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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 18/07/2025, n. 1229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1229 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
Il GOP, Dott.ssa Donatella Sabbatino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del
18/07/2025, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1768/2023, assunta in decisione il 18.7.2025, vertente tra:
(6/6/1965 - C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Franco Lento e Crocefissa Daniela Arfuso, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla via Madonna delle Nevi, è elettivamente domiciliato
CONTRO
in persona del legale rapp. te pro tempore, rapp.to e difeso dagli Avvocati Dario Adornato, CP_1
Valeria Grandizio ( ), giusta procura generale alle liti, ed elettivamente C.F._2 domiciliato in Reggio Calabria, Viale Calabria n.82, presso l'Avvocatura distrettuale della Sede . CP_1
Con ricorso del 29.4.2021, il Sig. proponeva ATP ex art.445 bis, c.p.c., volta ad Parte_1 ottenere il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità.
Nel corso di tale giudizio veniva disposta CTU conferita al Dott. , il quale, Persona_1 depositata la relazione, non riconosceva in capo al Sig. il beneficio richiesto. Pt_1
Nello specifico, il Dott. nella relazione di consulenza medico-legale, nell'ambito del Per_1 procedimento NRG 1440/2021, dopo aver riconosciuto che il ricorrente era affetto da “Ipertensione arteriosa in terapia medica, Pregressa infezione da HCV, Esiti di lesione della cuffia dei rotatori spalla destra” deduceva che “Per effetto di tali infermità si ritiene che oggi la capacità di lavoro del ricorrente in occupazioni confacenti alle sue attitudini, non sia ridotta in modo permanente a meno di un terzo” e concludeva, ritenendo che: “…in virtù del riferito anamnestico e delle condizioni cliniche emerse, della documentazione sanitaria agli atti, si considera il sig. non Parte_1 affetto da infermità tali da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali”.
Venivano formulate osservazioni alla bozza della CTU, per contestare le conclusioni cui è giunto il dott. in quanto – a detta di parte ricorrente - tutte le patologie sussistenti in capo al ricorrente Per_1
“non sono state riportate in diagnosi ma valutate dal CTU il quale si limita a diagnosticare:
“ipertensione arteriosa, pregressa infenzione da HCV, eisti di lesione della cuffia dei rotatori spalla dx”.
In particolare, con riguardo alla lesione della cuffia dei rotatori della spalla dx, parte ricorrente riteneva opportuno precisare che “il sig. non è affetto dagli esiti di tale patologia ma ha una Pt_1 severa limitazione funzionale della spalla in quanto è affetto da “rottura completa dei tendini della cuffia dei rotatori con retrazione prossimale dei corrispondenti monconei tendinei con ipotrofia ed infiltrazione adiposa dei corrispondenti ventri muscolari”. Inoltre, la RM eseguita in data 27.04.2015, dimostra una “migrazione craniale della testa omerale con riduzione di ampiezza dello spazio sub-acromiale con versamento nel cavo articvolare gleno-omerale esteso nella sovrastante borsa sub-acromiale.” Sottolineava altresì che “Tale condizione impedisce assolutamente i movimenti di elevazione del braccio destro e di rotazione dell'articolazione scapolo-omerale e sarebbe sufficiente da sola per impedire al sig. l'esecuzione dei movimenti necessari per Pt_1 svolgere l'attività lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini. Il Sig. infatti, svolge Pt_1
l'attività di fornaio che richiede l'uso degli arti superiori con movimenti incongrui, sforzi eccessivi, sollevamento di pesi e trazioni”.
Il consulente tecnico, rispondeva alle osservazioni, confermando la pregressa valutazione in quanto
“Il ricorrente presenta un lieve deficit funzionale all'arto superiore destro non ritenuto oggi tale da rendere impossibile o estremamente difficoltoso lo svolgimento dell'attività lavorativa di fornaio. Non limitazioni funzionali alle mani. Non deficit funzionali degne di nota al rachide ed agli arti inferiori, la deambulazione ed i passaggi posturali sono autonomi e regolari. Il sensorio è lucido. Dalla documentazione sanitaria e dall'obiettività rilevata non si evincevano quindi condizioni tali da ritenere che le patologie potessero impattare sullo svolgimento dell'attività lavorativa del ricorrente ma, come già esposto nella relazione, al fine di una più completa valutazione medico- legale, in sede di visita si è richiesta un'ecografia muscolo-tendinea delle spalle che il ricorrente non ha effettuato.”
Formulato il dissenso ex art.445 bis, IV comma, c.p.c., veniva introdotto da parte del Sig. il Pt_1 presente giudizio ex art.445 bis, VI comma, c.p.c.
Parte ricorrente, ribadendo le contestazioni alle conclusioni cui è pervenuto il Dott. ha Per_1 sostenuto che il CTU avrebbe “con metodologia medico-legale incongrua, omesso di valutare correttamente le patologie a carico dell'istante utilizzando un inquadramento tabellare delle affezioni a carico del periziato erroneo, nonché omettendo di valutare le relative ricadute funzionali nel quotidiano con inevitabile compromissione della vita relazione e famigliare negando ingiustamente il riconoscimento del beneficio richiesto, deducendo, infine, che “le conclusioni del CTU, dott.
pertanto, risultano gravemente penalizzanti, non si comprende, inoltre, perché sia rimasta Per_1 priva di valutazione la patologia neurologica documentata e rappresentata da malattia cerebrovascoalre per la quale lo stesso ricorrente è stato ricoverato presso il reparto di Neurologia del GOM di Reggio, ovvero, da un'ulteriore affezione che comporta ulteriori ricadute funzionali e come tali idonei a comportare una riduzione permanente della capacità lavorativa”.
Si costituiva l' contestando gli assunti avversari perché infondati, insistendo sulla correttezza CP_1 dell'elaborato peritale, osservando che: “il consulente tecnico d'ufficio ha redatto in maniera esaustiva l'elaborato peritale, considerando tutte le patologie riscontrate. Non corrisponde al vero che il CTU non abbia ben valutato l'incidenza invalidante delle patologie riscontrate. Appare, quindi, chiaro che il CTU abbia valutato la capacità lavorativa specifica di parte ricorrente. Non appare giustificato il giudizio di opposizione da alcun fatto nuovo o sopravvenuto rispetto a quanto già noto alle parti al momento della relazione peritale”.
Ciò posto, esaminati tutti gli atti di causa, tenuto conto del ricorso in opposizione, della consulenza tecnica, della successiva documentazione depositata in atti, questo Giudicante, all'udienza del 29.11.2024 “DISPONE CHE IL DOTT. CHIARIMENTI IN Persona_2
ORDINE ALLA VALUTAZIONE GIA' RESA NELLA PRIMA FASE E COMUNQUE VALUTI L'INCIDENZA DELLA CERTIFICAZIONE MEDICA PRODOTTA AGLI ATTI DEL PRESENTE GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE SUL QUADRO CLINICO DEL SIG. SPANTI DEMETRIO IN RELAZIONE AL QUESITO SOTTOPOSTO ALL'ESAME DEL CTU MEDESIMO”.
Il CTU Dott. in data 24.3.2025, pertanto, sottoponeva a visita il ricorrente, risultato affetto Per_1 da “Ipertensione arteriosa in terapia medica, Pregressa infezione da HCV, Esiti di lesione della cuffia dei rotatori spalla destra con deficit funzionale”.
Concludeva, quindi, che: “Per effetto di tali infermità, la capacità di lavoro del ricorrente in occupazioni confacenti alle sue attitudini, oggi è ridotta in modo permanente a meno di un terzo. Il ricorrente infatti presenta deficit funzionale alla spalla destra che impatta sullo svolgimento dell'attività lavorativa di fornaio. Tale lavoro richiede uno sforzo fisico, una manualità e e la necessità di effettuare nell'arco della giornata lavorativa, movimenti continui a carico del rachide e degli arti superiori, in particolare dell'arto superiore destro con l'esecuzione di movimenti che richiedono un notevole impegno fisico. Alla luce delle condizioni cliniche emerse, del riferito peggioramento e della documentazione sanitaria, l'attività svolta dal ricorrente è verosimile pensare che sia impossibile da svolgere o comunque estremamente difficoltosa”.
Pertanto, “alla luce delle suddette valutazioni, in virtù della documentazione sanitaria, del riferito anamnestico e delle condizioni cliniche emerse, si considera il sig. affetto da Parte_1 infermità tali da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali con decorrenza 07.05.2024.”.
All'udienza del 18 luglio 2025, i procuratori della parte ricorrente hanno richiesto un ulteriore richiamo del Ctu che questo Giudicante non ha ritenuto necessario disporre.
Ed infatti ritenute condivisibili le ragioni che hanno determinato il Dott. al Persona_1 riconoscimento del beneficio di cui all'art 1 L. 222/1984, la causa viene assunta in decisione con accoglimento del ricorso ex art.445 bis, VI comma, c.p.c.
Stante l'andamento del giudizio e il riconoscimento del beneficio richiesto dalla data del 7.5.2024 successivamente all'instaurazione del giudizio di merito, compensa integralmente fra le parti le spese processuali per entrambe le fasi di giudizio, pone definitivamente a carico dell' il costo CP_1 dell'accertamento peritale liquidato in favore del Dott. come da separato Persona_1 provvedimento.
P. Q. M.
Il GOT, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla Sig. , così provvede: Parte_1
- accoglie il ricorso in opposizione;
-accerta in capo a il requisito sanitario richiesto per l'assegno ordinario d'invalidità Parte_1
a far data dal 7.5.2024, come da risultanze probatorie indicate nella perizia depositata dal Dott. ; Persona_1
- compensa integralmente fra le parti le spese processuali per entrambe le fasi di giudizio;
- pone definitivamente a carico dell' il costo dell'accertamento peritale liquidato in favore del CP_1
Dott. come da separato provvedimento. Persona_1
Reggio Calabria, lì 18 luglio 2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Donatella Sabbatino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
Il GOP, Dott.ssa Donatella Sabbatino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del
18/07/2025, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1768/2023, assunta in decisione il 18.7.2025, vertente tra:
(6/6/1965 - C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Franco Lento e Crocefissa Daniela Arfuso, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla via Madonna delle Nevi, è elettivamente domiciliato
CONTRO
in persona del legale rapp. te pro tempore, rapp.to e difeso dagli Avvocati Dario Adornato, CP_1
Valeria Grandizio ( ), giusta procura generale alle liti, ed elettivamente C.F._2 domiciliato in Reggio Calabria, Viale Calabria n.82, presso l'Avvocatura distrettuale della Sede . CP_1
Con ricorso del 29.4.2021, il Sig. proponeva ATP ex art.445 bis, c.p.c., volta ad Parte_1 ottenere il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità.
Nel corso di tale giudizio veniva disposta CTU conferita al Dott. , il quale, Persona_1 depositata la relazione, non riconosceva in capo al Sig. il beneficio richiesto. Pt_1
Nello specifico, il Dott. nella relazione di consulenza medico-legale, nell'ambito del Per_1 procedimento NRG 1440/2021, dopo aver riconosciuto che il ricorrente era affetto da “Ipertensione arteriosa in terapia medica, Pregressa infezione da HCV, Esiti di lesione della cuffia dei rotatori spalla destra” deduceva che “Per effetto di tali infermità si ritiene che oggi la capacità di lavoro del ricorrente in occupazioni confacenti alle sue attitudini, non sia ridotta in modo permanente a meno di un terzo” e concludeva, ritenendo che: “…in virtù del riferito anamnestico e delle condizioni cliniche emerse, della documentazione sanitaria agli atti, si considera il sig. non Parte_1 affetto da infermità tali da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali”.
Venivano formulate osservazioni alla bozza della CTU, per contestare le conclusioni cui è giunto il dott. in quanto – a detta di parte ricorrente - tutte le patologie sussistenti in capo al ricorrente Per_1
“non sono state riportate in diagnosi ma valutate dal CTU il quale si limita a diagnosticare:
“ipertensione arteriosa, pregressa infenzione da HCV, eisti di lesione della cuffia dei rotatori spalla dx”.
In particolare, con riguardo alla lesione della cuffia dei rotatori della spalla dx, parte ricorrente riteneva opportuno precisare che “il sig. non è affetto dagli esiti di tale patologia ma ha una Pt_1 severa limitazione funzionale della spalla in quanto è affetto da “rottura completa dei tendini della cuffia dei rotatori con retrazione prossimale dei corrispondenti monconei tendinei con ipotrofia ed infiltrazione adiposa dei corrispondenti ventri muscolari”. Inoltre, la RM eseguita in data 27.04.2015, dimostra una “migrazione craniale della testa omerale con riduzione di ampiezza dello spazio sub-acromiale con versamento nel cavo articvolare gleno-omerale esteso nella sovrastante borsa sub-acromiale.” Sottolineava altresì che “Tale condizione impedisce assolutamente i movimenti di elevazione del braccio destro e di rotazione dell'articolazione scapolo-omerale e sarebbe sufficiente da sola per impedire al sig. l'esecuzione dei movimenti necessari per Pt_1 svolgere l'attività lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini. Il Sig. infatti, svolge Pt_1
l'attività di fornaio che richiede l'uso degli arti superiori con movimenti incongrui, sforzi eccessivi, sollevamento di pesi e trazioni”.
Il consulente tecnico, rispondeva alle osservazioni, confermando la pregressa valutazione in quanto
“Il ricorrente presenta un lieve deficit funzionale all'arto superiore destro non ritenuto oggi tale da rendere impossibile o estremamente difficoltoso lo svolgimento dell'attività lavorativa di fornaio. Non limitazioni funzionali alle mani. Non deficit funzionali degne di nota al rachide ed agli arti inferiori, la deambulazione ed i passaggi posturali sono autonomi e regolari. Il sensorio è lucido. Dalla documentazione sanitaria e dall'obiettività rilevata non si evincevano quindi condizioni tali da ritenere che le patologie potessero impattare sullo svolgimento dell'attività lavorativa del ricorrente ma, come già esposto nella relazione, al fine di una più completa valutazione medico- legale, in sede di visita si è richiesta un'ecografia muscolo-tendinea delle spalle che il ricorrente non ha effettuato.”
Formulato il dissenso ex art.445 bis, IV comma, c.p.c., veniva introdotto da parte del Sig. il Pt_1 presente giudizio ex art.445 bis, VI comma, c.p.c.
Parte ricorrente, ribadendo le contestazioni alle conclusioni cui è pervenuto il Dott. ha Per_1 sostenuto che il CTU avrebbe “con metodologia medico-legale incongrua, omesso di valutare correttamente le patologie a carico dell'istante utilizzando un inquadramento tabellare delle affezioni a carico del periziato erroneo, nonché omettendo di valutare le relative ricadute funzionali nel quotidiano con inevitabile compromissione della vita relazione e famigliare negando ingiustamente il riconoscimento del beneficio richiesto, deducendo, infine, che “le conclusioni del CTU, dott.
pertanto, risultano gravemente penalizzanti, non si comprende, inoltre, perché sia rimasta Per_1 priva di valutazione la patologia neurologica documentata e rappresentata da malattia cerebrovascoalre per la quale lo stesso ricorrente è stato ricoverato presso il reparto di Neurologia del GOM di Reggio, ovvero, da un'ulteriore affezione che comporta ulteriori ricadute funzionali e come tali idonei a comportare una riduzione permanente della capacità lavorativa”.
Si costituiva l' contestando gli assunti avversari perché infondati, insistendo sulla correttezza CP_1 dell'elaborato peritale, osservando che: “il consulente tecnico d'ufficio ha redatto in maniera esaustiva l'elaborato peritale, considerando tutte le patologie riscontrate. Non corrisponde al vero che il CTU non abbia ben valutato l'incidenza invalidante delle patologie riscontrate. Appare, quindi, chiaro che il CTU abbia valutato la capacità lavorativa specifica di parte ricorrente. Non appare giustificato il giudizio di opposizione da alcun fatto nuovo o sopravvenuto rispetto a quanto già noto alle parti al momento della relazione peritale”.
Ciò posto, esaminati tutti gli atti di causa, tenuto conto del ricorso in opposizione, della consulenza tecnica, della successiva documentazione depositata in atti, questo Giudicante, all'udienza del 29.11.2024 “DISPONE CHE IL DOTT. CHIARIMENTI IN Persona_2
ORDINE ALLA VALUTAZIONE GIA' RESA NELLA PRIMA FASE E COMUNQUE VALUTI L'INCIDENZA DELLA CERTIFICAZIONE MEDICA PRODOTTA AGLI ATTI DEL PRESENTE GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE SUL QUADRO CLINICO DEL SIG. SPANTI DEMETRIO IN RELAZIONE AL QUESITO SOTTOPOSTO ALL'ESAME DEL CTU MEDESIMO”.
Il CTU Dott. in data 24.3.2025, pertanto, sottoponeva a visita il ricorrente, risultato affetto Per_1 da “Ipertensione arteriosa in terapia medica, Pregressa infezione da HCV, Esiti di lesione della cuffia dei rotatori spalla destra con deficit funzionale”.
Concludeva, quindi, che: “Per effetto di tali infermità, la capacità di lavoro del ricorrente in occupazioni confacenti alle sue attitudini, oggi è ridotta in modo permanente a meno di un terzo. Il ricorrente infatti presenta deficit funzionale alla spalla destra che impatta sullo svolgimento dell'attività lavorativa di fornaio. Tale lavoro richiede uno sforzo fisico, una manualità e e la necessità di effettuare nell'arco della giornata lavorativa, movimenti continui a carico del rachide e degli arti superiori, in particolare dell'arto superiore destro con l'esecuzione di movimenti che richiedono un notevole impegno fisico. Alla luce delle condizioni cliniche emerse, del riferito peggioramento e della documentazione sanitaria, l'attività svolta dal ricorrente è verosimile pensare che sia impossibile da svolgere o comunque estremamente difficoltosa”.
Pertanto, “alla luce delle suddette valutazioni, in virtù della documentazione sanitaria, del riferito anamnestico e delle condizioni cliniche emerse, si considera il sig. affetto da Parte_1 infermità tali da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali con decorrenza 07.05.2024.”.
All'udienza del 18 luglio 2025, i procuratori della parte ricorrente hanno richiesto un ulteriore richiamo del Ctu che questo Giudicante non ha ritenuto necessario disporre.
Ed infatti ritenute condivisibili le ragioni che hanno determinato il Dott. al Persona_1 riconoscimento del beneficio di cui all'art 1 L. 222/1984, la causa viene assunta in decisione con accoglimento del ricorso ex art.445 bis, VI comma, c.p.c.
Stante l'andamento del giudizio e il riconoscimento del beneficio richiesto dalla data del 7.5.2024 successivamente all'instaurazione del giudizio di merito, compensa integralmente fra le parti le spese processuali per entrambe le fasi di giudizio, pone definitivamente a carico dell' il costo CP_1 dell'accertamento peritale liquidato in favore del Dott. come da separato Persona_1 provvedimento.
P. Q. M.
Il GOT, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla Sig. , così provvede: Parte_1
- accoglie il ricorso in opposizione;
-accerta in capo a il requisito sanitario richiesto per l'assegno ordinario d'invalidità Parte_1
a far data dal 7.5.2024, come da risultanze probatorie indicate nella perizia depositata dal Dott. ; Persona_1
- compensa integralmente fra le parti le spese processuali per entrambe le fasi di giudizio;
- pone definitivamente a carico dell' il costo dell'accertamento peritale liquidato in favore del CP_1
Dott. come da separato provvedimento. Persona_1
Reggio Calabria, lì 18 luglio 2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Donatella Sabbatino