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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XIII, sentenza 07/01/2026, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 92/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 13, riunita in udienza il 13/10/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CEFALO VINCENZO, Giudice monocratico in data 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4791/2024 depositato il 09/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037881087 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037881087 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037881087 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037881087 TARSU/TIA 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5756/2025 depositato il
13/10/2025
Richieste delle parti:
come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dal dott. Difensore_1, impugna nei confronti di Agenzia delle Entrate-Riscossione e di TO ME 1 SPA, in liquidazione la cartella di pagamento n.
29520240037881087/000, notificata in data 17/6/2024 della complessiva somma di euro 923,88 per la
TARSU – TIA anni 2009-2012; eccependo fra l'altro, fra le numerose questioni messe in conto, la mancata notifica degli atti prodromici e la prescrizione.
TO è costituita e conclude per il rigetto del ricorso.
ADE Riscossione preliminarmente chiede di dichiarare la carenza di responsabilità, relativamente alle eccezioni attinenti alla legittimità dell'iscrizione a ruolo di esclusiva competenza dell'Ente impositore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di accoglimento in base alla ragione più liquida.
Infatti l'ente impositore non ha fornito la prova di notifica dell'intimazione sottesa alla cartella con le conseguenze che i tributi devono intendersi interamente prescritti.
In proposito TO ME in liq. ha prodotto la postalizzazione della raccomandata sostenendo che la stessa è stata spedita presso l'indirizzo di residenza a suo tempo comunicato nella denuncia ai fini TARI, tuttavia si rileva che la notifica non è avvenuta per destinatario sconosciuto.
Pertanto non vi è alcuna presunzione di ricevimento dell'atto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna TO ME al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro
300,00 oltre accessori da distrarre in favore del procuratore antistatario. Compensa le spese con ADER.
Messina 13/10/2025
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 13, riunita in udienza il 13/10/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CEFALO VINCENZO, Giudice monocratico in data 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4791/2024 depositato il 09/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037881087 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037881087 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037881087 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037881087 TARSU/TIA 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5756/2025 depositato il
13/10/2025
Richieste delle parti:
come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dal dott. Difensore_1, impugna nei confronti di Agenzia delle Entrate-Riscossione e di TO ME 1 SPA, in liquidazione la cartella di pagamento n.
29520240037881087/000, notificata in data 17/6/2024 della complessiva somma di euro 923,88 per la
TARSU – TIA anni 2009-2012; eccependo fra l'altro, fra le numerose questioni messe in conto, la mancata notifica degli atti prodromici e la prescrizione.
TO è costituita e conclude per il rigetto del ricorso.
ADE Riscossione preliminarmente chiede di dichiarare la carenza di responsabilità, relativamente alle eccezioni attinenti alla legittimità dell'iscrizione a ruolo di esclusiva competenza dell'Ente impositore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di accoglimento in base alla ragione più liquida.
Infatti l'ente impositore non ha fornito la prova di notifica dell'intimazione sottesa alla cartella con le conseguenze che i tributi devono intendersi interamente prescritti.
In proposito TO ME in liq. ha prodotto la postalizzazione della raccomandata sostenendo che la stessa è stata spedita presso l'indirizzo di residenza a suo tempo comunicato nella denuncia ai fini TARI, tuttavia si rileva che la notifica non è avvenuta per destinatario sconosciuto.
Pertanto non vi è alcuna presunzione di ricevimento dell'atto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna TO ME al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro
300,00 oltre accessori da distrarre in favore del procuratore antistatario. Compensa le spese con ADER.
Messina 13/10/2025