CASS
Sentenza 11 luglio 2024
Sentenza 11 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/07/2024, n. 27641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27641 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da HA BE, nato in [...] 1'11/09/1977 avverso la sentenza del 14/06/2023 della Corte di appello di Roma;
letti gli atti del procedimento, il ricorso e la sentenza impugnata;
udita la relazione del consigliere Martino Rosati;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte depositate dal difensore del ricorrente, avv. ANa Fava, che insistito per l'accoglimento del ricorso ribadendone i motivi. RITENUTO IN FATTO 1. BE AN HA, con atto del proprio difensore, impugna la sentenza della Corte di appello di Roma in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per i delitti di minaccia ed oltraggio a pubblici ufficiali. Tale decisione sarebbe viziata da un difetto di motivazione sul motivo d'appello riguardante l'eccessività della pena rispetto a quella irrogata dal primo Penale Sent. Sez. 6 Num. 27641 Anno 2024 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: ROSATI MARTINO Data Udienza: 14/05/2024 giudice agli altri imputati, maggiormente gravati, nonché con riferimento agli aumenti per continuazione. Alla prima di tali doglianze, infatti, la Corte d'appello ha risposto ritenendo la pena congrua rispetto ai fatti di «resistenza» ascritti all'imputato ai capi 9) e 16) dell'imputazione, quando invece dall'unico reato di tal specie, contestatogli al capo 18), egli è stato assolto già in primo grado;
sugli aumenti di pena per continuazione, poi, sarebbe rimasta del tutto in silenzio. 2. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. 3. Ha depositato memoria e conclusioni scritte la difesa ricorrente, ribadendo le doglianze ed insistendo per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è fondato e dev'essere perciò respinto. 2. L'indicazione dei delitti di cui ai capi 9) e 16) dell'imputazione come "resistenza" a pubblico ufficiale, anziché come violenza o minaccia, costituisce una semplice inesattezza testuale, del tutto irrilevante ai fini della decisione: non è discusso, infatti, l'accertamento dei fatti così come descritti nell'imputazione; si tratta, inoltre, di fattispecie sanzionate con pena edittale identica;
e, in ogni caso, il dato di fatto ritenuto rilevante dalla Corte distrettuale per la congruità della pena irrogata è la pluralità delle persone offese, che pertanto rimarrebbe tal quale, anche in caso di diversa qualificazione giuridica del fatto. to 3. Quanto agli aumenti per continuazione, la sentenza indica la ragione — la pluralità delle persone offese, appunto — per la quale ha ritenuto congrua la pena, da intendersi, quindi, nel suo complesso, e cioè compresa la porzione in aumento per la continuazione. Peraltro, si tratta di aumento contenuto in misura molto modesta, dal momento che è stata irrogata la pena finale complessiva di nove mesi di reclusione, a fronte di un minimo edittale di sei mesi previsto dall'art. 336, cod. pen., già solo per il reato più grave. Giova ricordare, in proposito, che, nel giudizio di cassazione, la misura della pena è sindacabile soltanto laddove arbitraria o non motivata, essendo tuttavia sufficiente, perché lo sia, il ricorso ad espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", ed essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando quella in 2 concreto irrogata sia di gran lunga superiore alla misura media edittale (tra le tantissime: Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142). 4. Al rigetto del ricorso segue obbligatoriamente l'obbligo del proponente di sopportarne le spese (art. 616, cod. proc. pen.).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 14 maggio 2024.
letti gli atti del procedimento, il ricorso e la sentenza impugnata;
udita la relazione del consigliere Martino Rosati;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte depositate dal difensore del ricorrente, avv. ANa Fava, che insistito per l'accoglimento del ricorso ribadendone i motivi. RITENUTO IN FATTO 1. BE AN HA, con atto del proprio difensore, impugna la sentenza della Corte di appello di Roma in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per i delitti di minaccia ed oltraggio a pubblici ufficiali. Tale decisione sarebbe viziata da un difetto di motivazione sul motivo d'appello riguardante l'eccessività della pena rispetto a quella irrogata dal primo Penale Sent. Sez. 6 Num. 27641 Anno 2024 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: ROSATI MARTINO Data Udienza: 14/05/2024 giudice agli altri imputati, maggiormente gravati, nonché con riferimento agli aumenti per continuazione. Alla prima di tali doglianze, infatti, la Corte d'appello ha risposto ritenendo la pena congrua rispetto ai fatti di «resistenza» ascritti all'imputato ai capi 9) e 16) dell'imputazione, quando invece dall'unico reato di tal specie, contestatogli al capo 18), egli è stato assolto già in primo grado;
sugli aumenti di pena per continuazione, poi, sarebbe rimasta del tutto in silenzio. 2. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. 3. Ha depositato memoria e conclusioni scritte la difesa ricorrente, ribadendo le doglianze ed insistendo per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è fondato e dev'essere perciò respinto. 2. L'indicazione dei delitti di cui ai capi 9) e 16) dell'imputazione come "resistenza" a pubblico ufficiale, anziché come violenza o minaccia, costituisce una semplice inesattezza testuale, del tutto irrilevante ai fini della decisione: non è discusso, infatti, l'accertamento dei fatti così come descritti nell'imputazione; si tratta, inoltre, di fattispecie sanzionate con pena edittale identica;
e, in ogni caso, il dato di fatto ritenuto rilevante dalla Corte distrettuale per la congruità della pena irrogata è la pluralità delle persone offese, che pertanto rimarrebbe tal quale, anche in caso di diversa qualificazione giuridica del fatto. to 3. Quanto agli aumenti per continuazione, la sentenza indica la ragione — la pluralità delle persone offese, appunto — per la quale ha ritenuto congrua la pena, da intendersi, quindi, nel suo complesso, e cioè compresa la porzione in aumento per la continuazione. Peraltro, si tratta di aumento contenuto in misura molto modesta, dal momento che è stata irrogata la pena finale complessiva di nove mesi di reclusione, a fronte di un minimo edittale di sei mesi previsto dall'art. 336, cod. pen., già solo per il reato più grave. Giova ricordare, in proposito, che, nel giudizio di cassazione, la misura della pena è sindacabile soltanto laddove arbitraria o non motivata, essendo tuttavia sufficiente, perché lo sia, il ricorso ad espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", ed essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando quella in 2 concreto irrogata sia di gran lunga superiore alla misura media edittale (tra le tantissime: Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142). 4. Al rigetto del ricorso segue obbligatoriamente l'obbligo del proponente di sopportarne le spese (art. 616, cod. proc. pen.).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 14 maggio 2024.