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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 22/12/2025, n. 1568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1568 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Floriana Consolante Presidente relatore dott.ssa Serena Berruti Giudice dott.ssa Enrica Nasti Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1950 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025 vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Parte_1 C.F._1
Pescatore, in virtù di procura allegata telematicamente al ricorso;
- ricorrente -
E
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Farina, in Controparte_1 C.F._2 virtù di procura allegata telematicamente alla memoria di costituzione;
- resistente-
Nonché
P.M. in sede,
- interventore ex lege -
OGGETTO : cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza 26 novembre 2025 da intendersi qui integralmente trascritte ed hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili alle condizioni di cui all'istanza depositata in data 7 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c., depositato in data 26.6.2025, proponeva nei Parte_1 confronti di domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario CP_1 celebrato in Sant'Agata dei GO (Bn) il 23.10.1993, regolarmente trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto comune (atto n. 68, parte II, serie A, anno 1993), dal quale era nata, in data
10.11.1994, la figlia , ormai maggiorenne ed economicamente autosufficiente Per_1
Il ricorrente esponeva che la comunione spirituale e materiale non poteva essere ricostituita e che non vi era stata alcuna conciliazione dalla pronuncia della sentenza di separazione consensuale dei coniugi, pubblicata il 19.1.2024, nel giudizio n. 2713/2023 di questo Tribunale
Il ricorrente chiedeva che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio e disporre che nulla fosse previsto né per il mantenimento della moglie, né per il mantenimento della figlia ed in ogni caso confermare i patti e le condizioni della separazione.
Si costituiva la quale aderiva alla pronuncia della cessazione degli effetti civili Controparte_1 del matrimonio e chiedeva che il Tribunale confermasse le condizioni della separazione consensuale.
Con istanza depositata in data 7.10.2025, sottoscritta personalmente dai coniugi, le parti chiedevano congiuntamente di pronunciare il divorzio alle medesime condizioni della separazione.
Il G.D. fissava udienza del 26.11.2025 disponendo che detta udienza fosse sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Con le note depositate x art. 127 ter c.p.c. le parti chiedevano la decisione.
Era depositata dichiarazione sottoscritta dai coniugi in cui gli stessi dichiaravano di avere liberamente rinunciato alla comparizione personale all'udienza, di confermare le condizioni ivi enunciate e ribadivano la loro volontà di non volersi riconciliare.
La causa era, quindi, riservata alla decisione del Collegio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli art. 2 e 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n.
898. Ed infatti, con sentenza pubblicata il 19.1.2024 il Tribunale di Benevento ha omologato la separazione personale dei coniugi. La separazione si è protratta ininterrottamente dalla data del
22.11.2023 di deposito, nel giudizio n. 2713/2023 di questo Tribunale, delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. contenenti le condizioni della separazione consensuale, per un tempo superiore a sei mesi
(art. 3 n. 2 lett. b, secondo capoverso, come modificato dall'art. 1 comma 1 della legge 6 maggio
2015 n. 55).
La separazione non è stata mai più ripristinata in assenza di contestazioni da parte dei medesimi coniugi. Di qui la sussistenza della causa tipica prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) citato, e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi. I coniugi hanno concordato i patti riportati nell'istanza datata 25.9.2025, depositata nel presente giudizio in data 7.10.2025, i quali devono intendersi qui trascritti e costituiscono parte integrante della presente sentenza
Poiché i patti di cui alla predetta istanza non sono contrari a norme imperative, non essendovi tra l'altro figli minori, ritiene il Tribunale di poterli porre a base della presente decisione.
Le spese del presente giudizio vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, definitivamente pronunciando così provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Sant'Agata dei
GO (Bn) il 23.10.1993, tra (nato a [...] il [...]) e Parte_1 Controparte_1
(nata a [...] il [...]), regolarmente trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 68, parte II, serie A, anno 1993, secondo le condizioni di cui all'istanza depositata il 7.10.2025, da intendersi richiamato e trascritto.
-ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Sant'Agata dei GO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Compensa le spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 22 dicembre 2025.
Il Presidente relatore
Dott.ssa Floriana Consolante.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Floriana Consolante Presidente relatore dott.ssa Serena Berruti Giudice dott.ssa Enrica Nasti Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1950 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025 vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Parte_1 C.F._1
Pescatore, in virtù di procura allegata telematicamente al ricorso;
- ricorrente -
E
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Farina, in Controparte_1 C.F._2 virtù di procura allegata telematicamente alla memoria di costituzione;
- resistente-
Nonché
P.M. in sede,
- interventore ex lege -
OGGETTO : cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza 26 novembre 2025 da intendersi qui integralmente trascritte ed hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili alle condizioni di cui all'istanza depositata in data 7 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c., depositato in data 26.6.2025, proponeva nei Parte_1 confronti di domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario CP_1 celebrato in Sant'Agata dei GO (Bn) il 23.10.1993, regolarmente trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto comune (atto n. 68, parte II, serie A, anno 1993), dal quale era nata, in data
10.11.1994, la figlia , ormai maggiorenne ed economicamente autosufficiente Per_1
Il ricorrente esponeva che la comunione spirituale e materiale non poteva essere ricostituita e che non vi era stata alcuna conciliazione dalla pronuncia della sentenza di separazione consensuale dei coniugi, pubblicata il 19.1.2024, nel giudizio n. 2713/2023 di questo Tribunale
Il ricorrente chiedeva che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio e disporre che nulla fosse previsto né per il mantenimento della moglie, né per il mantenimento della figlia ed in ogni caso confermare i patti e le condizioni della separazione.
Si costituiva la quale aderiva alla pronuncia della cessazione degli effetti civili Controparte_1 del matrimonio e chiedeva che il Tribunale confermasse le condizioni della separazione consensuale.
Con istanza depositata in data 7.10.2025, sottoscritta personalmente dai coniugi, le parti chiedevano congiuntamente di pronunciare il divorzio alle medesime condizioni della separazione.
Il G.D. fissava udienza del 26.11.2025 disponendo che detta udienza fosse sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Con le note depositate x art. 127 ter c.p.c. le parti chiedevano la decisione.
Era depositata dichiarazione sottoscritta dai coniugi in cui gli stessi dichiaravano di avere liberamente rinunciato alla comparizione personale all'udienza, di confermare le condizioni ivi enunciate e ribadivano la loro volontà di non volersi riconciliare.
La causa era, quindi, riservata alla decisione del Collegio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli art. 2 e 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n.
898. Ed infatti, con sentenza pubblicata il 19.1.2024 il Tribunale di Benevento ha omologato la separazione personale dei coniugi. La separazione si è protratta ininterrottamente dalla data del
22.11.2023 di deposito, nel giudizio n. 2713/2023 di questo Tribunale, delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. contenenti le condizioni della separazione consensuale, per un tempo superiore a sei mesi
(art. 3 n. 2 lett. b, secondo capoverso, come modificato dall'art. 1 comma 1 della legge 6 maggio
2015 n. 55).
La separazione non è stata mai più ripristinata in assenza di contestazioni da parte dei medesimi coniugi. Di qui la sussistenza della causa tipica prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) citato, e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi. I coniugi hanno concordato i patti riportati nell'istanza datata 25.9.2025, depositata nel presente giudizio in data 7.10.2025, i quali devono intendersi qui trascritti e costituiscono parte integrante della presente sentenza
Poiché i patti di cui alla predetta istanza non sono contrari a norme imperative, non essendovi tra l'altro figli minori, ritiene il Tribunale di poterli porre a base della presente decisione.
Le spese del presente giudizio vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, definitivamente pronunciando così provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Sant'Agata dei
GO (Bn) il 23.10.1993, tra (nato a [...] il [...]) e Parte_1 Controparte_1
(nata a [...] il [...]), regolarmente trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 68, parte II, serie A, anno 1993, secondo le condizioni di cui all'istanza depositata il 7.10.2025, da intendersi richiamato e trascritto.
-ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Sant'Agata dei GO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Compensa le spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 22 dicembre 2025.
Il Presidente relatore
Dott.ssa Floriana Consolante.