Sentenza 28 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 28/04/2025, n. 767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 767 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00767/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00641/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 641 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Jacopo Michi, Andrea Lai, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Jacopo Michi in Firenze, via de' Pucci n. 4;
contro
Comune di Cantagallo, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento in data -OMISSIS-, con cui il Responsabile dell'Area Tecnica n. 5 del Comune di Cantagallo (PO) ha disposto “il diniego della sanatoria richiesta dal Sig. -OMISSIS-”,
- del verbale di accertamento della Polizia Municipale in data -OMISSIS-, relativo al sopralluogo svolto in data -OMISSIS-;
- dell'istruttoria dell'Ufficio in data -OMISSIS-;
- dell'istruttoria dell'Ufficio in data -OMISSIS-;
- della comunicazione dei motivi ostativi in data -OMISSIS-;
- di tutti gli atti presupposti, conseguenziali e comunque connessi, ancorché non conosciuti dalla parte ricorrente;
e per l’accertamento
della avvenuta formazione del silenzio assenso ex art. 39 della L. n. 724/1994 sulla domanda di sanatoria presentata dal Sig. -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 9 aprile 2025 la dott.ssa Francesca Dello Sbarba e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato in data 30 giugno 2020 e depositato in data 21 luglio 2020, parte ricorrente ha impugnato, unitamente agli altri atti in epigrafe indicati, il provvedimento prot. n. -OMISSIS-, con cui il Comune di Cantagallo (PO) ha denegato la domanda di concessione edilizia in sanatoria presentata ai sensi della Legge n. 724/1994 in data -OMISSIS-, contestualmente instando per l’accertamento dell’avvenuta formazione del silenzio assenso.
1.1 Espone il ricorrente che, a distanza di oltre due anni dalla presentazione della domanda di sanatoria, in data -OMISSIS-, il Comune procedente ha richiesto (dopo l’intervenuto pagamento dell’oblazione) la seguente documentazione integrativa: estratto IRTEF con evidenziato l’immobile, nulla osta relativo al vincolo idrogeologico, certificato di idoneità statica, attestazione di avvenuta denuncia UTE.
1.2 In data -OMISSIS-, l’esponente ha chiesto un termine di sei mesi per l’accatastamento e per ottenere il certificato di staticità, essendo connesso al suo rilascio un progetto di adeguamento strutturale del fabbricato, in quanto, in sede di verifica dell’idoneità statica, il tecnico di parte aveva consigliato un rifacimento della precaria copertura. La realizzazione delle opere funzionali a dotare il manufatto di tale più solida copertura veniva tuttavia contestata dall’Amministrazione comunale.
1.3 Il ricorrente provvedeva al deposito del certificato di idoneità statica (1999) e della documentazione relativa all'accatastamento (2005). Nel 2012, il Comune di Cantagallo richiedeva la produzione del nulla osta relativo al vincolo idrogeologico, il pagamento dei diritti di segreteria ed il versamento di una marca da bollo.
1.4 In data -OMISSIS-, veniva notificata la comunicazione, prot. n. -OMISSIS-, dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di sanatoria e il ricorrente produceva le proprie osservazioni corredate di documenti.
1.5 Infine, con il gravato provvedimento, il Comune ha negato la sanatoria sul presupposto dell’avvenuta “ demolizione dell’edificio oggetto di condono edilizio ” e della sua successiva “ ricostruzione con maggiori dimensioni e consistenza ” in asserito “ contrasto con le norme tecniche del Regolamento Edilizio e più precisamente con l’art. 27 e art. 18 comma 8° delle N.T.A .”.
2. Il Comune intimato non si è costituito.
3. All’udienza del 9 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è stato affidato a sette motivi di diritto.
5. Con il primo motivo di impugnazione parte ricorrente lamenta “ Violazione dell’art. 39 della L. 23.12.1994, n. 724. Violazione degli artt. 21-octies e 21-nonies della L. 7.8.1990, n. 241. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto ed erroneità della motivazione, errore e travisamento dei fatti ” .
Sull’istanza di condono presentata il -OMISSIS- si sarebbe formato il silenzio assenso con la conseguenza dell’intervenuto esaurimento del potere di decidere dell’Amministrazione comunale che avrebbe potuto eventualmente intervenire solo in via di autotutela e solo in presenza dei necessari presupposti.
5.1 Il motivo non è fondato.
Il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi dal consolidato orientamento secondo cui “ il silenzio assenso previsto in tema di condono edilizio non si forma solo in virtù dell’inutile decorso del termine prefissato per la pronuncia espressa dell’amministrazione comunale e dell’adempimento degli oneri documentali ed economici necessari per l’accoglimento della domanda, ma occorre, altresì, la prova della ricorrenza di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi ai quali è subordinata l’ammissibilità del condono… Ne deriva che il titolo abilitativo tacito può formarsi per effetto del silenzio assenso soltanto ove la domanda sia conforme al relativo modello legale e, quindi, sia in grado di comprovare che ricorrano tutte le condizioni previste per il suo accoglimento ” (Consiglio di Stato, Sez. VII, sent. n. 5742 del 12 giugno 2023).
5.2 La domanda di accertamento dell’intervenuta formazione del silenzio assenso sull’istanza presentata dal ricorrente non può pertanto essere accolta.
6. Gli ulteriori motivi di impugnazione possono essere delibati congiuntamente alla luce della loro oggettiva connessione:
- “ II. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 10-bis della Legge 7.8.1990, n. 241. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Eccesso di potere per difetto dei presupposti ”, in quanto il Comune non avrebbe adeguatamente esaminato il contenuto delle osservazioni prodotte dall’istante ai sensi dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990;
- “ III. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 10-bis della Legge 7.8.1990, n. 241. Eccesso di potere per difetto dei presupposti ”: il diniego di sanatoria conterrebbe profili motivazionali ulteriori rispetto alle ragioni addotte nel preavviso di rigetto, laddove in particolare evidenzia che la “ demolizione dell’edificio oggetto di condono e la sua ricostruzione con maggiori dimensioni e consistenza, risulta in contrasto con le norme tecniche del Regolamento Edilizio e più precisamente con l’art. 27 e art. 18 comma 8° delle N.T.A. ”;
- “ IV. Eccesso di potere per errore e travisamento dei fatti. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Violazione dell’art. 39 della L. 23.12.1994, n. 724 ”, in quanto il rigetto della domanda di condono si fonderebbe sull’erroneo presupposto che l’edificio oggetto di istanza sia stato demolito e successivamente ricostruito “ con maggiori dimensioni e consistenza ” laddove, invece, il manufatto non sarebbe mai stato demolito e sarebbe tutt’ora esistente;
- “ V. Eccesso di potere per errore e travisamento dei fatti. Eccesso di potere per difetto di istruttoria ”: se l’Amministrazione avesse svolto il sopralluogo con saggi sulle pareti richiesto dal ricorrente in sede di memorie procedimentali, l’errore di cui al precedente motivo avrebbe potuto essere evitato;
- “ VI. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, di istruttoria e di motivazione ”: in ogni caso, l’Amministrazione avrebbe dovuto rilasciare il titolo richiesto con le adeguate prescrizioni;
- “ VII. Eccesso di potere per difetto dei presupposti. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. 7.8.1990, n. 241. Eccesso di potere per difetto di motivazione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 27 del Regolamento Edilizio del Comune di Cantagallo. Violazione e falsa applicazione dell’art. 18 della N.T.A. del R.U. del Comune di Cantagallo ”, in quanto, non essendo mai avvenuta alcuna ricostruzione, non vi sarebbe alcun contrasto le disposizioni del Regolamento Edilizio o degli Strumenti Urbanistici.
6.1 In ordine ai sopra detti profili di censura, il ricorso è fondato nei limiti e termini che si illustrano.
7. Dalla ricostruzione dei fatti svolta dalla parte ricorrente, supportata dalla documentazione tecnica prodotta in atti, non risulta che l’immobile oggetto della domanda di condono sia stato demolito ai fini della costruzione di un diverso fabbricato, emergendo al contrario che lo stesso è stato mantenuto con la posa di una nuova copertura e l’aggiunta di tamponature sul lato esterno, che hanno determinato l’incremento dello spessore delle pareti perimetrali ma non anche del volume abitabile.
D’altro canto, “ sul piano processuale la mancata contestazione dei motivi di ricorso (al pari della eventuale mancata costituzione delle controparti) comporta l'applicazione del principio di non contestazione dovendosi ragionevolmente dedurre che l'Amministrazione non abbia alcun argomento utile da opporre ” (TAR Toscana, Firenze, Sez. II, sent. 28 dicembre 2023, n. 1245).
La circostanza come sopra addotta dalla parte ricorrente può quindi essere posta a base della decisione ai sensi dell’art. 64, comma 2, c.p.a., in quanto “ la mancata costituzione in giudizio e la conseguente assenza di ogni difesa da parte dell'Amministrazione intimata (…) comporta l'applicazione del principio di non contestazione ovvero argomenti di prova sfavorevoli, ex art. 64 comma 4, dello stesso codice, dovendosi ragionevolmente dedurre che, rispetto a quanto dedotto in ricorso …, l'Amministrazione non avesse alcuna difesa utile da opporre” (TAR Lazio, Latina, Sez. I, sent. 16 marzo 2018, n. 122).
7.1 A fronte di quanto sopra, ritiene il Collegio l’inadeguatezza dell’istruttoria compiuta dal Comune intimato, che ha invece considerato quello oggi esistente quale immobile nuovo, con conseguente illegittimità, sotto questo profilo, del diniego gravato, che deve pertanto essere annullato al fine del riesame dell’istanza del ricorrente ad opera dell’Amministrazione comunale, la quale dovrà rinnovare l’istruttoria alla luce dell’elemento valorizzato dall’istante nel corso del giudizio.
8. La peculiarità della fattispecie e l’accoglimento solo parziale dei motivi di ricorso giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato nei limiti e termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4- bis , c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Cacciari, Presidente
Marco Rinaldi, Consigliere
Francesca Dello Sbarba, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Dello Sbarba | Alessandro Cacciari |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.