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Ordinanza 10 febbraio 2025
Ordinanza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, ordinanza 10/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
5202/2024
Il Tribunale di Torre Annunziata
Sezione civile
Il dott. Amleto Pisapia, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
Ordinanza
nella causa civile iscritta al n. 5202/2024 del ruolo generale dei procedimenti civili avente ad oggetto il ricorso ex art. 700 cpc
Tra
rappr. e difeso dall'avv. Longo Parte_1
ricorrente
e
nonché Camera di commercio, industria, artigianato ed Controparte_1
agricoltura di Roma
resistente (contumace)
Svolgimento del giudizio e motivi della decisione
Con ricorso ex art. 700 cpc, titolare di c/c presso Parte_1 P.IVA_1 [...]
, ha emesso in data 18 ottobre 2024 assegno postale cd “fuori piazza” CP_1
(identificato al n. 7256678020), con termine di scadenza di 15 giorni per l'incasso, per l'importo di ca € 2,3mila in favore di un fornitore, per il quale veniva levato il protesto in data 4 novembre 2024 (sebbene l'assegno sia stato presentato per il pagamento in
1 data 22 ottobre, con comunicazione dell'impagato il giorno successivo), stante la mancanza di provvista finanziaria giacente sul predetto conto su cui, in precedenza
(in data 16 ottobre 2024), lo stesso ricorrente aveva versato altro assegno postale pari all'importo di € 1.695,00 per costituire la provvista finanziaria necessaria, risultato, poi, esso stesso privo di provvista e stornato in data 21 ottobre 2023 (ma
“riaccreditato” in data 25 ottobre, con la costituzione della necessaria provvista) e, pertanto, procedeva successivamente, in data 19 novembre 2024, al versamento dell'importo maggiorato della penale pari al 10%, oltre che spese di protesto ed interessi (come da quietanza liberatoria emessa dal creditore ed allegata) ex art. 8 legge 386/1990 dolendosi della mancanza di provvista a causa dell'incapienza dell'assegno versato precedentemente in proprio favore e della circostanza che
[...]
avrebbe potuto attendere la scadenza del termine di presentazione CP_1
dell'assegno postale prima di levare il protesto assicurandosi la capienza del conto medio tempore stante, vieppiù, l'assenza di ogni altro obbligato di regresso (atteso che il rapporto cartolare si è costituito esclusivamente tra il traente ed il beneficiario
– portatore del titolo), allegando, quale circostanza comprovante il cd periculum in mora il pregiudizio arrecato all'attività di impresa dalla chiusura del conto - corrente, per poi invocare il danno reputazionale, chiedendo, nelle conclusioni, la sospensione della pubblicazione del protesto presso il registro dei protesti.
All'udienza del 4 febbraio 2025, il Tribunale si riserva per la decisione.
La domanda è fondata.
In via preliminare, come noto, la legge 12 febbraio 1955 n. 77 (“Pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari”) disciplina le modalità di pubblicazione (inter alia) di assegni e/o cambiali per i quali non è intervenuto il pagamento, cui provvedono le
Camere di commercio mercé l'inserimento del nominativo nel registro informatico dei protesti ai sensi dell'art. 3 bis decreto – legge 18 settembre 1995 n. 381
2 (“Disposizioni urgenti in materia di finanziamento delle camere di commercio”) come convertito in legge 15 novembre 1995 n. 480: la notizia di ciascun protesto levato e' conservata nel registro informatico fino alla sua cancellazione ai sensi dell'articolo 4 legge 12 febbraio 1955 n. 77 “Pubblicazione dei protesti cambiari” (“Il debitore che, entro il termine di dodici mesi dalla levata del protesto, esegua il pagamento della cambiale o del vaglia cambiario protestati, unitamente agli interessi maturati come dovuti ed alle spese per il protesto, per il precetto e per il processo esecutivo eventualmente promosso, ha diritto di ottenere la cancellazione del proprio nome dal registro informatico di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995,
n. 480”) o dell'articolo 17 legge 7 marzo 1996 n. 108 “Disposizioni in materia di usura” (“Il debitore protestato che abbia adempiuto all'obbligazione per la quale il protesto è stato levato e non abbia subito ulteriore protesto ha diritto ad ottenere, trascorso un anno dal levato protesto, la riabilitazione. La riabilitazione è accordata con decreto del presidente del tribunale su istanza dell'interessato corredata dai documenti giustificativi. Per effetto della riabilitazione il protesto si considera, a tutti gli effetti, come mai avvenuto. Il debitore protestato e riabilitato ha diritto di ottenere la cancellazione definitiva dei dati relativi al protesto anche dal registro informatico di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480. La cancellazione dei dati del protesto è disposta dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura competente per territorio non oltre il termine di venti giorni dalla data di presentazione della relativa istanza, corredata del provvedimento di riabilitazione”) ovvero, in mancanza di tale cancellazione, per cinque anni dalla data della registrazione. In particolare, per quanto riguarda il giudizio in esame, l'art. 4 legge 12 febbraio 1955 n. 77 prevede la procedura di cancellazione su iniziativa del debitore allorché questi, entro il termine di dodici mesi dalla levata del protesto (la legge fa
3 riferimento al solo titolo cambiario), abbia eseguito il pagamento del titolo, unitamente agli interessi maturati come dovuti ed alle spese per il protesto, per il precetto e per il processo esecutivo eventualmente promosso, cui è riconosciuto il diritto di ottenere la cancellazione del proprio nome dal predetto registro informatico. Vero è che la norma, come anticipato, testualmente, fa riferimento al solo titolo cambiario, sebbene inserita in un testo legislativo che in più punti estende la propria disciplina anche all'assegno bancario (cfr art. 1 secondo cui “Alla pubblicazione ufficiale dell'elenco dei protesti cambiari per mancato pagamento di cambiali accettate, di vaglia cambiari e di assegni bancari, nonche' delle dichiarazioni di rifiuto di pagamento fatte in conformita' della legge cambiaria, provvedono soltanto le Camere di commercio, industria e agricoltura” e art. 3 secondo cui “I pubblici ufficiali abilitati a levare protesti cambiari devono trasmettere al presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, il giorno successivo alla fine di ogni mese,
l'elenco dei protesti per mancato pagamento di cambiali accettate, di vaglia cambiari e di assegni bancari”) ed è altrettanto vero che Corte Cost., con la nota sentenza 14 marzo 2003 n. 70, ha ritenuto infondata, in riferimento agli art. 3 e 24 cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 legge 12 febbraio 1955 n. 77 nella parte in cui, mentre prevede che il debitore, contro cui sia stato levato protesto per mancato pagamento di una cambiale o di un vaglia cambiario, ha diritto di ottenere la cancellazione del proprio nome dal registro informatico di cui all'art. 3 bis decreto - legge 18 settembre 1995 n. 381 (convertito in legge 14 novembre 1995 n.
480), qualora, entro il termine di dodici mesi dalla levata del protesto, provveda al pagamento della cambiale o del vaglia cambiario protestato (unitamente agli interessi maturati e alle spese per il protesto, per il precetto e per il processo esecutivo eventualmente promosso), non consente, invece, al traente di un assegno bancario
(o postale, mutatis mutandis) di adire il Presidente della Camera di commercio per
4 ottenere la cancellazione del proprio nome dal medesimo registro informatico motivando nel senso che, nonostante l'evoluzione legislativa sia nel senso di un avvicinamento della disciplina legislativa dell'assegno bancario a quella della cambiale, permangono significative e strutturali diversità di disciplina, consistenti essenzialmente nell'essere l'assegno bancario un mezzo di pagamento, ed appartiene alla discrezionalità del Legislatore collegare all'assenza della provvista al momento della presentazione taluni effetti lato sensu sanzionatori, quale il protrarsi, pur dopo l'adempimento nel termine di grazia, dell'iscrizione nel registro informatico dei protesti per il tempo necessario per la riabilitazione e, poiché si tratta di scelta non irrazionale, in considerazione della diversità delle situazioni poste a raffronto, essa non è censurabile dovendosi escludere altresì la denunciata violazione del diritto di difesa, che presupporrebbe l'esistenza di un diritto sostanziale non riconosciuto al traente di assegno bancario (ed analogamente, un arresto successivo del Giudice delle
Leggi con la sentenza 2 marzo 2004 n. 84 in cui ha statuito nel senso che segue “È manifestamente infondata, in riferimento agli art. 2, 3, 4, 41 e 47 cost., la q.l.c. dell'art.
4 comma 1 l. 12 febbraio 1955 n. 77, come sostituito dall'art. 2 comma 1 l. 18 agosto
2000 n. 235, nella parte in cui non consente al traente di un assegno bancario, protestato per mancato pagamento, di ottenere la cancellazione del proprio nome dal registro informatico dei protesti a seguito del pagamento, nel termine di cui all'art. 8 comma 1 l. 15 dicembre 1990 n. 386, come sostituito dall'art. 33 d.lg. 30 dicembre
1999 n. 507, di quanto (sorte, interessi, spese, penale) dalla legge stessa previsto, in quanto, pur riconoscendosi il rilevante avvicinamento, sotto più profili, della disciplina dell'assegno a quella della cambiale, la peculiare natura di mezzo di pagamento conservata dall'assegno giustifica la diversa disciplina che, quanto alle conseguenze del protesto, il legislatore ha dettato rispetto alla cambiale, mentre risultano del tutto incongrui gli ulteriori parametri costituzionali indicati dal rimettente, invocati al fine di denunciare inconvenienti di fatto e non effetti giuridici contrari a Costituzione”; nel
5 senso illustrato dalle citate sentenza cfr Trib. Urbino 4 settembre 2004 che ha statuito nel senso che “Il protesto di assegni bancari va ritenuto legittimamente levato nel caso in cui gli assegni, al momento della presentazione all'incasso, siano risultati senza copertura per fatti riconducibili al comportamento del traente. Il previo accertamento della illegittimità e/o erroneità del protesto risulta tanto più necessario in materia di assegni bancari, atteso che per questi non è previsto lo speciale procedimento di cui all'art. 4 l. n. 77 del 1955 (come modificato con l. n. 235 del 2000) applicabile esclusivamente alle cambiali e vaglia cambiari, senza possibilità di applicazione analogica giusta l'esclusione statuita dalla Corte cost. (n. 317/1990 e n. 14/1993)”,
Trib. Monza 8 febbraio 2000 secondo cui “L'art. 3 comma 3 l. n. 77 del 1955 - il quale prevede la possibilità della cancellazione del protesto dai due esemplari dell'elenco dei protesti prescritti dal procedente art. 2 nel caso di pagamento di cambiali o vaglia cambiari entro il termine di sessanta giorni dalla levata - non è applicabile agli assegni” ed analogamente Trib. Biella 3 febbraio 1999 nonché Trib. Roma 12 agosto
1998 contra Trib. Roma 19 agosto 1998 secondo cui “È applicabile all'assegno bancario, per nel silenzio della norma, la disposizione della l. n. 77 del 1955 che consente di chiedere la cancellazione del protesto di una cambiale o vaglia cambiario allorché il protesto sia stato levato illegittimamente od erroneamente.”). Ed infatti,
normalmente, l'istituto bancario (o altro intermediario finanziario tra cui
[...]
), costituito in giudizio, eccepisce, in rito, proprio l'inammissibilità del CP_1
rimedio esperito ed in ogni caso la sua infondatezza atteso che l'iscrizione nel registro dei protesti è disposto per la durata di 12 mesi e solo dopo tale lasso temporale il debitore può ottenere la cancellazione dal detto registro mediante apposita procedura di riabilitazione ex art. 17 legge 108/1996 (secondo cui “Il debitore protestato che abbia adempiuto all'obbligazione per la quale il protesto è stato levato
e non abbia subito ulteriore protesto ha diritto ad ottenere, trascorso un anno dal levato protesto, la riabilitazione. La riabilitazione è accordata con decreto del
6 presidente del tribunale su istanza dell'interessato corredata dai documenti giustificativi. Per effetto della riabilitazione il protesto si considera, a tutti gli effetti, come mai avvenuto.
6-bis. Il debitore protestato e riabilitato ha diritto di ottenere la cancellazione definitiva dei dati relativi al protesto anche dal registro informatico di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480. La cancellazione dei dati del protesto è disposta dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura competente per territorio non oltre il termine di venti giorni dalla data di presentazione della relativa istanza, corredata del provvedimento di riabilitazione”) atteso che, infatti, il pagamento tardivo di cui all'art. 8 legge 386/1990 non è finalizzato ad evitare la levata del protesto che avviene automaticamente qualora sia stata accertata la mancanza di fondi sul conto - corrente, bensì ad evitare che siano applicate sanzioni amministrative quali la revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni per un periodo di sei mesi, la segnalazione del nominativo in CAI, la restituzione del libretto di assegni nonché delle carte di credito e di debito, di talché, in relazione all'assegno protestato di cui agli atti di causa, non è dato riscontare alcuna profilo di illiceità nel comportamento di avendo il traente Controparte_1
dell'assegno provveduto ad effettuare il pagamento tardivo nel rispetto dei termini di cui all'art. 8 legge 396/1990 ma detta circostanza non rileva in alcun modo ai fini dell'accertamento della legittimità della levata di protesto (atteso che se l'assegno negoziato nei termini di legge risulta insoluto, la levata di protesto è doverosa e incondizionata), citando, all'uopo, il principio di diritto espresso da Corte Cost. (cfr sentenze 14 marzo 2003 n. 70 e n. del 2 marzo 2004 n.84) in parte qua ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 legge 12 febbraio
1955 n. 77 allorchè esclude dalla disciplina della cancellazione del protesto nel registro informatico dei protesti di cui all'art. 3 bis del decreto - legge 18 settembre
1995 n. 381, convertito in legge 15 novembre 1995 n. 480, allorché “il traente
7 dell'assegno che, nel termine di sessanta giorni dalla levata del protesto, abbia pagato quanto portato dal titolo”, non ravvisando alcun contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost..
In realtà, in senso contrario tuttavia, va ribadito come la diversità di funzioni svolte dai due titoli in esame (mezzo di pagamento e strumento di credito) e la discrezionalità del Legislatore nel collegare alla assenza di provvista taluni peculiari effetti latu senso sanzionatori e, dunque, la distinzione dogmatica tra assegno e cambiale da cui deriva il diverso regime applicabile, non appare più logica attesa l'equivalente nella prassi, sotto l'aspetto del pregiudizio lamentato, dell'illegittimo protesto del titolo che ben giustificata l'applicazione analogica della norma che, ripetesi, in più articoli regolamenta unitariamente l'assegno bancario alo strumento della cambiale.
Ciò posto, nel quadro dei rimedi di carattere amministrativo, si attribuisce altresì all'interessato la facoltà di presentare al Presidente della Camera di commercio competente per territorio la relativa formale istanza, allegando la quietanza di pagamento (ed osservando le modalità ivi indicate). Sotto quest'ultima aspetto, va rilevavo come, circa il carattere residuale dell'azione cautelare proposta (profilo rilevabile d'ufficio), alcun dubbio può sussistere relativamente alla proponibilità di tale istanza cautelare. Invero, l'art. 2 della legge 18 agosto 2000 n. 235 ha modificato l'art. 4 legge 12 febbraio 1955, n. 77 prevedendo la possibilità per chiunque dimostri di aver subito levata di protesto, al proprio nome, illegittimamente od erroneamente, di attivare la procedura amministrativa e presentare istanza al Presidente della
Camera di commercio competente per territorio al fine di ottenere la cancellazione del proprio nominativo su cui "Questi provvede sull'istanza non oltre il termine di venti giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulla base dell'accertamento della regolarità dell'adempimento o della sussistenza della illegittimità o dell'errore del protesto, il Presidente accoglie l'istanza e, conseguentemente, dispone la cancellazione richiesta, curando sotto la sua personale responsabilità l'esecuzione del
8 provvedimento, da effettuare non oltre cinque giorni dalla pronuncia dello stesso, mediante la cancellazione definitiva dal registro dei dati relativi al protesto, che si considera, a tutti gli effetti, come mai avvenuto. In caso contrario, decreta la reiezione dell'istanza. In caso di reiezione dell'istanza o di mancata decisione sulla stessa, da parte del Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, entro il termine di cui al comma 3, l'interessato può ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria. Il giudice competente è il giudice di pace del luogo in cui risiede il debitore protestato. Per il procedimento si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli da 414 a 438 del codice di procedura civile". La procedura amministrativa testè descritta, nel caso in concreto non esperita, comunque non si pone come condizione preclusiva di accesso alla tutela cautelare innanzitutto perché il giudice onorario è privo di competenza cautelare per cui ben può il Tribunale essere investito di un ricorso in via d'urgenza volto ad anticipare gli effetti della futura decisione di merito giacchè, altrimenti, l'interessato, dopo l'insuccesso del ricorso in via amministrativa, si troverebbe privo di tutela giurisdizionale in via cautelare in contrasto con il diritto di difesa ex art. 24 Cost.. Inoltre, la diversità della procedura prodromica di tipo amministrativo rispetto all'azione giudiziale non esclude, in omaggio ai principi di effettività dell'azione giudiziale, il diritto ad ottenere una tutela giudiziale immediata ed effettiva della situazione giuridica violata che non può essere condizionata dall'ammissibilità del ricorso amministrativo: quest'ultimo, quindi, non è condizione di ammissibilità della tutela cautelare, anche alla luce delle caratteristiche peculiari del procedimento ex art. 700 cpc individuate nella atipicità e sussidiarietà rispetto ad ogni altra iniziativa cautelare rendendo, pertanto, la domanda cautelare ammissibile atteso che non sussiste altra azione tipica a disposizione del ricorrente per ottenere l'invocata tutela (come ben rappresentato da Trib. Nola 3 giugno 2011; che la domanda cautelare di sospensione della pubblicazione del nominativo del richiedente dal Bollettino dei protesti può essere avanzata anche senza avere preventivamente
9 instaurare il procedimento amministrativo di cancellazione del protesto cfr Trib.
Foggia 11 febbraio 2013, Trib. Nola 17 settembre 2009, Trib. Trani 1° luglio 2008 nonché Trib. Modena 19 dicembre 2001 e Trib. Pistoia 19 maggio 2001 contra, in maniera non condivisibile, Trib. Udine 13 febbraio 2002 secondo cui “Non è proponibile immediatamente all' a.g.o., ex art. 700 c.p.c., in sede cautelare, l'istanza di cancellazione della pubblicazione d'un protesto illegittimo, giacché la cancellazione va preventivamente richiesta al presidente della c.c.i.a.a., organo investito in tema di pubblicazione degli elenchi dei protesti, di potestà amministrativa ad esso riservata e non più riconducibile a mera operazione materiale”).
Sempre in via preliminare con riferimento alle questioni di rito, circa la legittimazione passiva della Camera di commercio, la necessità della sua partecipazione all'odierno giudizio è stata ribadita dalla giurisprudenza di legittimità che ha evidenziato come dalla possibilità di esperire la procedura di cui all'art. 4 legge 12 febbraio 1955, n. 77 derivi la qualità di legittimato passivo, non apparendo revocabile in dubbio il fatto che sia la predetta Camera di commercio ad effettuare la cancellazione del protesto dal registro informatico dei protesti e che sia quest'ultima a dover essere destinataria di un eventuale ordine del giudice (Cass., sez. un. 25 febbraio 2009 n. 4464, nonché Cass.
28 giugno 2006 n.14991 che ha statuito nel senso che “Il carattere materiale e non tipicamente amministrativo dell'attività che la Camera di commercio svolge in materia di pubblicazione dell'elenco dei protesti di cambiali e di assegni, in osservanza dell'art.
3 l. 12 febbraio 1955 n. 77, non preclude al soggetto interessato all'accertamento della illegittimità della levata di protesto ed alla conseguente cancellazione del suo nominativo dall'apposito elenco di convenire in giudizio anche la Camera di commercio, affinché l'eventuale pronuncia - alla cui ottemperanza quest'ultima non potrebbe in ogni caso sottrarsi - faccia direttamente stato anche nei suoi confronti per la parte relativa all'obbligo di cancellazione. Essendo, tuttavia, la domanda di cancellazione strettamente collegata all'accertamento della illegittimità della levata
10 di protesto, il giudizio non può prescindere dalla presenza necessaria del soggetto cui questa potrebbe essere astrattamente addebitata: soggetto che, nel caso in cui venga dedotta la illegittimità del protesto di un assegno bancario in quanto emesso con firma di traenza diversa da quella del titolare del conto corrente, va identificato non già nella banca trattaria - non discutendosi della illegittimità del rifiuto di pagamento in rapporto alla inesistenza della provvista - ma unicamente nel pubblico ufficiale che ha levato il protesto, cui compete la verifica della regolarità formale della compilazione dell'assegno all'atto della sua emissione” e, meno recentemente, Cass.
30 agosto 2004 n.17415 secondo cui “Nel caso dell'ordine di cancellazione dal
Bollettino di un protesto del quale si prospetti l'illegittima levata e del connesso ordine di pubblicazione della rettifica, il provvedimento d'urgenza si atteggia con un contenuto e una direzione tali che il destinatario del mezzo di tutela cautelare è un soggetto diverso da quello che dovrà essere convenuto nel giudizio di merito quale soggetto nei cui confronti è richiesta la tutela giurisdizionale finale e definitiva di accertamento dell'illecito e risarcitoria”; nel merito, App Firenze 9 giugno 2020 secondo cui “In tema di protesti, il carattere materiale e non tipicamente amministrativo dell'attività che la Camera di commercio svolge in materia di pubblicazione dell'elenco dei protesti di cambiali e di assegni, in osservanza dell'art. 3 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, non preclude al soggetto interessato all'accertamento della illegittimità della levata di protesto ed alla conseguente cancellazione del suo nominativo dall'apposito elenco di convenire in giudizio anche la
Camera di commercio, affinché l'eventuale pronuncia - alla cui ottemperanza quest'ultima non potrebbe in ogni caso sottrarsi - faccia direttamente stato anche nei suoi confronti per la parte relativa all'obbligo di cancellazione” nonché, analogamente, Trib. Torre Annunziata 20 febbraio 2007, Trib. Civitavecchia 17 gennaio 2002 ugualmente concordi nell'attribuire alla Camera di commercio addirittura l'esclusiva legittimazione passiva).
11 Nel merito, nel caso in esame, sussistono i presupposti per ordinare, in via d'urgenza, la cancellazione dal registro dei protesti del nome del titolare di un conto - corrente in relazione a un assegno (nel caso in esame) postale (ma, parimenti, per altro titolo di credito) emesso privo di provvista già in base alla circostanza del pagamento tardivo correlato alla quietanza liberatoria emessa dal creditore ed è appena il caso di richiamare quanto sopra illustrato circa il diritto del debitore di ottenere la cancellazione del proprio nome dal registro informatico dei protesti (anche di assegni) allorché, ex art. 4, 1° comma, legge 12 febbraio 1955 n. 77, egli i) provveda, entro il termine di dodici mesi dalla levata del protesto, ad eseguire il pagamento del titolo, unitamente agli interessi maturati come dovuti ed alle spese per il protesto, per il precetto e per il processo esecutivo eventualmente promosso (in tal caso, il debitore che provveda al pagamento oltre il predetto termine, puo' chiederne l'annotazione sul citato registro informatico e, a tale fine, l'interessato presenta al
Presidente della Camera di commercio competente per territorio la relativa formale istanza, corredata del titolo quietanzato e dell'atto di protesto o della dichiarazione di rifiuto del pagamento, nonche' della quietanza relativa al versamento del diritto) oppure, in alternativa, ii) dimostri di aver subito levata di protesto, al proprio nome, illegittimamente od erroneamente, nonche' dai pubblici ufficiali incaricati della levata del protesto o dalle aziende di credito, quando si e' proceduto illegittimamente od erroneamente alla levata del protesto.
In merito al giudizio di liceità ex ante della condotta di , va osservato Controparte_2
come dagli atti (tanto si legge nella dichiarazione sostitutiva di protesto) che il titolo sia stato presentato per il pagamento in data 22 ottobre 2024, comunicato (deve ritenersi inviato/consegnato al pubblico ufficiale) per il protesto poi levato alla successiva data del 23 ottobre 2024; i motivi del protesto sono da rinvenirsi nella mancanza di provvista finanziaria giacente sul conto – corrente che il ricorrente riteneva essere capiente contando sull'importo per € 1.695,00 di cui all'altro titolo
12 che, a sua volta, era oggetto di storno per assenza di fondi (ossia qualche giorno prima dell'emissione e presentazione dell'assegno postale posto a fondamento dell'intera vicenda), come si legge dall'estratto - conto allegato agli atti, per poi risultare successivamente munito della provvista necessaria sottostante per garantire anche l'adempimento dell'altra obbligazione cartolare ma tale copertura finanziaria poteva essere registrata solo alla data del 25 ottobre 2024 – data contabile - (ovverosia due/tre giorni dopo dell'invio del titolo insoluto ai fini della levata del protesto). La tesi difensiva muove dalla supposta violazione delle regole di buona fede e correttezza che avrebbero imposto a di verificare previamente la Controparte_1
capienza (sopravvenuta) del conto - corrente prima di azionare la procedura per la levata del protesto ed attendere la scadenza del termine di pagamento del titolo per attivarsi concretamente con la predetta procedura e, all'uopo, cita Cass. 10 novembre
2010 (le altre, Cass. 25 novembre 2008 n. 28056 e Cass. 22 gennaio 2009 n. 1618 non sono pertinenti) la quale “ha confermato la sentenza di merito che, ravvisando una violazione del dovere di protezione del cliente, aveva condannato un Istituto di credito al risarcimento del danno patito dal proprio correntista a seguito del protesto di un assegno, emesso dal correntista medesimo fuori piazza e all'ordine di sé stesso, levato in prossimità della scadenza del termine di quindici giorni di cui al combinato disposto degli art. 32 e 46 r.d. 21 dicembre 1933 n. 1736 e nonostante che il protestato avesse inviato adeguata provvista sul proprio conto corrente bancario” (i giudici di legittimità si sono pronunciati su una fattispecie in cui “La , a fronte di Controparte_3
un assegno fuori piazza dell'importo di L. 10.000.000, emesso dal F. all'ordine di se medesimo il 9 dicembre 1998, consegnò il titolo per il protesto il 18 successivo;
il protesto venne infatti levato in data 21 dicembre, benchè lo stesso giorno il traente, allertato dalla , girataria per l'incasso, che aveva richiamato l'assegno tramite CP_4
rete interbancaria, avesse inviato adeguata provvista e benchè i quindici giorni di cui al comb. disp. del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, artt. 32 e 46, sarebbero venuti a
13 scadere il 24 dicembre” concludendo, in motivazione, come “Considerate tutte le circostanze del caso concreto, e segnatamente l'insussistenza di azioni di regresso da preservare in favore di terzi, deve ritenersi, che correttamente il giudice di merito ha affermato la responsabilità della trattarla per violazione del dovere di protezione del cliente: tale obbligo, collaterale a quelli nascenti a carico della banca dal contratto di conto corrente, e a questo, per così dire, consustanziale, in applicazione dei principi di correttezza e buona fede teste richiamati, imponeva per vero di interpretare il termine di quindici giorni di cui alle norme innanzi menzionate, non solo come termine entro il quale andava levato il protesto, ma come termine prima del quale questo non poteva essere, nella fattispecie, levato”). La tesi non può essere condivisa atteso che, ex art. 46 regio decreto 21 dicembre 1933 n. 1736, la levata del protesto va eseguita prima della scadenza del termine di presentazione dell'assegno postale (sostanzialmente assimilabile a quello bancario) come disciplinati dal precedente art. 32 (8 o 15 giorni in relazione alla diversità del luogo di pagamento rispetto a quello di emissione) e solo eccezionalmente il giorno feriale successivo allorché il titolo viene presentato per l'incasso all'atto della scadenza, di guisa che la natura dilatoria del termine (dies ad quem prima del quale non agire) non trova giustificazione normativa, per cui non può che affermarsi che, se non al momento dell'emissione dell'assegno o quanto meno in concomitanza con la presentazione dello stesso per il pagamento, il conto deve essere capiente e se ciò non accade l'istituto di credito è tenuto ad attivare, nei termini di legge, la procedura di protesto senza dover più compiere alcuna verifica sulla eventuale presenza di fondi (Trib. Arezzo 12 gennaio 2009). Nel caso in esame, poi, la capienza del conto è stata registrata in data 25 ottobre 2024, ovverosia 2/3 giorni dopo la constatazione della mancanza di provvista. Ma è la stessa asserita scorrettezza contestata a a palesarsi come infondata, atteso che le Controparte_1
regole di correttezza e buona fede, diffusamente invocate, costituiscono un obbligo bilaterale a carico di ogni soggetto del rapporto cartolare al fine di garantire il buon
14 fine delle transazioni di pagamento e ciò avrebbe imposto alla società ricorrente, certamente consapevole della scarsa capienza del proprio conto – corrente (ove giaceva una liquidità irrisoria anche per adempiere al modesto importo dell'assegno protestato), addirittura insufficiente già prima dell'emissione del titolo, di attivarsi per assicurarsi il buon esito del pagamento per il quale ha avuto a disposizione anche qualche giorno almeno sotto forma di informazione nei confronti dell'ente negoziatore (attivando i canali di allerta di questo) anziché affidarsi superficialmente alla liquidità appena qualche giorno prima immessa senza alcuna verifica successiva vieppiù esigibile stante i modesti importi interessati dalla movimentazione sul conto
– corrente (in entrata e in uscita) e i pochi giorni occorrenti per l'accredito/addebito degli importi che, come noto, il sistema bancario richiede il perfezionamento delle operazioni anche solo da un punto di vista contabile.
Né è seriamente sostenibile la superfluità del protesto attesa la natura di titolo non trasferibile e, dunque, l'assenza di co – obbligati in via di regresso. Infatti, sul punto, si afferma usualmente che il termine stabilito il protesto è posto nell'interesse degli obbligati di regresso (giranti, ma non il traente stante quanto stabilito dall'art. 45, 2° comma) sul rilevo che, allo spirare del predetto termine, senza che il protesto sia compiuto, ne discende la loro liberazione dall'obbligazione nei confronti del portatore del titolo (art. 45) per cui tale atto di accertamento dell'inadempimento dell'obbligato principale costituisce un onere indispensabile per il portatore del titolo per agire in via di regresso verso gli altri co – obbligati (che devono essere garantiti circa la tempestività della presentazione del titolo e l'effettività del mancato pagamento) laddove, nel caso in esame, l'assenza di co – obbligati in via di regresso non impedisce il protesto ma non lo vieta neppure per cui non è possibile desumerne una illiceità della condotta di che, pur in assenza di obbligati in via di regresso, Controparte_1
non si sia astenuta dal compiere questo adempimento formale permanendo nella disponibilità del creditore dell'azione diretta vero il ricorrente (non essendo
15 necessario, in tal caso, il protesto cfr Cass. 73/2324), non costituendo detta finalità un limite intrinseco alla legittimità del protesto che si ritiene ammissibile anche quando non esiste un'azione di regresso da esercitare e potendo sussistere ulteriori motivazioni, giuridicamente plausibili, di accertare con siffatte modalità la mora del debitore (come ben sottolineato da Cass. 10 marzo 2000 n. 2742 secondo cui “La funzione del protesto non è soltanto quella - ancorché primaria e fondamentale - di impedire (attraverso la tempestiva levata) la decadenza dalle azioni di regresso eventualmente esperibili (cd. funzione conservativa), potendo esso venir levato, del tutto legittimamente, anche al solo scopo di far attestare, in forma pubblica, e ad ogni altro possibile effetto, il mancato pagamento da parte dell'obbligato "ex titulo" nonchè risalenti specifici in Cass. 68/1683 e Cass. 65/189).
Alla luce di quanto precede, ai soli fini della statuizione sulle spese, in merito del giudizio di liceità delle condotte, non sussistono profili di colpevolezza in capo ai soggetti coinvolti nella vicenda ovverosia l'intermediario finanziario ( Controparte_1
) levatori del protesto, per protesto illegittimo e/o erroneo nonché la Camera di
[...]
commercio, industria, artigianato ed agricoltura verso cui non è imputabile alcun ritardo nell'adempimento in esame, stante il rifiuto ritenuto illegittimo solo per effetto di una interpretazione della legge atteso che va osservato come dagli atti
(tanto si legge nella dichiarazione sostitutiva di protesto) emerge che i titoli siano stati presentati per il pagamento ed il protesto poi levato alla stessa e i cui motivi sono da rinvenirsi nella mancanza di provvista finanziaria giacente sul conto – corrente non palesandosi alcuna (almeno apparente) violazione delle regole di buona fede e correttezza. Ed anzi, il protesto è stato levato per effetto dell'errore dello stesso correntista convinto di avere di avere la necessaria disponibilità finanziaria e né è seriamente sostenibile come, in caso di incapienza del conto - corrente, sussista una posizione di interesse legittimo del correntista, consistente nel legittimo affidamento dello stesso di essere avvertito della presenza dell'assegno, al fine di evitare ancora
16 una volta la levata del protesto (essendo in tal caso configurabile un interesse di mero fatto del correntista, per nulla assimilabile ad un interesse legittimo, come sostenuto da Cass.12 febbraio 2013 n. 3286).
Quanto al periculum in mora, sebbene non siano state allegate circostanze comprovanti il pericolo di pregiudizio grave ed irreparabile verificabile su di un piano concreto di impedimento all'accesso al credito bancario e/o agevolazioni statali non potendosi ritenere il requisito in esame in re ipsa, può ritenersi come il mantenimento del nominativo del debitore nel registro protesti, oltre ad inibire il normale sviluppo delle relazioni con il mondo bancario e finanziario atteso il sospetto che investe la persona il cui nominativo sia stato ivi inserito (nella fattispecie esercente attività di impresa), determina anche un pregiudizio a carattere non patrimoniale, minando il buon nome, la credibilità e l'immagine, commerciale e non, del soggetto illegittimamente iscritto per cui sussiste il pericolo di un pregiudizio grave, imminente ed irreparabile (cfr Trib. Catanzaro 29 settembre 2009).
Le spese di lite compensate.
P.Q.M.
pronunciando sulla domanda proposta, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, in persona del proprio legale rappr. pro tempore, resistente, di provvedere immediatamente alla cancellazione del nominativo del ricorrente dal registro automatico dei protesti. Spese di lite compensate
Torre Annunziata, 7 febbraio 2025
Il giudice
17 dott. Amleto Pisapia
18
Il Tribunale di Torre Annunziata
Sezione civile
Il dott. Amleto Pisapia, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
Ordinanza
nella causa civile iscritta al n. 5202/2024 del ruolo generale dei procedimenti civili avente ad oggetto il ricorso ex art. 700 cpc
Tra
rappr. e difeso dall'avv. Longo Parte_1
ricorrente
e
nonché Camera di commercio, industria, artigianato ed Controparte_1
agricoltura di Roma
resistente (contumace)
Svolgimento del giudizio e motivi della decisione
Con ricorso ex art. 700 cpc, titolare di c/c presso Parte_1 P.IVA_1 [...]
, ha emesso in data 18 ottobre 2024 assegno postale cd “fuori piazza” CP_1
(identificato al n. 7256678020), con termine di scadenza di 15 giorni per l'incasso, per l'importo di ca € 2,3mila in favore di un fornitore, per il quale veniva levato il protesto in data 4 novembre 2024 (sebbene l'assegno sia stato presentato per il pagamento in
1 data 22 ottobre, con comunicazione dell'impagato il giorno successivo), stante la mancanza di provvista finanziaria giacente sul predetto conto su cui, in precedenza
(in data 16 ottobre 2024), lo stesso ricorrente aveva versato altro assegno postale pari all'importo di € 1.695,00 per costituire la provvista finanziaria necessaria, risultato, poi, esso stesso privo di provvista e stornato in data 21 ottobre 2023 (ma
“riaccreditato” in data 25 ottobre, con la costituzione della necessaria provvista) e, pertanto, procedeva successivamente, in data 19 novembre 2024, al versamento dell'importo maggiorato della penale pari al 10%, oltre che spese di protesto ed interessi (come da quietanza liberatoria emessa dal creditore ed allegata) ex art. 8 legge 386/1990 dolendosi della mancanza di provvista a causa dell'incapienza dell'assegno versato precedentemente in proprio favore e della circostanza che
[...]
avrebbe potuto attendere la scadenza del termine di presentazione CP_1
dell'assegno postale prima di levare il protesto assicurandosi la capienza del conto medio tempore stante, vieppiù, l'assenza di ogni altro obbligato di regresso (atteso che il rapporto cartolare si è costituito esclusivamente tra il traente ed il beneficiario
– portatore del titolo), allegando, quale circostanza comprovante il cd periculum in mora il pregiudizio arrecato all'attività di impresa dalla chiusura del conto - corrente, per poi invocare il danno reputazionale, chiedendo, nelle conclusioni, la sospensione della pubblicazione del protesto presso il registro dei protesti.
All'udienza del 4 febbraio 2025, il Tribunale si riserva per la decisione.
La domanda è fondata.
In via preliminare, come noto, la legge 12 febbraio 1955 n. 77 (“Pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari”) disciplina le modalità di pubblicazione (inter alia) di assegni e/o cambiali per i quali non è intervenuto il pagamento, cui provvedono le
Camere di commercio mercé l'inserimento del nominativo nel registro informatico dei protesti ai sensi dell'art. 3 bis decreto – legge 18 settembre 1995 n. 381
2 (“Disposizioni urgenti in materia di finanziamento delle camere di commercio”) come convertito in legge 15 novembre 1995 n. 480: la notizia di ciascun protesto levato e' conservata nel registro informatico fino alla sua cancellazione ai sensi dell'articolo 4 legge 12 febbraio 1955 n. 77 “Pubblicazione dei protesti cambiari” (“Il debitore che, entro il termine di dodici mesi dalla levata del protesto, esegua il pagamento della cambiale o del vaglia cambiario protestati, unitamente agli interessi maturati come dovuti ed alle spese per il protesto, per il precetto e per il processo esecutivo eventualmente promosso, ha diritto di ottenere la cancellazione del proprio nome dal registro informatico di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995,
n. 480”) o dell'articolo 17 legge 7 marzo 1996 n. 108 “Disposizioni in materia di usura” (“Il debitore protestato che abbia adempiuto all'obbligazione per la quale il protesto è stato levato e non abbia subito ulteriore protesto ha diritto ad ottenere, trascorso un anno dal levato protesto, la riabilitazione. La riabilitazione è accordata con decreto del presidente del tribunale su istanza dell'interessato corredata dai documenti giustificativi. Per effetto della riabilitazione il protesto si considera, a tutti gli effetti, come mai avvenuto. Il debitore protestato e riabilitato ha diritto di ottenere la cancellazione definitiva dei dati relativi al protesto anche dal registro informatico di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480. La cancellazione dei dati del protesto è disposta dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura competente per territorio non oltre il termine di venti giorni dalla data di presentazione della relativa istanza, corredata del provvedimento di riabilitazione”) ovvero, in mancanza di tale cancellazione, per cinque anni dalla data della registrazione. In particolare, per quanto riguarda il giudizio in esame, l'art. 4 legge 12 febbraio 1955 n. 77 prevede la procedura di cancellazione su iniziativa del debitore allorché questi, entro il termine di dodici mesi dalla levata del protesto (la legge fa
3 riferimento al solo titolo cambiario), abbia eseguito il pagamento del titolo, unitamente agli interessi maturati come dovuti ed alle spese per il protesto, per il precetto e per il processo esecutivo eventualmente promosso, cui è riconosciuto il diritto di ottenere la cancellazione del proprio nome dal predetto registro informatico. Vero è che la norma, come anticipato, testualmente, fa riferimento al solo titolo cambiario, sebbene inserita in un testo legislativo che in più punti estende la propria disciplina anche all'assegno bancario (cfr art. 1 secondo cui “Alla pubblicazione ufficiale dell'elenco dei protesti cambiari per mancato pagamento di cambiali accettate, di vaglia cambiari e di assegni bancari, nonche' delle dichiarazioni di rifiuto di pagamento fatte in conformita' della legge cambiaria, provvedono soltanto le Camere di commercio, industria e agricoltura” e art. 3 secondo cui “I pubblici ufficiali abilitati a levare protesti cambiari devono trasmettere al presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, il giorno successivo alla fine di ogni mese,
l'elenco dei protesti per mancato pagamento di cambiali accettate, di vaglia cambiari e di assegni bancari”) ed è altrettanto vero che Corte Cost., con la nota sentenza 14 marzo 2003 n. 70, ha ritenuto infondata, in riferimento agli art. 3 e 24 cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 legge 12 febbraio 1955 n. 77 nella parte in cui, mentre prevede che il debitore, contro cui sia stato levato protesto per mancato pagamento di una cambiale o di un vaglia cambiario, ha diritto di ottenere la cancellazione del proprio nome dal registro informatico di cui all'art. 3 bis decreto - legge 18 settembre 1995 n. 381 (convertito in legge 14 novembre 1995 n.
480), qualora, entro il termine di dodici mesi dalla levata del protesto, provveda al pagamento della cambiale o del vaglia cambiario protestato (unitamente agli interessi maturati e alle spese per il protesto, per il precetto e per il processo esecutivo eventualmente promosso), non consente, invece, al traente di un assegno bancario
(o postale, mutatis mutandis) di adire il Presidente della Camera di commercio per
4 ottenere la cancellazione del proprio nome dal medesimo registro informatico motivando nel senso che, nonostante l'evoluzione legislativa sia nel senso di un avvicinamento della disciplina legislativa dell'assegno bancario a quella della cambiale, permangono significative e strutturali diversità di disciplina, consistenti essenzialmente nell'essere l'assegno bancario un mezzo di pagamento, ed appartiene alla discrezionalità del Legislatore collegare all'assenza della provvista al momento della presentazione taluni effetti lato sensu sanzionatori, quale il protrarsi, pur dopo l'adempimento nel termine di grazia, dell'iscrizione nel registro informatico dei protesti per il tempo necessario per la riabilitazione e, poiché si tratta di scelta non irrazionale, in considerazione della diversità delle situazioni poste a raffronto, essa non è censurabile dovendosi escludere altresì la denunciata violazione del diritto di difesa, che presupporrebbe l'esistenza di un diritto sostanziale non riconosciuto al traente di assegno bancario (ed analogamente, un arresto successivo del Giudice delle
Leggi con la sentenza 2 marzo 2004 n. 84 in cui ha statuito nel senso che segue “È manifestamente infondata, in riferimento agli art. 2, 3, 4, 41 e 47 cost., la q.l.c. dell'art.
4 comma 1 l. 12 febbraio 1955 n. 77, come sostituito dall'art. 2 comma 1 l. 18 agosto
2000 n. 235, nella parte in cui non consente al traente di un assegno bancario, protestato per mancato pagamento, di ottenere la cancellazione del proprio nome dal registro informatico dei protesti a seguito del pagamento, nel termine di cui all'art. 8 comma 1 l. 15 dicembre 1990 n. 386, come sostituito dall'art. 33 d.lg. 30 dicembre
1999 n. 507, di quanto (sorte, interessi, spese, penale) dalla legge stessa previsto, in quanto, pur riconoscendosi il rilevante avvicinamento, sotto più profili, della disciplina dell'assegno a quella della cambiale, la peculiare natura di mezzo di pagamento conservata dall'assegno giustifica la diversa disciplina che, quanto alle conseguenze del protesto, il legislatore ha dettato rispetto alla cambiale, mentre risultano del tutto incongrui gli ulteriori parametri costituzionali indicati dal rimettente, invocati al fine di denunciare inconvenienti di fatto e non effetti giuridici contrari a Costituzione”; nel
5 senso illustrato dalle citate sentenza cfr Trib. Urbino 4 settembre 2004 che ha statuito nel senso che “Il protesto di assegni bancari va ritenuto legittimamente levato nel caso in cui gli assegni, al momento della presentazione all'incasso, siano risultati senza copertura per fatti riconducibili al comportamento del traente. Il previo accertamento della illegittimità e/o erroneità del protesto risulta tanto più necessario in materia di assegni bancari, atteso che per questi non è previsto lo speciale procedimento di cui all'art. 4 l. n. 77 del 1955 (come modificato con l. n. 235 del 2000) applicabile esclusivamente alle cambiali e vaglia cambiari, senza possibilità di applicazione analogica giusta l'esclusione statuita dalla Corte cost. (n. 317/1990 e n. 14/1993)”,
Trib. Monza 8 febbraio 2000 secondo cui “L'art. 3 comma 3 l. n. 77 del 1955 - il quale prevede la possibilità della cancellazione del protesto dai due esemplari dell'elenco dei protesti prescritti dal procedente art. 2 nel caso di pagamento di cambiali o vaglia cambiari entro il termine di sessanta giorni dalla levata - non è applicabile agli assegni” ed analogamente Trib. Biella 3 febbraio 1999 nonché Trib. Roma 12 agosto
1998 contra Trib. Roma 19 agosto 1998 secondo cui “È applicabile all'assegno bancario, per nel silenzio della norma, la disposizione della l. n. 77 del 1955 che consente di chiedere la cancellazione del protesto di una cambiale o vaglia cambiario allorché il protesto sia stato levato illegittimamente od erroneamente.”). Ed infatti,
normalmente, l'istituto bancario (o altro intermediario finanziario tra cui
[...]
), costituito in giudizio, eccepisce, in rito, proprio l'inammissibilità del CP_1
rimedio esperito ed in ogni caso la sua infondatezza atteso che l'iscrizione nel registro dei protesti è disposto per la durata di 12 mesi e solo dopo tale lasso temporale il debitore può ottenere la cancellazione dal detto registro mediante apposita procedura di riabilitazione ex art. 17 legge 108/1996 (secondo cui “Il debitore protestato che abbia adempiuto all'obbligazione per la quale il protesto è stato levato
e non abbia subito ulteriore protesto ha diritto ad ottenere, trascorso un anno dal levato protesto, la riabilitazione. La riabilitazione è accordata con decreto del
6 presidente del tribunale su istanza dell'interessato corredata dai documenti giustificativi. Per effetto della riabilitazione il protesto si considera, a tutti gli effetti, come mai avvenuto.
6-bis. Il debitore protestato e riabilitato ha diritto di ottenere la cancellazione definitiva dei dati relativi al protesto anche dal registro informatico di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480. La cancellazione dei dati del protesto è disposta dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura competente per territorio non oltre il termine di venti giorni dalla data di presentazione della relativa istanza, corredata del provvedimento di riabilitazione”) atteso che, infatti, il pagamento tardivo di cui all'art. 8 legge 386/1990 non è finalizzato ad evitare la levata del protesto che avviene automaticamente qualora sia stata accertata la mancanza di fondi sul conto - corrente, bensì ad evitare che siano applicate sanzioni amministrative quali la revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni per un periodo di sei mesi, la segnalazione del nominativo in CAI, la restituzione del libretto di assegni nonché delle carte di credito e di debito, di talché, in relazione all'assegno protestato di cui agli atti di causa, non è dato riscontare alcuna profilo di illiceità nel comportamento di avendo il traente Controparte_1
dell'assegno provveduto ad effettuare il pagamento tardivo nel rispetto dei termini di cui all'art. 8 legge 396/1990 ma detta circostanza non rileva in alcun modo ai fini dell'accertamento della legittimità della levata di protesto (atteso che se l'assegno negoziato nei termini di legge risulta insoluto, la levata di protesto è doverosa e incondizionata), citando, all'uopo, il principio di diritto espresso da Corte Cost. (cfr sentenze 14 marzo 2003 n. 70 e n. del 2 marzo 2004 n.84) in parte qua ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 legge 12 febbraio
1955 n. 77 allorchè esclude dalla disciplina della cancellazione del protesto nel registro informatico dei protesti di cui all'art. 3 bis del decreto - legge 18 settembre
1995 n. 381, convertito in legge 15 novembre 1995 n. 480, allorché “il traente
7 dell'assegno che, nel termine di sessanta giorni dalla levata del protesto, abbia pagato quanto portato dal titolo”, non ravvisando alcun contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost..
In realtà, in senso contrario tuttavia, va ribadito come la diversità di funzioni svolte dai due titoli in esame (mezzo di pagamento e strumento di credito) e la discrezionalità del Legislatore nel collegare alla assenza di provvista taluni peculiari effetti latu senso sanzionatori e, dunque, la distinzione dogmatica tra assegno e cambiale da cui deriva il diverso regime applicabile, non appare più logica attesa l'equivalente nella prassi, sotto l'aspetto del pregiudizio lamentato, dell'illegittimo protesto del titolo che ben giustificata l'applicazione analogica della norma che, ripetesi, in più articoli regolamenta unitariamente l'assegno bancario alo strumento della cambiale.
Ciò posto, nel quadro dei rimedi di carattere amministrativo, si attribuisce altresì all'interessato la facoltà di presentare al Presidente della Camera di commercio competente per territorio la relativa formale istanza, allegando la quietanza di pagamento (ed osservando le modalità ivi indicate). Sotto quest'ultima aspetto, va rilevavo come, circa il carattere residuale dell'azione cautelare proposta (profilo rilevabile d'ufficio), alcun dubbio può sussistere relativamente alla proponibilità di tale istanza cautelare. Invero, l'art. 2 della legge 18 agosto 2000 n. 235 ha modificato l'art. 4 legge 12 febbraio 1955, n. 77 prevedendo la possibilità per chiunque dimostri di aver subito levata di protesto, al proprio nome, illegittimamente od erroneamente, di attivare la procedura amministrativa e presentare istanza al Presidente della
Camera di commercio competente per territorio al fine di ottenere la cancellazione del proprio nominativo su cui "Questi provvede sull'istanza non oltre il termine di venti giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulla base dell'accertamento della regolarità dell'adempimento o della sussistenza della illegittimità o dell'errore del protesto, il Presidente accoglie l'istanza e, conseguentemente, dispone la cancellazione richiesta, curando sotto la sua personale responsabilità l'esecuzione del
8 provvedimento, da effettuare non oltre cinque giorni dalla pronuncia dello stesso, mediante la cancellazione definitiva dal registro dei dati relativi al protesto, che si considera, a tutti gli effetti, come mai avvenuto. In caso contrario, decreta la reiezione dell'istanza. In caso di reiezione dell'istanza o di mancata decisione sulla stessa, da parte del Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, entro il termine di cui al comma 3, l'interessato può ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria. Il giudice competente è il giudice di pace del luogo in cui risiede il debitore protestato. Per il procedimento si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli da 414 a 438 del codice di procedura civile". La procedura amministrativa testè descritta, nel caso in concreto non esperita, comunque non si pone come condizione preclusiva di accesso alla tutela cautelare innanzitutto perché il giudice onorario è privo di competenza cautelare per cui ben può il Tribunale essere investito di un ricorso in via d'urgenza volto ad anticipare gli effetti della futura decisione di merito giacchè, altrimenti, l'interessato, dopo l'insuccesso del ricorso in via amministrativa, si troverebbe privo di tutela giurisdizionale in via cautelare in contrasto con il diritto di difesa ex art. 24 Cost.. Inoltre, la diversità della procedura prodromica di tipo amministrativo rispetto all'azione giudiziale non esclude, in omaggio ai principi di effettività dell'azione giudiziale, il diritto ad ottenere una tutela giudiziale immediata ed effettiva della situazione giuridica violata che non può essere condizionata dall'ammissibilità del ricorso amministrativo: quest'ultimo, quindi, non è condizione di ammissibilità della tutela cautelare, anche alla luce delle caratteristiche peculiari del procedimento ex art. 700 cpc individuate nella atipicità e sussidiarietà rispetto ad ogni altra iniziativa cautelare rendendo, pertanto, la domanda cautelare ammissibile atteso che non sussiste altra azione tipica a disposizione del ricorrente per ottenere l'invocata tutela (come ben rappresentato da Trib. Nola 3 giugno 2011; che la domanda cautelare di sospensione della pubblicazione del nominativo del richiedente dal Bollettino dei protesti può essere avanzata anche senza avere preventivamente
9 instaurare il procedimento amministrativo di cancellazione del protesto cfr Trib.
Foggia 11 febbraio 2013, Trib. Nola 17 settembre 2009, Trib. Trani 1° luglio 2008 nonché Trib. Modena 19 dicembre 2001 e Trib. Pistoia 19 maggio 2001 contra, in maniera non condivisibile, Trib. Udine 13 febbraio 2002 secondo cui “Non è proponibile immediatamente all' a.g.o., ex art. 700 c.p.c., in sede cautelare, l'istanza di cancellazione della pubblicazione d'un protesto illegittimo, giacché la cancellazione va preventivamente richiesta al presidente della c.c.i.a.a., organo investito in tema di pubblicazione degli elenchi dei protesti, di potestà amministrativa ad esso riservata e non più riconducibile a mera operazione materiale”).
Sempre in via preliminare con riferimento alle questioni di rito, circa la legittimazione passiva della Camera di commercio, la necessità della sua partecipazione all'odierno giudizio è stata ribadita dalla giurisprudenza di legittimità che ha evidenziato come dalla possibilità di esperire la procedura di cui all'art. 4 legge 12 febbraio 1955, n. 77 derivi la qualità di legittimato passivo, non apparendo revocabile in dubbio il fatto che sia la predetta Camera di commercio ad effettuare la cancellazione del protesto dal registro informatico dei protesti e che sia quest'ultima a dover essere destinataria di un eventuale ordine del giudice (Cass., sez. un. 25 febbraio 2009 n. 4464, nonché Cass.
28 giugno 2006 n.14991 che ha statuito nel senso che “Il carattere materiale e non tipicamente amministrativo dell'attività che la Camera di commercio svolge in materia di pubblicazione dell'elenco dei protesti di cambiali e di assegni, in osservanza dell'art.
3 l. 12 febbraio 1955 n. 77, non preclude al soggetto interessato all'accertamento della illegittimità della levata di protesto ed alla conseguente cancellazione del suo nominativo dall'apposito elenco di convenire in giudizio anche la Camera di commercio, affinché l'eventuale pronuncia - alla cui ottemperanza quest'ultima non potrebbe in ogni caso sottrarsi - faccia direttamente stato anche nei suoi confronti per la parte relativa all'obbligo di cancellazione. Essendo, tuttavia, la domanda di cancellazione strettamente collegata all'accertamento della illegittimità della levata
10 di protesto, il giudizio non può prescindere dalla presenza necessaria del soggetto cui questa potrebbe essere astrattamente addebitata: soggetto che, nel caso in cui venga dedotta la illegittimità del protesto di un assegno bancario in quanto emesso con firma di traenza diversa da quella del titolare del conto corrente, va identificato non già nella banca trattaria - non discutendosi della illegittimità del rifiuto di pagamento in rapporto alla inesistenza della provvista - ma unicamente nel pubblico ufficiale che ha levato il protesto, cui compete la verifica della regolarità formale della compilazione dell'assegno all'atto della sua emissione” e, meno recentemente, Cass.
30 agosto 2004 n.17415 secondo cui “Nel caso dell'ordine di cancellazione dal
Bollettino di un protesto del quale si prospetti l'illegittima levata e del connesso ordine di pubblicazione della rettifica, il provvedimento d'urgenza si atteggia con un contenuto e una direzione tali che il destinatario del mezzo di tutela cautelare è un soggetto diverso da quello che dovrà essere convenuto nel giudizio di merito quale soggetto nei cui confronti è richiesta la tutela giurisdizionale finale e definitiva di accertamento dell'illecito e risarcitoria”; nel merito, App Firenze 9 giugno 2020 secondo cui “In tema di protesti, il carattere materiale e non tipicamente amministrativo dell'attività che la Camera di commercio svolge in materia di pubblicazione dell'elenco dei protesti di cambiali e di assegni, in osservanza dell'art. 3 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, non preclude al soggetto interessato all'accertamento della illegittimità della levata di protesto ed alla conseguente cancellazione del suo nominativo dall'apposito elenco di convenire in giudizio anche la
Camera di commercio, affinché l'eventuale pronuncia - alla cui ottemperanza quest'ultima non potrebbe in ogni caso sottrarsi - faccia direttamente stato anche nei suoi confronti per la parte relativa all'obbligo di cancellazione” nonché, analogamente, Trib. Torre Annunziata 20 febbraio 2007, Trib. Civitavecchia 17 gennaio 2002 ugualmente concordi nell'attribuire alla Camera di commercio addirittura l'esclusiva legittimazione passiva).
11 Nel merito, nel caso in esame, sussistono i presupposti per ordinare, in via d'urgenza, la cancellazione dal registro dei protesti del nome del titolare di un conto - corrente in relazione a un assegno (nel caso in esame) postale (ma, parimenti, per altro titolo di credito) emesso privo di provvista già in base alla circostanza del pagamento tardivo correlato alla quietanza liberatoria emessa dal creditore ed è appena il caso di richiamare quanto sopra illustrato circa il diritto del debitore di ottenere la cancellazione del proprio nome dal registro informatico dei protesti (anche di assegni) allorché, ex art. 4, 1° comma, legge 12 febbraio 1955 n. 77, egli i) provveda, entro il termine di dodici mesi dalla levata del protesto, ad eseguire il pagamento del titolo, unitamente agli interessi maturati come dovuti ed alle spese per il protesto, per il precetto e per il processo esecutivo eventualmente promosso (in tal caso, il debitore che provveda al pagamento oltre il predetto termine, puo' chiederne l'annotazione sul citato registro informatico e, a tale fine, l'interessato presenta al
Presidente della Camera di commercio competente per territorio la relativa formale istanza, corredata del titolo quietanzato e dell'atto di protesto o della dichiarazione di rifiuto del pagamento, nonche' della quietanza relativa al versamento del diritto) oppure, in alternativa, ii) dimostri di aver subito levata di protesto, al proprio nome, illegittimamente od erroneamente, nonche' dai pubblici ufficiali incaricati della levata del protesto o dalle aziende di credito, quando si e' proceduto illegittimamente od erroneamente alla levata del protesto.
In merito al giudizio di liceità ex ante della condotta di , va osservato Controparte_2
come dagli atti (tanto si legge nella dichiarazione sostitutiva di protesto) che il titolo sia stato presentato per il pagamento in data 22 ottobre 2024, comunicato (deve ritenersi inviato/consegnato al pubblico ufficiale) per il protesto poi levato alla successiva data del 23 ottobre 2024; i motivi del protesto sono da rinvenirsi nella mancanza di provvista finanziaria giacente sul conto – corrente che il ricorrente riteneva essere capiente contando sull'importo per € 1.695,00 di cui all'altro titolo
12 che, a sua volta, era oggetto di storno per assenza di fondi (ossia qualche giorno prima dell'emissione e presentazione dell'assegno postale posto a fondamento dell'intera vicenda), come si legge dall'estratto - conto allegato agli atti, per poi risultare successivamente munito della provvista necessaria sottostante per garantire anche l'adempimento dell'altra obbligazione cartolare ma tale copertura finanziaria poteva essere registrata solo alla data del 25 ottobre 2024 – data contabile - (ovverosia due/tre giorni dopo dell'invio del titolo insoluto ai fini della levata del protesto). La tesi difensiva muove dalla supposta violazione delle regole di buona fede e correttezza che avrebbero imposto a di verificare previamente la Controparte_1
capienza (sopravvenuta) del conto - corrente prima di azionare la procedura per la levata del protesto ed attendere la scadenza del termine di pagamento del titolo per attivarsi concretamente con la predetta procedura e, all'uopo, cita Cass. 10 novembre
2010 (le altre, Cass. 25 novembre 2008 n. 28056 e Cass. 22 gennaio 2009 n. 1618 non sono pertinenti) la quale “ha confermato la sentenza di merito che, ravvisando una violazione del dovere di protezione del cliente, aveva condannato un Istituto di credito al risarcimento del danno patito dal proprio correntista a seguito del protesto di un assegno, emesso dal correntista medesimo fuori piazza e all'ordine di sé stesso, levato in prossimità della scadenza del termine di quindici giorni di cui al combinato disposto degli art. 32 e 46 r.d. 21 dicembre 1933 n. 1736 e nonostante che il protestato avesse inviato adeguata provvista sul proprio conto corrente bancario” (i giudici di legittimità si sono pronunciati su una fattispecie in cui “La , a fronte di Controparte_3
un assegno fuori piazza dell'importo di L. 10.000.000, emesso dal F. all'ordine di se medesimo il 9 dicembre 1998, consegnò il titolo per il protesto il 18 successivo;
il protesto venne infatti levato in data 21 dicembre, benchè lo stesso giorno il traente, allertato dalla , girataria per l'incasso, che aveva richiamato l'assegno tramite CP_4
rete interbancaria, avesse inviato adeguata provvista e benchè i quindici giorni di cui al comb. disp. del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, artt. 32 e 46, sarebbero venuti a
13 scadere il 24 dicembre” concludendo, in motivazione, come “Considerate tutte le circostanze del caso concreto, e segnatamente l'insussistenza di azioni di regresso da preservare in favore di terzi, deve ritenersi, che correttamente il giudice di merito ha affermato la responsabilità della trattarla per violazione del dovere di protezione del cliente: tale obbligo, collaterale a quelli nascenti a carico della banca dal contratto di conto corrente, e a questo, per così dire, consustanziale, in applicazione dei principi di correttezza e buona fede teste richiamati, imponeva per vero di interpretare il termine di quindici giorni di cui alle norme innanzi menzionate, non solo come termine entro il quale andava levato il protesto, ma come termine prima del quale questo non poteva essere, nella fattispecie, levato”). La tesi non può essere condivisa atteso che, ex art. 46 regio decreto 21 dicembre 1933 n. 1736, la levata del protesto va eseguita prima della scadenza del termine di presentazione dell'assegno postale (sostanzialmente assimilabile a quello bancario) come disciplinati dal precedente art. 32 (8 o 15 giorni in relazione alla diversità del luogo di pagamento rispetto a quello di emissione) e solo eccezionalmente il giorno feriale successivo allorché il titolo viene presentato per l'incasso all'atto della scadenza, di guisa che la natura dilatoria del termine (dies ad quem prima del quale non agire) non trova giustificazione normativa, per cui non può che affermarsi che, se non al momento dell'emissione dell'assegno o quanto meno in concomitanza con la presentazione dello stesso per il pagamento, il conto deve essere capiente e se ciò non accade l'istituto di credito è tenuto ad attivare, nei termini di legge, la procedura di protesto senza dover più compiere alcuna verifica sulla eventuale presenza di fondi (Trib. Arezzo 12 gennaio 2009). Nel caso in esame, poi, la capienza del conto è stata registrata in data 25 ottobre 2024, ovverosia 2/3 giorni dopo la constatazione della mancanza di provvista. Ma è la stessa asserita scorrettezza contestata a a palesarsi come infondata, atteso che le Controparte_1
regole di correttezza e buona fede, diffusamente invocate, costituiscono un obbligo bilaterale a carico di ogni soggetto del rapporto cartolare al fine di garantire il buon
14 fine delle transazioni di pagamento e ciò avrebbe imposto alla società ricorrente, certamente consapevole della scarsa capienza del proprio conto – corrente (ove giaceva una liquidità irrisoria anche per adempiere al modesto importo dell'assegno protestato), addirittura insufficiente già prima dell'emissione del titolo, di attivarsi per assicurarsi il buon esito del pagamento per il quale ha avuto a disposizione anche qualche giorno almeno sotto forma di informazione nei confronti dell'ente negoziatore (attivando i canali di allerta di questo) anziché affidarsi superficialmente alla liquidità appena qualche giorno prima immessa senza alcuna verifica successiva vieppiù esigibile stante i modesti importi interessati dalla movimentazione sul conto
– corrente (in entrata e in uscita) e i pochi giorni occorrenti per l'accredito/addebito degli importi che, come noto, il sistema bancario richiede il perfezionamento delle operazioni anche solo da un punto di vista contabile.
Né è seriamente sostenibile la superfluità del protesto attesa la natura di titolo non trasferibile e, dunque, l'assenza di co – obbligati in via di regresso. Infatti, sul punto, si afferma usualmente che il termine stabilito il protesto è posto nell'interesse degli obbligati di regresso (giranti, ma non il traente stante quanto stabilito dall'art. 45, 2° comma) sul rilevo che, allo spirare del predetto termine, senza che il protesto sia compiuto, ne discende la loro liberazione dall'obbligazione nei confronti del portatore del titolo (art. 45) per cui tale atto di accertamento dell'inadempimento dell'obbligato principale costituisce un onere indispensabile per il portatore del titolo per agire in via di regresso verso gli altri co – obbligati (che devono essere garantiti circa la tempestività della presentazione del titolo e l'effettività del mancato pagamento) laddove, nel caso in esame, l'assenza di co – obbligati in via di regresso non impedisce il protesto ma non lo vieta neppure per cui non è possibile desumerne una illiceità della condotta di che, pur in assenza di obbligati in via di regresso, Controparte_1
non si sia astenuta dal compiere questo adempimento formale permanendo nella disponibilità del creditore dell'azione diretta vero il ricorrente (non essendo
15 necessario, in tal caso, il protesto cfr Cass. 73/2324), non costituendo detta finalità un limite intrinseco alla legittimità del protesto che si ritiene ammissibile anche quando non esiste un'azione di regresso da esercitare e potendo sussistere ulteriori motivazioni, giuridicamente plausibili, di accertare con siffatte modalità la mora del debitore (come ben sottolineato da Cass. 10 marzo 2000 n. 2742 secondo cui “La funzione del protesto non è soltanto quella - ancorché primaria e fondamentale - di impedire (attraverso la tempestiva levata) la decadenza dalle azioni di regresso eventualmente esperibili (cd. funzione conservativa), potendo esso venir levato, del tutto legittimamente, anche al solo scopo di far attestare, in forma pubblica, e ad ogni altro possibile effetto, il mancato pagamento da parte dell'obbligato "ex titulo" nonchè risalenti specifici in Cass. 68/1683 e Cass. 65/189).
Alla luce di quanto precede, ai soli fini della statuizione sulle spese, in merito del giudizio di liceità delle condotte, non sussistono profili di colpevolezza in capo ai soggetti coinvolti nella vicenda ovverosia l'intermediario finanziario ( Controparte_1
) levatori del protesto, per protesto illegittimo e/o erroneo nonché la Camera di
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commercio, industria, artigianato ed agricoltura verso cui non è imputabile alcun ritardo nell'adempimento in esame, stante il rifiuto ritenuto illegittimo solo per effetto di una interpretazione della legge atteso che va osservato come dagli atti
(tanto si legge nella dichiarazione sostitutiva di protesto) emerge che i titoli siano stati presentati per il pagamento ed il protesto poi levato alla stessa e i cui motivi sono da rinvenirsi nella mancanza di provvista finanziaria giacente sul conto – corrente non palesandosi alcuna (almeno apparente) violazione delle regole di buona fede e correttezza. Ed anzi, il protesto è stato levato per effetto dell'errore dello stesso correntista convinto di avere di avere la necessaria disponibilità finanziaria e né è seriamente sostenibile come, in caso di incapienza del conto - corrente, sussista una posizione di interesse legittimo del correntista, consistente nel legittimo affidamento dello stesso di essere avvertito della presenza dell'assegno, al fine di evitare ancora
16 una volta la levata del protesto (essendo in tal caso configurabile un interesse di mero fatto del correntista, per nulla assimilabile ad un interesse legittimo, come sostenuto da Cass.12 febbraio 2013 n. 3286).
Quanto al periculum in mora, sebbene non siano state allegate circostanze comprovanti il pericolo di pregiudizio grave ed irreparabile verificabile su di un piano concreto di impedimento all'accesso al credito bancario e/o agevolazioni statali non potendosi ritenere il requisito in esame in re ipsa, può ritenersi come il mantenimento del nominativo del debitore nel registro protesti, oltre ad inibire il normale sviluppo delle relazioni con il mondo bancario e finanziario atteso il sospetto che investe la persona il cui nominativo sia stato ivi inserito (nella fattispecie esercente attività di impresa), determina anche un pregiudizio a carattere non patrimoniale, minando il buon nome, la credibilità e l'immagine, commerciale e non, del soggetto illegittimamente iscritto per cui sussiste il pericolo di un pregiudizio grave, imminente ed irreparabile (cfr Trib. Catanzaro 29 settembre 2009).
Le spese di lite compensate.
P.Q.M.
pronunciando sulla domanda proposta, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, in persona del proprio legale rappr. pro tempore, resistente, di provvedere immediatamente alla cancellazione del nominativo del ricorrente dal registro automatico dei protesti. Spese di lite compensate
Torre Annunziata, 7 febbraio 2025
Il giudice
17 dott. Amleto Pisapia
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