Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00518/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03038/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3038 del 2025, proposto da
- IN NE, RI EP AN CA, ES EL, IO LE, OM RI, CH FE, SA NN, ER RE, EM AG, SC UG, OB ON, DE LV TI, PA PO, NA UJ, AL RE, RA ZU e SA RO, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Domenico Barboni, Annamaria Nardone e Flavia Poli ed elettivamente domiciliati presso lo studio degli stessi in Milano, Via A. Lamarmora n. 36;
contro
- il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;
- l’Ufficio Scolastico Regionale per Lombardia, in persona del Dirigente pro-tempore;
- l’Ufficio Scolastico Provinciale di Lecco, in persona del Dirigente pro-tempore;
per l’ottemperanza
- della sentenza del Tribunale di Lecco - Sez. Lavoro - n. 200/2024 pubblicata il 2 gennaio 2024, resa nel giudizio R.G. n. 317/2023, e notificata il 12 gennaio 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla camera di consiglio del 29 gennaio 2026, il consigliere IO De IT e uditi i difensori delle parti, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 5 agosto 2025 e depositato il 6 agosto successivo, i ricorrenti hanno chiesto l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Lecco - Sez. Lavoro - n. 200/2024 pubblicata il 2 gennaio 2024, resa nel giudizio R.G. n. 317/2023.
Attraverso la predetta sentenza è stato accertato il diritto dei ricorrenti – tutti appartenenti al personale docente della scuola e in servizio presso Istituti scolastici della Provincia di Lecco – a ottenere il beneficio economico della c.d. “Carta del docente” e, quindi, alla corresponsione del relativo bonus di € 500 per gli anni scolastici reclamati da ogni singolo docente. Dopo la notifica della sentenza, l’Amministrazione scolastica resistente, eccettuato il pagamento delle spese di lite, non ha provveduto a eseguire la suddetta decisione e a corrispondere agli aventi diritto il beneficio economico ottenuto.
Pertanto è stato proposto ricorso in sede di ottemperanza, chiedendo di ordinare al Ministero dell’Istruzione e del Merito di provvedere all’esecuzione della sentenza del Tribunale di Lecco - Sez. Lavoro - n. 200/2024, pubblicata il 2 gennaio 2024 e passata in giudicato.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
In prossimità della camera di consiglio di trattazione della controversia, la difesa dei ricorrenti ha depositato una istanza di declaratoria di cessazione della materia del contendere, avendo il Ministero resistente, nelle more processuali, provveduto agli accrediti dei relativi bonus carta del docente in favore dei ricorrenti.
Alla camera di consiglio del 29 gennaio 2026, il Collegio, uditi i difensori delle parti, ha trattenuto in decisione la controversia.
DIRITTO
1. Il ricorso è improcedibile per cessazione della materia del contendere.
2. Come segnalato dalla difesa dei ricorrenti, il Ministero dell’Istruzione e del Merito nelle more processuali ha provveduto ad accreditare i bonus carta del docente in favore delle parti istanti.
In conseguenza di ciò, la pretesa dei ricorrenti è risultata pienamente soddisfatta; va precisato che nella specie ci si trova al cospetto di una cessazione della materia del contendere, in quanto deve rilevarsi l’intervenuta piena soddisfazione della pretesa dei ricorrenti, avendo l’Amministrazione resistente provveduto a eseguire il comando contenuto nell’ottemperanda sentenza resa dal Tribunale di Lecco in favore dei predetti ricorrenti.
Ne discende la declaratoria di cessazione della materia del contendere in ordine alla presente controversia.
3. Le spese di lite vengono poste a carico del Ministero dell’Istruzione e del Merito e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione della materia del contendere con riguardo al ricorso indicato in epigrafe.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di giudizio in favore dei ricorrenti nella misura di € 1.000,00 (mille/00), oltre oneri e spese generali; dispone altresì la rifusione del contributo unificato in favore dei ricorrenti e a carico del Ministero dell’Istruzione e del Merito; le predette somme devono essere corrisposte direttamente ai difensori dei ricorrenti, dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 29 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
AB NZ, Presidente
Stefano Celeste Cozzi, Consigliere
IO De IT, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO De IT | AB NZ |
IL SEGRETARIO