Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/02/2025, n. 1137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1137 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito dell'udienza di discussione del 12 febbraio 2025 la seguente SENTENZA nella causa iscritta sotto il n.r.g. lavoro 4935 dell'anno 2024 tra
nato a [...] il [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Sperlongano e con questi elettivamente domiciliato in Caserta alla Via G F Alois 15, giusta procura in atti RICORRENTE
E in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al presente atto, dall'avv. Gianluca Pescolla ed elettivamente domiciliata al suo domicilio digitale come in atti Email_1
RESISTENTE
avente ad oggetto: impugnativa licenziamento per superamento periodo di comporto
FATTO E DIRITTO IL RICORSO INTRODUTTIVO Parte ricorrente in epigrafe indicata deduce di aver lavorato alle dipendenze della , svolgendo le mansioni di operaio – livello E posizione Controparte_1 retributiva 2 – addetto alla ristorazione - dal 1 novembre 2013 e di aver ricevuto, in data 29 gennaio 2024, comunicazione della risoluzione del rapporto di lavoro per superamento del periodo di comporto, per aver effettuato, nell'arco temporale considerato dalla contrattazione collettiva – trentasei mesi
– , oltre un anno di assenze per malattia. Richiama la normativa di legge e contrattuale applicabile al caso in esame - dell'art. 2110 c.c. e dell'art. 31 CCNL di settore - e deduce l'illegittimità del licenziamento, asserendo che la società resistente non ha dato riscontro alla richiesta di un periodo di aspettativa di un anno, a decorrere dalla maturazione del periodo di comporto, da lui richiesto in data 10 ottobre 2023 e ribadita in data 24 ottobre 2023. Deduce ancora che, a fronte del predetto mancato riscontro, ha chiesto con nota del 27 novembre
Chiede, pertanto, accertare e dichiarare la illegittimità del licenziamento impugnato, con ogni conseguenza reintegratori e risarcitoria di legge.
LA COSTITUZIONE DELLA CONVENUTA Si è costituita la società convenuta, resistendo al ricorso con vari argomenti. Deduce l'infondatezza dell'impugnativa del licenziamento, risultando pacifico e non contestato il superamento del periodo di comporto, in virtù della reiterazione di assenze per diversi episodi di morbilità, e non risultando mai richiesto dal ricorrente di poter fruire di un periodo di aspettativa non retribuito per motivi di salute, al termine del periodo di comporto, come previsto dall'art. 31 del CCNL di settore. Deduce ancora l'irrilevanza e infondatezza delle avverse allegazioni in relazione alle diverse istanze di aspettativa nonché di trasformazione del rapporto di lavoro in part time per assistenza al familiare disabile. Conclude quindi per il rigetto del ricorso.
LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E LA DECISIONE Ritualmente costituito il contraddittorio, anche a seguito della rinnovazione della notificazione del ricorso introduttivo, autorizzata dal Tribunale, all'udienza del 11 settembre 2024 la causa è stata rinviata per assenza del ricorrente. All'udienza del 13 novembre 2024, sentite le parti anche a mezzo del libero interrogatorio, ritenuta la causa matura per la decisione sulla base delle risultanze in atti, la stessa è stata rinviata per la discussione e, quindi, all'esito dell'odierna udienza viene decisa con la presente sentenza.
Il ricorso non è meritevole di accoglimento. Ritiene lo Scrivente che ai sensi del secondo comma dell'articolo 2110 del Codice civile l'imprenditore possa recedere dal contratto, e quindi licenziare il lavoratore, nel caso in cui l'assenza per malattia superi un periodo (c.d.
“periodo di comporto”) stabilito dalla legge, dai contratti collettivi, o in via residuale, dagli usi e che il superamento del dato temporale previsto è condizione sufficiente a legittimare il recesso, non essendo necessaria, in tal caso, la prova del giustificato motivo oggettivo né dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione lavorativa, né quella della correlativa impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni diverse. La risoluzione del rapporto costituisce, in altri termini, la conseguenza di un caso di impossibilità parziale sopravvenuta dell'adempimento, in cui il dato dell'assenza dal lavoro per infermità ha una valenza puramente oggettiva. Orbene, nel caso in esame, risulta pacifico e documentato il superamento del periodo di comporto previsto dalla contrattazione collettiva applicata al rapporto di lavoro - contratto collettivo nazionale di lavoro della Mobilità / Area contrattuale Attività Ferroviarie del 16 dicembre 2016 / 22 marzo 2022 -, avendo il ricorrente, nell'arco di 36 mesi, segnatamente dal 1.3.2021 al 22.1.2024, riportato n. 368 giorni di assenza per malattia e, dunque, avendo superato il periodo di conservazione del posto di lavoro fissato dall'art. 31 CCNL in 12 mesi, per il caso di più assenze per malattia, anche in relazione a diversi eventi morbosi. Nessuna specifica contestazione risulta, del resto, mossa al predetto computo da parte del lavoratore, né in sede stragiudiziale né nel ricorso introduttivo del presente giudizio. Parte ricorrente fonda, piuttosto, l'impugnativa del licenziamento comunicato con lettera del 29.1.2024 per avvenuto superamento del periodo di comporto sull'asserita violazione delle disposizioni di legge e del CCNL di settore, in particolare dell'art. 31 comma 9, per la mancata concessione di un periodo di aspettativa non retribuita. L'allegazione attorea è priva di pregio. Dalle risultanze in atti si evince che il ricorrente ha formulato, previa coerente interlocuzione con la funzione aziendale pertinente, istanza per la concessione di un periodo di aspettativa per gravi motivi familiari in data 10 ottobre 2023, integrata con la nota del 23 ottobre 2023 a seguito di richiesta aziendale e che la stessa risulta respinta in data 6 novembre 2023 – vedi la documentazione versata in atti dalla difesa di entrambe le parti e, in particolare, nel fascicolo di parte resistente. L'esame della istanza induce a ritenere che la stessa non sia riferibile in alcun modo allo stato di malattia del ricorrente, bensì alle esigenze familiari chiaramente esplicitate, e che pertanto la stessa non è riconducibile all'ipotesi di cui alla citata disposizione del CCNL che diversamente è riferita al caso in cui “ Prima che siano superati i limiti di comporto, il lavoratore a tempo indeterminato, al perdurare dello stato di malattia, può richiedere all' azienda di fruire: a) delle giornate di ferie eventualmente maturate e non fruite;
b) di un periodo non retribuito di aspettativa per motivi di salute della durata massima di 12 mesi, commisurato a quanto indica to nell'attestato di malattia.”. Ne consegue l'irrilevanza del rifiuto dell'istanza, non risultando alcuna correlazione tra la stessa e il prolungamento delle esigenze di assentarsi per malattia contemplate dalla disposizione negoziale al fine di garantire, per il periodo di un ulteriore anno, la conservazione del posto di lavoro, sia pure senza stipendio. Parte ricorrente asserisce che la condotta del datore di lavoro, consistita, a suo dire, nel procrastinare le risposte alle istanze avanzate, all'approssimarsi della scadenza del periodo di comporto, sia stata finalizzata a far maturare il superamento del periodo utile alla risoluzione del rapporto di lavoro, incidendo negativamente sul rispetto del principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto. Ritiene lo Scrivente la tesi attorea infondata, dovendosi considerare, in senso contrario alla stessa, che il datore di lavoro ha dato tempestivo riscontro, sia pure negativo, alle istanze del lavoratore di aspettativa per motivi familiari e di trasformazione del contratto a tempo parziale, per analoghi motivi, previa interlocuzione con il e che, anche in seguito al diniego delle istanze, Pt_1 il ricorrente si è nuovamente assentato per malattia per un numero di giorni tale da comportare il definitivo superamento del periodo di comporto, come risulta dalla documentazione versata in atti. Né può addebitarsi al datore di lavoro, ai fini della violazione delle regole di buona fede e correttezza, di integrazione degli obblighi contrattuali, il fatto di non aver rappresentato al ricorrente la possibilità di chiedere un periodo di aspettativa per motivi di salute, tenuto conto che le istanze di parte ricorrente non hanno in alcun modo fatto riferimento alle predette esigenze di salute personale e che il lavoratore ha continuato ad assentarsi anche in seguito al diniego delle istanze, superando il periodo di comporto e risultando così integrata la fattispecie oggettiva che legittima il recesso datoriale. Il ricorso va respinto La regolamentazione delle spese segue la soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice unico del Lavoro, definitivamente pronunciando, così decide: rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore della parte resistente, delle spese di lite che liquida in euro 1.865,00, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, Iva e CPA come per legge.
Napoli, 12.2.2025 Il Giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo