Ordinanza cautelare 21 dicembre 2021
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 15/04/2025, n. 7486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7486 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07486/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10740/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10740 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'Avvocato Teresa Vassallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento
del decreto Ministero dell’Interno, prot. n. -OMISSIS-, notificato in data 21 luglio 2021, con cui il Ministero dell’Interno rigettava l’istanza per la concessione della cittadinanza italiana presentata in data 4 giugno 2016.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 aprile 2025 il dott. Francesco Elefante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Parte ricorrente ha dito l’intestato TAR chiedendo l’annullamento del decreto del Ministero dell’Interno di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza, presentata in data 22.6.2016 con prot. n. -OMISSIS-, ex art. 9, comma 1, lett. f), della L. 5/2/1992, n. 91, nonché di ogni altro atto ad esso direttamente od indirettamente connesso, conseguente e/o presupposto.
Allegava a tal fine, in punto di fatto, che il provvedimento impugnato era stato motivato come segue: “ vista la documentazione acquisita agli atti dalla quale è emerso che nei confronti dell’interessato risultano le seguenti vicende penali: -OMISSIS-, sentenza di applicazione pena tribunale di -OMISSIS-per il reato di lesioni (irrevocabile il -OMISSIS-) -OMISSIS- , sentenza di applicazione pena Tribunale di -OMISSIS-per il reato di clandestinità -OMISSIS- denuncia Comando Stazione Carabinieri di -OMISSIS-, -OMISSIS-per favoreggiamento -OMISSIS- sentenza di applicazione pena, Tribunale di -OMISSIS-per resistenza a pubblico ufficiale (irrevocabile il -OMISSIS-) -OMISSIS- , sentenza del tribunale di -OMISSIS-, irrevocabile il -OMISSIS- , per guida senza patente; che a seguito di comunicazione di avvio procedimento il difensore aveva dato atto della pendenza della domanda di riabilitazione avanti il Tribunale di Sorveglianza di -OMISSIS-; che indipendentemente da tale pendenza il provvedimento che si impugna conclude “considerato che le condotte menzionate nel preavviso di rigetto e nel decreto appaiono univoche per la loro lesività e ostative all’acquisizione del bene di vita richiesto . esse infatti appaiono rivelatrici di una scarsa aderenza ai valori della comunità ”.
Deduceva quindi, in punto di diritto, che il provvedimento non teneva conto del tempo trascorso tra i fatti di reato e la presentazione dell’istanza nonché della circostanza che, attualmente, anche il contesto familiare dell’interessato si era consolidato, con moglie e figli minori.
Infatti dal 2009 non risultavano fatti di rilevanza penale rispetto alla data di definizione dell’ istanza risalente al 2021, ossia una definizione dell’istanza di oltre 12 anni successiva rispetto all’ultimo fatto di reato; che la contestazione del 2011 non aveva più ad oggi una valenza penale ma solo amministrativa tant’è che lo stesso era titolare di regolare e valida patente di guida; che aveva capienza reddituale per sé e per la famiglia.
2. Si costituiva in giudizio il Ministero resistente deducendo, di contro, che oltre ai fatti già contestati nel provvedimento impugnato, l’istante aveva espressamente affermato, nel modulo di richiesta della cittadinanza italiana, di non aver riportato condanne penali in Italia né pene su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., mentre nello stesso modulo era stato appositamente predisposto per consentire all’istante di autocertificare, ai sensi dell’art. 46 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445, la propria posizione giudiziaria.
Inoltre, evidenziava che l’inserimento dello straniero nella comunità nazionale era oggetto di valutazione discrezionale dell’Amministrazione che deve valutare de l’istante possiede possieda ogni requisito atto a consentirgli un ingresso duraturo nella comunità, mediante un giudizio prognostico che escluda che lo stesso possa successivamente creare inconvenienti o, addirittura, commettere fatti di rilievo penale (cfr. Cons. Stato, Sez. Sesta, n. 4748/2008 del 1.10.2008).
Infatti, la giurisprudenza aveva costantemente ritenuto che “trattandosi di esercizio di potere discrezionale, il sindacato sulla valutazione compiuta dall'amministrazione, non può che essere quindi di natura estrinseca e formale; non può spingersi, quindi, al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole (Cons. Stato, sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; TAR Lazio, sez. II quater, n. 5665 del 19 giugno 2012; T.A.R. Lazio, Sez. I Ter n. 13630/2020 del 17.12.2020)”. Nel caso in esame, il provvedimento di diniego era stato fondato sulle reiterate violazioni di norme penali emerse nel corso dell’istruttoria, anche per gravi reati come lesioni personali, favoreggiamento personale, detenzione e spaccio di stupefacenti, che avevano indotto a formulare un giudizio di inaffidabilità e non compiuta integrazione nei confronti del richiedente la cittadinanza.
Senza tacere, per un verso, che la mera richiesta di riabilitazione non era circostanza idonea a neutralizzare il fatto storico della condotta antigiuridica, fermo restando che neanche l'intervenuta riabilitazione elideva il valore antigiuridico del reato commesso il quale, anche in questo caso, poteva sempre valutarsi come fatto storico (come anche rilevato nella recente decisione del TAR Lazio, Sez. I ter del 14.01.2021 "... nel riconoscere la cittadinanza ai sensi dell’art. 9 della l. n. 91 del 1992, pur se intervenuta la riabilitazione, l’Amministrazione è chiamata, comunque, ad effettuare la delicata valutazione discrezionale in ordine alla effettiva e complessiva integrazione dello straniero nella società e l’interesse del richiedente deve essere comparato con l’interesse della collettività sotto il profilo più generale della tutela dell’ordinamento, ovvero con lo scopo di “proteggere il particolare rapporto di solidarietà e di lealtà tra esso e i propri cittadini nonché la reciprocità di diritti e di doveri, che stanno alla base del vincolo di cittadinanza (Corte di Giustizia UE, causa Rotmann, punto 51)” (Consiglio di Stato, sez. III, 21/10/2019, n. 7122)”; per altro verso, che costituiva segno rivelatore della totale inaffidabilità il fatto che nell’istanza il ricorrente aveva omesso ometteva di riportare i precedenti penali rendendo così una dichiarazione mendace ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000.
3. All’udienza di smaltimento dell’11 aprile 2025 la causa veniva chiamata e trattenuta in decisione.
4. Il ricorso deve essere rigettato perché manifestamente infondato.
5. Premesso, in generale, che nel caso di valutazioni discrezionali in materia di cittadinanza il sindacato del giudice amministrativo non può spingersi, in ossequioso rispetto del principio della separazione dei poteri dello Stato, oltre il limite imposto dal c.d. criterio della credibilità logica, deve conseguentemente rilevarsi – ai sensi dell’art. 74 c.p.a., secondo cui “ nel caso in cui ravvisi la manifesta […] infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme ” - che nella fattispecie l’ agere amministrativo non risulta evidentemente aver violato tale parametro giurisdizionale, sia in ragione dei numerosi precedenti penali i quali, sul piano amministrativo, continuano ad avere rilevanza nonostante gli anni trascorsi posto che l’acquisizione della cittadinanza non è un diritto soggettivo ma un mero interesse individuale da contemperare con quello collettivo in ogni caso prevalente; sia in quanto l’autocertificazione sottoscritta in sede di domanda circa l’insussistenza di precedenti penali non è essa stessa risultata attendibile (oltre ad avere, come rilevato, ex se possibile rilevanza penale).
6. In definitiva, in ragione di quanto esposto il ricorso deve, quindi, essere rigettato perché manifestamente infondato.
7. Attese tuttavia le concrete modalità di svolgimento della vicenda in esame e la risalenza della stessa si ritiene di dover disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta perché manifestamente infondato.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Claudia Lattanzi, Presidente FF
Francesco Elefante, Consigliere, Estensore
Luca Biffaro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Elefante | Claudia Lattanzi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.