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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 22/12/2025, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1485/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Giulia Costantino Giudice
Dott.ssa FR AC Giudice rel. ed. est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 1485/2025 V.G. promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Brunella Caiazza C.F._1
e
, nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_2
), rappresentata e difesa dall'Avv. Federica Casagni C.F._2
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)
Motivi della decisione in fatto e in diritto
Con ricorso congiunto depositato in data 02.04.2025, le parti hanno rappresentato che, con Convenzione di Divorzio, sottoscritta in data 04.05.2023 in Botosani (Romania), trascritta presso il Comune di Guidonia Montecelio in data 18.07.2023 al n. 158, parte II, serie C, è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto in data 08.01.2008 in Botosani (Romania) alle condizioni concordate tra le parti e che, successivamente, con sentenza n. 1603/2023 del 23.12.2023 (R.G. N. 3187/2023) il Tribunale di Tivoli ha disposto la modifica delle condizioni vigenti in base alle nuove condizioni concordate dalle parti, che, nello specifico, hanno stabilito: l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocazione presso la madre;
il versamento del mantenimento per i figli a carico del padre di euro 600,00 mensili;
il versamento del mantenimento per i figli a carico della madre di euro 400,00 mensili;
spese straordinarie al 50%; impegno ad un trasferimento immobiliare.
Con il ricorso congiunto di cui al presente giudizio le parti hanno domandato modificarsi le condizioni così come stabilite nella pronuncia di divorzio, articolando le seguenti nuove condizioni:
“1) I figli minori e sono affidati ad entrambi i genitori con Persona_1 Per_2 collocazione presso la madre nell'abitazione in Tivoli (RM), Strada San Pastore n. 57, di proprietà esclusiva del Sig. ed ove la stessa si è già trasferita con i Controparte_1 minori (cfr. doc. 1 certificato residenza).
2) Il padre si obbliga a corrispondere a favore dei figli un contributo Controparte_1 per il loro mantenimento pari ad euro 500,00 mensili (250,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente su base ISTAT e da versare entro il giorno 5 di ogni mese.
3) La madre contribuirà al mantenimento dei figli con una somma Controparte_2 pari ad euro 1.000,00 (500,00 per ciascun figlio).
4) Le spese straordinarie saranno ripartite tra i genitori in ragione del 50% ciascuno rinviando per la relativa “disciplina”, al Protocollo in uso presso il Tribunale di Roma,
a loro noto.
5) I ricorrenti si obbligano a rispettare il piano genitoriale predisposto ai sensi e per gli effetti dell'art. 473 bis.12 u.c. c.p.c. (cfr. doc. 14) con l'indicazione degli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute. 6) A definizione dei rapporti economici tra le parti e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, quale modifica delle condizioni di divorzio congiunto, le parti convengono inoltre che, senza corrispettivo alcuno:
-il Signor costituisca in favore della Sig.ra il Controparte_1 Controparte_2 diritto di abitazione sulla quota pari a ½ dell'immobile sito in Comune di Tivoli, Strada
San Pastore n. 57 - villino sviluppantesi ai piani terra e seminterrato della consistenza catastale di vani 7,5, censito al Catasto Fabbricati di Tivoli al Foglio 14, Par. 67, Sub.
1, Cat. A/7, cl.1, vani 7,5, R.C. € 1.084,56, Strada San Pastore n. 57, piano T-S1 e, più in particolare, della porzione al primo piano (piano terra catastale) composta da 3 camere, cucina e servizi, con annessa pertinenza esclusiva di circa 3.000 mq., della quale la Sig.ra
è attualmente comodataria. CP_2
- la suddetta costituzione sarà perfezionata, a semplice richiesta della Sig.ra CP_2 innanzi al Notaio scelto dal Signor , entro e non oltre trenta giorni Controparte_1 dalla emananda sentenza ed ogni relativa spesa, nessuna esclusa anche per imposte e tasse ed in deroga ad eventuali norme di legge, sarà a carico del Signor
[...]
. CP_1
7) Le parti si danno reciprocamente atto che il suddetto accordo patrimoniale costituisce elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale”.
Le condizioni concordate dalle parti possono essere accolte, atteso che le stesse determinano una equilibrata regolazione dei rapporti personali e patrimoniali coinvolti nel giudizio, stante il mutamento della situazione di fatto intervenuto dopo la pronuncia di divorzio pronunciata tra le stesse.
Il Tribunale prende atto di quanto concordato dalle parti al punto n. 6) dell'accordo di cui sopra e dunque dell'effetto obbligatorio della suddetta condizione.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto una domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- Dispone la modifica delle condizioni vigenti tra le parti secondo le condizioni dalle stesse concordate nel ricorso congiunto, da intendersi qui ripetute e trascritte con le precisazioni meglio indicate in parte motiva;
- Nulla sulle spese;
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del giorno16-12-2025 svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della Dott.ssa
FR AC.
Il Giudice rel. ed est.
Dott.ssa FR AC
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Giulia Costantino Giudice
Dott.ssa FR AC Giudice rel. ed. est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 1485/2025 V.G. promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Brunella Caiazza C.F._1
e
, nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_2
), rappresentata e difesa dall'Avv. Federica Casagni C.F._2
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)
Motivi della decisione in fatto e in diritto
Con ricorso congiunto depositato in data 02.04.2025, le parti hanno rappresentato che, con Convenzione di Divorzio, sottoscritta in data 04.05.2023 in Botosani (Romania), trascritta presso il Comune di Guidonia Montecelio in data 18.07.2023 al n. 158, parte II, serie C, è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto in data 08.01.2008 in Botosani (Romania) alle condizioni concordate tra le parti e che, successivamente, con sentenza n. 1603/2023 del 23.12.2023 (R.G. N. 3187/2023) il Tribunale di Tivoli ha disposto la modifica delle condizioni vigenti in base alle nuove condizioni concordate dalle parti, che, nello specifico, hanno stabilito: l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocazione presso la madre;
il versamento del mantenimento per i figli a carico del padre di euro 600,00 mensili;
il versamento del mantenimento per i figli a carico della madre di euro 400,00 mensili;
spese straordinarie al 50%; impegno ad un trasferimento immobiliare.
Con il ricorso congiunto di cui al presente giudizio le parti hanno domandato modificarsi le condizioni così come stabilite nella pronuncia di divorzio, articolando le seguenti nuove condizioni:
“1) I figli minori e sono affidati ad entrambi i genitori con Persona_1 Per_2 collocazione presso la madre nell'abitazione in Tivoli (RM), Strada San Pastore n. 57, di proprietà esclusiva del Sig. ed ove la stessa si è già trasferita con i Controparte_1 minori (cfr. doc. 1 certificato residenza).
2) Il padre si obbliga a corrispondere a favore dei figli un contributo Controparte_1 per il loro mantenimento pari ad euro 500,00 mensili (250,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente su base ISTAT e da versare entro il giorno 5 di ogni mese.
3) La madre contribuirà al mantenimento dei figli con una somma Controparte_2 pari ad euro 1.000,00 (500,00 per ciascun figlio).
4) Le spese straordinarie saranno ripartite tra i genitori in ragione del 50% ciascuno rinviando per la relativa “disciplina”, al Protocollo in uso presso il Tribunale di Roma,
a loro noto.
5) I ricorrenti si obbligano a rispettare il piano genitoriale predisposto ai sensi e per gli effetti dell'art. 473 bis.12 u.c. c.p.c. (cfr. doc. 14) con l'indicazione degli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute. 6) A definizione dei rapporti economici tra le parti e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, quale modifica delle condizioni di divorzio congiunto, le parti convengono inoltre che, senza corrispettivo alcuno:
-il Signor costituisca in favore della Sig.ra il Controparte_1 Controparte_2 diritto di abitazione sulla quota pari a ½ dell'immobile sito in Comune di Tivoli, Strada
San Pastore n. 57 - villino sviluppantesi ai piani terra e seminterrato della consistenza catastale di vani 7,5, censito al Catasto Fabbricati di Tivoli al Foglio 14, Par. 67, Sub.
1, Cat. A/7, cl.1, vani 7,5, R.C. € 1.084,56, Strada San Pastore n. 57, piano T-S1 e, più in particolare, della porzione al primo piano (piano terra catastale) composta da 3 camere, cucina e servizi, con annessa pertinenza esclusiva di circa 3.000 mq., della quale la Sig.ra
è attualmente comodataria. CP_2
- la suddetta costituzione sarà perfezionata, a semplice richiesta della Sig.ra CP_2 innanzi al Notaio scelto dal Signor , entro e non oltre trenta giorni Controparte_1 dalla emananda sentenza ed ogni relativa spesa, nessuna esclusa anche per imposte e tasse ed in deroga ad eventuali norme di legge, sarà a carico del Signor
[...]
. CP_1
7) Le parti si danno reciprocamente atto che il suddetto accordo patrimoniale costituisce elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale”.
Le condizioni concordate dalle parti possono essere accolte, atteso che le stesse determinano una equilibrata regolazione dei rapporti personali e patrimoniali coinvolti nel giudizio, stante il mutamento della situazione di fatto intervenuto dopo la pronuncia di divorzio pronunciata tra le stesse.
Il Tribunale prende atto di quanto concordato dalle parti al punto n. 6) dell'accordo di cui sopra e dunque dell'effetto obbligatorio della suddetta condizione.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto una domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- Dispone la modifica delle condizioni vigenti tra le parti secondo le condizioni dalle stesse concordate nel ricorso congiunto, da intendersi qui ripetute e trascritte con le precisazioni meglio indicate in parte motiva;
- Nulla sulle spese;
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del giorno16-12-2025 svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della Dott.ssa
FR AC.
Il Giudice rel. ed est.
Dott.ssa FR AC
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia