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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/12/2025, n. 11779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11779 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, seconda sezione civile, in funzione monocratica, in persona del
Giudice dott.ssa Maria Tuccillo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 5451/2023 r.g. tra
(C.F. ) rappresentato e difeso giusta Parte_1 C.F._1 procura alle liti agli atti dall'avv. Gianna Staiano (C.F. ) ed C.F._2
elettivamente domiciliato in Napoli alla Piazza Bovio n. 22
- Opponente
e
(C.F. ) rappresentata e difesa giusta Controparte_1 P.IVA_1
procura alle liti agli atti dall'avv. Roberto Franco (C.F. ) ed C.F._3 elettivamente domiciliata in Vibo Valentia alla Piazza del Lavoro n. 3
- Opposta
CONCLUSIONI: le parti concludevano come da note depositate per l'udienza cartolare del 16/9/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, instaurava il presente Parte_1
giudizio spiegando opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 9280/2022 con il quale il
Tribunale di Napoli lo ingiungeva al pagamento di € 6.948,21 oltre interessi di mora al tasso legale e spese della procedura in favore della ricorrente.
L'opponente disconosceva la conformità della copia del contratto di finanziamento prodotta da controparte, lamentava il difetto di prova del presunto credito e l'intervenuta prescrizione decennale, in mancanza di qualsivoglia atto interruttivo del termine
SENTENZA 1 prescrizionale. Eccepiva inoltre la nullità del contratto nonché l'applicazione di interessi ultralegali e commissioni di massimo scoperto.
Pertanto, domandava l'accoglimento delle seguenti conclusioni “In via principale nel merito: - Previa declaratoria della integrale infondatezza, in fatto e in diritto, delle pretese avanzate dal ricorrente nei confronti del sig. per i motivi sopra esposti, Pt_1
e previa declaratoria di prescrizione del credito vantato, dichiarare nullo, annullabile, illegittimo o comunque privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto, per l'effetto, revocarlo e rigettare ogni richiesta di condanna della parte resistente;
Nel merito in via subordinata - In ogni caso, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle pretese attoree, dichiarare comunque la minor somma dovuta in virtù dei motivi addotti dall'opponente o la diversa somma che dovesse risultare nel corso del giudizio. In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti ed onorari, come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”.
Si costituiva in giudizio rappresentando di aver fornito la Controparte_1
prova del credito ingiunto mediante la produzione della documentazione necessaria comprendente il contratto di apertura di credito nonché l'estratto conto relativo al rapporto. Si opponeva inoltre alle contestazioni sollevate dall'opponente in punto di interessi anatocistici, discordanza tra tasso effettivo e tasso convenuto e commissioni di massimo scoperto nonché all'eccezione di prescrizione.
In ragione di quanto esposto domandava “In via preliminare principale - − dichiarare
l'opposto decreto ingiuntivo n. 9280/2022 del Tribunale di Napoli, provvisoriamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 648 C.p.c.; − all'esito, concedere alle parti i termini per l'introduzione e lo svolgimento del procedimento di mediazione ex art.
5 D. Lgs. n. 28/2010; − e, quindi, concedere alle parti i termini di cui all'art. 183 c.p.c., anche al fine di procedere agli atti di istruzione rilevanti per la decisione e per
l'esercizio delle prerogative difensive ivi contemplate e previste. In via principale e nel merito − accertare e dichiarare inammissibile, improponibile e, comunque, infondata in fatto e in diritto l'opposizione proposta da , avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_2
9280/2022 del Tribunale di Napoli, disponendone l'integrale rigetto con tutte le conseguenze di legge;
− per l'effetto, accertare e dichiarare la validità, legittimità ed efficacia dei contratti tra le parti intercorsi e delle relative obbligazioni e, per l'effetto,
SENTENZA 2 condannare il debitore ingiunto ed opponente al pagamento di tutte le somme da essi e dal titolo giudiziario opposto derivanti;
− quindi, confermare il decreto ingiuntivo CP_ opposto e, per l'effetto, condannare la parte opponente al pagamento in favore della
di tutte le somme già richieste nel ricorso per decreto ingiuntivo CP_1 opposto, oltre interessi corrispettivi e di mora e spese come richiesti e come liquidati dal
Giudice del procedimento d'ingiunzione a far data dalla domanda e fino al giorno dell'effettivo pagamento;
− condannare comunque il debitore opponente al pagamento di tutte le somme che risulteranno dovute all'esito del presente giudizio, maggiorate degli interessi, anche se maggiori o minori rispetto a quelle richieste con ricorso per decreto ingiuntivo. In via subordinata - - condannare l'opponente al pagamento delle somme ingiunte maggiorate degli ulteriori interessi maturati e delle spese o comunque al pagamento della somma maggiore o minore che risulterà dovuta all'esito del giudizio. In via ulteriormente gradata - − condannare l'opponente a restituire, a titolo di indebito ex art. 2033 c.c., tutte le somme messe a disposizione della società cedente per le quali aveva garantito la restituzione, maggiorate degli interessi a far data dalle singole spese finanziate. In via istruttoria e principale – - la società creditrice dichiara di volersi avvalere di tutta la documentazione versata nel fascicolo di causa da ognuna delle parti costituite e compresa nel fascicolo del procedimento d'ingiunzione; - Parte_3
chiede l'acquisizione del fascicolo del procedimento d'ingiunzione e
[...]
l'annessione al fascicolo del presente giudizio di opposizione, sì da considerare tutta la documentazione ivi contenuta già prodotta anche in tale fase di giudizio. - In ogni caso,
e, per essa, qualora il Controparte_1 Controparte_2
Giudice lo ritenga necessario ed anche in assenza di specifica contestazione, chiede, per
l'ipotesi di una qualunque necessità, concessione di termine ai fini della regolarità della costituzione in giudizio di essa cessionaria del credito per legittimazione, rappresentanza
e autorizzazione. - Con condanna infine dell'opponente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio”.
Il Giudice onerava parte opposta ad avviare il procedimento obbligatorio di mediazione e, ritenuta l'opposizione non fondata su prova scritta o di pronta soluzione, concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
SENTENZA 3 Venivano dunque assegnati alle parti i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. e successivamente, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e quindi riservata in decisione con termini ex art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Ciò posto, l'opposizione è infondata e va rigettata.
Quanto al profilo della legittimazione attiva, la stessa va riconosciuta in capo all'opposta con riferimento alla pretesa creditoria vantata.
Al riguardo, mette conto evidenziare che al fine di provare l'avvenuta cessione è necessario che venga provato il relativo contratto e che lo stesso contenga tutti gli elementi necessari per identificare chiaramente il credito oggetto di cessione o comunque, non essendo richiesta la forma scritta ad substantiam, è necessario che vi sia un quadro indiziario idoneo a far ritenere intervenuta la dedotta cessione (cfr. Cass. Civ.,
n. 17262/2024; n. 3405/2024).
Ebbene, nella fattispecie in esame, la documentazione prodotta dall'opposta può ritenersi idonea a provare la intervenuta cessione del credito de quo.
Ed invero, l'opposta depositava in giudizio la copia dell'atto di cessione avvenuta tra la e (doc. 5 fascicolo monitorio), nonché il relativo avviso CP_3 CP_1
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 TUB, dal quale si evince che la acquistava da crediti precedentemente ceduti a Controparte_1 CP_3
quest'ultima da (contraente originaria) e precisamente riportarti sulla CP_4
Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n. 32 del 15.3.2014 (doc. 4 fascicolo monitorio).
Ulteriormente, l'opposta provava la notifica della prima cessione comunicata tramite raccomandata e ricevuta dall'opponente in data 4/3/2020 (all. 5 comparsa di costituzione) nonché la notifica della seconda cessione del credito inviata tramite raccomandata e ricevuta dall'opponente in data 13/1/2022 (doc. 7).
Pertanto, alla luce della documentazione agli atti, tenuto conto che parte opposta è in possesso di tutta la documentazione contrattuale, atteso che il riferimento all'acquisto originario del credito indicato in Gazzetta Ufficiale non è generico bensì specifico, tenuto altresì conto che entrambe le cessioni venivano notificate all'opponente, va ritenuta sussistente la legittimazione attiva dell'opposta con riferimento alla pretesa creditoria vantata.
SENTENZA 4 Va altresì disattesa l'eccezione di prescrizione così come formulata dall'opponente.
Invero, va richiamato quanto statuito dalla Corte di Cassazione secondo cui “trattandosi di contratto di mutuo, e quindi di contratto di durata, in cui l'obbligo di restituzione del capitale sia differito nel tempo, i singoli ratei non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, bensì l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione. Ne consegue che la prescrizione decennale, applicabile al caso in esame, non può che decorrere dalla scadenza dell'ultimo rateo previsto nel piano di ammortamento e, perciò, come è stato ritenuto dai giudici di merito, dal giorno successivo alla data di scadenza per il pagamento dell'ultima rata del mutuo” (v. Cass., 10/9/2010, n. 19291).
Quanto al contratto relativo alla carta di credito revolving, cui trova applicazione il medesimo termine prescrizionale decennale, il dies a quo può individuarsi nell'ultima attività del debitore e cioè nell'ultimo pagamento o comunque nella data in cui i crediti divengono esigibili per effetto del recesso della banca dall'apertura di credito o della chiusura del conto corrente.
Nel caso di specie, dall'estratto conto certificato prodotto dall'opposta si evince che l'apertura di credito è stata chiusa in data 28/02/2014 con l'appostazione a sofferenza del credito ceduto, come da estratto conto certificato ex art. 50 TUB (allegato 8 fasc. monitorio) essendovi state movimentazioni sino a tale data;
ne consegue che il termine prescrizionale decorre da tale data.. Detto termine veniva interrotto mediante raccomandata del 21/2/2020 (consegnata in data 4/3/2020), con la quale la prima cessionaria comunicava all'opponente la cessione del credito con contestuale diffida ad adempiere. Atteso che il ricorso monitorio veniva depositato nel 2022, non può pertanto dirsi spirato il termine prescrizionale.
Passando all'esame della domanda, va precisato che con la notifica dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un vero e proprio giudizio di cognizione avente ad oggetto non soltanto l'esame delle condizioni di ammissibilità e validità del procedimento monitorio, ma, altresì, l'accertamento della fondatezza del diritto azionato
(ex multis S.U.7448/93).
In tale giudizio, attore in senso sostanziale deve ritenersi l'opposto e convenuto in senso sostanziale l'opponente, sicché troveranno applicazione, avuto riguardo alle posizione sostanziale assunte dalle parti nel giudizio, i principi generali in materia di riparto
SENTENZA 5 dell'onere della prova tra creditore e debitore sanciti dalla Suprema Corte, la quale ha evidenziato che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”
(Cass. ord. 5128/2022; Cass., Sez. un., n. 13533 del 2001).
Alla luce di tali principi, contrariamente a quanto dedotto dall'opponente, va ritenuto provato il contratto di finanziamento stipulato da con la Parte_1 CP_4
essendo stato depositato in giudizio dall'opposta, nonché il credito dalla stessa vantato, così come risultante dall'estratto conto agli atti (doc. 3 e 8 monitorio), mentre di contro l'opponente nulla ha provato circa fatti estintivi o impeditivi della pretesa vantata.
Infine, quanto alle ulteriori eccezioni formulate dall'opponente, stante il difetto di allegazione specifica che incombeva sulla parte, le stesse vanno ritenute infondate.
In particolare, quanto all'eccepita usura dei tassi contrattuali, deve rammentarsi che
“Nelle controversie bancarie…costituisce principio generale quello per cui l'attore non può limitarsi ad una generica contestazione ma, nel caso specifico dei contratti bancari, deve precisare le operazioni e le clausole contrattuali che ritiene illegittime nonché gli addebiti che ritiene non dovuti, assolvendo quindi ad un preciso onere di specificazione sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur. In particolare, qualora la doglianza riguardi l'applicazione di interessi usurari, occorre indicare il tasso concordato, nonché quello che si ritiene sia stato effettivamente praticato — unitamente ai criteri di determinazione dello stesso -, l'esatto periodo di superamento del tasso soglia e i vari tassi soglia nei diversi periodi in cui se ne assume il superamento nonché l'esatta contestazione relativa alla dedotta usura: infine occorre indicare con conteggi chiari e verificabili, le somme che si assumono illegittimamente percepite dalla banca in applicazione degli interessi ritenuti usurari” (v. Cass. Sez. Un., sent. n. 19597/2020;
Cass., ordinanza n. 2311/2018).
In tema di usura, dunque, è principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui la parte che lamenta l'applicazione di tassi superiori a quelli previsti dalla legge è onerata
SENTENZA 6 alla specifica deduzione della misura del superamento del tasso soglia, non potendosi prendere in esame contestazioni generiche o nient'affatto argomentate.
Il debitore, invero, ha l'onere di specificare il tipo contrattuale di riferimento per il tasso soglia, la clausola negoziale, l'interesse contrattuale applicato ed il tasso soglia per lo specifico periodo contrattuale (Cass. Sez. Un., sent. n. 19597/2020).
Nel caso di specie, l'eccezione sollevata dall'opponente deve ritenersi infondata, non avendo la parte chiarito alcunché al riguardo ed essendosi limitata a generiche contestazioni.
In ultima analisi, atteso che l'opponente riveste la qualifica di consumatore, alla luce del codice del consumo che trova applicazione alla fattispecie in esame e in ossequio a quanto statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n.
9479/2023, tenuto conto della documentazione agli atti, si rileva che le clausole contenute nel contratto e su cui si fonda la pretesa monitoria non presentano carattere di vessatorietà ai sensi dell'art. 33 e ss. del cod. del consumo.
In conclusione, alla luce delle argomentazioni svolte, considerata raggiunta la prova del credito fornita dall'opposta, il Tribunale rigetta l'opposizione in quanto infondata e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore della causa dell'attività espletata secondo tariffa vigente.
PQM
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo promossa da , ogni altra istanza Parte_1
rigettata e disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 9280/2022 emesso dal Tribunale di Napoli in data 27/12/2022;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta che liquida in € 2.540,00 per compensi professionali oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario al 15% come per legge.
Napoli, 14.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Tuccillo
SENTENZA 7 SENTENZA
8
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, seconda sezione civile, in funzione monocratica, in persona del
Giudice dott.ssa Maria Tuccillo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 5451/2023 r.g. tra
(C.F. ) rappresentato e difeso giusta Parte_1 C.F._1 procura alle liti agli atti dall'avv. Gianna Staiano (C.F. ) ed C.F._2
elettivamente domiciliato in Napoli alla Piazza Bovio n. 22
- Opponente
e
(C.F. ) rappresentata e difesa giusta Controparte_1 P.IVA_1
procura alle liti agli atti dall'avv. Roberto Franco (C.F. ) ed C.F._3 elettivamente domiciliata in Vibo Valentia alla Piazza del Lavoro n. 3
- Opposta
CONCLUSIONI: le parti concludevano come da note depositate per l'udienza cartolare del 16/9/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, instaurava il presente Parte_1
giudizio spiegando opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 9280/2022 con il quale il
Tribunale di Napoli lo ingiungeva al pagamento di € 6.948,21 oltre interessi di mora al tasso legale e spese della procedura in favore della ricorrente.
L'opponente disconosceva la conformità della copia del contratto di finanziamento prodotta da controparte, lamentava il difetto di prova del presunto credito e l'intervenuta prescrizione decennale, in mancanza di qualsivoglia atto interruttivo del termine
SENTENZA 1 prescrizionale. Eccepiva inoltre la nullità del contratto nonché l'applicazione di interessi ultralegali e commissioni di massimo scoperto.
Pertanto, domandava l'accoglimento delle seguenti conclusioni “In via principale nel merito: - Previa declaratoria della integrale infondatezza, in fatto e in diritto, delle pretese avanzate dal ricorrente nei confronti del sig. per i motivi sopra esposti, Pt_1
e previa declaratoria di prescrizione del credito vantato, dichiarare nullo, annullabile, illegittimo o comunque privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto, per l'effetto, revocarlo e rigettare ogni richiesta di condanna della parte resistente;
Nel merito in via subordinata - In ogni caso, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle pretese attoree, dichiarare comunque la minor somma dovuta in virtù dei motivi addotti dall'opponente o la diversa somma che dovesse risultare nel corso del giudizio. In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti ed onorari, come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”.
Si costituiva in giudizio rappresentando di aver fornito la Controparte_1
prova del credito ingiunto mediante la produzione della documentazione necessaria comprendente il contratto di apertura di credito nonché l'estratto conto relativo al rapporto. Si opponeva inoltre alle contestazioni sollevate dall'opponente in punto di interessi anatocistici, discordanza tra tasso effettivo e tasso convenuto e commissioni di massimo scoperto nonché all'eccezione di prescrizione.
In ragione di quanto esposto domandava “In via preliminare principale - − dichiarare
l'opposto decreto ingiuntivo n. 9280/2022 del Tribunale di Napoli, provvisoriamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 648 C.p.c.; − all'esito, concedere alle parti i termini per l'introduzione e lo svolgimento del procedimento di mediazione ex art.
5 D. Lgs. n. 28/2010; − e, quindi, concedere alle parti i termini di cui all'art. 183 c.p.c., anche al fine di procedere agli atti di istruzione rilevanti per la decisione e per
l'esercizio delle prerogative difensive ivi contemplate e previste. In via principale e nel merito − accertare e dichiarare inammissibile, improponibile e, comunque, infondata in fatto e in diritto l'opposizione proposta da , avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_2
9280/2022 del Tribunale di Napoli, disponendone l'integrale rigetto con tutte le conseguenze di legge;
− per l'effetto, accertare e dichiarare la validità, legittimità ed efficacia dei contratti tra le parti intercorsi e delle relative obbligazioni e, per l'effetto,
SENTENZA 2 condannare il debitore ingiunto ed opponente al pagamento di tutte le somme da essi e dal titolo giudiziario opposto derivanti;
− quindi, confermare il decreto ingiuntivo CP_ opposto e, per l'effetto, condannare la parte opponente al pagamento in favore della
di tutte le somme già richieste nel ricorso per decreto ingiuntivo CP_1 opposto, oltre interessi corrispettivi e di mora e spese come richiesti e come liquidati dal
Giudice del procedimento d'ingiunzione a far data dalla domanda e fino al giorno dell'effettivo pagamento;
− condannare comunque il debitore opponente al pagamento di tutte le somme che risulteranno dovute all'esito del presente giudizio, maggiorate degli interessi, anche se maggiori o minori rispetto a quelle richieste con ricorso per decreto ingiuntivo. In via subordinata - - condannare l'opponente al pagamento delle somme ingiunte maggiorate degli ulteriori interessi maturati e delle spese o comunque al pagamento della somma maggiore o minore che risulterà dovuta all'esito del giudizio. In via ulteriormente gradata - − condannare l'opponente a restituire, a titolo di indebito ex art. 2033 c.c., tutte le somme messe a disposizione della società cedente per le quali aveva garantito la restituzione, maggiorate degli interessi a far data dalle singole spese finanziate. In via istruttoria e principale – - la società creditrice dichiara di volersi avvalere di tutta la documentazione versata nel fascicolo di causa da ognuna delle parti costituite e compresa nel fascicolo del procedimento d'ingiunzione; - Parte_3
chiede l'acquisizione del fascicolo del procedimento d'ingiunzione e
[...]
l'annessione al fascicolo del presente giudizio di opposizione, sì da considerare tutta la documentazione ivi contenuta già prodotta anche in tale fase di giudizio. - In ogni caso,
e, per essa, qualora il Controparte_1 Controparte_2
Giudice lo ritenga necessario ed anche in assenza di specifica contestazione, chiede, per
l'ipotesi di una qualunque necessità, concessione di termine ai fini della regolarità della costituzione in giudizio di essa cessionaria del credito per legittimazione, rappresentanza
e autorizzazione. - Con condanna infine dell'opponente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio”.
Il Giudice onerava parte opposta ad avviare il procedimento obbligatorio di mediazione e, ritenuta l'opposizione non fondata su prova scritta o di pronta soluzione, concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
SENTENZA 3 Venivano dunque assegnati alle parti i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. e successivamente, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e quindi riservata in decisione con termini ex art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Ciò posto, l'opposizione è infondata e va rigettata.
Quanto al profilo della legittimazione attiva, la stessa va riconosciuta in capo all'opposta con riferimento alla pretesa creditoria vantata.
Al riguardo, mette conto evidenziare che al fine di provare l'avvenuta cessione è necessario che venga provato il relativo contratto e che lo stesso contenga tutti gli elementi necessari per identificare chiaramente il credito oggetto di cessione o comunque, non essendo richiesta la forma scritta ad substantiam, è necessario che vi sia un quadro indiziario idoneo a far ritenere intervenuta la dedotta cessione (cfr. Cass. Civ.,
n. 17262/2024; n. 3405/2024).
Ebbene, nella fattispecie in esame, la documentazione prodotta dall'opposta può ritenersi idonea a provare la intervenuta cessione del credito de quo.
Ed invero, l'opposta depositava in giudizio la copia dell'atto di cessione avvenuta tra la e (doc. 5 fascicolo monitorio), nonché il relativo avviso CP_3 CP_1
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 TUB, dal quale si evince che la acquistava da crediti precedentemente ceduti a Controparte_1 CP_3
quest'ultima da (contraente originaria) e precisamente riportarti sulla CP_4
Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n. 32 del 15.3.2014 (doc. 4 fascicolo monitorio).
Ulteriormente, l'opposta provava la notifica della prima cessione comunicata tramite raccomandata e ricevuta dall'opponente in data 4/3/2020 (all. 5 comparsa di costituzione) nonché la notifica della seconda cessione del credito inviata tramite raccomandata e ricevuta dall'opponente in data 13/1/2022 (doc. 7).
Pertanto, alla luce della documentazione agli atti, tenuto conto che parte opposta è in possesso di tutta la documentazione contrattuale, atteso che il riferimento all'acquisto originario del credito indicato in Gazzetta Ufficiale non è generico bensì specifico, tenuto altresì conto che entrambe le cessioni venivano notificate all'opponente, va ritenuta sussistente la legittimazione attiva dell'opposta con riferimento alla pretesa creditoria vantata.
SENTENZA 4 Va altresì disattesa l'eccezione di prescrizione così come formulata dall'opponente.
Invero, va richiamato quanto statuito dalla Corte di Cassazione secondo cui “trattandosi di contratto di mutuo, e quindi di contratto di durata, in cui l'obbligo di restituzione del capitale sia differito nel tempo, i singoli ratei non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, bensì l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione. Ne consegue che la prescrizione decennale, applicabile al caso in esame, non può che decorrere dalla scadenza dell'ultimo rateo previsto nel piano di ammortamento e, perciò, come è stato ritenuto dai giudici di merito, dal giorno successivo alla data di scadenza per il pagamento dell'ultima rata del mutuo” (v. Cass., 10/9/2010, n. 19291).
Quanto al contratto relativo alla carta di credito revolving, cui trova applicazione il medesimo termine prescrizionale decennale, il dies a quo può individuarsi nell'ultima attività del debitore e cioè nell'ultimo pagamento o comunque nella data in cui i crediti divengono esigibili per effetto del recesso della banca dall'apertura di credito o della chiusura del conto corrente.
Nel caso di specie, dall'estratto conto certificato prodotto dall'opposta si evince che l'apertura di credito è stata chiusa in data 28/02/2014 con l'appostazione a sofferenza del credito ceduto, come da estratto conto certificato ex art. 50 TUB (allegato 8 fasc. monitorio) essendovi state movimentazioni sino a tale data;
ne consegue che il termine prescrizionale decorre da tale data.. Detto termine veniva interrotto mediante raccomandata del 21/2/2020 (consegnata in data 4/3/2020), con la quale la prima cessionaria comunicava all'opponente la cessione del credito con contestuale diffida ad adempiere. Atteso che il ricorso monitorio veniva depositato nel 2022, non può pertanto dirsi spirato il termine prescrizionale.
Passando all'esame della domanda, va precisato che con la notifica dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un vero e proprio giudizio di cognizione avente ad oggetto non soltanto l'esame delle condizioni di ammissibilità e validità del procedimento monitorio, ma, altresì, l'accertamento della fondatezza del diritto azionato
(ex multis S.U.7448/93).
In tale giudizio, attore in senso sostanziale deve ritenersi l'opposto e convenuto in senso sostanziale l'opponente, sicché troveranno applicazione, avuto riguardo alle posizione sostanziale assunte dalle parti nel giudizio, i principi generali in materia di riparto
SENTENZA 5 dell'onere della prova tra creditore e debitore sanciti dalla Suprema Corte, la quale ha evidenziato che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”
(Cass. ord. 5128/2022; Cass., Sez. un., n. 13533 del 2001).
Alla luce di tali principi, contrariamente a quanto dedotto dall'opponente, va ritenuto provato il contratto di finanziamento stipulato da con la Parte_1 CP_4
essendo stato depositato in giudizio dall'opposta, nonché il credito dalla stessa vantato, così come risultante dall'estratto conto agli atti (doc. 3 e 8 monitorio), mentre di contro l'opponente nulla ha provato circa fatti estintivi o impeditivi della pretesa vantata.
Infine, quanto alle ulteriori eccezioni formulate dall'opponente, stante il difetto di allegazione specifica che incombeva sulla parte, le stesse vanno ritenute infondate.
In particolare, quanto all'eccepita usura dei tassi contrattuali, deve rammentarsi che
“Nelle controversie bancarie…costituisce principio generale quello per cui l'attore non può limitarsi ad una generica contestazione ma, nel caso specifico dei contratti bancari, deve precisare le operazioni e le clausole contrattuali che ritiene illegittime nonché gli addebiti che ritiene non dovuti, assolvendo quindi ad un preciso onere di specificazione sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur. In particolare, qualora la doglianza riguardi l'applicazione di interessi usurari, occorre indicare il tasso concordato, nonché quello che si ritiene sia stato effettivamente praticato — unitamente ai criteri di determinazione dello stesso -, l'esatto periodo di superamento del tasso soglia e i vari tassi soglia nei diversi periodi in cui se ne assume il superamento nonché l'esatta contestazione relativa alla dedotta usura: infine occorre indicare con conteggi chiari e verificabili, le somme che si assumono illegittimamente percepite dalla banca in applicazione degli interessi ritenuti usurari” (v. Cass. Sez. Un., sent. n. 19597/2020;
Cass., ordinanza n. 2311/2018).
In tema di usura, dunque, è principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui la parte che lamenta l'applicazione di tassi superiori a quelli previsti dalla legge è onerata
SENTENZA 6 alla specifica deduzione della misura del superamento del tasso soglia, non potendosi prendere in esame contestazioni generiche o nient'affatto argomentate.
Il debitore, invero, ha l'onere di specificare il tipo contrattuale di riferimento per il tasso soglia, la clausola negoziale, l'interesse contrattuale applicato ed il tasso soglia per lo specifico periodo contrattuale (Cass. Sez. Un., sent. n. 19597/2020).
Nel caso di specie, l'eccezione sollevata dall'opponente deve ritenersi infondata, non avendo la parte chiarito alcunché al riguardo ed essendosi limitata a generiche contestazioni.
In ultima analisi, atteso che l'opponente riveste la qualifica di consumatore, alla luce del codice del consumo che trova applicazione alla fattispecie in esame e in ossequio a quanto statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n.
9479/2023, tenuto conto della documentazione agli atti, si rileva che le clausole contenute nel contratto e su cui si fonda la pretesa monitoria non presentano carattere di vessatorietà ai sensi dell'art. 33 e ss. del cod. del consumo.
In conclusione, alla luce delle argomentazioni svolte, considerata raggiunta la prova del credito fornita dall'opposta, il Tribunale rigetta l'opposizione in quanto infondata e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore della causa dell'attività espletata secondo tariffa vigente.
PQM
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo promossa da , ogni altra istanza Parte_1
rigettata e disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 9280/2022 emesso dal Tribunale di Napoli in data 27/12/2022;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta che liquida in € 2.540,00 per compensi professionali oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario al 15% come per legge.
Napoli, 14.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Tuccillo
SENTENZA 7 SENTENZA
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