CGT1
Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Viterbo, sez. II, sentenza 16/01/2026, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Viterbo |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 32/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VITERBO Sezione 2, riunita in udienza il 10/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ROLFO ALDO MARIA, Presidente
OL AN, Relatore
MINISCI AN, Giudice
in data 10/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 21/2025 depositato il 13/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Divisione Contribuenti
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Viterbo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO ISTANZA n. 51765 REC.CREDITO.IMP 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 399/2025 depositato il
10/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente : accoglimento del ricorso
Resistente : respingere il ricorso e condanna alle spese del giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricortso iscritto a ruolo in data 13.1.2025 la srl Ricorrente_1,in persona del legale rappresentante ed assistita come in atti, impugnava l'atto in epigrafe chiedendone l'annullamento.La vicenda trae spunto dall' avviso di irregolarità ex art 36-ter del D.P.R. n. 600/73, notificato in data 05/07/2024, con il quale l'Agenzia
Entrate di Viterbo a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi presentata dalla società
Ricorrente_1 per l'anno di imposta 2020, rettifica l'importo del credito di imposta in Euro 5.666,00 a fronte di euro 45.598,00. La pretesa è inerente al mancato riconoscimento della spesa ( e delle relative detrazioni) sostenuta per interventi di riduzione del rischio sismico su unità immobiliari della società ricorrente . Avverso la comunicazione di irregolarità la Ricorrente_1 srl presentava prima istanza di autotutela allegando la documentazione a sostegno della richiesta;
successivamente al diniego in epigrafe comunicato dall'A.F., proponeva , ricorso ritenendo ,che seppur presentata in ritardo e non contestualmente alla dichiarazione di inizio lavori, l'asseverazione alla classe di rischio legittimava comunque la detrazione del credito di imposta utilizzato e contestato. l'Agenzia delle Entrate si costituiva con memorie con le quali conferma il mancato riconoscimento del credito e della relativa detrazione operata per l'anno di imposta 2020. La sospensiva veniva rigettata per mancanza dei requisiti di legge. All'udienza del 10.10.2025 la Corte decideva di dichiarare inammissibile il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere che l'inammissibilità evidenziata nella fattispecie può essere rilevata d'ufficio anche qualora non sia rilevata dalle parti: Ciò premesso il diniego di autotutela opposto è stato ritenuto implicitamente dalla ricorrente come atto impugnabile ex art.19 del Dlgs 542/92 e rientrante nel novero dei casi di cui all'art.10 quinques l.212/2000. La novella introdotta con Dlgs 220/2023 ha introdotto all'art.19 del citato decreto, le lettere g-bis e g-ter e previsto che tra gli atti autonomamente impugnabili rientrino rispettivamente il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dall'art.10 quater l.212/2000. La normativa introdotta con il Dlgs 219/2023 ha disciplinato l' autotutela obbligatoria ,prevista qualora siano stati riscontrati evidenti errori nella percezione dei fatti, nell'individuazione del contribuente o nei conteggi dell'imposta, e facoltativa ,qualora invece venga contestato, ,il presupposto dell'imposta accertata. Le eccezioni contenute nell'istanza per annullamento in autotutela e riproposte nel contesto del presente giudizio avverso il diniego ,investono il merito della pretesa e l'operato dell'A.F. riconducibile alla comunicazione di irregolarità a sensi art.36 ter DPR 600/73 avverso la quale può essere proposta opposizione nei termini di cui all'art. 21 dlgs 546/92 ed in quella sede contestare la valutazione giuridica della fattispecie
(CGT Udine 113/2025 e circolare A/E: 21/E del 7/11/2024) ovvero: "l'infondatezza dell'atto di diniego e della imposizione costituisce l'esplicito presupposto per l'eventuale esercizio del diverso potere di "autotutela facoltativa" previsto dall'art.10 quinques L.212/2000" . Alla rilevata inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese del giudizio come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente ad euro 1000,00 per le spese processuali.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VITERBO Sezione 2, riunita in udienza il 10/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ROLFO ALDO MARIA, Presidente
OL AN, Relatore
MINISCI AN, Giudice
in data 10/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 21/2025 depositato il 13/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Divisione Contribuenti
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Viterbo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO ISTANZA n. 51765 REC.CREDITO.IMP 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 399/2025 depositato il
10/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente : accoglimento del ricorso
Resistente : respingere il ricorso e condanna alle spese del giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricortso iscritto a ruolo in data 13.1.2025 la srl Ricorrente_1,in persona del legale rappresentante ed assistita come in atti, impugnava l'atto in epigrafe chiedendone l'annullamento.La vicenda trae spunto dall' avviso di irregolarità ex art 36-ter del D.P.R. n. 600/73, notificato in data 05/07/2024, con il quale l'Agenzia
Entrate di Viterbo a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi presentata dalla società
Ricorrente_1 per l'anno di imposta 2020, rettifica l'importo del credito di imposta in Euro 5.666,00 a fronte di euro 45.598,00. La pretesa è inerente al mancato riconoscimento della spesa ( e delle relative detrazioni) sostenuta per interventi di riduzione del rischio sismico su unità immobiliari della società ricorrente . Avverso la comunicazione di irregolarità la Ricorrente_1 srl presentava prima istanza di autotutela allegando la documentazione a sostegno della richiesta;
successivamente al diniego in epigrafe comunicato dall'A.F., proponeva , ricorso ritenendo ,che seppur presentata in ritardo e non contestualmente alla dichiarazione di inizio lavori, l'asseverazione alla classe di rischio legittimava comunque la detrazione del credito di imposta utilizzato e contestato. l'Agenzia delle Entrate si costituiva con memorie con le quali conferma il mancato riconoscimento del credito e della relativa detrazione operata per l'anno di imposta 2020. La sospensiva veniva rigettata per mancanza dei requisiti di legge. All'udienza del 10.10.2025 la Corte decideva di dichiarare inammissibile il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere che l'inammissibilità evidenziata nella fattispecie può essere rilevata d'ufficio anche qualora non sia rilevata dalle parti: Ciò premesso il diniego di autotutela opposto è stato ritenuto implicitamente dalla ricorrente come atto impugnabile ex art.19 del Dlgs 542/92 e rientrante nel novero dei casi di cui all'art.10 quinques l.212/2000. La novella introdotta con Dlgs 220/2023 ha introdotto all'art.19 del citato decreto, le lettere g-bis e g-ter e previsto che tra gli atti autonomamente impugnabili rientrino rispettivamente il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dall'art.10 quater l.212/2000. La normativa introdotta con il Dlgs 219/2023 ha disciplinato l' autotutela obbligatoria ,prevista qualora siano stati riscontrati evidenti errori nella percezione dei fatti, nell'individuazione del contribuente o nei conteggi dell'imposta, e facoltativa ,qualora invece venga contestato, ,il presupposto dell'imposta accertata. Le eccezioni contenute nell'istanza per annullamento in autotutela e riproposte nel contesto del presente giudizio avverso il diniego ,investono il merito della pretesa e l'operato dell'A.F. riconducibile alla comunicazione di irregolarità a sensi art.36 ter DPR 600/73 avverso la quale può essere proposta opposizione nei termini di cui all'art. 21 dlgs 546/92 ed in quella sede contestare la valutazione giuridica della fattispecie
(CGT Udine 113/2025 e circolare A/E: 21/E del 7/11/2024) ovvero: "l'infondatezza dell'atto di diniego e della imposizione costituisce l'esplicito presupposto per l'eventuale esercizio del diverso potere di "autotutela facoltativa" previsto dall'art.10 quinques L.212/2000" . Alla rilevata inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese del giudizio come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente ad euro 1000,00 per le spese processuali.