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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 16/07/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1095/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISTOIA
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. Stefano Billet Presidente dott.ssa Giulia Gargiulo Giudice rel. dott. Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile R.G. N. 1095/2025 V.G. avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio, su istanza depositata in data 4 giugno 2025, congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1 il 21 gennaio 1970, residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Nicolin ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Pistoia, via Cav our n. 26, giusta procura in atti
e
C.F. nata a [...] il 5 Parte_2 C.F._2 agosto 1978, residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv.ta Ottavia Quiriconi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Buggiano (PT), via Pietro Linari n.11, giusta procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 4 giugno 2025 , i signori e Parte_1
premettendo di aver contratto matrimonio in data 12 gennaio Parte_2
2013 in Larciano (PT) e precisando che dall'unione sono nate le figlie
[...]
(il 28 maggio 2009) e (il 23 ottobre 2013), essendo Persona_1 Persona_2 trascorsi oltre sei mesi dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita per il quale è stata concessa l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia con decreto del 7 giugno 2021, hanno chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni da questi concordemente pattuite.
L'accordo raggiunto prevede quanto segue:
“1. I coniugi continueranno a vivere separati portandosi reciproco rispetto.
2. Le figlie minori saranno affidate in maniera Persona_1 Persona_2 condivisa a entrambi i genitori ma resteranno a vivere con collocazione prevalente presso la madre in 51018 Pieve a Fievole, Via Ponte di Monsummano, 54/B.
3. Il sig. terrà le figlie con sé nei seguenti giorni e con le seguenti Per_2 modalità:
-ogni mercoledì e ogni venerdì dalle 19 fino alla mattina successiva quando riaccompagnerà entrambe le figlie a scuola.
-fine settimana alternati dal sabato mattina fino alla domenica sera.
4. Per le feste di calendario (Natale, Pasqua, Pasquetta, Capodanno ecc…) verrà seguito il criterio dell'alternanza.
5. Per le vacanze estive e trascorreranno un periodo di quindici giorni ER Per_2 anche non consecutivi con il padre e altrettanto periodo con la madre.
6. Il sig. verserà alla sig.ra con bonifico bancario entro il Per_2 Pt_2 giorno 30 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento per le figlie e ER
, la somma di € 550,00 (€ 275 per ciascuna figlia), rivalutabili annualmente Per_2 in base agli indici ISTAT.
7. Le spese straordinarie relative alle figlie saranno sostenute al 50% tra i genitori con le modalità e come qualificate nel Protocollo d'Intesa del Tribunale di Pistoia del 01.10.2018 del quale i coniugi dichiarano di avere conoscenza. Si precisa che per quanto riguarda la danza di entrambe le figlie il sig. contribuirà al Per_2 pagamento delle rette mediante puntuale versamento mensile del 50% del totale
2 direttamente alla scuola di danza;
la sig.ra corrisponderà l'altro 50% Pt_2 anch'ella direttamente alla scuola.
8. Spese legali compensate.
9. Si dà atto che l'efficacia delle suddette condizioni decorrerà dal momento della sottoscrizione del presente ricorso”.
Letta la nota scritta in sostituzione dell'udienza depositata dalle parti e acquisito il parere del pubblico ministero, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c. e all'art. 3, n. 2, lett. b, l.
898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nella nota scritta in sostituzione dell'udienza.
Le condizioni concordate sono congrue, conformi a legge e idonee a preservare il preminente interesse della prole;
esse possono pertanto essere poste a fondamento della decisione.
Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P R O N U N C I A
Lo scioglimento del matrimonio contratto fra i signori e Parte_3 Parte_2 in data 12 gennaio 2013 in Larciano (PT), trascritto nei registri degli atti
[...] di matrimonio del Comune di Larciano al n. 1 , parte I, anno 2013, alle condizioni da essi concordate;
O R D I N A
Agli Ufficiali dello Stato Civile del Comune di Larciano di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 7 luglio 2025.
La Giudice Il Presidente
Giulia Gargiulo Stefano Billet
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISTOIA
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. Stefano Billet Presidente dott.ssa Giulia Gargiulo Giudice rel. dott. Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile R.G. N. 1095/2025 V.G. avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio, su istanza depositata in data 4 giugno 2025, congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1 il 21 gennaio 1970, residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Nicolin ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Pistoia, via Cav our n. 26, giusta procura in atti
e
C.F. nata a [...] il 5 Parte_2 C.F._2 agosto 1978, residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv.ta Ottavia Quiriconi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Buggiano (PT), via Pietro Linari n.11, giusta procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 4 giugno 2025 , i signori e Parte_1
premettendo di aver contratto matrimonio in data 12 gennaio Parte_2
2013 in Larciano (PT) e precisando che dall'unione sono nate le figlie
[...]
(il 28 maggio 2009) e (il 23 ottobre 2013), essendo Persona_1 Persona_2 trascorsi oltre sei mesi dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita per il quale è stata concessa l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia con decreto del 7 giugno 2021, hanno chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni da questi concordemente pattuite.
L'accordo raggiunto prevede quanto segue:
“1. I coniugi continueranno a vivere separati portandosi reciproco rispetto.
2. Le figlie minori saranno affidate in maniera Persona_1 Persona_2 condivisa a entrambi i genitori ma resteranno a vivere con collocazione prevalente presso la madre in 51018 Pieve a Fievole, Via Ponte di Monsummano, 54/B.
3. Il sig. terrà le figlie con sé nei seguenti giorni e con le seguenti Per_2 modalità:
-ogni mercoledì e ogni venerdì dalle 19 fino alla mattina successiva quando riaccompagnerà entrambe le figlie a scuola.
-fine settimana alternati dal sabato mattina fino alla domenica sera.
4. Per le feste di calendario (Natale, Pasqua, Pasquetta, Capodanno ecc…) verrà seguito il criterio dell'alternanza.
5. Per le vacanze estive e trascorreranno un periodo di quindici giorni ER Per_2 anche non consecutivi con il padre e altrettanto periodo con la madre.
6. Il sig. verserà alla sig.ra con bonifico bancario entro il Per_2 Pt_2 giorno 30 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento per le figlie e ER
, la somma di € 550,00 (€ 275 per ciascuna figlia), rivalutabili annualmente Per_2 in base agli indici ISTAT.
7. Le spese straordinarie relative alle figlie saranno sostenute al 50% tra i genitori con le modalità e come qualificate nel Protocollo d'Intesa del Tribunale di Pistoia del 01.10.2018 del quale i coniugi dichiarano di avere conoscenza. Si precisa che per quanto riguarda la danza di entrambe le figlie il sig. contribuirà al Per_2 pagamento delle rette mediante puntuale versamento mensile del 50% del totale
2 direttamente alla scuola di danza;
la sig.ra corrisponderà l'altro 50% Pt_2 anch'ella direttamente alla scuola.
8. Spese legali compensate.
9. Si dà atto che l'efficacia delle suddette condizioni decorrerà dal momento della sottoscrizione del presente ricorso”.
Letta la nota scritta in sostituzione dell'udienza depositata dalle parti e acquisito il parere del pubblico ministero, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c. e all'art. 3, n. 2, lett. b, l.
898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nella nota scritta in sostituzione dell'udienza.
Le condizioni concordate sono congrue, conformi a legge e idonee a preservare il preminente interesse della prole;
esse possono pertanto essere poste a fondamento della decisione.
Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P R O N U N C I A
Lo scioglimento del matrimonio contratto fra i signori e Parte_3 Parte_2 in data 12 gennaio 2013 in Larciano (PT), trascritto nei registri degli atti
[...] di matrimonio del Comune di Larciano al n. 1 , parte I, anno 2013, alle condizioni da essi concordate;
O R D I N A
Agli Ufficiali dello Stato Civile del Comune di Larciano di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 7 luglio 2025.
La Giudice Il Presidente
Giulia Gargiulo Stefano Billet
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