Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 24/03/2025, n. 2382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2382 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02382/2025REG.PROV.COLL.
N. 06240/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6240 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Amedeo Di Pietro e Paolo Zinno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Napoli in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola, Bruno Crimaldi e Fabio Maria Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 8035/2022, resa tra le parti,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Napoli in persona del legale rappresentante pro tempore ;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2025 il Cons. Sara Raffaella Molinaro e uditi per le parti gli avvocati Laurenti, in sostituzione dell'avvocato Crimaldi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La controversia riguarda il provvedimento con il quale il Comune di Napoli ha disposto la revoca della licenza taxi a suo tempo rilasciata al signor -OMISSIS- (di seguito: “signor C”).
2. Questi ha impugnato davanti al Tar Campania – Napoli la disposizione dirigenziale 13 novembre 2020 n. -OMISSIS-, avente ad oggetto “ Revoca della licenza comunale di esercizio per auto pubblica da piazza a Tassametro Taxi -OMISSIS- intestata al sig. -OMISSIS- ” e “ogni altro atto presupposto, conseguente e/o connesso, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente ivi compresa la decisione della Commissione di Disciplina riunitasi in data 24/07/19 mai comunicata prima”.
3. Il Tar, con sentenza 23 dicembre 2022 n. 8035, ha respinto il ricorso.
4. Il signor C ha presentato davanti al Consiglio di Stato ricorso n. 6240 del 2024 avverso la suddetta sentenza.
5. Nel corso del giudizio di appello si è costituito il Comune di Napoli.
6. All’udienza del 20 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
7. Il ricorso con il quale il giudizio è stato incardinato presso questo Giudice è irricevibile.
8. Il ricorso è denominato “ ricorso in appello per revocazione ”.
9. Detta denominazione evoca due mezzi di impugnazione, l’appello e la revocazione
10. Esso ha il contenuto tipico dell’appello in quanto contiene censure riguardanti errores in procedendo e in iudicando della sentenza resa dal giudice di primo grado.
11. Per contro, non si rinvengono i profili tipici del ricorso per revocazione, né quale mezzo di impugnazione ordinaria (art. 395 nn. 4 e 5 c.p.c.)), cioè per errore di fatto e contrarietà ad altra sentenza passata in giudicato, né quale mezzo di impugnazione straordinaria.
In particolare, per come formulato, il ricorso non presenta l’articolazione tipica del rimedio per revocazione, suddiviso in censure volte a superare la fase rescindente e riproposizione delle questioni con finalità rescissoria, nei termini illustrati dalla giurisprudenza: “ Il giudizio per la revocazione prevede una fase rescindente e una fase rescissoria, che hanno incidenza su una precedente sentenza, e va deciso con un atto unitario, sicchè la relativa domanda deve contenere tutti i requisiti necessari per mettere il Giudice nella condizione di adottare la pronuncia definitiva. Il ricorso per revocazione è retto dal principio di autosufficienza; ne deriva che esso è inammissibile quando, oltre alla domanda di revocazione della sentenza (idonea a provocare la fase rescindente del giudizio), non contiene anche la domanda di decisione sull'originario ricorso, con la riproposizione degli specifici motivi ” (Cons. St., sez. V, 30 luglio 2024 n. 6834).
Neppure si rinviene il richiamo ai presupposti della revocazione di cui all’art. 395 c.p.c.
Infatti, mentre l'appello è un “ rimedio a critica libera ” (Cons. St., sez. V, 17 ottobre 2022 n. 8837), non così è il ricorso per revocazione, che presuppone la deduzione degli specifici vizi indicati nell’art. 395 c.p.c.
In particolare non si rinvengono riferimenti all’errore di fatto revocatorio di cui all’art. 395 n. 4 c.p.c. e ai presupposti del medesimo (evidente dagli atti o documenti della causa, derivante da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, attinenza a un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato, decisivo e riscontrabile con immediatezza), né alla contrarietà a precedente sentenza passata in giudicato di cui all’art. 395 n. 5 c.p.c.
A maggior ragione non si rinvengono richiami, né cenni, ai vizi occulti della sentenza, che possono essere fatti valere con ricorso per revocazione quale mezzo straordinario di impugnazione (art. 395 nn. 1, 2, 3 e 6 c.p.c.).
11. Qualificato in termini di appello, il mezzo di gravame proposto dal signor C è irricevibile.
La sentenza del Tar Campania n. 8035 del 2022 è infatti stata pubblicata il 23 dicembre 2022 mentre l’odierno ricorso avverso la sentenza del Tar risulta notificato al Comune di Napoli il 31 luglio 2024, oltre i termini di cui all’art. 92 c.p.a.
12. Neppure la qualificazione del ricorso in termini di revocazione (fermo quanto già argomentato sul punto) consente allo stesso di superare il vaglio di rito.
Infatti, il ricorso è comunque irricevibile per lo stesso motivo sopra illustrato (decorso dei termini) in caso di revocazione ai sensi dell’art. art. 395 nn. 4 e 5 c.p.c. (revocazione quale mezzo di impugnazione ordinario ai sensi dell’art. 324 c.p.c.).
In ogni caso, anche considerandolo ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 395 nn. 1, 2, 3 e 6 c.p.c. (revocazione straordinaria), è inammissibile in quanto, in base all’art. 106 comma 3 c.p.a., contro le sentenze dei Tar la revocazione è ammessa solo se i motivi non possono essere dedotti con l’appello, “ in applicazione del principio della prevalenza dell'appello, in quanto rimedio a critica libera, sulla revocazione ”. Infatti “ l'art. 106, comma 3, c.p.a., chiarisce che contro la sentenza di primo grado la revocazione è proponibile se i motivi non possono essere dedotti con l'appello ” (Cons. St., sez. V, 17 ottobre 2022 n. 8837).
Pertanto, essendoci “ un rapporto meramente suppletivo della revocazione rispetto all'appello ”, “ i vizi di revocazione ordinaria delle sentenze dei T.A.R. si convertono in motivi di appello e si fanno valere con il rimedio dell'appello ”, dato che “ i termini della revocazione ordinaria (art. 395, n. 4. c.p.c..) sono identici ai termini dell'appello ” (Cons. St., sez. V, 17 ottobre 2022 n. 8837).
Nel caso di specie si è già detto che le censure proposte con il ricorso in esame attengono a vizi (non occulti) in procedendo e in iudicando , tipicamente afferenti al ricorso in appello e che sicuramente non giustificano la revocazione straordinaria.
Pertanto, in ogni caso, il ricorso è inammissibile.
13. In conclusione, il ricorso in appello è irricevibile ai sensi dell’art. 35 comma 1 lett. a) c.p.a.
14. Le spese della presente fase seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Condanna l’appellante a rimborsare al Comune di Napoli le spese della presente fase, che si liquidano in euro 2.500,00, oltre accessori di legge.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Stefano Fantini, Presidente FF
Alberto Urso, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere, Estensore
Elena Quadri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sara Raffaella Molinaro | Stefano Fantini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.