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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 04/12/2025, n. 776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 776 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 493/2025 R. G.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO
- sezione civile -
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica nella persona del Giudice Dott. IZ IE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 493/2025 del Ruolo Generale, vertente tra
- ), 29/12/1947, parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. GILARDONI RICCARDO ( ), come da procura in calce C.F._2 a atto di citazione, con domicilio eletto presso il suo studio in via T.Torri 20, Arezzo
- parte attrice - CONCLUDE come da atto di citazione: “accertare e dichiarare che il sinistro verificatosi alle ore 10:15 circa del giorno 30.08.22, in Arezzo, lungo il raccordo autostradale (SS 679) tra il motoveicolo DU- CATI tg. ES64395, di proprietà della Sig.ra condotto dal Sig. ed as- Parte_2 Controparte_1 sicurato con condotto dal Sig. ed assicurato con la Parte_2 Controparte_1 Controparte_2 (polizza n. 24H. ), ed il veicolo APE Piaggio tg. AR98514 condotto dal Sig.
[...] P.IVA_1 Parte_3
deceduto a causa del sinistro stesso, è avvenuto per responsabilità (esclusiva o, in ipotesi, concorrente)
[...] del detto Sig. quale conducente del motociclo, e, comunque, che la conseguenza della morte Controparte_1 del Sig. nel sinistro medesimo è da attribuirsi alla condotta di guida del Sig. Persona_1 Controparte_1 e, per l'effetto, condannare i convenuti, in solido fra loro, a risarcire l'attore fratello della Parte_1 vittima, del danno da perdita parentale, da liquidarsi in € 150000 (o quel più o quel meno che risulterà di giustizia). Condannare, altresì, i convenuti, in solido fra loro, alle refusione delle spese di lite in favore dell' attore”
E
1 - ( ) Parte_2 C.F._3 Controparte_2
( , in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_2 [...]
- parte convenuta contumace - CP_3
MO
* * * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione il Sig. ha chiamato in giudizio presso questo Tribu- Parte_1 nale i sigg. (quale proprietaria di una UC), (figlio Parte_2 Controparte_1 diciannovenne di e conducente il e l' Parte_2 CP_4 Controparte_5
chiedendo un rimborso per responsabilità parentale a loro carico, in misura di €
[...]
150.000,00 sala somma maggiore o minore, a seguito di sinistro stradale subito il quale era avvenuto lungo la strada principale che unisce Arezzo al casello autostradale, ed aveva visto coinvolti (fratello maggiore dell'attore e conducente un'Ape Piaggio) e Persona_1
, con conseguente decesso, quasi immediato, di , ma con responsabi- Controparte_1 Per_1 lità dell'accaduto che attribuiva, quanto meno in via maggioritaria, a . Controparte_1
Nessuno dei tre convenuti si è presentato al contraddittorio, fissato dall'attore, né il
G.I. ha ritenuto, in loro assenza e previa loro dichiarata contumacia, di adire a richieste atto- ree (prove per testi ed incarico ad un C.T.U.). Ciò premesso adiva l'intestato Tribunale per ottenere l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
Si richiama, prima di passare oltre, anche il precedente invito, antecedente di circa un anno alla citazione, per la “stipula di convenzione di negoziazione assistita” prevista dagli artt. 2 ss. D.L. n.132/2014, convertito in L. n.162/2014 ed è facile prevedere che una presenza a tale invito avrebbe potuto evitare, con un accordo stragiudiziale, il presente giu- dizio. Nessuna risposta ha, invece, fatto seguito all' invito esposto, né i convenuti hanno motivato le loro assenze.
***
2 La richiesta di accertamento di una responsabilità, per un sinistro stradale che ha portato al decesso di uno dei due conducenti summenzionati, nonché l'eventuale determina- zione del dovuto, a titolo di risarcibilità parentale, necessitano di una preventiva lettura degli atti prodotti in giudizio. A tale riguardo l'atto di citazione va accompagnato ad una attenta lettura dei suoi allegati, per poter stabilire l'esatta dinamica dell'impatto dei due conducenti con i loro veicoli. In particolare, ma a titolo esemplificativo, si richiamano il “Verbale degli accertamenti urgenti della Polizia Municipale di Arezzo”, il fascicolo con il “procedimento penale
n.3306/2022 R.G.N.R. della Procura di Arezzo” e gli atti contenenti i “redditi della famiglia Pt_3
negli anni 2021, 2022 e 2023. Il fascicolo di maggiore attenzione risulta tuttavia la
[...] copia della CTU sulla dinamica del sinistro, elaborata dall'Ing. su incarico del Per_2
P.M. nel Procedimento Penale, richiamata più volte da parte attrice ed ora fatta propria anche da questo Giudice, stante la precisione e meticolosità nello stabilire il procedere di
[...] fratello maggiore di e proprietario dell'APE Piaggio, tg. AR/8514), a fronte Per_1 Pt_1 del procedere del Sig. su motociclo UC tg. ES64395, di proprietà della Controparte_1 madre.
L'evento, risalente al 30.08.2022 h.10,15 circa, è ascrivibile alle infrazioni dell' omessa precedenza e dell'eccesso di velocità, rilevati ai due mezzi ed ai due conducenti summenzionati nel tratto e nella zona che interseca il raccordo autostradale di Arezzo-centro con una strada laterale, munita, all'altezza dell'incrocio, del segnale di stop e del segnale di velocità massima, consentita in Km. 60/h.. venendo dalla predetta strada Persona_1 laterale al volante dell'APE Piaggio, dava la precedenza a due moto che percorrevano il raccordo autostradale ma non dava la precedenza al motociclo UC stante la lontananza dello stesso. L'urto tra i due mezzi portava al decesso dell'autista dell'ape.
Per una più esatta descrizione dell'accaduto, occorrerebbe ricorrere alla visione dei filmati con la ricostruzione dinamica dell'incidente, prodotti dal Consulente del PM, a cor- redo della sua relazione peritale. Pur senza una visione di filmati, deve ritenersi che il sini- stro, che ha portato al decesso del Sig. è stato uniformemente descritto Persona_1 dall' attore, dal C.T.U. del P.M. e dalle persone udite dalla Polizia Municipale. Con atto di citazione l'attore, fratello del conducente deceduto, con la richiesta di risarcimento parentale ha chiesto, in pratica, il riconoscimento di una responsabilità, per eccesso di velocità, da attribuire, anche se parzialmente, al motoveicolo UC, condotto dal CP_1
3 Tutto quanto accaduto porta a ritenere dimostrata una responsabilità, attribuibile, an- che se parzialmente, al il quale ha, nel suo percorso, mantenuto una velocità di gran CP_1 lunga superiore a quella consentita (Km. 60/h.) ed ha così investito il veicolo condotto dall'
che aveva sul diritto di precedenza. La C.T.U. ha denunciato, al ri- Parte_1 CP_1 guardo, l'abnorme velocità del Motociclo UC 950, che si avvicinava al tratto dell'inter- sezione alla media tra i 100,00 ed i 110,00 Km/h. Vero è che l' roveniva da strada Parte_1 laterale, recante la segnalazione di stop, la quale imponeva dunque l'obbligo di dare la pre- cedenza ai veicoli circolanti sul raccordo autostradale.
Vero è anche, tuttavia, che la svolta, avviata dalla vittima, veniva attuata con una brevissima pausa del mezzo per consentire il transito di due moto e con l'attraversamento del suo automezzo, poiché il mezzo era ancora molto lontano. Lo stesso CP_4 Parte_1 ignaro, stante la lontananza del suo mezzo dal della effettiva distanza tra i due mezzi, CP_4 impegnava la carreggiata, ma la velocità del era tale da colpire mortalmente CP_1 [...]
Tutto ciò non esclude l'attribuzione di una colpa, anche se parziale, al Per_1 CP_1 dell' avvenuto decesso per guida a velocità non consentita.
Quanto accaduto è da ritenere dunque la conseguenza della abnorme velocità del mo- tociclo, valutata in misura di circa 95/100 Km. orari, senza la presenza di segni di frenata e pertanto senza che fosse posta in essere quella perizia, prudenza e diligenza di guida del conducente, le quali sono stabilite dal Codice della Strada – e dalle norme di ragionevolezza, che sono dovute in ogni situazione di guida. Si deve dedurre che nell'occorso l' Parte_1 avesse praticamente pensato ed attuato una brevissima sosta per consentire il passaggio di due automezzi nella stessa direzione, ma che non avesse ravvisato la necessità di attendere il passaggio del poiché, negli attimi nei quali doveva decidere se continuare o meno CP_1 la marcia sul tratto di strada, lo stesso ritenne di avere la strada libera negli istanti successivi, senza poter immaginare la presenza incombente - perché esso era in effetti molto lontano - di un automezzo il quale, tuttavia, teneva una velocità eccessiva: si trattava pertanto di un vero e proprio “bolide”. Il Consulente del P.M. sottolinea che la strada era rettilinea, pianeg- giante ed asciutta, tanto da consentire una velocità come quella tenuta nella specie, nono- stante il limite di 60 Km./h. e la presenza della segnalata intersezione.
Va tenuto conto, a tale riguardo, che, allorquando il motociclo del ra a circa CP_1
80 m. dall'intersezione, ovverosia ad una distanza tale da legittimare (o, altrimenti detto, da
4 non far stimare come imprudente) un impegno dell' per attivarla, questi fu per cd. Parte_1 ingannato dalla ritenuta impossibilità di un avvicinamento del motociclo alla stessa velocità che stava invece tenendo. Il motociclista avrebbe dunque evitato l'impatto, se negli ultimi
80/100 m. la sua velocità si fosse attenuta ai limiti, come rilevato nella relazione peritale.
La velocità, invece, è stata tale per cui il è piombato sulla scena all'improv- CP_1 viso, andando, a velocità impressionante, a collidere con l'APE. Il buon senso aveva sugge- rito all' di prendere in considerazione la presenza e velocità dei due mezzi che Parte_1 stavano sopraggiungendo e, poi, allontanatisi gli stessi, lo stesso aveva ritenuto di poter af- frontare l'intersezione senza creare intralcio o pericolo al motoveicolo sopraggiungente. Lo stesso non poteva percepire l'alta velocità che il teneva, poiché la pro- Parte_1 CP_1 spettiva non gli consentiva, in pochissimi istanti, di ritenere possibile una velocità del CP_4 di circa 100 Km./h.
Tutto ciò non è avvenuto poiché, nella zona del “dare precedenza”, il veicolo del continuava a procedere ad una velocità eccessiva, laddove non avrebbe potuto e CP_1 dovuto superare quella di 60 Km./h. Il rispetto della distanza di sicurezza vale anche al fine di garantire l'arresto tempestivo del mezzo, reso necessario dalla presenza di qualsiasi osta- colo venga a profilarsi sulla carreggiata. Il C.T.U. si è dunque posto il quesito “se il motociclo avrebbe potuto fermarsi prima della zona d'urto nel caso in cui avesse proceduto alla velocità mas- sima imposta dalla legge in quel tratto di strada (60 Km/h.): la risposta è stata affermativa, all' esito dei calcoli di natura tecnica che lo stesso ha compiuto e ai quali il Tribunale si richiama, in quanto condivisibili.
Il richiesto risarcimento appare dunque legittimo e dovuto.
***
Passando al quantum debeatur, l'attore (fratello del defunto) ha richiesto giudizial- mente, il risarcimento della perdita parentale subita, quantificando lo stesso in € 150.000,00, salvo il piò o meno di giustizia.
E' stato già sottolineato il fatto che il conducente dell'ape Piaggio si è trovato, in perfetta buona fede e quasi fermo, in situazione di attesa del passaggio del UC o di pre- cederlo, data la lontananza dalla zona di intersezione. La responsabilità dell'impatto va
5 addebitata, in parte, al convenuto. La somma richiesta a titolo di risarcimento del danno parentale può ritenersi del tutto congrua, alla luce del calcolo tabellare operato secondo le tabelle del Tribunale di Milano, non trascurando il fatto che il decesso improvviso ed ina- spettato di ha comportato il venir meno, altrettanto improvviso ed inaspet- Persona_1 tato per i congiunti, di un rapporto familiare il quale durava ormai da molti anni. era, Per_1 in pratica l'esponente (maschile) principale della sua famiglia rispetto all'attore, unico fra- tello, non sposato e convivente con lui da ben 78 anni, oltre che rispetto alla moglie, Sig.ra le cui rendite da pensione, percepite mensilmente e riportate in allegato Parte_4 all' atto di citazione, risultano appena sufficienti ai fabbisogni minimi quotidiani.
In particolare, si sottolinea che l'attore ha visto notevolmente aggravato il suo stato derivante dalla malattia neurologica della quale è affetto (morbo di Parkinson), la quale già gli impediva di dirigere l'azienda agricola che si era formata, nel tempo, attorno alla comune abitazione, e la cui gestione non poteva procedere ancora nel tempo, a carico del fratello minore - derivante dal grave turbamento conseguente alla perdita affettiva.
* * *
Trattandosi di liquidare un' obbligazione, pecuniaria, di valore (determinabile in denaro, ma solo in ragione di un dato valore economico reale, diverso dal denaro), sulla somma dovuta viene riconosciuta d'ufficio la rivalutazione monetaria. In particolare la somma spettante deve essere devalutata alla data del fatto e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza. Sull'im- porto complessivo spettano poi gli interessi legali dalla data del deposito della presente sen- tenza fino alla data del saldo effettivo (Cass., S.U., n. 1712/95).
Sulla medesima sorte capitale sono dovuti gli interessi compensativi a titolo equita- tivo e remunerativo del creditore per il mancato suo godimento di somma risarcitoria, dal fatto illecito fino al soddisfo, poiché espressamente richiesti.
Le spese seguono la regola di soccombenza e dunque sono poste a carico di parte convenuta. In mancanza di notula, in applicazione dei valori minimi (stante il pregio e la mole dell'opera prestata, anche in relazione alla contumacia dei convenuti) delle fasi di giu- dizio effettivamente espletate (studio, introduttiva, decisionale) nell'ambito dei giudizi del valore corrispondente a quello per cui è causa, vengono liquidate in complessivi € 4217 per competenze, oltre alle Spese Generali in misura del 15% di legge, ad I.v.A. e C.p.i., come per legge.
6 La presente Sentenza viene stesa senza l'esposizione del fatto processuale ex Art 132, c. II, c.p.c., come mod. dall'art 45, c. XVII, L. 69/09.
* * * * *
P. Q. M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande come precisate nelle conclusioni delle parti sopra riportate, disattesa ogni altra do- manda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Condanna in persona del suo Parte_2 Controparte_2 legale rappresentante pro-tempore, , in solido, a pagare a Controparte_1 [...]
€ 150.000,00 oltre interessi e rivalutazione, come da motivazione; Parte_5
- Condanna in persona del suo Parte_2 Controparte_2 legale rappresentante pro-tempore, , in solido, alle spese di giu- Controparte_1 dizio per € 4.217,00 oltre accessori, come da motivazione;
Arezzo, 02/12/2025
Il giudice
IZ IE
7
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO
- sezione civile -
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica nella persona del Giudice Dott. IZ IE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 493/2025 del Ruolo Generale, vertente tra
- ), 29/12/1947, parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. GILARDONI RICCARDO ( ), come da procura in calce C.F._2 a atto di citazione, con domicilio eletto presso il suo studio in via T.Torri 20, Arezzo
- parte attrice - CONCLUDE come da atto di citazione: “accertare e dichiarare che il sinistro verificatosi alle ore 10:15 circa del giorno 30.08.22, in Arezzo, lungo il raccordo autostradale (SS 679) tra il motoveicolo DU- CATI tg. ES64395, di proprietà della Sig.ra condotto dal Sig. ed as- Parte_2 Controparte_1 sicurato con condotto dal Sig. ed assicurato con la Parte_2 Controparte_1 Controparte_2 (polizza n. 24H. ), ed il veicolo APE Piaggio tg. AR98514 condotto dal Sig.
[...] P.IVA_1 Parte_3
deceduto a causa del sinistro stesso, è avvenuto per responsabilità (esclusiva o, in ipotesi, concorrente)
[...] del detto Sig. quale conducente del motociclo, e, comunque, che la conseguenza della morte Controparte_1 del Sig. nel sinistro medesimo è da attribuirsi alla condotta di guida del Sig. Persona_1 Controparte_1 e, per l'effetto, condannare i convenuti, in solido fra loro, a risarcire l'attore fratello della Parte_1 vittima, del danno da perdita parentale, da liquidarsi in € 150000 (o quel più o quel meno che risulterà di giustizia). Condannare, altresì, i convenuti, in solido fra loro, alle refusione delle spese di lite in favore dell' attore”
E
1 - ( ) Parte_2 C.F._3 Controparte_2
( , in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_2 [...]
- parte convenuta contumace - CP_3
MO
* * * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione il Sig. ha chiamato in giudizio presso questo Tribu- Parte_1 nale i sigg. (quale proprietaria di una UC), (figlio Parte_2 Controparte_1 diciannovenne di e conducente il e l' Parte_2 CP_4 Controparte_5
chiedendo un rimborso per responsabilità parentale a loro carico, in misura di €
[...]
150.000,00 sala somma maggiore o minore, a seguito di sinistro stradale subito il quale era avvenuto lungo la strada principale che unisce Arezzo al casello autostradale, ed aveva visto coinvolti (fratello maggiore dell'attore e conducente un'Ape Piaggio) e Persona_1
, con conseguente decesso, quasi immediato, di , ma con responsabi- Controparte_1 Per_1 lità dell'accaduto che attribuiva, quanto meno in via maggioritaria, a . Controparte_1
Nessuno dei tre convenuti si è presentato al contraddittorio, fissato dall'attore, né il
G.I. ha ritenuto, in loro assenza e previa loro dichiarata contumacia, di adire a richieste atto- ree (prove per testi ed incarico ad un C.T.U.). Ciò premesso adiva l'intestato Tribunale per ottenere l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
Si richiama, prima di passare oltre, anche il precedente invito, antecedente di circa un anno alla citazione, per la “stipula di convenzione di negoziazione assistita” prevista dagli artt. 2 ss. D.L. n.132/2014, convertito in L. n.162/2014 ed è facile prevedere che una presenza a tale invito avrebbe potuto evitare, con un accordo stragiudiziale, il presente giu- dizio. Nessuna risposta ha, invece, fatto seguito all' invito esposto, né i convenuti hanno motivato le loro assenze.
***
2 La richiesta di accertamento di una responsabilità, per un sinistro stradale che ha portato al decesso di uno dei due conducenti summenzionati, nonché l'eventuale determina- zione del dovuto, a titolo di risarcibilità parentale, necessitano di una preventiva lettura degli atti prodotti in giudizio. A tale riguardo l'atto di citazione va accompagnato ad una attenta lettura dei suoi allegati, per poter stabilire l'esatta dinamica dell'impatto dei due conducenti con i loro veicoli. In particolare, ma a titolo esemplificativo, si richiamano il “Verbale degli accertamenti urgenti della Polizia Municipale di Arezzo”, il fascicolo con il “procedimento penale
n.3306/2022 R.G.N.R. della Procura di Arezzo” e gli atti contenenti i “redditi della famiglia Pt_3
negli anni 2021, 2022 e 2023. Il fascicolo di maggiore attenzione risulta tuttavia la
[...] copia della CTU sulla dinamica del sinistro, elaborata dall'Ing. su incarico del Per_2
P.M. nel Procedimento Penale, richiamata più volte da parte attrice ed ora fatta propria anche da questo Giudice, stante la precisione e meticolosità nello stabilire il procedere di
[...] fratello maggiore di e proprietario dell'APE Piaggio, tg. AR/8514), a fronte Per_1 Pt_1 del procedere del Sig. su motociclo UC tg. ES64395, di proprietà della Controparte_1 madre.
L'evento, risalente al 30.08.2022 h.10,15 circa, è ascrivibile alle infrazioni dell' omessa precedenza e dell'eccesso di velocità, rilevati ai due mezzi ed ai due conducenti summenzionati nel tratto e nella zona che interseca il raccordo autostradale di Arezzo-centro con una strada laterale, munita, all'altezza dell'incrocio, del segnale di stop e del segnale di velocità massima, consentita in Km. 60/h.. venendo dalla predetta strada Persona_1 laterale al volante dell'APE Piaggio, dava la precedenza a due moto che percorrevano il raccordo autostradale ma non dava la precedenza al motociclo UC stante la lontananza dello stesso. L'urto tra i due mezzi portava al decesso dell'autista dell'ape.
Per una più esatta descrizione dell'accaduto, occorrerebbe ricorrere alla visione dei filmati con la ricostruzione dinamica dell'incidente, prodotti dal Consulente del PM, a cor- redo della sua relazione peritale. Pur senza una visione di filmati, deve ritenersi che il sini- stro, che ha portato al decesso del Sig. è stato uniformemente descritto Persona_1 dall' attore, dal C.T.U. del P.M. e dalle persone udite dalla Polizia Municipale. Con atto di citazione l'attore, fratello del conducente deceduto, con la richiesta di risarcimento parentale ha chiesto, in pratica, il riconoscimento di una responsabilità, per eccesso di velocità, da attribuire, anche se parzialmente, al motoveicolo UC, condotto dal CP_1
3 Tutto quanto accaduto porta a ritenere dimostrata una responsabilità, attribuibile, an- che se parzialmente, al il quale ha, nel suo percorso, mantenuto una velocità di gran CP_1 lunga superiore a quella consentita (Km. 60/h.) ed ha così investito il veicolo condotto dall'
che aveva sul diritto di precedenza. La C.T.U. ha denunciato, al ri- Parte_1 CP_1 guardo, l'abnorme velocità del Motociclo UC 950, che si avvicinava al tratto dell'inter- sezione alla media tra i 100,00 ed i 110,00 Km/h. Vero è che l' roveniva da strada Parte_1 laterale, recante la segnalazione di stop, la quale imponeva dunque l'obbligo di dare la pre- cedenza ai veicoli circolanti sul raccordo autostradale.
Vero è anche, tuttavia, che la svolta, avviata dalla vittima, veniva attuata con una brevissima pausa del mezzo per consentire il transito di due moto e con l'attraversamento del suo automezzo, poiché il mezzo era ancora molto lontano. Lo stesso CP_4 Parte_1 ignaro, stante la lontananza del suo mezzo dal della effettiva distanza tra i due mezzi, CP_4 impegnava la carreggiata, ma la velocità del era tale da colpire mortalmente CP_1 [...]
Tutto ciò non esclude l'attribuzione di una colpa, anche se parziale, al Per_1 CP_1 dell' avvenuto decesso per guida a velocità non consentita.
Quanto accaduto è da ritenere dunque la conseguenza della abnorme velocità del mo- tociclo, valutata in misura di circa 95/100 Km. orari, senza la presenza di segni di frenata e pertanto senza che fosse posta in essere quella perizia, prudenza e diligenza di guida del conducente, le quali sono stabilite dal Codice della Strada – e dalle norme di ragionevolezza, che sono dovute in ogni situazione di guida. Si deve dedurre che nell'occorso l' Parte_1 avesse praticamente pensato ed attuato una brevissima sosta per consentire il passaggio di due automezzi nella stessa direzione, ma che non avesse ravvisato la necessità di attendere il passaggio del poiché, negli attimi nei quali doveva decidere se continuare o meno CP_1 la marcia sul tratto di strada, lo stesso ritenne di avere la strada libera negli istanti successivi, senza poter immaginare la presenza incombente - perché esso era in effetti molto lontano - di un automezzo il quale, tuttavia, teneva una velocità eccessiva: si trattava pertanto di un vero e proprio “bolide”. Il Consulente del P.M. sottolinea che la strada era rettilinea, pianeg- giante ed asciutta, tanto da consentire una velocità come quella tenuta nella specie, nono- stante il limite di 60 Km./h. e la presenza della segnalata intersezione.
Va tenuto conto, a tale riguardo, che, allorquando il motociclo del ra a circa CP_1
80 m. dall'intersezione, ovverosia ad una distanza tale da legittimare (o, altrimenti detto, da
4 non far stimare come imprudente) un impegno dell' per attivarla, questi fu per cd. Parte_1 ingannato dalla ritenuta impossibilità di un avvicinamento del motociclo alla stessa velocità che stava invece tenendo. Il motociclista avrebbe dunque evitato l'impatto, se negli ultimi
80/100 m. la sua velocità si fosse attenuta ai limiti, come rilevato nella relazione peritale.
La velocità, invece, è stata tale per cui il è piombato sulla scena all'improv- CP_1 viso, andando, a velocità impressionante, a collidere con l'APE. Il buon senso aveva sugge- rito all' di prendere in considerazione la presenza e velocità dei due mezzi che Parte_1 stavano sopraggiungendo e, poi, allontanatisi gli stessi, lo stesso aveva ritenuto di poter af- frontare l'intersezione senza creare intralcio o pericolo al motoveicolo sopraggiungente. Lo stesso non poteva percepire l'alta velocità che il teneva, poiché la pro- Parte_1 CP_1 spettiva non gli consentiva, in pochissimi istanti, di ritenere possibile una velocità del CP_4 di circa 100 Km./h.
Tutto ciò non è avvenuto poiché, nella zona del “dare precedenza”, il veicolo del continuava a procedere ad una velocità eccessiva, laddove non avrebbe potuto e CP_1 dovuto superare quella di 60 Km./h. Il rispetto della distanza di sicurezza vale anche al fine di garantire l'arresto tempestivo del mezzo, reso necessario dalla presenza di qualsiasi osta- colo venga a profilarsi sulla carreggiata. Il C.T.U. si è dunque posto il quesito “se il motociclo avrebbe potuto fermarsi prima della zona d'urto nel caso in cui avesse proceduto alla velocità mas- sima imposta dalla legge in quel tratto di strada (60 Km/h.): la risposta è stata affermativa, all' esito dei calcoli di natura tecnica che lo stesso ha compiuto e ai quali il Tribunale si richiama, in quanto condivisibili.
Il richiesto risarcimento appare dunque legittimo e dovuto.
***
Passando al quantum debeatur, l'attore (fratello del defunto) ha richiesto giudizial- mente, il risarcimento della perdita parentale subita, quantificando lo stesso in € 150.000,00, salvo il piò o meno di giustizia.
E' stato già sottolineato il fatto che il conducente dell'ape Piaggio si è trovato, in perfetta buona fede e quasi fermo, in situazione di attesa del passaggio del UC o di pre- cederlo, data la lontananza dalla zona di intersezione. La responsabilità dell'impatto va
5 addebitata, in parte, al convenuto. La somma richiesta a titolo di risarcimento del danno parentale può ritenersi del tutto congrua, alla luce del calcolo tabellare operato secondo le tabelle del Tribunale di Milano, non trascurando il fatto che il decesso improvviso ed ina- spettato di ha comportato il venir meno, altrettanto improvviso ed inaspet- Persona_1 tato per i congiunti, di un rapporto familiare il quale durava ormai da molti anni. era, Per_1 in pratica l'esponente (maschile) principale della sua famiglia rispetto all'attore, unico fra- tello, non sposato e convivente con lui da ben 78 anni, oltre che rispetto alla moglie, Sig.ra le cui rendite da pensione, percepite mensilmente e riportate in allegato Parte_4 all' atto di citazione, risultano appena sufficienti ai fabbisogni minimi quotidiani.
In particolare, si sottolinea che l'attore ha visto notevolmente aggravato il suo stato derivante dalla malattia neurologica della quale è affetto (morbo di Parkinson), la quale già gli impediva di dirigere l'azienda agricola che si era formata, nel tempo, attorno alla comune abitazione, e la cui gestione non poteva procedere ancora nel tempo, a carico del fratello minore - derivante dal grave turbamento conseguente alla perdita affettiva.
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Trattandosi di liquidare un' obbligazione, pecuniaria, di valore (determinabile in denaro, ma solo in ragione di un dato valore economico reale, diverso dal denaro), sulla somma dovuta viene riconosciuta d'ufficio la rivalutazione monetaria. In particolare la somma spettante deve essere devalutata alla data del fatto e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza. Sull'im- porto complessivo spettano poi gli interessi legali dalla data del deposito della presente sen- tenza fino alla data del saldo effettivo (Cass., S.U., n. 1712/95).
Sulla medesima sorte capitale sono dovuti gli interessi compensativi a titolo equita- tivo e remunerativo del creditore per il mancato suo godimento di somma risarcitoria, dal fatto illecito fino al soddisfo, poiché espressamente richiesti.
Le spese seguono la regola di soccombenza e dunque sono poste a carico di parte convenuta. In mancanza di notula, in applicazione dei valori minimi (stante il pregio e la mole dell'opera prestata, anche in relazione alla contumacia dei convenuti) delle fasi di giu- dizio effettivamente espletate (studio, introduttiva, decisionale) nell'ambito dei giudizi del valore corrispondente a quello per cui è causa, vengono liquidate in complessivi € 4217 per competenze, oltre alle Spese Generali in misura del 15% di legge, ad I.v.A. e C.p.i., come per legge.
6 La presente Sentenza viene stesa senza l'esposizione del fatto processuale ex Art 132, c. II, c.p.c., come mod. dall'art 45, c. XVII, L. 69/09.
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P. Q. M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande come precisate nelle conclusioni delle parti sopra riportate, disattesa ogni altra do- manda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Condanna in persona del suo Parte_2 Controparte_2 legale rappresentante pro-tempore, , in solido, a pagare a Controparte_1 [...]
€ 150.000,00 oltre interessi e rivalutazione, come da motivazione; Parte_5
- Condanna in persona del suo Parte_2 Controparte_2 legale rappresentante pro-tempore, , in solido, alle spese di giu- Controparte_1 dizio per € 4.217,00 oltre accessori, come da motivazione;
Arezzo, 02/12/2025
Il giudice
IZ IE
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