Articolo 18 della Legge 22 novembre 1954, n. 1158
Articolo 17Articolo 19
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16 dicembre 2010
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7 marzo 2011
Art. 18.
Gli onorari graduali sono liquidati dal notaio sul valore risultante dall'atto o dichiarato dalle parti.
La quota di onorario, corrispondente alla differenza fra il valore accertato ai fini tributari e quello dichiarato dalle parti, e' liquidata dall'Ufficio del registro, che la riscuote per intero a favore della Cassa nazionale del notariato, trattenendo l'aggio del 5 per cento.
Il notaio indica, in margine alla copia per la registrazione dell'atto, la quota di onorario da lui liquidata a favore della Cassa nazionale del notariato per ciascuna convenzione. Analogamente, egli indica, in margine alla copia del testamento ad uso dell'Ufficio del registro per la denunzia di successione, la quota di onorario da lui liquidata a favore della Cassa stessa, sul valore dichiarato dell'eredita'.
((6)) ------------- AGGIORNAMENTO (6) L'avviso di rettifica (in G.U. 04/03/2011, n. 52), come modificato dall'errata corrige (in G.U. 07/03/2011, n. 54), ha disposto il venir meno dell'abrogazione del presente articolo.
Entrata in vigore il 7 marzo 2011
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