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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VII, sentenza 16/02/2026, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 644/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 7, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CAPALBO FERRUCCIO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4188/2025 depositato il 18/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250039644078/000 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA
IPOTECARIA 2023
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250039644078/000 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA
CATASTALE 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 440/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente:// Resistente: //
Alle ore 10:27 termina la causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Difensore_1, con ricorso notificato ad agenzia entrate riscossione ed agenzia entrate direzione provinciale Caserta, ha impugnato la cartella di pagamento n. 02820250039644078000, emessa dall'Agenzia delle entrate Riscossione di Caserta, in materia di Registro imposte ipotecarie, relativa a prodromico avviso di liquidazione per atto pubblico n. 3402 serie 1t del 02/02/2023.
Lamenta, sostanzialmente, la omessa notifica del prodromico avviso di liquidazione;
deduce, altresì, che per l'atto cui si fa riferimento (Rep 3011 del 24/01/2023 reg.to a Caserta il 02/02/2023 al n. 3402), trascritto il 03/02/2023, sarebbe stato versato regolarmente e nei termini il carico tributario prescritto dalla legge, come da ricevute allegate al fascicolo processuale.
Conclude per l'accoglimento dl ricorso con rifusione di spese di causa a favore del difensore antistatario.
Si è costituita agenzia entrate riscossione, deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento a vizi concernenti gli atti prodromici alla fase esecutiva rimessa alla sua competenza.
Agenzia entrate direzione provinciale Caserta, pur ritualmente evocata non risulta costituita.
Alla odierna udienza la causa è posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Non risulta comprovato in alcun modo l'avvenuta rituale notifica del prodromico avviso presupposto dalla cartella oggetto di impugnativa.
Il ricorrente, peraltro, ha comprovato l'avvenuto pagamento del tributo oggetto di richiesta con l'atto impugnato, senza che sia stato controdedotto alcunché sul punto.
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
La corte di giustizia tributaria provinciale, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso. Condanna la soccombente agenzia delle entrate direzione provinciale di Caserta al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 250/00 omnicomprensivi, con distrazione la procuratore costituito che se ne dichiara antistatario
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 7, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CAPALBO FERRUCCIO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4188/2025 depositato il 18/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250039644078/000 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA
IPOTECARIA 2023
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250039644078/000 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA
CATASTALE 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 440/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente:// Resistente: //
Alle ore 10:27 termina la causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Difensore_1, con ricorso notificato ad agenzia entrate riscossione ed agenzia entrate direzione provinciale Caserta, ha impugnato la cartella di pagamento n. 02820250039644078000, emessa dall'Agenzia delle entrate Riscossione di Caserta, in materia di Registro imposte ipotecarie, relativa a prodromico avviso di liquidazione per atto pubblico n. 3402 serie 1t del 02/02/2023.
Lamenta, sostanzialmente, la omessa notifica del prodromico avviso di liquidazione;
deduce, altresì, che per l'atto cui si fa riferimento (Rep 3011 del 24/01/2023 reg.to a Caserta il 02/02/2023 al n. 3402), trascritto il 03/02/2023, sarebbe stato versato regolarmente e nei termini il carico tributario prescritto dalla legge, come da ricevute allegate al fascicolo processuale.
Conclude per l'accoglimento dl ricorso con rifusione di spese di causa a favore del difensore antistatario.
Si è costituita agenzia entrate riscossione, deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento a vizi concernenti gli atti prodromici alla fase esecutiva rimessa alla sua competenza.
Agenzia entrate direzione provinciale Caserta, pur ritualmente evocata non risulta costituita.
Alla odierna udienza la causa è posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Non risulta comprovato in alcun modo l'avvenuta rituale notifica del prodromico avviso presupposto dalla cartella oggetto di impugnativa.
Il ricorrente, peraltro, ha comprovato l'avvenuto pagamento del tributo oggetto di richiesta con l'atto impugnato, senza che sia stato controdedotto alcunché sul punto.
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
La corte di giustizia tributaria provinciale, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso. Condanna la soccombente agenzia delle entrate direzione provinciale di Caserta al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 250/00 omnicomprensivi, con distrazione la procuratore costituito che se ne dichiara antistatario