TRIB
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 19/12/2025, n. 1148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 1148 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2470/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione e Famiglia
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Presidente
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Dott.ssa Marianna Cocca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 2470/2025 promosso da: nata a [...] il [...], residente in [...], Fraz. Lido di Parte_1
Volano, Viale del Bosco n. 303, lett. A, C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._1
OS La Barbera, del Foro di Ferrara, C.F. , con studio in Ferrara, Via C.F._2
Argine Ducale n. 12, ove dichiara di eleggere domicilio, anche al fine di ricevere le notifiche di cui al presente ricorso, all'indirizzo pec: , ove elegge altresì Email_1 domicilio digitale e
, nato a [...] il [...], residente in [...]
XXIII n.41, C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Guglielmo Darbo, del C.F._3
Foro di Ferrara, C.F.: , con studio in RO (FE), Via F. Cavallotti n. 131, C.F._4 ove dichiara di eleggere domicilio anche al fine di ricevere le notifiche di cui al presente ricorso, anche all'indirizzo di posta elettronica certificata, guglielmo. Email_2
RICORRENTI
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio su ricorso congiunto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473.bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18 novembre 2025, premettendo di aver contratto matrimonio con rito concordatario in Mesola
(FE), in data 28.04.1991; che nel corso della vita matrimoniale adottavano Persona_2 maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e maggiorenne e non Persona_3 economicamente autosufficiente;
di essersi separati consensualmente giusta decreto di omologa di questo tribunale 5059/2018 del 26 giugno 2018; che da allora tra di loro non è più intervenuta alcuna riconciliazione, sussistendo pertanto tutte le condizioni di cui all'art. 3 Legge 898/70; hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti
CONDIZIONI:
1) Il sig. si impegna a versare alla sig.ra la somma complessiva di € 300.000,00, Per_1 Parte_1
a titolo di assegno divorzile una tantum, con le seguenti modalità: pagamento dell'importo di euro
150.000,00 entro 15 giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio;
pagamento dell'ulteriore importo di euro 150.000,00 entro e non oltre un anno dalla corresponsione del primo pagamento. Il mancato pagamento anche di una sola rata entro il termine stabilito comporterà la decadenza del beneficio della rateizzazione, con facoltà per la beneficiaria di agire per l'intero residuo.
2) La sig.ra accettata la somma a titolo di assegno divorzile una tantum, poiché ritenuta Parte_1 equa e congrua, rinuncia ad ogni altra pretesa economica.
3) La casa familiare, di proprietà esclusiva del sig. resterà assegnata allo stesso;
l'abitazione Per_1 di proprietà della sig.ra rimarrà nella disponibilità della stessa. Parte_1
4) Il sig. si obbliga a corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento della figlia Per_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, l'importo mensile di euro 500,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, che verrà versato sul c/c intestato alla stessa,
entro il giorno 15 di ogni mese in via anticipata, e sino alla completa indipendenza Persona_3 economica della stessa.
5) I sig.ri e si obbligano altresì, a corrispondere ciascuno il 50% delle spese Parte_1 Per_1 straordinarie reciprocamente sostenute nell'interesse della figlia secondo quanto previsto nel Per_3
Protocollo vigente presso il Tribunale di Ferrara, che quivi si intende integralmente richiamato, sino alla completa indipendenza economica della figlia.
6) Spese e compensi del giudizio di procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio integralmente compensate tra le parti.
***
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 15 dicembre 2025. In data 2 dicembre 2025, le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso non ha rassegnato conclusioni.
La domanda deve trovare accoglimento.
Ed invero, ricorre nel caso di specie una delle ipotesi previste dall'art. 3, 1° comma, n. 2 lett. b) della
Legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, il 26 giugno 2018, innanzi al presidente di questo Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
E' inoltre da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere mantenuta o ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
La domanda congiunta dei coniugi può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici;
con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Si ritiene da ultimo che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, 8° comma, Legge n. 898/70.
Le condizioni concordate appaiono eque: in particolare, si ritiene non sussistano ragioni ostative all'accoglimento delle condizioni inerenti alla prole, in quanto non contrarie al relativo interesse e idonee a garantire l'apporto di entrambe le figure genitoriali.
P.Q.M
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, contrariis rejectis;
1. PRONUNZIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Mesola il 28 aprile
1991 fra nata a [...] il [...], e , nato a Parte_1 Persona_1
RO (FE) il 20.07.1963 alle condizioni di cui al ricorso congiunto, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato.
2. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Mesola di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2018 Atto n. 6 Parte II Serie A
3. DICHIARA che erde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello Parte_1 del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Ferrara, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione e Famiglia
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Presidente
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Dott.ssa Marianna Cocca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 2470/2025 promosso da: nata a [...] il [...], residente in [...], Fraz. Lido di Parte_1
Volano, Viale del Bosco n. 303, lett. A, C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._1
OS La Barbera, del Foro di Ferrara, C.F. , con studio in Ferrara, Via C.F._2
Argine Ducale n. 12, ove dichiara di eleggere domicilio, anche al fine di ricevere le notifiche di cui al presente ricorso, all'indirizzo pec: , ove elegge altresì Email_1 domicilio digitale e
, nato a [...] il [...], residente in [...]
XXIII n.41, C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Guglielmo Darbo, del C.F._3
Foro di Ferrara, C.F.: , con studio in RO (FE), Via F. Cavallotti n. 131, C.F._4 ove dichiara di eleggere domicilio anche al fine di ricevere le notifiche di cui al presente ricorso, anche all'indirizzo di posta elettronica certificata, guglielmo. Email_2
RICORRENTI
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio su ricorso congiunto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473.bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18 novembre 2025, premettendo di aver contratto matrimonio con rito concordatario in Mesola
(FE), in data 28.04.1991; che nel corso della vita matrimoniale adottavano Persona_2 maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e maggiorenne e non Persona_3 economicamente autosufficiente;
di essersi separati consensualmente giusta decreto di omologa di questo tribunale 5059/2018 del 26 giugno 2018; che da allora tra di loro non è più intervenuta alcuna riconciliazione, sussistendo pertanto tutte le condizioni di cui all'art. 3 Legge 898/70; hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti
CONDIZIONI:
1) Il sig. si impegna a versare alla sig.ra la somma complessiva di € 300.000,00, Per_1 Parte_1
a titolo di assegno divorzile una tantum, con le seguenti modalità: pagamento dell'importo di euro
150.000,00 entro 15 giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio;
pagamento dell'ulteriore importo di euro 150.000,00 entro e non oltre un anno dalla corresponsione del primo pagamento. Il mancato pagamento anche di una sola rata entro il termine stabilito comporterà la decadenza del beneficio della rateizzazione, con facoltà per la beneficiaria di agire per l'intero residuo.
2) La sig.ra accettata la somma a titolo di assegno divorzile una tantum, poiché ritenuta Parte_1 equa e congrua, rinuncia ad ogni altra pretesa economica.
3) La casa familiare, di proprietà esclusiva del sig. resterà assegnata allo stesso;
l'abitazione Per_1 di proprietà della sig.ra rimarrà nella disponibilità della stessa. Parte_1
4) Il sig. si obbliga a corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento della figlia Per_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, l'importo mensile di euro 500,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, che verrà versato sul c/c intestato alla stessa,
entro il giorno 15 di ogni mese in via anticipata, e sino alla completa indipendenza Persona_3 economica della stessa.
5) I sig.ri e si obbligano altresì, a corrispondere ciascuno il 50% delle spese Parte_1 Per_1 straordinarie reciprocamente sostenute nell'interesse della figlia secondo quanto previsto nel Per_3
Protocollo vigente presso il Tribunale di Ferrara, che quivi si intende integralmente richiamato, sino alla completa indipendenza economica della figlia.
6) Spese e compensi del giudizio di procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio integralmente compensate tra le parti.
***
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 15 dicembre 2025. In data 2 dicembre 2025, le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso non ha rassegnato conclusioni.
La domanda deve trovare accoglimento.
Ed invero, ricorre nel caso di specie una delle ipotesi previste dall'art. 3, 1° comma, n. 2 lett. b) della
Legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, il 26 giugno 2018, innanzi al presidente di questo Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
E' inoltre da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere mantenuta o ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
La domanda congiunta dei coniugi può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici;
con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Si ritiene da ultimo che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, 8° comma, Legge n. 898/70.
Le condizioni concordate appaiono eque: in particolare, si ritiene non sussistano ragioni ostative all'accoglimento delle condizioni inerenti alla prole, in quanto non contrarie al relativo interesse e idonee a garantire l'apporto di entrambe le figure genitoriali.
P.Q.M
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, contrariis rejectis;
1. PRONUNZIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Mesola il 28 aprile
1991 fra nata a [...] il [...], e , nato a Parte_1 Persona_1
RO (FE) il 20.07.1963 alle condizioni di cui al ricorso congiunto, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato.
2. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Mesola di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2018 Atto n. 6 Parte II Serie A
3. DICHIARA che erde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello Parte_1 del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Ferrara, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri