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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/12/2025, n. 16877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16877 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott. Marco Giuliano Agozzino, ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa proposta ai sensi degli artt. 281 decies ss. cod. proc. civ., iscritta al n. 34929/2024 del Ruolo Generale e promossa da
, nato in [...] il Parte_1
26.05.1990 e , nata in Parte_2
Brasile il 29.01.2024, minore rappresentata nel presente giudizio dal padre nato in [...] il Parte_1
26.05.1990, e dalla madre (sposata Persona_1
), nata in [...] il [...], tutti elettivamente Parte_1
domiciliati in Roma, piazza Benedetto Cairoli n.2, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Carosi, dal quale sono rappresentati e difesi;
- ricorrenti – nei confronti di
; Controparte_1
- resistente contumace – con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Conclusione delle parti
Per parte ricorrente: 'Voglia Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, accertato quanto sopra esposto ed illustrato, in accoglimento del ricorso ACCERTARE il diritto degli odierni ricorrenti così come segnatamente identificati in epigrafe, al riconoscimento della
pagina 1 cittadinanza italiana, acquisita Jure Sanguinis in quanto discendenti di cittadino italiano, e per l'effetto DICHIARARE gli odierni ricorrenti, cittadini italiani con tutti i conseguenti diritti di trasmissione Jure
Sanguinis della cittadinanza a tutti i discendenti;
ORDINARE al
e, per esso, all'Ufficiale dell'Anagrafe Controparte_1
e dello Stato civile competente, ovvero del Comune di Roma (RM), di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, ovvero provvedendo : • alla immediata iscrizione, nei registri dell'anagrafe, dell'atto di nascita degli odierni ricorrenti, come cittadini italiani, nati all'estero; alla registrazione e annotazione nell'atto di nascita e nei registri dello Stato civile del matrimonio degli ricorrenti;
• a svolgere tutte le necessarie ed eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti, per le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge;
ed infine ATTESTARE la soccombenza dell'odierna parte resistente con tutte le conseguenze in ordine alle spese vive del processo'
Fatto e diritto
Con la presente azione gli odierni ricorrenti instano affinché il
Tribunale accerti il loro status di cittadini italiani in ragione della diretta e comune discendenza da , Persona_2
nato in [...] il [...], cittadino italiano per nascita e mai naturalizzatosi brasiliano.
Benché ritualmente notiziati dell'azione proposta ai suoi danni, il non si è costituito in giudizio. Controparte_1
***
pagina 2 Deve anzi tutto essere dichiarata la contumacia dell'amministrazione resistente che, sebbene notiziata dell'azione proposta ai suoi danni, non si è costituita in giudizio.
Ancora in via preliminare, va osservato che le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in riferimento agli articoli 1 e 3 della
Costituzione sollevate con decreto del 17 aprile 2025 debbono intendersi superate dalla pronuncia della Corte del 31 luglio 2025 n.
142, con la quale tali questioni sono state dichiarate inammissibili e/o non fondate.
Ciò premesso e venendo al merito, il ricorso proposto non è fondato e deve pertanto essere respinto. Difetta invero in atti la prova della ricorrenza delle condizioni di legge, ovvero la discendenza da un avo italiano, atte a fondare il riconoscimento in capo ai ricorrenti della cittadinanza iure sanguinis.
Deve premettersi al riguardo, in punto di diritto, che, ai sensi del primo comma dell'art. 281 undecies cod. proc. civ., '…la domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, che deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3-bis), 4), 5), e 6) dell'articolo 163 e l'avvertimento che la costituzione oltre i termini di cui al secondo comma del presente articolo implica le decadenze di cui ai commi terzo e quarto, che la difesa tecnica mediante avvocato
è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per
i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per
pagina 3 l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato'. Il quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ. - applicabile alla presente controversia per effetto dell'art. 7 del d.lgs. 31 ottobre 2024 n. 164 secondo il quale '…ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023' - prescrive poi che '…quando
l'esigenza sorge dalle difese della controparte, il giudice, se richiesto, concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria'.
Per come desumibile dalla loro lettura coordinata, le norme richiamate introducono una preclusione in punto di deduzione dei mezzi di prova e di produzioni documentali che, per parte ricorrente, coincide con il deposito dell'atto introduttivo. Ciò è in particolare esplicitato dal quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ., secondo il quale tali attività, in corso di lite, risultano possibili unicamente laddove siano necessitate '…dalle difese della controparte' ed a seguito del vaglio dell'autorità giudiziaria che
'…concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per […] indicare i mezzi di prova e produrre documenti
[nonché] un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per […] dedurre prova contraria'.
pagina 4 Orbene, nel caso di specie, non può esimersi il Tribunale dal constatare che il ricorso è stato depositato in assenza di elementi atta a dimostrare la cittadinanza dell'avo e la linea di discendenza degli odierni ricorrenti. La documentazione a ciò necessaria risulta prodotta soltanto in data 11 novembre 2025, in violazione delle prescrizioni sopra richiamate. Tale produzione, funzionale a dimostrare la ricorrenza dei fatti costitutivi del diritto azionato, non risulta necessitata dalle difese della controparte, tant'è che è già indicata in calce al ricorso introduttivo, né tanto meno autorizzata dal
Tribunale, non essendo stato concesso, ma invero ancor prima neppure richiesto, alcun termine perentorio per l'adempimento, e non può pertanto ritenersi utilizzabile ai fini della decisione.
Non appare di poi idoneo a confutare tale conclusione la tesi secondo cui l'inciso di cui al primo comma dell'art. 281 undecies cod. proc. civ., ovvero che '…la domanda si propone con ricorso
[che] deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3- bis),
4), 5), e 6) dell'articolo 163, [e quindi soltanto] l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione', sarebbe rispettato con la semplice elencazione nello scritto introduttivo del giudizio dei documenti, indipendentemente dal loro contestuale deposito.
L'art. 163 cod. proc. civ. terzo comma n. 5) cod. proc. civ., richiamato dall'art. 281 undecies cod. proc. civ., appare, invero, del tutto inequivoco nell'operare una distinzione tra le prove costituende e le prove precostituite.
pagina 5 Quanto alle prime, destinate a formarsi nel corso del giudizio come risultato di un'attività istruttoria in senso stretto e nell'ambito di una specifica fase a ciò dedicata, va rammentato che le stesse prima del processo possono essere soltanto prospettate dalla parte come possibili, sicché correttamente la norma ne richiede la 'indicazione', ovvero l'articolazione secondo le prescrizioni di cui agli artt. 228 ss. cod. proc. civ., nello scritto introduttivo. Le prove precostituite sono invece quelle che si formano fuori, e normalmente prima, del processo, che hanno di per sé sole attitudine a produrre efficacia probatoria nel giudizio e nel quale entrano attraverso una semplice attività di produzione. Rispetto a queste ultime, il legislatore non richiede alla parte di indicare tutta la documentazione di cui dispone, ma gli chiede di menzionare nello scritto soltanto quella che 'offre in comunicazione' ovvero quella che sta contestualmente depositando.
Significativa, a parere del Tribunale, è proprio la lettura dell'intero inciso '…l'indicazione […] dei documenti che offre in comunicazione', laddove l'uso del verbo 'offrire' coniugato al presente descrive l'attività di produzione del documento al momento della costituzione in giudizio, rispetto alla quale la sua 'indicazione' nello scritto difensivo costituisce attività contestuale e complementare.
D'altra parte, ed a prescindere dal dato testuale della disposizione, il corrispondente onere gravante sul convenuto di '…proporre le sue difese e prendere posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda [e di] proporre le domande
pagina 6 riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio' sarebbe di difficile adempimento laddove gli fosse imposto di costituirsi 'alla cieca', ovvero senza poter prendere visione delle prove precostituite di cui la controparte assume di essere in possesso e che tuttavia non 'offre' di produrre unitamente al ricorso. Analogamente, la deduzione delle istanze istruttorie negli scritti introduttivi ed il contestuale deposito delle prove documentali risponde all'esigenza di permettere al Giudice una tempestiva valutazione circa la necessità di un'istruzione non sommaria del giudizio e la conseguente decisione di procedere, laddove possibile in ragione della materia, ai sensi del primo comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ.
Osserva ancora il Tribunale che, nell'ipotesi di una scissione tra il momento della 'indicazione' della prova precostituita e quello della sua 'comunicazione', il convenuto, al quale sarebbe stata preclusa una difesa completa, difficilmente potrebbe invocare, come pure taluno ha tentato di sostenere, la previsione di cui al quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ. o in alternativa l'istituto di cui al secondo comma dell'art. 153 cod. proc. civ.
Ai sensi del quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ. infatti può essere concesso alle parti un termine per integrare le proprie allegazioni e/o dedurre altri mezzi di prova soltanto laddove
'…l'esigenza sorg[a] dalle difese della controparte', mentre nel caso di specie la necessità non sorgerebbe dalle 'difese' della controparte, ovvero dalle risultanze dell'attività assertiva e probatoria pagina 7 sino ad allora svolta, ma da una condotta processuale della stessa, la quale, già in possesso di documentazione rilevante, ne ha tuttavia ritardato il deposito.
Quanto invece all'ipotesi del secondo comma dell'art. 153 cod. proc. civ., generalizzarne l'applicazione al fine di restituire alla parte lesa il diritto alla difesa significherebbe, per un verso, legittimare la condotta processuale della parte che ha reso necessario il ricorso all'istituto e, per l'altro, considerare come 'ordinaria' una previsione normativa che è viceversa destinata a regolamentare situazioni del tutto eccezionali.
Un eccessivo impiego di tali strumenti vanificherebbe di poi la stessa natura del rito sommario di cognizione, che è di per sé strutturato come procedimento semplificato e orientato ad una celere definizione della controversia, andando viceversa a dilatare i tempi del processo.
Né appare possibile pervenire a conclusioni difformi sulla base della giurisprudenza formatasi nell'ambito del diverso procedimento ex art. 702 bis ss. cod. proc. civ., poiché tale disciplina non contemplava preclusioni assertive e/o probatorie.
Al fine di superare la decadenza in cui è incorsa parte ricorrente non può poi invocarsi la rilevanza costituzionale che assiste lo ius civitatis. La natura del diritto in contesa non è infatti idonea a stravolgere la struttura del rito applicabile al giudizio funzionale al suo riconoscimento, tant'è che in taluni procedimenti analoghi la giurisprudenza di legittimità ha talvolta ammesso il ricorso ai poteri pagina 8 officiosi del giudice non già per sopperire a carenze probatorie derivate da decadenze processuali ma soltanto per completare e/o chiarire un quadro istruttorio già delineato dalla parte interessata (tra le altre, Cassazione Civile, Sezione VI, 10 ottobre 2021 n. 20870;
Cassazione Civile, Sezione I, 24 novembre 2017 n. 28153), operando così una limitazione del tutto condivisibile laddove, diversamente opinando, il giudizio finirebbe per essere retto da un impulso d'ufficio a discapito del principio dispositivo.
Nulla deve disporsi in ordine alla regolamentazione delle spese delle lite in considerazione della contumacia dell'amministrazione resistente.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
-rigetta il ricorso;
-nulla sulle spese
Roma, 20/11/2025.
il Giudice
dott. Marco Giuliano Agozzino
pagina 9
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott. Marco Giuliano Agozzino, ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa proposta ai sensi degli artt. 281 decies ss. cod. proc. civ., iscritta al n. 34929/2024 del Ruolo Generale e promossa da
, nato in [...] il Parte_1
26.05.1990 e , nata in Parte_2
Brasile il 29.01.2024, minore rappresentata nel presente giudizio dal padre nato in [...] il Parte_1
26.05.1990, e dalla madre (sposata Persona_1
), nata in [...] il [...], tutti elettivamente Parte_1
domiciliati in Roma, piazza Benedetto Cairoli n.2, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Carosi, dal quale sono rappresentati e difesi;
- ricorrenti – nei confronti di
; Controparte_1
- resistente contumace – con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Conclusione delle parti
Per parte ricorrente: 'Voglia Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, accertato quanto sopra esposto ed illustrato, in accoglimento del ricorso ACCERTARE il diritto degli odierni ricorrenti così come segnatamente identificati in epigrafe, al riconoscimento della
pagina 1 cittadinanza italiana, acquisita Jure Sanguinis in quanto discendenti di cittadino italiano, e per l'effetto DICHIARARE gli odierni ricorrenti, cittadini italiani con tutti i conseguenti diritti di trasmissione Jure
Sanguinis della cittadinanza a tutti i discendenti;
ORDINARE al
e, per esso, all'Ufficiale dell'Anagrafe Controparte_1
e dello Stato civile competente, ovvero del Comune di Roma (RM), di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, ovvero provvedendo : • alla immediata iscrizione, nei registri dell'anagrafe, dell'atto di nascita degli odierni ricorrenti, come cittadini italiani, nati all'estero; alla registrazione e annotazione nell'atto di nascita e nei registri dello Stato civile del matrimonio degli ricorrenti;
• a svolgere tutte le necessarie ed eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti, per le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge;
ed infine ATTESTARE la soccombenza dell'odierna parte resistente con tutte le conseguenze in ordine alle spese vive del processo'
Fatto e diritto
Con la presente azione gli odierni ricorrenti instano affinché il
Tribunale accerti il loro status di cittadini italiani in ragione della diretta e comune discendenza da , Persona_2
nato in [...] il [...], cittadino italiano per nascita e mai naturalizzatosi brasiliano.
Benché ritualmente notiziati dell'azione proposta ai suoi danni, il non si è costituito in giudizio. Controparte_1
***
pagina 2 Deve anzi tutto essere dichiarata la contumacia dell'amministrazione resistente che, sebbene notiziata dell'azione proposta ai suoi danni, non si è costituita in giudizio.
Ancora in via preliminare, va osservato che le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in riferimento agli articoli 1 e 3 della
Costituzione sollevate con decreto del 17 aprile 2025 debbono intendersi superate dalla pronuncia della Corte del 31 luglio 2025 n.
142, con la quale tali questioni sono state dichiarate inammissibili e/o non fondate.
Ciò premesso e venendo al merito, il ricorso proposto non è fondato e deve pertanto essere respinto. Difetta invero in atti la prova della ricorrenza delle condizioni di legge, ovvero la discendenza da un avo italiano, atte a fondare il riconoscimento in capo ai ricorrenti della cittadinanza iure sanguinis.
Deve premettersi al riguardo, in punto di diritto, che, ai sensi del primo comma dell'art. 281 undecies cod. proc. civ., '…la domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, che deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3-bis), 4), 5), e 6) dell'articolo 163 e l'avvertimento che la costituzione oltre i termini di cui al secondo comma del presente articolo implica le decadenze di cui ai commi terzo e quarto, che la difesa tecnica mediante avvocato
è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per
i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per
pagina 3 l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato'. Il quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ. - applicabile alla presente controversia per effetto dell'art. 7 del d.lgs. 31 ottobre 2024 n. 164 secondo il quale '…ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023' - prescrive poi che '…quando
l'esigenza sorge dalle difese della controparte, il giudice, se richiesto, concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria'.
Per come desumibile dalla loro lettura coordinata, le norme richiamate introducono una preclusione in punto di deduzione dei mezzi di prova e di produzioni documentali che, per parte ricorrente, coincide con il deposito dell'atto introduttivo. Ciò è in particolare esplicitato dal quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ., secondo il quale tali attività, in corso di lite, risultano possibili unicamente laddove siano necessitate '…dalle difese della controparte' ed a seguito del vaglio dell'autorità giudiziaria che
'…concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per […] indicare i mezzi di prova e produrre documenti
[nonché] un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per […] dedurre prova contraria'.
pagina 4 Orbene, nel caso di specie, non può esimersi il Tribunale dal constatare che il ricorso è stato depositato in assenza di elementi atta a dimostrare la cittadinanza dell'avo e la linea di discendenza degli odierni ricorrenti. La documentazione a ciò necessaria risulta prodotta soltanto in data 11 novembre 2025, in violazione delle prescrizioni sopra richiamate. Tale produzione, funzionale a dimostrare la ricorrenza dei fatti costitutivi del diritto azionato, non risulta necessitata dalle difese della controparte, tant'è che è già indicata in calce al ricorso introduttivo, né tanto meno autorizzata dal
Tribunale, non essendo stato concesso, ma invero ancor prima neppure richiesto, alcun termine perentorio per l'adempimento, e non può pertanto ritenersi utilizzabile ai fini della decisione.
Non appare di poi idoneo a confutare tale conclusione la tesi secondo cui l'inciso di cui al primo comma dell'art. 281 undecies cod. proc. civ., ovvero che '…la domanda si propone con ricorso
[che] deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3- bis),
4), 5), e 6) dell'articolo 163, [e quindi soltanto] l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione', sarebbe rispettato con la semplice elencazione nello scritto introduttivo del giudizio dei documenti, indipendentemente dal loro contestuale deposito.
L'art. 163 cod. proc. civ. terzo comma n. 5) cod. proc. civ., richiamato dall'art. 281 undecies cod. proc. civ., appare, invero, del tutto inequivoco nell'operare una distinzione tra le prove costituende e le prove precostituite.
pagina 5 Quanto alle prime, destinate a formarsi nel corso del giudizio come risultato di un'attività istruttoria in senso stretto e nell'ambito di una specifica fase a ciò dedicata, va rammentato che le stesse prima del processo possono essere soltanto prospettate dalla parte come possibili, sicché correttamente la norma ne richiede la 'indicazione', ovvero l'articolazione secondo le prescrizioni di cui agli artt. 228 ss. cod. proc. civ., nello scritto introduttivo. Le prove precostituite sono invece quelle che si formano fuori, e normalmente prima, del processo, che hanno di per sé sole attitudine a produrre efficacia probatoria nel giudizio e nel quale entrano attraverso una semplice attività di produzione. Rispetto a queste ultime, il legislatore non richiede alla parte di indicare tutta la documentazione di cui dispone, ma gli chiede di menzionare nello scritto soltanto quella che 'offre in comunicazione' ovvero quella che sta contestualmente depositando.
Significativa, a parere del Tribunale, è proprio la lettura dell'intero inciso '…l'indicazione […] dei documenti che offre in comunicazione', laddove l'uso del verbo 'offrire' coniugato al presente descrive l'attività di produzione del documento al momento della costituzione in giudizio, rispetto alla quale la sua 'indicazione' nello scritto difensivo costituisce attività contestuale e complementare.
D'altra parte, ed a prescindere dal dato testuale della disposizione, il corrispondente onere gravante sul convenuto di '…proporre le sue difese e prendere posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda [e di] proporre le domande
pagina 6 riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio' sarebbe di difficile adempimento laddove gli fosse imposto di costituirsi 'alla cieca', ovvero senza poter prendere visione delle prove precostituite di cui la controparte assume di essere in possesso e che tuttavia non 'offre' di produrre unitamente al ricorso. Analogamente, la deduzione delle istanze istruttorie negli scritti introduttivi ed il contestuale deposito delle prove documentali risponde all'esigenza di permettere al Giudice una tempestiva valutazione circa la necessità di un'istruzione non sommaria del giudizio e la conseguente decisione di procedere, laddove possibile in ragione della materia, ai sensi del primo comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ.
Osserva ancora il Tribunale che, nell'ipotesi di una scissione tra il momento della 'indicazione' della prova precostituita e quello della sua 'comunicazione', il convenuto, al quale sarebbe stata preclusa una difesa completa, difficilmente potrebbe invocare, come pure taluno ha tentato di sostenere, la previsione di cui al quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ. o in alternativa l'istituto di cui al secondo comma dell'art. 153 cod. proc. civ.
Ai sensi del quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ. infatti può essere concesso alle parti un termine per integrare le proprie allegazioni e/o dedurre altri mezzi di prova soltanto laddove
'…l'esigenza sorg[a] dalle difese della controparte', mentre nel caso di specie la necessità non sorgerebbe dalle 'difese' della controparte, ovvero dalle risultanze dell'attività assertiva e probatoria pagina 7 sino ad allora svolta, ma da una condotta processuale della stessa, la quale, già in possesso di documentazione rilevante, ne ha tuttavia ritardato il deposito.
Quanto invece all'ipotesi del secondo comma dell'art. 153 cod. proc. civ., generalizzarne l'applicazione al fine di restituire alla parte lesa il diritto alla difesa significherebbe, per un verso, legittimare la condotta processuale della parte che ha reso necessario il ricorso all'istituto e, per l'altro, considerare come 'ordinaria' una previsione normativa che è viceversa destinata a regolamentare situazioni del tutto eccezionali.
Un eccessivo impiego di tali strumenti vanificherebbe di poi la stessa natura del rito sommario di cognizione, che è di per sé strutturato come procedimento semplificato e orientato ad una celere definizione della controversia, andando viceversa a dilatare i tempi del processo.
Né appare possibile pervenire a conclusioni difformi sulla base della giurisprudenza formatasi nell'ambito del diverso procedimento ex art. 702 bis ss. cod. proc. civ., poiché tale disciplina non contemplava preclusioni assertive e/o probatorie.
Al fine di superare la decadenza in cui è incorsa parte ricorrente non può poi invocarsi la rilevanza costituzionale che assiste lo ius civitatis. La natura del diritto in contesa non è infatti idonea a stravolgere la struttura del rito applicabile al giudizio funzionale al suo riconoscimento, tant'è che in taluni procedimenti analoghi la giurisprudenza di legittimità ha talvolta ammesso il ricorso ai poteri pagina 8 officiosi del giudice non già per sopperire a carenze probatorie derivate da decadenze processuali ma soltanto per completare e/o chiarire un quadro istruttorio già delineato dalla parte interessata (tra le altre, Cassazione Civile, Sezione VI, 10 ottobre 2021 n. 20870;
Cassazione Civile, Sezione I, 24 novembre 2017 n. 28153), operando così una limitazione del tutto condivisibile laddove, diversamente opinando, il giudizio finirebbe per essere retto da un impulso d'ufficio a discapito del principio dispositivo.
Nulla deve disporsi in ordine alla regolamentazione delle spese delle lite in considerazione della contumacia dell'amministrazione resistente.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
-rigetta il ricorso;
-nulla sulle spese
Roma, 20/11/2025.
il Giudice
dott. Marco Giuliano Agozzino
pagina 9