TRIB
Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 10/06/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
composto dai magistrati:
Lucia SEBASTIANI Presidente rel.
Ettore DI ROBERTO Giudice
Maurizio DRIGANI Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. 119/2025 R.G.A.C. avente ad oggetto: Dichiarazione
Giudiziale di paternità di persona maggiorenne e promossa
DA
, nata il [...] alla Spezia e residente in [...] Parte_1
c.f. C.F._1
Avv. MUNAFO' PAOLO -RICORRENTE-
CONTRO
, nato il [...] alla Spezia e residente in [...]del Golfo Controparte_1
(SP), quale EREDE di Persona_1
c.f. C.F._2
Avv. MUSSO SILVIA -CONVENUTO-
1 e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero che ha apposto il visto in data
10.3.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Precisate dalle parti all'udienza del 3.6.2025:
PER LA RICORRENTE: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale, disattesa e reietta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in accoglimento della domanda azionata dalla ricorrente , accertare e dichiarare, all'esito dell'espletanda Parte_1
istruttoria di rito, che nata alla Spezia il 29.05.1993 c.f. Parte_1
è figlia di nato a [...] il [...], C.F._1 Persona_1 come risulta dall'esito dell'accertamento tecnico preventivo disposto dal Tribunale della Spezia in seno al procedimento n. 2077/2013 R.G. e, conseguentemente e per effetto di tale accertamento di paternità, ordinare al competente Ufficiale di Stato
Civile di eseguire le prescritte annotazioni sull'atto di nascita di essa ricorrente. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, spese generali, oltre accessori come per legge, in sentenza provvisoriamente esecutiva”.
PER IL CONVENUTO: “Costituendosi nel presente giudizio, il comparente Sig.
si dichiara remissivo alle richieste formulate dalla ricorrente, Controparte_1
basate su rilievi tecnici e, come tali, inoppugnabili, nulla opponendo dunque alla preliminare dichiarazione di riconoscimento giudiziale della paternità naturale del sig. , padre del comparente, nei confronti di e Persona_1 Parte_1 all'espletamento delle successive ulteriori attività processuali che il Tribunale riterrà preliminari e propedeutiche all'accoglimento della domanda dispiegata da parte
2 ricorrente, chiedendo la compensazione delle spese di giudizio in ragione del contegno adesivo serbato processualmente dal conchiudente. Illimitate salvezze.”
PER IL P.M.: Visto apposto in data 10.3.2025
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente, nata il [...] e riconosciuta quale figlia legittima di e Persona_2
del di lei marito, sig. , di cui ha assunto il cognome, ha chiesto il Controparte_2
riconoscimento giudiziale dello status di figlia di deceduto il Persona_1
30.5.1993, citando in giudizio ex art. 276 c.c. quale unico figlio ed Controparte_1 erede di quest'ultimo.
A tal fine la ricorrente ha allegato:
- di essere stata riconosciuta dal in forza della presunzione di paternità Parte_1 operante ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 231 c.c.;
-di essere però venuta a conoscenza del fatto che il marito della propria Parte_1
madre , non era il proprio padre e che il vero padre era Persona_2 Per_1
deceduto il giorno successivo alla sua nascita, lasciando quale unico figlio
[...] ed erede l'odierno convenuto.
-di aver proposto davanti a questo stesso Tribunale ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. avente ad oggetto i test genetici sui reperti anatomici del , previa esumazione della salma, all'esito del quale il CTU nominato Dott. Per_1
ha accertato una compatibilità biologica tra essa ricorrente e il Per_3 Per_1
superiore al 99,99%;
-di aver ottenuto, sulla base di tali risultanze, il disconoscimento della paternità naturale del on sentenza n. 688/2024 del 7.10.2024 di questo Tribunale, Parte_1
passata in giudicato il 13.11.2024;
3 Il convenuto si è costituito, prestando adesione alla domanda della ricorrente e chiedendo la compensazione delle spese.
Il P.M., ritualmente notiziato del procedimento, come da visto apposto in data
10.3.2025 non ha ritenuto di intervenire in giudizio né di assumere conclusioni.
All'esito dell'istruttoria, prettamente documentale, la causa giunge ora in decisione.
Va premesso che l'azione del figlio volta ad ottenere una dichiarazione giudiziale di paternità o maternità è imprescrittibile (art. 270 comma 1 c.c.) e che in materia di filiazione la prova può essere data con ogni mezzo alla stregua dell'art. 269 c.c. e possono essere valorizzati plurimi elementi anche non necessariamente concorrenti: tra questi anche i risultati delle prove ematologiche e genetiche che consentono di pervenire all'accertamento della paternità con un alto grado di probabilità (così da ultimo Cass. sez. I ord. n. 22732 del 12/08/2024: “In tema di dichiarazione giudiziale di paternità naturale, l'ammissione degli accertamenti immuno-ematologici non è subordinata all'esito della prova storica dell'esistenza di un rapporto sessuale tra il presunto padre e la madre, giacché il principio della libertà di prova, sancito, in materia, dall'art. 269, comma 2, c.c., non tollera surrettizie limitazioni, né mediante la fissazione di una gerarchia assiologica tra i mezzi istruttori idonei a dimostrare quella paternità, né, conseguentemente, mediante l'imposizione, al giudice, di una sorta di "ordine cronologico" nella loro ammissione ed assunzione, avendo, per converso, tutti i mezzi di prova pari valore per espressa disposizione di legge, e risolvendosi una diversa interpretazione in un sostanziale impedimento all'esercizio del diritto di azione in relazione alla tutela di diritti fondamentali attinenti allo status").
Ed anzi la consulenza tecnica ematica, prescindendo dai limiti relativi all'onere della prova, è oggi ritenuta «lo strumento più idoneo, avente margini di sicurezza elevatissimi, per l'accertamento del rapporto di filiazione», potendo quindi la decisione fondarsi solo sulle risultanze della stessa (cfr. tra le altre Cass. sez. I ord.
4 n 22498 del 9.8.2021: “In tema di dichiarazione giudiziale di paternità, la consulenza tecnica ematologica è lo strumento istruttorio officioso indefettibilmente finalizzato a compiere la sola indagine decisiva in punto di accertamento della verità del rapporto di filiazione;
la sua richiesta non può, pertanto, essere ritenuta esplorativa, dovendosi intendere come tale soltanto l'istanza rivolta a supplire le deficienze allegative ed istruttorie di parte, così da aggirare il regime dell'onere della prova sul piano sostanziale o i tempi di formulazione delle richieste istruttorie sul piano processuale”).
Nel caso di specie, gli esiti degli esami effettuati dal CTU Dott. n sede di ATP, Per_3 svolto nei confronti dell'odierno convenuto, e non costituito in quel giudizio, hanno accertato una probabilità di paternità della ricorrente da parte del maggiore Per_1
del 99,99
Le risultanze del test genetico, eseguito dal CTU in struttura pubblica, adeguatamente motivate, prive di vizi od irregolarità e rimaste incontestate, costituiscono pertanto materiale probatorio sufficiente al fine di affermare la fondatezza della domanda, che va pertanto accolta.
Sussistono giustificati motivi per operare la compensazione delle spese processuali, atteso che il convenuto fin da subito ha dichiarato di aderire alla domanda della ricorrente (che, per inciso, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di disconoscimento di paternità, dovrebbe avere perso il cognome per Parte_1
assumere quello della madre, ). Per_2
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nella causa iscritta al n. 119/2025 R.G.A.C., avente ad oggetto:
Dichiarazione giudiziale di paternità di persona maggiorenne così provvede:
5 DICHIARA che nata alla Spezia il 29.5.1993 è la figlia di Parte_1 Per_1
ato ad AT (AV) il 13.2.1955 e deceduto in Genova il 30.5.1993
[...]
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
Così deciso alla Spezia nella camera di consiglio del 5.6.2025
Il Presidente est.
Lucia SEBASTIANI
6