Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00165/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01468/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1468 del 2020, proposto da
MA MI, rappresentata e difesa dall’avvocato Andrea Sticchi Damiani, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Lecce, via 95 Rgt Fanteria n. 9, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Carovigno, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Frediani, Riccardo Schininà e Andrea Ciardo, con domicilio fisico eletto presso lo studio di quest’ultimo in Campi Salentina, Corso Italia n. 5, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, in persona del Ministro in carica, Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi Lecce e Taranto, in persona del Soprintendente in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce;
nei confronti
IE CA, rappresentato e difeso dall’avvocato Lorenzo Durano, con domicilio fisico eletto in Lecce alla via A. Imperatore n. 16 c/o lo studio dell’avvocato Giovanni Pellegrino, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
-del provvedimento di autorizzazione paesaggistica n. 11 del 10.02.2020, reso dal Responsabile dell'Area Ambiente – Ufficio Paesaggio del Comune di Carovigno;
-del parere reso dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e del Turismo per le Province di Brindisi Lecce e Taranto in data 10.10.2019;
-di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguenziale e, in particolare, ove occorra:
del provvedimento del Dirigente dell'Area Ambiente – ufficio paesaggio del Comune di Carovigno del 18.12.2019;
- del parere del Dirigente dell'UTC del Comune di Carovigno del 3.7.2019;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Comune di Carovigno; Ministero per i Beni e Le Attivita' Culturali e per il Turismo; IE CA; Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi Lecce e Taranto;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 28 gennaio 2026 il dott. ER FF e uditi i difensori delle parti presenti come da verbale;
Considerato che:
- con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato il 23 novembre 2020 ed iscritto a ruolo il 2 dicembre 2020, la ricorrente ha proposto domanda di annullamento dei provvedimenti indicati in epigrafe, affidata a due motivi in diritto;
- in data 5 dicembre 2020 si sono costituite in giudizio le amministrazioni statali, a mezzo della Difesa Erariale;
- in data 16 dicembre 2020 si è costituito in giudizio il Comune di Carovigno, argomentando in ordine alla infondatezza del ricorso;
- in data 20 gennaio 2021 si è costituito in giudizio il controinteressato IE CA, argomentando in ordine alla inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e, comunque, eccependone l’infondatezza;
- con memoria del 16 dicembre 2025 il controinteressato ha depositato memoria nella quale ha dato atto di aver “ definito transattivamente la vicenda con la ricorrente MI MA, alla quale ha ceduto il lotto di sua proprietà ” ed ha chiesto che il ricorso sia dichiarato improcedibile;
- con memoria del 22 dicembre 2025 il Comune ha chiesto dichiararsi il ricorso irricevibile perché tardivo e comunque improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse essendo scaduto il termine quinquennale di efficacia dell’autorizzazione paesaggistica;
- con successiva memoria del 23 gennaio 2026, sottoscritta dai difensori di entrambe le parti private, è stato chiesto dichiararsi la sopravvenuta carenza di interesse con compensazione delle spese.
Ritenuto che:
- il ricorso deve essere dichiarato improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse;
- le spese possono essere compensate avuto riguardo all’adesione del privato controinteressato e, per quanto riguarda la posizione delle amministrazioni, avuto riguardo alle peculiarità del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NI AS, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
ER FF, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER FF | NI AS |
IL SEGRETARIO