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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/11/2025, n. 5854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5854 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott. Luigi Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero 4767 del ruolo generale dell'anno 2022 vertente tra
(c.f. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti IAna Parte_1 C.F._1
De IA e ER Di AR
Appellante
E
(c.f. ), rappresentato e difeso dall' avv. Giovanni Controparte_1 C.F._2
Testa
Appellato
FATTI DI CAUSA
1.Con atto di appello ritualmente notificato, ha impugnato la sentenza n. Parte_1
8983/2022, pubblicata il 12.10.2022, con cui il tribunale di Napoli, pronunciandosi sulla domanda di accertamento del proprio credito e di ripetizione di somme indebitamente versate a titolo di canone di locazione proposta da , l'ha condannata al pagamento, in Controparte_1 favore dell'attore, di €86.15,49, quale differenza indebitamente percepita a titolo di canoni locativi nel periodo dal novembre 1978 al febbraio 2019 oltre interessi legali dalla notifica del ricorso, nonché al rimborso delle spese di lite.
Le censure dell'appellante riguardano, innanzitutto, le risultanze della espletata ctu contabile.
, in particolare, deduce che il consulente si sarebbe discostato dall'incarico Parte_1 conferitogli e avrebbe, altresì, omesso di rispondere alle osservazioni svolte dal proprio consulente tecnico di fiducia (nonché, invero, a quelle svolte, dal perito di parte avversa).
deduce, poi, che il perito incaricato dal tribunale avrebbe sottostimato la superficie Pt_1 dell'immobile oggetto di calcolo, nonché tutte le variabili sensibili alla determinazione dell'Equo
Canone, così pervenendo ad una sua quantificazione errata. Inoltre, l'appellante si duole della mancata considerazione, ai fini del calcolo del presunto credito vantato da , delle spese CP_1 sostenute da essa locatrice per la manutenzione straordinaria dell'immobile, pur essendo tali spese specificamente documentate.
deduce, poi, che il tribunale avrebbe escluso le domande riconvenzionali Parte_1 ritualmente proposte da essa appellante, così violando il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Infine, l'appellante impugna la statuizione in punto di spese di lite.
conclude chiedendo di: “1) In via definitiva: Accogliere il presente appello, Parte_1 accertando e dichiarando la nullità assoluta ed insanabile dell'espletata CTU che consequenzialmente determina la necessità della cassazione della sentenza n° 8983/2022 resa dal Giudice di primo grado del Tribunale di Napoli - dr. M. Sinisi -; 2) In via gradatamente preliminare procedere con la rinnovazione delle indagini peritali, per insufficienza dei risultati a cui la stessa ha condotto, tenuto conto dell'insufficienza, incoerenza, illogicità, lacunosità delle risposte fornite dal consulente ai quesiti posti. 3) In via principale e definitiva: rigettare la domanda formulata dal SI. in quanto infondata in fatto ed in diritto, ovvero se Controparte_1 del caso, ridurre la domanda attorea ad una diversa somma ritenuta conforme ai fatti e di giustizia, tenendo conto degli esborsi sostenuti dalla SI.ra negli anni di locazione Pt_1 dell'immobile stesso. 4) Consequenzialmente dichiarare il SI. tenuto al Controparte_1 pagamento di quella somma maggiore e/o minore ritenuta conforme a Giustizia ed a seguito di esatta quantificazione nei confronti della SI.ra , con contestuale condanna Parte_1 dello stesso all'effettivo pagamento;
5) Condannare controparte a pagamento delle spese e compensi di lite con attribuzione in favore della presente difesa determinati ai sensi del D.M. n° 140/12 oltre IVA e CPA come legge e per successive spese occorrende sia per il primo grado che per il secondo grado di giudizio.”
2.Si è costituito in giudizio . Eccepisce l'inammissibilità del gravame ai sensi Controparte_1 dell'art. 342 cpc, nonché delle eccezioni sollevate per la prima volta in appello. Nel merito, contesta la fondatezza delle avverse censure. L'appellato chiede, dunque, dichiararsi l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348-bis cpc, ovvero, in subordine, il suo rigetto nel merito. Il tutto con vittoria di spese.
3.Le parti non hanno depositato note scritte in vista dell'udienza del 30.9.2025, per la quale, con decreto del Presidente della Sezione del 29.7.2025, era stata disposta la trattazione scritta.
4.Con ordinanza del 01.10.2025, è stato disposto il rinvio all'udienza dell'11.11.2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., assegnando alle parti termine per il deposito di note scritte.
5.Le parti non hanno depositato note scritte in vista dell'udienza dell'11.11.2025 per lo svolgimento della quale, con ordinanza del 01.10.2025, era stata disposta la trattazione scritta.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art 127 ter c.p.c.
2. L'art. 127 ter, IV comma, cod. proc. civ., introdotto con d.lgs. n. 149/2022, in vigore dall'1.1.2023, recita: “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
3. Nella specie, le parti non sono comparse per due udienze consecutive (quella del 30.9.2025
e quella dell'11.11.2025). Le ordinanze di fissazione delle due udienze in questione sono state comunicate dalla Cancelleria alle parti costituite in giudizio.
In applicazione dell'art. 127 ter c.p.c., dunque, il giudizio deve essere dichiarato estinto.
4. Le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310, ult. comma, c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così decide:
A) dichiara estinto il giudizio;
B) nulla sulle spese.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 18.11.2025
Il Presidente dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est. dott. Luigi Mancini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott. Luigi Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero 4767 del ruolo generale dell'anno 2022 vertente tra
(c.f. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti IAna Parte_1 C.F._1
De IA e ER Di AR
Appellante
E
(c.f. ), rappresentato e difeso dall' avv. Giovanni Controparte_1 C.F._2
Testa
Appellato
FATTI DI CAUSA
1.Con atto di appello ritualmente notificato, ha impugnato la sentenza n. Parte_1
8983/2022, pubblicata il 12.10.2022, con cui il tribunale di Napoli, pronunciandosi sulla domanda di accertamento del proprio credito e di ripetizione di somme indebitamente versate a titolo di canone di locazione proposta da , l'ha condannata al pagamento, in Controparte_1 favore dell'attore, di €86.15,49, quale differenza indebitamente percepita a titolo di canoni locativi nel periodo dal novembre 1978 al febbraio 2019 oltre interessi legali dalla notifica del ricorso, nonché al rimborso delle spese di lite.
Le censure dell'appellante riguardano, innanzitutto, le risultanze della espletata ctu contabile.
, in particolare, deduce che il consulente si sarebbe discostato dall'incarico Parte_1 conferitogli e avrebbe, altresì, omesso di rispondere alle osservazioni svolte dal proprio consulente tecnico di fiducia (nonché, invero, a quelle svolte, dal perito di parte avversa).
deduce, poi, che il perito incaricato dal tribunale avrebbe sottostimato la superficie Pt_1 dell'immobile oggetto di calcolo, nonché tutte le variabili sensibili alla determinazione dell'Equo
Canone, così pervenendo ad una sua quantificazione errata. Inoltre, l'appellante si duole della mancata considerazione, ai fini del calcolo del presunto credito vantato da , delle spese CP_1 sostenute da essa locatrice per la manutenzione straordinaria dell'immobile, pur essendo tali spese specificamente documentate.
deduce, poi, che il tribunale avrebbe escluso le domande riconvenzionali Parte_1 ritualmente proposte da essa appellante, così violando il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Infine, l'appellante impugna la statuizione in punto di spese di lite.
conclude chiedendo di: “1) In via definitiva: Accogliere il presente appello, Parte_1 accertando e dichiarando la nullità assoluta ed insanabile dell'espletata CTU che consequenzialmente determina la necessità della cassazione della sentenza n° 8983/2022 resa dal Giudice di primo grado del Tribunale di Napoli - dr. M. Sinisi -; 2) In via gradatamente preliminare procedere con la rinnovazione delle indagini peritali, per insufficienza dei risultati a cui la stessa ha condotto, tenuto conto dell'insufficienza, incoerenza, illogicità, lacunosità delle risposte fornite dal consulente ai quesiti posti. 3) In via principale e definitiva: rigettare la domanda formulata dal SI. in quanto infondata in fatto ed in diritto, ovvero se Controparte_1 del caso, ridurre la domanda attorea ad una diversa somma ritenuta conforme ai fatti e di giustizia, tenendo conto degli esborsi sostenuti dalla SI.ra negli anni di locazione Pt_1 dell'immobile stesso. 4) Consequenzialmente dichiarare il SI. tenuto al Controparte_1 pagamento di quella somma maggiore e/o minore ritenuta conforme a Giustizia ed a seguito di esatta quantificazione nei confronti della SI.ra , con contestuale condanna Parte_1 dello stesso all'effettivo pagamento;
5) Condannare controparte a pagamento delle spese e compensi di lite con attribuzione in favore della presente difesa determinati ai sensi del D.M. n° 140/12 oltre IVA e CPA come legge e per successive spese occorrende sia per il primo grado che per il secondo grado di giudizio.”
2.Si è costituito in giudizio . Eccepisce l'inammissibilità del gravame ai sensi Controparte_1 dell'art. 342 cpc, nonché delle eccezioni sollevate per la prima volta in appello. Nel merito, contesta la fondatezza delle avverse censure. L'appellato chiede, dunque, dichiararsi l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348-bis cpc, ovvero, in subordine, il suo rigetto nel merito. Il tutto con vittoria di spese.
3.Le parti non hanno depositato note scritte in vista dell'udienza del 30.9.2025, per la quale, con decreto del Presidente della Sezione del 29.7.2025, era stata disposta la trattazione scritta.
4.Con ordinanza del 01.10.2025, è stato disposto il rinvio all'udienza dell'11.11.2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., assegnando alle parti termine per il deposito di note scritte.
5.Le parti non hanno depositato note scritte in vista dell'udienza dell'11.11.2025 per lo svolgimento della quale, con ordinanza del 01.10.2025, era stata disposta la trattazione scritta.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art 127 ter c.p.c.
2. L'art. 127 ter, IV comma, cod. proc. civ., introdotto con d.lgs. n. 149/2022, in vigore dall'1.1.2023, recita: “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
3. Nella specie, le parti non sono comparse per due udienze consecutive (quella del 30.9.2025
e quella dell'11.11.2025). Le ordinanze di fissazione delle due udienze in questione sono state comunicate dalla Cancelleria alle parti costituite in giudizio.
In applicazione dell'art. 127 ter c.p.c., dunque, il giudizio deve essere dichiarato estinto.
4. Le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310, ult. comma, c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così decide:
A) dichiara estinto il giudizio;
B) nulla sulle spese.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 18.11.2025
Il Presidente dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est. dott. Luigi Mancini