio dell'onere della prova. E' stato, infatti, reiteratamente affermato dai Giudici di legittimità (cfr. Cass. n. 4194/2017) che in tema di opposizione avverso il provvedimento di liquidazione del compenso al CTU, il giudice di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011 ha il potere - dovere di richiedere gli atti, i documenti e le informazioni necessarie ai fini della decisione, essendo la locuzione “ può” contenuta in tale norma da intendersi non come espressione di mera discrezionalità, bensì come potere-dovere di decidere “ causa cognita” senza limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale del giudizio fondato sull'onere della prova ( conf. Cass. n. 19690/2015).
Alla stregua dei principi esposti, cui si ritiene di aderire, va, in questa sede, valutata la correttezza della liquidazione effettuata nel provvedimento opposto.
Nel decreto impugnato il GIP- sede, tenuto conto del disposto dell'art. 5 DM
265/2006 a norma del quale “… Per la determinazione dell'indennità di custodia e conservazione relativa ad altre categorie di beni, si fa riferimento in via residuale agli usi locali”, ritenendo non corretto inquadrare le tabelle prefettizie tra gli usi pagina 5 di 10 locali, ha fatto ricorso al criterio di applicazione analogica della disciplina dettata per casi analoghi, tenendo conto dello spazio occupato, come declinazione del criterio della similitudine fisica dei beni. Lo spazio occupato dai beni in custodia è risultato pari a 1 mq, corrispondenti allo spazio occupato dai 2/3 di un motociclo e sulla base di tale valutazione il GIP ha liquidato l'indennità.
Orbene ai fini che occupano deve ricordarsi che il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, all' art. 58, prevede che al custode, diverso dal proprietario o avente diritto, di beni sottoposti a sequestro penale probatorio e preventivo, e, nei soli casi previsti dal codice di procedura civile, al custode di beni sottoposti a sequestro penale conservativo e a sequestro giudiziario e conservativo, spetta un'indennità per la custodia e la conservazione, da determinarsi sulla base delle tariffe contenute in tabelle, approvate ai sensi dell'art. 59 (con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi della L. 23 agosto
1988, n. 400, art. 17, commi 3 e 4), e, in via residuale, secondo gli usi locali.
Il D.M. 2 settembre 2006, n. 265, art. 5, per la determinazione dell'indennità di custodia e conservazione relativa ad altre categorie di beni, diversi da veicoli e natanti, dispone di far riferimento, in via residuale, agli usi locali, come previsto dall'art. 58, comma 2, del Testo Unico Spese di Giustizia.
Nella fattispecie, deve reputarsi pacifica la non diretta riconducibilità dei beni oggetto di causa nel novero di quelli per i quali è intervenuta la disciplina di cui al citato DM, risultando, quindi, altrettanto pacifica la non applicabilità delle corrispondenti previsioni.
Orbene, in ossequio al più recente orientamento della Suprema Corte, che si ritiene di condividere ( cfr. Sez. 1 - , Sentenza n. 11553 del 02/05/2019; Cass. Sez. Sez. 6 -
2, Ordinanza n. 24933 del 06/11/2020; Cass. Sez. 6 , Ordinanza n. 2507 del
27.01.2022), la mancata adozione di tariffe per la tipologia dei beni oggetto di causa impone di far ricorso agli usi locali, dovendosi escludere il ricorso a criteri alternativi ovvero il richiamo all'equità. Ed, infatti, ribadito che secondo l'art. 8 disp. prel. c.c.
pagina 6 di 10 gen., nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti gli usi hanno efficacia solo in quanto sono da essi richiamati (consuetudo secundum legem), situazione che ricorre nella fattispecie in forza dell'espresso richiamo operato agli usi da parte del
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 58 e dal D.M. n. 296 del 2006, art. 45, non ignora chi scrive, come nella giurisprudenza della Suprema Corte sia del tutto consolidato il principio, fondato sull'obbligo del giudice di conoscere la legge, ma non anche gli usi, che questi ultimi, ove il giudice non ne sia a conoscenza, debbono essere provati
(anche per quanto riguarda l'elemento dell'opinio iuris ac necessitatis) a cura della parte che li allega, e la relativa prova non può essere fornita per la prima volta nel giudizio di legittimità (ad esempio: Sez. 1, 01/03/2007, n. 4853 con ampi richiami:
Cass. 18/6/1956 n. 2158; 4/10/1956 n. 3348; 17/10/1961 n. 2183; 30/10/1963 n.
2909; 4/5/1965 n. 795; 19/5/1965 n. 980; 18/2/1967 n. 406;17/4/1968 n. 1131;
18/4/1969 n. 1229; 9/6/1972 n. 1823; 21/11/2000 n. 15014).
Occorre premettere che nella liquidazione dell'indennità in favore del custode giudiziario non trova applicazione l'art. 2233 cod. civ. che, come ribadito dalla
Cassazione, si riferisce alla sola liquidazione del compenso del professionista intellettuale mentre per la liquidazione del compenso al custode “occorre tener conto, in primis delle tariffe previste dal D.P.R. n. 115 del 2002 e, in difetto, degli usi locali se esistenti. In assenza di usi locali, occorre applicare, analogicamente, il compenso previsto per fattispecie similari contemplate dalle tariffe o dagli usi locali di cui anzidetto” (Cassazione civile, sezione VI, ordinanza n. 13193 del 27 aprile 2022).
Ebbene, il GIP nella liquidazione dell'indennità ha fatto ricorso all'applicazione analogica della disciplina di cui al DM 265/2006, utilizzando lo spazio occupato dai beni in custodia come criterio di similitudine tra i beni.
In conclusione, pur concordando la scrivente con il Giudice del decreto sull'inesistenza di usi locali accertati per la tipologia di materiale oggetto di giudizio e sull'inapplicabilità in quanto autonomo criterio di liquidazione delle tabelle prefettizie per il caso di specie (superate per i veicoli a motore e natanti dal DM
pagina 7 di 10 265/06), esse possono, comunque, soccorrere ( al fine della regolamentazione dei casi analoghi da conformare al caso concreto) con riguardo alla disciplina relativa alla custodia di “merci in genere in area coperta”, tenuto conto anche della circostanza per cui – a seguito di un'interlocuzione tra la Presidenza del Tribunale e la CP_5
ed in risposta all'affermazione del decreto impugnato circa la mancata
[...]
prova della loro diffusività – è risultato che “le tariffe in parola sono applicate in via amministrativa per la liquidazione dei compensi pregressi delle tesorerie”.
E' innegabile, infatti, dalla lettura del verbale di ritiro- come anche osservato in fatto dal Giudice del decreto di liquidazione impugnato- che possa utilizzarsi il criterio dell'invocata tariffa prefettizia relativa a custodia di merci diverse da veicoli e motocicli ( merci in genere) in area coperta di circa mq.1.
In definitiva, alla stregua dei principi esposti, l'indennità di custodia va determinata sulla base delle tariffe Prefettizie della Provincia di prot.64255/2008/ Area CP_5
III-bis del 30.12.2008, riconoscendo ad esse il valore di usi locali secondo i criteri indicati (Cassazione civile Sezione II, ordinanza n. 7976 del 25 marzo 2024; cfr.
Cassazione civile, sezione I, ordinanza n. 19301 del 7 luglio 2023, Cassazione civile,
Sezione II ordinanza n. 2789 del 31 gennaio 2023).
Vanno, dunque, scelte, le tariffe giornaliere minime, in considerazione della natura delle merci, della prova della custodia in area coperta e, infine, del modesto ingombro delle stesse (complessivo 1 mq).
Ne consegue che l'indennità giornaliera da liquidare per i complessivi 7.234 giorni, dal 05.09.2003 al 26.06.2023, va individuata in euro 1,59 a metro quadro per i primi
12 giorni, euro/mq 1,04 per i successivi 28 giorni (dal 13° al 40° giorno di custodia) ed in euro/mq 0,78 per i restanti 7194 giorni.
Pertanto, la somma complessiva da liquidare, per i complessivi giorni di custodia, risulta pari ad euro 5.659,52.
In parziale accoglimento dell'opposizione proposta, va, dunque, riformato il decreto impugnato nei termini sopra indicati e va condannato il al Controparte_1
pagina 8 di 10 pagamento del suindicato importo.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
Tenuto conto dell'esito del giudizio e della parziale soccombenza della ricorrente ricorrono eccezionali motivi per compensare tra le parti le spese di lite fino alla concorrenza del 50% (in ossequio ai principi espressi nella sentenza delle Sezioni
Unite della Suprema Corte n. 32061/2022).
Per il residuo le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base dei criteri di cui al D.M. 55/2014, come novellati dal DM 149/2022
(scaglione di riferimento compreso tra euro 5.201,00 e 26.000,00 in base al valore della controversia determinato sulla base decisum cfr. Cass.ord. 9237/2023) ed in relazione ai valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e con attribuzione al procuratore qualificatosi antistatario.
La parziale soccombenza della ricorrente giustifica la dichiarazione di non ripetibilità delle spese di lite nei confronti dei resistenti contumaci.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria ed istanza disattesa, così provvede: accoglie l'opposizione, per quanto di ragione, e, per l'effetto, in riforma del decreto emesso dal Gip- sede in data 03.10.2023 liquida la somma di euro 5.659,52 oltre
I.V.A. alla società (C.F: , Parte_1 C.F._1
in persona del legale rappresentante p.t., a titolo di indennità per la custodia di 207 musicassette - per il periodo dal 05.09.2003 fino al 26.06.2023 - oggetto di sequestro penale nel procedimento RG. Gip-sede 50890/2010 R.G.N.R a carico di CP_2
;
[...]
pone tale esborso a carico del;
Controparte_1
compensa le spese di lite tra le parti costituite fino alla concorrenza del 50%; condanna, per il residuo, il alla rifusione delle spese di Controparte_1
costituzione e di rappresentanza in favore della ricorrente e, per essa, in favore pagina 9 di 10 dell'avv. Vincenzo Malesci, dichiaratosi antistatario;
spese liquidate in euro 1.698,50 oltre ad euro 62,50 per quota parte delle spese vive ed oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario per spese vive ed IVA e CPA;
dichiara non ripetibili le spese di lite nei confronti dei contumaci.
Così deciso in Napoli il 13.11.2025
IL GIUDICE UNICO
Dott.ssa Roberta Di Clemente
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