Ordinanza cautelare 27 novembre 2025
Sentenza breve 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza breve 19/12/2025, n. 23285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23285 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23285/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12221/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 12221 del 2025, proposto da
MI GH, rappresentato e difeso dagli avvocati Emanuele Vocino, Livia Palmieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Regionale Emergenza Sanitaria - ES 118, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati RC MartineLL, Pietro De Corato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
RC OC, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della deliberazione ARES 118 n.631 del 14.07.2025, pubblicata sul sito ES il 22.07.2025 avente ad oggetto: “ Ammissione. Esclusione e ammissione con riserva dei candidati, dal Concorso Pubblico indetto dall’res 118 per 143 autisti ambulanza con deliberazione n. 557 del 26.06.2024, pubblicato sul Burl n. 54 del 04.07.2024 ”;
- nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Regionale Emergenza Sanitaria - ES 118;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 la dott.ssa SC ER e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Questi i fatti per cui è causa.
Con deliberazione n. 557 del 26.06.2024, pubblicato sul Burl n. 54 del 04.07.2024, l’ES 118 ha indetto concorso pubblico per titoli ed esami volto all’assunzione a tempo indeterminato di n. 143 autisti di ambulanza.
Il sig. GH ha presentato regolare domanda con autodichiarazione e dichiarazione del datore di lavoro.
L’ES 118 con deliberazione n.631 del 14.07.2025 pubblicata il 22.07.2025 sul sito ES, ha disposto “ di escludere dal Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 143 posti di operatore Tecnico Specializzato -Autista di Ambulanza- infermiere- Area degli operatori- indetto con deliberazione del 26.06.2024, n. 557 e successiva modifica di cui alla deliberazione del 16.07.2024 n. 20, n. 248 candidati indicati nell’allegato n.3 del presente provvedimento, parte integrante e sostanziale dello stesso, verificato il possesso dei requisiti previsti dal bando e la veridicità delle dichiarazioni rese, le cui specifiche motivazioni saranno comunicate agli interessati. E’ stato accertato che tutti i candidati di cui all’elenco allegato alla presente, ciascuno individuato con il proprio codice identificativo, non sono in possesso dei requisiti di ammissione prescritti all’art. 2 del bando: “cinque anni di esperienza professionale acquisita nel corrispondente profilo professionale presso le pubbliche amministrazioni o imprese private. Si precisa che per esperienza professionale deve intendersi l’attività lavorativa retribuita svolta in qualità di dipendente, cococo, cocopro, lavoratore autonomo, non è pertanto compresa l’esperienza maturata in qualità di volontario/tirocinante/stagista o altre non retribuita. Infatti, le SS. LL. non sono in possesso di cinque anni di esperienza professionale come autista di ambulanza professionista e/o autista professionista, derivanti anche dalla somma di più periodi, indipendentemente se gli stessi siano stati svolti con o senza interruzioni. Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge nei confronti dei candidati esclusi ”.
In data 05.08.2025, l’Amministrazione ha pubblicato sul Burl il diario delle prove pratica con inizio al 01.09.2025 e fine al 30.09.2025.
Con ordinanza n. 6645 del 27 novembre 2025 è stato ordinato all’Amministrazione di depositare in atti una relazione sui fatti per cui è causa.
In data 12 dicembre 2025 l’ARES ha ottemperato alla predetta ordinanza.
In sintesi ha sostenuto che dal C2 del ricorrente “ sembrerebbe che l'attività preminente svolta dal Sig. GH presso la ditta F.LL GH sia stata quella di Addetto alla gestione del magazzino e al carico e scarico merci 8 (dal 06.03.2009 al 31.01.2014 e Dal 01.12.2017 al 29.08.2023), le cui attività non sono in alcun modo riconducibili a quelle di autista professionista, ma piuttosto a quelle di scarico e carico delle merci, controllo della quantità e qualità dei prodotti (frutta e ortaggi), stoccaggio della merce nel magazzino usando carreLL e muletti, preparazione dei prodotti per la spedizione. Anche a voler valutare ai fini del requisito esperienziale l'attività svolta, sebbene non in via esclusiva (perché nello stesso periodo è anche magazziniere) come consegnatario di frutta e verdura, detto periodo è pari a 3 anni e 10 mesi (dal 01.02.2014 al 30.11.2017). Per quanto riguarda il servizio svolto presso l'associazione GEIRA ONLUS, dal C2 storico risulta che il Sig. MI GH è stato assunto dal 04.09.2023 al 30.06.2024 come BareLLere, mentre nell'attestazione dell'Associazione è stato dichiarato che il GH dal 01.12.2023 al 30.06.2024 ha svolto la mansione di autista soccorritore di ambulanza (per complessivi 7 mesi). SISTEMA SANITARIO ARES 118 Infine, presso la Hearth Lifie ha svolto dal 01.07.2024 e fino al 30.09.2024 (considerando ai fini del computo dei 5 anni la data di scadenza per la presentazione delle domande, cioè il 31.08.2024) attività di conducente di ambulanza per complessivi 2 mesi ”. Pertanto il GH non avrebbe raggiunto il requisito dell’esperienza quinquennale.
Alla camera di consiglio del 16 dicembre 2026 la causa è stata trattenuta in decisione dopo aver dato avviso alle parti di eventuale sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
2. Sussistono i presupposti per una pronuncia in forma semplificata.
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
Il bando di concorso in questione indicava tra i requisiti di ammissibilità (art. 2 punto 2.2 del bando) dei candidati “ cinque anni di esperienza professionale acquisita nel corrispondente profilo professionale presso pubbliche amministrazioni o imprese private. Si precisa che "per esperienza professionale" deve intendersi l'attività lavorativa retribuita svolta in qualità di dipendente, CoCoCo, CoCoPro, lavoratore autonomo; non è, pertanto, compresa l'esperienza maturata in qualità di "volontario/tirocinante/stagista o altra non retribuita" ”.
Inoltre il successivo art. 7 specificava che: “ Nel caso in cui i 5 anni di esperienza professionale acquisita nel profilo di Autista di Ambulanza e/o di Autista Professionale, o parte di essi, fatti valere quale requisito specifico di ammissione, siano stati resi presso imprese private, è necessario allegare alla domanda, a pena di esclusione, apposita documentazione da cui risulti qualsivoglia tipologia di attività lavorativa è stata prestata nel pieno rispetto della normativa previdenziale ed assicurativa vigente. Il candidato dovrà produrre una certificazione rilasciata dalla ditta, o, in alternativa attestazione del Centro per l'Impiego (copia libretto lavoro, modello C/2 storico) ”.
Nel caso di specie il ricorrente in sede di partecipazione al concorso ha auto-dichiarato il possesso del requisito in questione indicando nella domanda di partecipazione le seguenti esperienze lavorative:
- dal 06.03.2009 al 30.11.2017 presso la Società F.LL GH ZZ & Co quale autista patente B;
- dal 01.12.2017 al 29.08.2023 presso la Società F.LL GH P.&.C. quale autista patente B;
- dal 04.09.2023 al 30.11.2023 presso la GE ETS quale autista soccorritore in ambulanza;
- dal 01.07.2024 presso le Heart Life Croce Amica S.R.L. quale autista Soccorritore.
A supporto di quanto dichiarato il ricorrente ha allegato le attestazioni di servizio rilasciate dai datori di lavoro, nonché la certificazione del Centro per l’Impiego (modello C/2 storico) della Regione Lazio, che riporta la storia lavorativa dell’interessato recependo il contenuto delle comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro al sistema informativo di cui al Decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 30 ottobre 2007.
Orbene, dal modello C2 risultano le seguenti esperienze lavorative:
- dal 01.07.2024 al 30.09.2024 presso le Heart Life Croce Amica S.R.L. quale Conducente di autoambulanza;
- dal 04.09.2023 al 30.06.2024 presso la GE LU quale bareLLere;
- dal 01.12.2017 al 29.08.2023 presso la Società F.LL GH P.&.C. quale addetto al carico e scarico merci;
- dal 01.02.2014 al 30.11.2017 presso la Società F.LL GH P.&.C. quale magazziniere consegnatario;
- dal 06.03.2009 al 31.01.2014 presso la Società F.LL GH P.&.C. quale addetto alla gestione dei magazzini e professioni assimilate.
Dalle dichiarazioni dei datori di lavoro risultano le seguenti esperienze lavorative:
- dal 06.03.2009 al 30.11.2017 presso la Società F.LL GH ZZ &.C.. con qualifica, da ultimo, quale magazziniere consegnatario autista patente B;
- dal 01.12.2017 al 29.08.2023 presso la Società F.LL GH P.&.C. quale addetto di magazzino autista patente B;
- dal 04.09.2023 al 30.11.2023 presso la GE LU quale bareLLere e dal 01.12.23 al 30.06.2024 quale autista soccorritore di ambulanza;
- dal 01.07.2024 ad oggi (5.08.2024) presso Heart Life Croce Amica s.r.l. quale autista soccorritore di ambulanza.
E tuttavia è risultata una contraddizione tra quanto riportato nell’attestato di servizio reso da GE LU per il periodo lavorativo dal 04.09.2023 al 30.06.2024, ove è indicato che dal 04.09.2023 al 30.11.2023 il ricorrente svolgeva mansioni di bareLLere e dal 01.12.23 al 30.06.2024 di autista soccorritore di ambulanza, e quanto invece risultante dal modello C/2, ove con riferimento al rapporto di lavoro con GE LU è indicato che dal 04.09.2023 al 30.06.2024 la qualifica ricoperta è stata sempre quella di bareLLere.
E’ risultata, altresì, un’ulteriore contraddizione tra quanto riportato nell’attestato di servizio reso dalla Società F.LL GH P.&.C. per il periodo lavorativo dal 01.12.2017 al 29.08.2023 ove è indicato che il ricorrente ha svolto mansioni di addetto di magazzino autista patente B, e quanto invece risultante dal modello C/2, ove con riferimento al rapporto di lavoro con la Società F.LL GH P.&.C. è indicato che per il medesimo periodo rivestiva la qualifica di addetto al carico e scarico merci.
Attesa tale contraddittorietà, tra le dichiarazioni resa dai datori di lavoro e quanto invece riportato nell’attestazione del Centro per l’impiego (modello C/2), l’Amministrazione ha ritenuto di attenersi alle informazioni contenute nella certificazione rilasciata dall’ente pubblico e pertanto escludere il ricorrente per assenza del requisito dell’esperienza quinquennale.
3. Il ricorrente con i motivi di ricorso ha lamentato l’illegittimità della esclusione poiché l’Amministrazione lo avrebbe immotivatamente escluso, essendo indiscutibile sulla base della attestazione del datore di lavoro e dell’autocertificazione dello stesso ricorrente il possesso dell’esperienza quinquennale.
Il provvedimento sarebbe poi viziato da difetto di istruttoria, disparità di trattamento rispetto ad altri candidati in posizione analoga, nonché da lesione del principio di buon andamento e imparzialità della pubblica Amministrazione.
Le doglianze non hanno pregio.
A latere l’eventuale responsabilità dei datori di lavoro, GE LU e F.LL GH P.&.C., in ordine all’attestazione di un diverso inquadramento del lavoratore e per la quale il Collegio ritiene di disporre la trasmissione della presente sentenza e degli atti di causa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, e all’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) trattandosi di soggetto che partecipa a gare pubbliche, l’operato dell’Amministrazione non risulta viziato.
Difatti come testualmente previsto dallo stesso art. 7 del bando i rapporti di lavoro rilevanti ai fini della dimostrazione del possesso dell’esperienza professionale di autista di ambulanza o professionale sono esclusivamente queLL per i quali risulti che l’attività lavorativa “ è stata prestata nel pieno rispetto della normativa previdenziale ed assicurativa vigente ”.
Dunque la natura professionale dell’esperienza e la necessità che si trattasse di attività lavorativa prestata regolarmente nel rispetto delle disposizioni di legge in materia rende irrilevante ai fini della maturazione del requisito di ammissione eventuali prestazioni svolte meramente di fatto.
A tal fine era richiesto che il candidato producesse una certificazione rilasciata dalla ditta, o, in alternativa attestazione del Centro per l'Impiego (copia libretto lavoro, modello C/2 storico).
L’alternatività tra la possibilità di produrre una delle due certificazioni, quella privata e quella pubblica, non esclude che l’Amministrazione possa (rectius debba) verificare la veridicità della prima alla luce di quanto risultante presso l’ente pubblico che recepisce i dati comunicati obbligatoriamente dagli stessi datori di lavoro sulla tipologia di contratto, sulla durata e sull’inquadramento del lavoratore, utili anche al fine dell’adempimento degli oneri contributi e previdenziali.
Parimenti la dichiarazione sostitutiva di notorietà resa in tal caso dal ricorrente sulle mansioni svolte, resta soggetta al potere di verifica e controllo da parte dell’Amministrazione ai sensi di cui all’art. 71 del d.P.R n. 445 del 2000.
Ne consegue che correttamente l’Amministrazione ha ritenuto decisivo ai fini della dimostrazione del requisito in questione quanto risultante dal modello C/2 storico e disposto pertanto l’esclusione del ricorrente.
Inconferenti sono poi le doglianze sul diverso trattamento che sarebbe stato riservato da ES con riferimento ad altri candidati nella medesima condizione del ricorrente.
Da un lato difatti, come eccepito dall’ARES, l’Amministrazione può sempre procedere alla relativa esclusione una volta riscontrato l’effettivo mancato possesso dei requisiti di ammissione, dall’altro comunque non è consentito invocare, per motivi di non discriminazione, l’applicazione di un trattamento in violazione di legge chiedendo che l’Amministrazione perseveri nell’illegittimità.
4. In conclusione il ricorso deve essere respinto in quanto infondato.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell’Azienda Regionale Emergenza Sanitaria - ES 118 che liquida in euro 1.500,00 (mille e cinquecento,00), oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AR IN IL, Presidente
SC ER, Primo Referendario, Estensore
Silvia Piemonte, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SC ER | AR IN IL |
IL SEGRETARIO