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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 18/09/2025, n. 1246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1246 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 18.09.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 263 / 2025
promossa da
, CF: rappresentata e difesa dall'avv. GIUSEPPE Parte_1 C.F._1
DANILE, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
RT
-convenuto contumace-
mediante lettura del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e diritto della decisione
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
accoglie il ricorso e dichiara il diritto di parte ricorrente alla corresponsione dell'ulteriore somma pari a € 11.082,00 oltre interessi legali dal sorgere al soddisfo, e, per l'effetto,
condanna parte resistente al relativo pagamento;
condanna altresì parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi euro 2.109,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15% come per legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 23.01.2025, l'odierna ricorrente, quale dipendente presso il l' (codice fiscale: , prestando RT P.IVA_1
servizio presso il PTA di Palma di Montechiaro (AG), dip. Riab. , con la Controparte_2
qualifica di collaboratore professionale sanitario - infermiere chiede accertarsi lo svolgimento della stessa di attività suppletiva di prestazioni aggiuntive vaccinazioni Covid
per le mensilità aprile e maggio 2021, da luglio a ottobre 2021 nonché da gennaio a marzo
2022 e, conseguentemente, dichiararsi il proprio diritto al riconoscimento di un'indennità
lorda pari a 50,00 euro l'ora a fronte e, per l'effetto, condannarsi l'
[...]
al pagamento, in suo favore, dell'ulteriore somma pari a euro RT
11.082,00 ( avendo già ricevuto un parziale pagamento del dovuto), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge. Con condanna alle spese.
Seppur regolarmente citato in giudizio, l' non si costituiva. RT
All'odierna udienza, i procuratori delle parti concludevano come da separato verbale;
quindi la causa è stata discussa e decisa con la presente sentenza ex art. 429 c.p.c. di cui è
stata data lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
*****
Il ricorso è fondato e, va pertanto accolto.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia dell' RT
, regolarmente citata in giudizio e non costituitasi.
[...]
Al riguardo può invero richiamarsi quanto già ritenuto in precedenti pronunce di merito,
nonché di questo stesso Tribunale con sentenza n. 1600 del 2024, alle cui condivisibili motivazioni, per analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. Cpc recependole anche nella loro chiarezza espositiva come di seguito riportato (cfr conformi Tribunale di Agrigento sent. n.567/2025; Tribunale di
Agrigento sent. n.1144/2024; Tribunale di Agrigento sent. n.1460/2024)
Come evidenziato nel richiamato precedente di questo Tribunale “Va ricordato, in punto di
diritto, che, ai sensi dell'art. 1, comma 464, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, “Le aziende e gli
enti del Servizio sanitario nazionale, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in
materia di spesa del personale e fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di 100
milioni di euro di cui al comma 467, possono ricorrere, per il personale medico, alle prestazioni
aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area
sanità - triennio 2016-2018, di cui all'accordo del 19 dicembre 2019, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2020, per le quali la tariffa oraria fissata
dall'articolo 24, comma 6, del medesimo contratto, in deroga alla contrattazione, è aumentata da 60
euro a 80 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione,
nonché, per il personale infermieristico e per gli assistenti sanitari, alle prestazioni aggiuntive di cui
all'articolo 6, comma 1, lettera d), del contratto collettivo nazionale di lavoro triennio 2016-2018
relativo al personale del comparto sanità dipendente del Servizio sanitario nazionale, di cui
all'accordo del 21 maggio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 233
del 6 ottobre 2018, con un aumento della tariffa oraria a 50 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli
oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di
prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario
massimo di lavoro e ai prescritti riposi. I predetti incrementi operano solo con riferimento alle
prestazioni aggiuntive rese e rendicontate per le attività previste dai commi da 457 a 467, restando
fermi i valori tariffari vigenti per le restanti attività”.
Appurata la normativa applicabile al caso di specie, giova evidenziarsi come la disposizione appena
richiamata non possa essere derogata –oltretutto in peius- dalla nota n. 16070 del 23.03.2021, con la
quale l'Assessorato Regionale della Salute ha previsto che “la suddetta attività, svolta al di fuori
dell'orario di servizio, è disciplinata dalle disposizioni previste dal CCNL dell'area sanità- triennio
2016-18 per i dirigenti medici e dal CCNL relativo al personale del comparto per il triennio 2016- 18
per gli infermieri, secondo le tariffe orarie previste per le prestazioni aggiuntive rispettivamente dall'art. 24 comma 6 pari ad € 60,00 lordi omnicomprensivi per i dirigenti medici e dall'art. 6 comma
1 lett. d) pari ad € 30,00 lordi omnicomprensivi per gli infermieri”.
Pertanto, nel caso di specie, in mancanza di specifica contestazione sull'ammontare
Contr dell'importo rivendicato tenuto conto della mancata costituzione in giudizio dell' va dichiarato il diritto di parte ricorrente alla corresponsione dell'ulteriore somma pari a €
11.082,00 rispetto alla quale, trattandosi di rapporto di pubblico impiego, vanno liquidati solo gli interessi legali e non anche la rivalutazione monetaria (si veda, sul punto, Consiglio
di Stato 11 febbraio 2013 n. 748), con conseguente condanna dell' convenuta al CP_1
relativo pagamento.
Per le suesposte ragioni, il ricorso va accolto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Agrigento, il 18/09/2025.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 18.09.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 263 / 2025
promossa da
, CF: rappresentata e difesa dall'avv. GIUSEPPE Parte_1 C.F._1
DANILE, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
RT
-convenuto contumace-
mediante lettura del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e diritto della decisione
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
accoglie il ricorso e dichiara il diritto di parte ricorrente alla corresponsione dell'ulteriore somma pari a € 11.082,00 oltre interessi legali dal sorgere al soddisfo, e, per l'effetto,
condanna parte resistente al relativo pagamento;
condanna altresì parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi euro 2.109,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15% come per legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 23.01.2025, l'odierna ricorrente, quale dipendente presso il l' (codice fiscale: , prestando RT P.IVA_1
servizio presso il PTA di Palma di Montechiaro (AG), dip. Riab. , con la Controparte_2
qualifica di collaboratore professionale sanitario - infermiere chiede accertarsi lo svolgimento della stessa di attività suppletiva di prestazioni aggiuntive vaccinazioni Covid
per le mensilità aprile e maggio 2021, da luglio a ottobre 2021 nonché da gennaio a marzo
2022 e, conseguentemente, dichiararsi il proprio diritto al riconoscimento di un'indennità
lorda pari a 50,00 euro l'ora a fronte e, per l'effetto, condannarsi l'
[...]
al pagamento, in suo favore, dell'ulteriore somma pari a euro RT
11.082,00 ( avendo già ricevuto un parziale pagamento del dovuto), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge. Con condanna alle spese.
Seppur regolarmente citato in giudizio, l' non si costituiva. RT
All'odierna udienza, i procuratori delle parti concludevano come da separato verbale;
quindi la causa è stata discussa e decisa con la presente sentenza ex art. 429 c.p.c. di cui è
stata data lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
*****
Il ricorso è fondato e, va pertanto accolto.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia dell' RT
, regolarmente citata in giudizio e non costituitasi.
[...]
Al riguardo può invero richiamarsi quanto già ritenuto in precedenti pronunce di merito,
nonché di questo stesso Tribunale con sentenza n. 1600 del 2024, alle cui condivisibili motivazioni, per analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. Cpc recependole anche nella loro chiarezza espositiva come di seguito riportato (cfr conformi Tribunale di Agrigento sent. n.567/2025; Tribunale di
Agrigento sent. n.1144/2024; Tribunale di Agrigento sent. n.1460/2024)
Come evidenziato nel richiamato precedente di questo Tribunale “Va ricordato, in punto di
diritto, che, ai sensi dell'art. 1, comma 464, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, “Le aziende e gli
enti del Servizio sanitario nazionale, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in
materia di spesa del personale e fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di 100
milioni di euro di cui al comma 467, possono ricorrere, per il personale medico, alle prestazioni
aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area
sanità - triennio 2016-2018, di cui all'accordo del 19 dicembre 2019, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2020, per le quali la tariffa oraria fissata
dall'articolo 24, comma 6, del medesimo contratto, in deroga alla contrattazione, è aumentata da 60
euro a 80 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione,
nonché, per il personale infermieristico e per gli assistenti sanitari, alle prestazioni aggiuntive di cui
all'articolo 6, comma 1, lettera d), del contratto collettivo nazionale di lavoro triennio 2016-2018
relativo al personale del comparto sanità dipendente del Servizio sanitario nazionale, di cui
all'accordo del 21 maggio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 233
del 6 ottobre 2018, con un aumento della tariffa oraria a 50 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli
oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di
prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario
massimo di lavoro e ai prescritti riposi. I predetti incrementi operano solo con riferimento alle
prestazioni aggiuntive rese e rendicontate per le attività previste dai commi da 457 a 467, restando
fermi i valori tariffari vigenti per le restanti attività”.
Appurata la normativa applicabile al caso di specie, giova evidenziarsi come la disposizione appena
richiamata non possa essere derogata –oltretutto in peius- dalla nota n. 16070 del 23.03.2021, con la
quale l'Assessorato Regionale della Salute ha previsto che “la suddetta attività, svolta al di fuori
dell'orario di servizio, è disciplinata dalle disposizioni previste dal CCNL dell'area sanità- triennio
2016-18 per i dirigenti medici e dal CCNL relativo al personale del comparto per il triennio 2016- 18
per gli infermieri, secondo le tariffe orarie previste per le prestazioni aggiuntive rispettivamente dall'art. 24 comma 6 pari ad € 60,00 lordi omnicomprensivi per i dirigenti medici e dall'art. 6 comma
1 lett. d) pari ad € 30,00 lordi omnicomprensivi per gli infermieri”.
Pertanto, nel caso di specie, in mancanza di specifica contestazione sull'ammontare
Contr dell'importo rivendicato tenuto conto della mancata costituzione in giudizio dell' va dichiarato il diritto di parte ricorrente alla corresponsione dell'ulteriore somma pari a €
11.082,00 rispetto alla quale, trattandosi di rapporto di pubblico impiego, vanno liquidati solo gli interessi legali e non anche la rivalutazione monetaria (si veda, sul punto, Consiglio
di Stato 11 febbraio 2013 n. 748), con conseguente condanna dell' convenuta al CP_1
relativo pagamento.
Per le suesposte ragioni, il ricorso va accolto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Agrigento, il 18/09/2025.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo