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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 13/03/2025, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona, del G.O.P. dott.ssa
Francesca Starvaggi ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1511/2024, posta in decisione all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 04.03.2025 promossa da
nato in [...] il [...], Parte_1 Parte_2
nato in [...] il [...], nata in
[...] Parte_3
Brasile il 09.06.1958, nata in Parte_4
Brasile il 18.11.1986, nata in Parte_5
Brasile il 16.03.1988, nata in Parte_6
Brasile il 28.08.1989, , nato in Parte_7
Brasile il 02.08.1991, , nata in [...] il [...], Parte_8
, nata in [...] il [...], Parte_9 Parte_10
, nata in [...] il [...], tutti rappresentati e difesi, giusta
[...] procura in atti, dall'Avv. Giovanni Rosalba (C.F. ) e C.F._1
presso il Suo studio elettivamente domiciliati,
ricorrenti
CONTRO
(C.F. ), in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Messina (C.F. , presso i cui uffici in Via dei Mille C.F._2
is. 221, è ope legis domiciliato, resistente avente ad oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 10.04.2024, gli odierni ricorrenti, ut supra rappresentati e difesi, formulavano domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Gli istanti premettevano di discendere dal cittadino italiano
[...]
, figlio dei sig.ri e Parte_11 Parte_12
, nato nel Comune di Naso (ME) in data 26.10.1906 ed Parte_13
esponevano in fatto: che il sig. emigrava in Parte_11
Brasile, senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano;
che, il sig.
[...]
, in Brasile, in data 11.12.1937, sposava la sig.ra Parte_11
che da suddetta unione matrimoniale nascevano, in Brasile, i Parte_14
signori , in data 16.09.1938, , in Persona_1 Persona_2
data 25.12.1940 e, infine, , in data 01.08.1945. Persona_3
I ricorrenti deducevano, altresì, che: in data 07.09.1957, la sig.ra sposava, in Brasile, il sig. Alvaro Ferraz;
che da suddetto Persona_1
legame matrimoniale nascevano i signori in data Parte_3
02.06.1958, e , in data 04.03.1960; che la sig.ra Persona_4 Parte_3
, in data 21.09.1985, convolava a nozze con il sig.
[...] Parte_15
che, in costanza di suddetto matrimonio, nascevano i
[...]
signori in data 07.11.1986, e in data 16.03.1988, Parte_4 Parte_5
, in data 22.08.1989 e in data 02.07.1991; che, in Parte_6 Parte_15
data 28.06.2019, dalla relazione tra la sig.ra e il sig. Parte_5 [...]
nasceva il sig. che i due, Persona_5 Persona_6
successivamente, contraevano matrimonio, nello specifico in data 15.05.2021; che, in data 06.07.1991, la sig.ra sposava il sig. Persona_4 [...]
; che da tali nozze nasceva, in data 27.10.1993, la Controparte_2
sig.ra . Parte_10
Assumevano, inoltre: che, in data 07.12.1978, il sig. Persona_2
sposava la sig.ra che da suddetta unione
[...] Persona_7 nascevano , in data 03.08.1980, e Parte_1 Parte_16
, in data 19.02.1982.
[...]
Esponevano, ancora, gli odierni istanti: che, in data 14.09.1969, la sig.ra sposava il sig. ; che dal matrimonio Persona_3 Controparte_3
tra i due nasceva, in data 14.03.1975, la sig.ra che Parte_8 quest'ultima, in data 16.05.1998, sposava il sig. ; che, in Controparte_4
costanza di tali nozze, nascevano la sig.ra , in data Parte_9
08.07.2001, e , in data 15.02.2013. Persona_8
Infine, in ordine alla sussistenza dell'interesse ad agire, gli odierni ricorrenti precisavano di aver tentato invano, nel corso dell'anno 2024, di prenotare un appuntamento presso il di San Paolo ma che, a causa Pt_17 delle lunghe liste d'attesa, l'apposito servizio non consentiva la prenotazione.
Deducevano, pertanto, i signori Parte_1 [...]
, , Parte_2 Parte_3 Parte_4
[...] Parte_5 Parte_6
,
[...] Parte_7 [...]
, e di avere diritto Parte_8 Parte_9 Parte_10
al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Il si costituiva in giudizio per mezzo Controparte_1 dell'Avvocatura dello Stato, senza contestare nel merito l'istanza dei ricorrenti e rimettendo a questo Tribunale la verifica dell'effettivo superamento dell'onere della prova circa la continuità genealogica con cui lo status è stato asseritamente trasmesso iure sanguinis ai richiedenti.
Parte resistente, inoltre, evidenziando i fattori cui sono dovuti i considerevoli ritardi cui le competenti Autorità consolari incorrono nell'evadere le richieste di riconoscimento dello status civitatis iure sanguinis, chiedeva la compensazione delle spese di lite.
Trattandosi di causa relativa allo status della persona, gli atti venivano comunicati al Pubblico Ministero, che emetteva il visto. In esito alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 04.03.2025, il giudizio veniva trattenuto per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, occorre affermare la competenza di questo
Tribunale, in virtù della previsione di cui all'art. 1 co. 36 e 37 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, che ha devoluto, a far data dal 22.06.2022, le cause di accertamento dello stato della cittadinanza italiana iure sanguinis alle Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza del Tribunale del luogo del Comune di nascita dell'avo cittadino italiano.
Pertanto, essendo l'avo degli odierni ricorrenti nato nel Comune di
Naso (ME), il procedimento è di competenza dell'intestato Tribunale, che giudica in composizione monocratica ai sensi dell'art. 3, comma 4 D.L.
13/2017.
Deve, altresì, ritenersi sussistente l'interesse ad agire del richiedente, attesa la non trascurabile incertezza circa i tempi di definizione delle richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis avanzate in via amministrativa (v. allegato n. 26). Sul punto, peraltro, non appare superfluo evidenziare che, proprio a fronte delle liste d'attesa formatesi presso i investiti delle istanze di riconoscimento della cittadinanza iure Pt_18
sanguinis, si è consolidato, in seno alla giurisprudenza di merito,
l'orientamento secondo cui queste ampissime coordinate temporali, che costituiscono, nei fatti, un tacito diniego del riconoscimento del diritto agognato, giustificano il ricorso all'autorità giudiziaria da parte dei richiedenti, anche in mancanza del previo esperimento del procedimento amministrativo
(v., tra le altre, ord. Tribunale di Roma XVIII Sez. Civile del 15/06/2022, pronunciata nella causa iscritta al n. R.G. 3295/20; ord. Tribunale di Torino n.
16490/22 del 07/12/2022; ord. Tribunale di Firenze n. 8454/2022 del
10/02/2023). Nel merito, il ricorso deve ritenersi fondato e, pertanto, va accolto per le ragioni di seguito esposte.
Innanzitutto, occorre ripercorrere brevemente l'evoluzione normativa che ha interessato la materia della cittadinanza, rammentando che le prime vere disposizioni in materia di acquisto e perdita della cittadinanza risalgono al Codice civile del 1865 che, agli articoli dal 4 al 15, regolava l'acquisto e la perdita della cittadinanza italiana, prevedendo che “è cittadino il figlio di padre cittadino”.
Le regole stabilite dal Codice civile del 1865 hanno continuato a spiegare la loro efficacia fino al 1912, anno in cui venne approvata la legge n.
555, prima legge organica in materia di cittadinanza, il cui impianto normativo originario riconosceva un ruolo preminente al marito-padre; in particolare, a norma dell'art. 1, comma 1, l. n. 555/1912, era cittadino per nascita solo ed esclusivamente il figlio di padre cittadino;
inoltre, ai sensi dell'art. 10, comma
3 del medesimo testo normativo, la donna, cittadina italiana, che sposava un cittadino straniero perdeva la cittadinanza italiana.
In seguito all'entrata in vigore della Costituzione, alcune delle norme contenute all'interno della già menzionata legge n. 555/1912 non apparivano più attuali, in quanto non idonee a rispecchiare il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e il principio di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi di cui all'art. 29 della Costituzione. Di conseguenza, la Corte costituzionale ha, dapprima, con la sentenza n. 87/1975, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge n. 555/1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana, indipendentemente dalla sua volontà, in sfavore della donna che avesse contratto matrimonio con un cittadino straniero;
successivamente, con la sentenza n. 30/1983, la Consulta ha sancito l'incostituzionalità dell'art. 1 della medesima legge, nella parte in cui tale disposizione non prevedeva l'acquisto della cittadinanza italiana in derivazione materna. In ordine all'efficacia temporale di tali declaratorie di illegittimità costituzionale, occorre rilevare che il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, in caso di discendenza in linea femminile, è ammesso, in via amministrativa, solo nel caso di matrimonio contratto dopo il 1° gennaio
1948 e nell'ipotesi di figlio nato successivamente a tale data;
ai rapporti antecedenti all'entrata in vigore della Costituzione si applicano, invece, i principi sanciti dalla Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, nella sentenza n. 4466 del 2009. Grazie a quest'ultimo intervento ermeneutico, dunque, il riacquisto della cittadinanza è realizzato automaticamente alla data di entrata in vigore della Costituzione indipendentemente dalla data del matrimonio e dalla data di nascita del figlio (precedente o successivo al 1948)
e incontra come unico ostacolo l'eventuale rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avente diritto.
Attualmente, nell'ordinamento italiano, la disciplina sulla cittadinanza
è contenuta all'interno della legge n. 91 del 1992 che, all'art. 1, stabilisce che
“È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono. È considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza”; di tale legge meritano attenzione, tra le altre, la norma di cui all'art. 11, che contempla la possibilità della bipolidia o delle più cittadinanze e la disposizione di cui all'art. 17, il quale dispone che “Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e
12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge”.
Ciò premesso e venendo al caso di specie, la linea di discendenza riportata all'interno del ricorso trova perfetto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta, apostillata e non contestata dall'Amministrazione resistente, dalla quale si ricava che gli odierni istanti discendono dal cittadino italiano o Parte_11 [...]
, nato il [...] a [...]. Pt_11
Più precisamente, è stato documentalmente provato che dal matrimonio tra il sig. e la sig.ra sono nati i Parte_11 Parte_14
signori , e . È stato, Persona_1 Persona_2 Persona_3
altresì, provato: che dalla sig.ra nascevano le signore Persona_1
e ; che la prima generava i signori Parte_3 Persona_4 [...]
Parte_4 Parte_5
Pt_1
[...] Parte_6 Parte_7
; che dalla seconda nasceva la sig.ra
[...] Parte_7 Parte_10
; che la sig.ra dava alla luce
[...] Parte_5
il sig. È stata, poi, fornita prova della nascita dei Persona_6
sigg. e dal sig. Parte_1 Parte_2 [...]
e della nascita, dalla sig.ra , della sig.ra Per_2 Persona_3 Pt_8
che ha, a sua volta, dato la vita ai signori e
[...] Parte_9
. Persona_8
Pertanto, essendo il sig. cittadino italiano e non Parte_11
avendo mai rinunciato alla cittadinanza italiana in favore di quella brasiliana
(v. allegato n. 2), ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana ai figli
, e e, per mezzo di Persona_1 Persona_2 Persona_3
loro, ai nipoti e (figlie di ), Parte_3 Persona_4 Per_1 [...]
e (figlie di ) e Parte_1 Parte_2 Per_2 Pt_8
(figlia di ed ai pronipoti
[...] Pt_3 Parte_4 Parte_5
[...] Parte_5 Parte_6
(figli di
[...] Parte_19 [...]
), (figlia di ) e Parte_3 Parte_10 Persona_4 [...]
e (figli di . Infine, Parte_9 Persona_8 Parte_8
per mezzo della pronipote il sig. Parte_5 ha trasmesso lo status civitatis italiano al sig. Parte_11 [...]
Persona_6
In definitiva, deve ritenersi che gli istanti Parte_1
, , Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
Parte_5 Parte_5 Parte_6
,
[...] Parte_5 Parte_7
, e Parte_8 Parte_9 Parte_10
abbiano dato prova di aver acquisito la cittadinanza italiana in forza della discendenza dall'avo . Parte_11
Pertanto, la domanda dei richiedenti va accolta e, per l'effetto, va dichiarato che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Rilevata la sostanziale non opposizione dell'Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, sussistono giusti motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Messina, Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente è cittadino italiano;
2) ordina al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile Controparte_1
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri di Stato Civile, dello status civitatis italiano del ricorrente, provvedendo ad eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti;
3) dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Messina, 12 marzo 2025
Il Giudice
(Dott.ssa Francesca Starvaggi) Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa
Giorgia Cacciola, funzionario addetto all'Ufficio per il processo presso la
Prima e la Terza Sezione Civile del Tribunale di Messina.
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona, del G.O.P. dott.ssa
Francesca Starvaggi ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1511/2024, posta in decisione all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 04.03.2025 promossa da
nato in [...] il [...], Parte_1 Parte_2
nato in [...] il [...], nata in
[...] Parte_3
Brasile il 09.06.1958, nata in Parte_4
Brasile il 18.11.1986, nata in Parte_5
Brasile il 16.03.1988, nata in Parte_6
Brasile il 28.08.1989, , nato in Parte_7
Brasile il 02.08.1991, , nata in [...] il [...], Parte_8
, nata in [...] il [...], Parte_9 Parte_10
, nata in [...] il [...], tutti rappresentati e difesi, giusta
[...] procura in atti, dall'Avv. Giovanni Rosalba (C.F. ) e C.F._1
presso il Suo studio elettivamente domiciliati,
ricorrenti
CONTRO
(C.F. ), in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Messina (C.F. , presso i cui uffici in Via dei Mille C.F._2
is. 221, è ope legis domiciliato, resistente avente ad oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 10.04.2024, gli odierni ricorrenti, ut supra rappresentati e difesi, formulavano domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Gli istanti premettevano di discendere dal cittadino italiano
[...]
, figlio dei sig.ri e Parte_11 Parte_12
, nato nel Comune di Naso (ME) in data 26.10.1906 ed Parte_13
esponevano in fatto: che il sig. emigrava in Parte_11
Brasile, senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano;
che, il sig.
[...]
, in Brasile, in data 11.12.1937, sposava la sig.ra Parte_11
che da suddetta unione matrimoniale nascevano, in Brasile, i Parte_14
signori , in data 16.09.1938, , in Persona_1 Persona_2
data 25.12.1940 e, infine, , in data 01.08.1945. Persona_3
I ricorrenti deducevano, altresì, che: in data 07.09.1957, la sig.ra sposava, in Brasile, il sig. Alvaro Ferraz;
che da suddetto Persona_1
legame matrimoniale nascevano i signori in data Parte_3
02.06.1958, e , in data 04.03.1960; che la sig.ra Persona_4 Parte_3
, in data 21.09.1985, convolava a nozze con il sig.
[...] Parte_15
che, in costanza di suddetto matrimonio, nascevano i
[...]
signori in data 07.11.1986, e in data 16.03.1988, Parte_4 Parte_5
, in data 22.08.1989 e in data 02.07.1991; che, in Parte_6 Parte_15
data 28.06.2019, dalla relazione tra la sig.ra e il sig. Parte_5 [...]
nasceva il sig. che i due, Persona_5 Persona_6
successivamente, contraevano matrimonio, nello specifico in data 15.05.2021; che, in data 06.07.1991, la sig.ra sposava il sig. Persona_4 [...]
; che da tali nozze nasceva, in data 27.10.1993, la Controparte_2
sig.ra . Parte_10
Assumevano, inoltre: che, in data 07.12.1978, il sig. Persona_2
sposava la sig.ra che da suddetta unione
[...] Persona_7 nascevano , in data 03.08.1980, e Parte_1 Parte_16
, in data 19.02.1982.
[...]
Esponevano, ancora, gli odierni istanti: che, in data 14.09.1969, la sig.ra sposava il sig. ; che dal matrimonio Persona_3 Controparte_3
tra i due nasceva, in data 14.03.1975, la sig.ra che Parte_8 quest'ultima, in data 16.05.1998, sposava il sig. ; che, in Controparte_4
costanza di tali nozze, nascevano la sig.ra , in data Parte_9
08.07.2001, e , in data 15.02.2013. Persona_8
Infine, in ordine alla sussistenza dell'interesse ad agire, gli odierni ricorrenti precisavano di aver tentato invano, nel corso dell'anno 2024, di prenotare un appuntamento presso il di San Paolo ma che, a causa Pt_17 delle lunghe liste d'attesa, l'apposito servizio non consentiva la prenotazione.
Deducevano, pertanto, i signori Parte_1 [...]
, , Parte_2 Parte_3 Parte_4
[...] Parte_5 Parte_6
,
[...] Parte_7 [...]
, e di avere diritto Parte_8 Parte_9 Parte_10
al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Il si costituiva in giudizio per mezzo Controparte_1 dell'Avvocatura dello Stato, senza contestare nel merito l'istanza dei ricorrenti e rimettendo a questo Tribunale la verifica dell'effettivo superamento dell'onere della prova circa la continuità genealogica con cui lo status è stato asseritamente trasmesso iure sanguinis ai richiedenti.
Parte resistente, inoltre, evidenziando i fattori cui sono dovuti i considerevoli ritardi cui le competenti Autorità consolari incorrono nell'evadere le richieste di riconoscimento dello status civitatis iure sanguinis, chiedeva la compensazione delle spese di lite.
Trattandosi di causa relativa allo status della persona, gli atti venivano comunicati al Pubblico Ministero, che emetteva il visto. In esito alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 04.03.2025, il giudizio veniva trattenuto per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, occorre affermare la competenza di questo
Tribunale, in virtù della previsione di cui all'art. 1 co. 36 e 37 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, che ha devoluto, a far data dal 22.06.2022, le cause di accertamento dello stato della cittadinanza italiana iure sanguinis alle Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza del Tribunale del luogo del Comune di nascita dell'avo cittadino italiano.
Pertanto, essendo l'avo degli odierni ricorrenti nato nel Comune di
Naso (ME), il procedimento è di competenza dell'intestato Tribunale, che giudica in composizione monocratica ai sensi dell'art. 3, comma 4 D.L.
13/2017.
Deve, altresì, ritenersi sussistente l'interesse ad agire del richiedente, attesa la non trascurabile incertezza circa i tempi di definizione delle richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis avanzate in via amministrativa (v. allegato n. 26). Sul punto, peraltro, non appare superfluo evidenziare che, proprio a fronte delle liste d'attesa formatesi presso i investiti delle istanze di riconoscimento della cittadinanza iure Pt_18
sanguinis, si è consolidato, in seno alla giurisprudenza di merito,
l'orientamento secondo cui queste ampissime coordinate temporali, che costituiscono, nei fatti, un tacito diniego del riconoscimento del diritto agognato, giustificano il ricorso all'autorità giudiziaria da parte dei richiedenti, anche in mancanza del previo esperimento del procedimento amministrativo
(v., tra le altre, ord. Tribunale di Roma XVIII Sez. Civile del 15/06/2022, pronunciata nella causa iscritta al n. R.G. 3295/20; ord. Tribunale di Torino n.
16490/22 del 07/12/2022; ord. Tribunale di Firenze n. 8454/2022 del
10/02/2023). Nel merito, il ricorso deve ritenersi fondato e, pertanto, va accolto per le ragioni di seguito esposte.
Innanzitutto, occorre ripercorrere brevemente l'evoluzione normativa che ha interessato la materia della cittadinanza, rammentando che le prime vere disposizioni in materia di acquisto e perdita della cittadinanza risalgono al Codice civile del 1865 che, agli articoli dal 4 al 15, regolava l'acquisto e la perdita della cittadinanza italiana, prevedendo che “è cittadino il figlio di padre cittadino”.
Le regole stabilite dal Codice civile del 1865 hanno continuato a spiegare la loro efficacia fino al 1912, anno in cui venne approvata la legge n.
555, prima legge organica in materia di cittadinanza, il cui impianto normativo originario riconosceva un ruolo preminente al marito-padre; in particolare, a norma dell'art. 1, comma 1, l. n. 555/1912, era cittadino per nascita solo ed esclusivamente il figlio di padre cittadino;
inoltre, ai sensi dell'art. 10, comma
3 del medesimo testo normativo, la donna, cittadina italiana, che sposava un cittadino straniero perdeva la cittadinanza italiana.
In seguito all'entrata in vigore della Costituzione, alcune delle norme contenute all'interno della già menzionata legge n. 555/1912 non apparivano più attuali, in quanto non idonee a rispecchiare il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e il principio di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi di cui all'art. 29 della Costituzione. Di conseguenza, la Corte costituzionale ha, dapprima, con la sentenza n. 87/1975, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge n. 555/1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana, indipendentemente dalla sua volontà, in sfavore della donna che avesse contratto matrimonio con un cittadino straniero;
successivamente, con la sentenza n. 30/1983, la Consulta ha sancito l'incostituzionalità dell'art. 1 della medesima legge, nella parte in cui tale disposizione non prevedeva l'acquisto della cittadinanza italiana in derivazione materna. In ordine all'efficacia temporale di tali declaratorie di illegittimità costituzionale, occorre rilevare che il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, in caso di discendenza in linea femminile, è ammesso, in via amministrativa, solo nel caso di matrimonio contratto dopo il 1° gennaio
1948 e nell'ipotesi di figlio nato successivamente a tale data;
ai rapporti antecedenti all'entrata in vigore della Costituzione si applicano, invece, i principi sanciti dalla Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, nella sentenza n. 4466 del 2009. Grazie a quest'ultimo intervento ermeneutico, dunque, il riacquisto della cittadinanza è realizzato automaticamente alla data di entrata in vigore della Costituzione indipendentemente dalla data del matrimonio e dalla data di nascita del figlio (precedente o successivo al 1948)
e incontra come unico ostacolo l'eventuale rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avente diritto.
Attualmente, nell'ordinamento italiano, la disciplina sulla cittadinanza
è contenuta all'interno della legge n. 91 del 1992 che, all'art. 1, stabilisce che
“È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono. È considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza”; di tale legge meritano attenzione, tra le altre, la norma di cui all'art. 11, che contempla la possibilità della bipolidia o delle più cittadinanze e la disposizione di cui all'art. 17, il quale dispone che “Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e
12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge”.
Ciò premesso e venendo al caso di specie, la linea di discendenza riportata all'interno del ricorso trova perfetto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta, apostillata e non contestata dall'Amministrazione resistente, dalla quale si ricava che gli odierni istanti discendono dal cittadino italiano o Parte_11 [...]
, nato il [...] a [...]. Pt_11
Più precisamente, è stato documentalmente provato che dal matrimonio tra il sig. e la sig.ra sono nati i Parte_11 Parte_14
signori , e . È stato, Persona_1 Persona_2 Persona_3
altresì, provato: che dalla sig.ra nascevano le signore Persona_1
e ; che la prima generava i signori Parte_3 Persona_4 [...]
Parte_4 Parte_5
Pt_1
[...] Parte_6 Parte_7
; che dalla seconda nasceva la sig.ra
[...] Parte_7 Parte_10
; che la sig.ra dava alla luce
[...] Parte_5
il sig. È stata, poi, fornita prova della nascita dei Persona_6
sigg. e dal sig. Parte_1 Parte_2 [...]
e della nascita, dalla sig.ra , della sig.ra Per_2 Persona_3 Pt_8
che ha, a sua volta, dato la vita ai signori e
[...] Parte_9
. Persona_8
Pertanto, essendo il sig. cittadino italiano e non Parte_11
avendo mai rinunciato alla cittadinanza italiana in favore di quella brasiliana
(v. allegato n. 2), ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana ai figli
, e e, per mezzo di Persona_1 Persona_2 Persona_3
loro, ai nipoti e (figlie di ), Parte_3 Persona_4 Per_1 [...]
e (figlie di ) e Parte_1 Parte_2 Per_2 Pt_8
(figlia di ed ai pronipoti
[...] Pt_3 Parte_4 Parte_5
[...] Parte_5 Parte_6
(figli di
[...] Parte_19 [...]
), (figlia di ) e Parte_3 Parte_10 Persona_4 [...]
e (figli di . Infine, Parte_9 Persona_8 Parte_8
per mezzo della pronipote il sig. Parte_5 ha trasmesso lo status civitatis italiano al sig. Parte_11 [...]
Persona_6
In definitiva, deve ritenersi che gli istanti Parte_1
, , Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
Parte_5 Parte_5 Parte_6
,
[...] Parte_5 Parte_7
, e Parte_8 Parte_9 Parte_10
abbiano dato prova di aver acquisito la cittadinanza italiana in forza della discendenza dall'avo . Parte_11
Pertanto, la domanda dei richiedenti va accolta e, per l'effetto, va dichiarato che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Rilevata la sostanziale non opposizione dell'Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, sussistono giusti motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Messina, Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente è cittadino italiano;
2) ordina al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile Controparte_1
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri di Stato Civile, dello status civitatis italiano del ricorrente, provvedendo ad eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti;
3) dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Messina, 12 marzo 2025
Il Giudice
(Dott.ssa Francesca Starvaggi) Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa
Giorgia Cacciola, funzionario addetto all'Ufficio per il processo presso la
Prima e la Terza Sezione Civile del Tribunale di Messina.